Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 04.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1211/2016 R.G. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Maria Gioffrè;
- RICORRENTE-
CONTRO
Controparte_1
sede di Messina, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sindoni, per procura generale ad lites;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: accertamento malattia professionale e condanna all'erogazione della relativa prestazione I.N.A.I.L.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.03.2016 conveniva in giudizio Parte_1
l' CP_1
Esponeva: che in data 24.03.2014 aveva presentato all' domanda di riconoscimento di CP_1 malattia professionale;
che l'ente resistente, con provvedimento del 18.04.2014, aveva rigettato la domanda sostenendo che il rischio lavorativo cui era stato esposto il ricorrente non era idoneo a provocare la malattia denunciata;
che lo stesso aveva dunque presentato ricorso amministrativo esitato nella collegiale medica del 05/08/2014 in cui, ancora una volta, l'ente resistente non aveva riscontrato il nesso causale tra la malattia denunciata e il rischio lavorativo;
che i provvedimenti adottati dall' risultavano illegittimi in quanto CP_1 lo stesso aveva diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dal
22.03.2013 al 18.3.2014 e all'indennizzo o rendita per invalidità permanente nella misura da determinarsi anche a mezzo di c.t.u. medico legale.
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al pagamento dei suindicati benefici.
Con memoria di costituzione del 14.10.2016 l' chiedeva il rigetto del ricorso perché CP_1
infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
Nel corso del giudizio veniva disposta c.t.u. medico legale, che veniva rinnovata a seguito dei rilievi dell' CP_1
Il giudizio veniva interrotto in data 22.03.2022 a seguito del pensionamento dell'avvocato dell' . Veniva riassunto tempestivamente da parte ricorrente. CP_1 Parte_2
A seguito della costituzione dell' con nuovo procuratore, che ribadiva i rilievi già CP_1
trasmessi alla bozza di relazione peritali, veniva disposto il richiamo del c.t.u., che depositava relazione integrativa in data 05.01.2024.
Sostituita l'udienza del 04.02.2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
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In via preliminare va ribadito il principio, affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 5624/2022, per cui “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del
2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”.
Nel caso di specie questo giudice ha disposto il rinnovo della ctu sulla base delle puntuali e specifiche deduzioni del ctp dell' alla consulenza depositata dal dott. la cui CP_1 Per_1 bozza era comunque stata contestata dall' con nota trasmessa in data 23.12.2020, CP_1
depositata in atti.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha dapprima ritenuto che “Sulla base Persona_2
dei dati emersi durante la visita medica di consulenza, effettuata in data 17.09.2021, e sulla base degli accertamenti diagnostici richiesti e prodotti, si giunge alla conclusione
2 che il sig. presenta «Tendinopatia bilaterale della spalla con Parte_1
esiti di epicondilite destra in ex muratore specializzato piastrellista.». Le menomazioni di cui sopra sono da considerarsi malattia professionale e sono tali da determinare una inabilità permanente parziale (danno biologico) nella misura percentuale dell'8% (otto per cento) ed ha dunque diritto al relativo indennizzo erogato in capitale. Le menomazioni poste in diagnosi, inoltre, sono da considerare di natura permanente e non suscettibili di ulteriore miglioramento”.
Nella memoria di costituzione del 19.09.2022, l' rilevava tuttavia che il CTU, CP_1
malgrado i rilievi alla bozza formulati dal consulente di parte dr R. aveva CP_1 Per_3
confermato le valutazioni espresse , la natura tecnopatica delle patologie e la stima del danno biologico nella misura dell'8%, ritenendo sussistente la correlazione causale tra attività lavorativa e affezioni , di fatto sulla base del solo riferito anamnestico , affermando che, malgrado quanto documentato dall'estratto conto previdenziale in merito alla discontinuità dei periodi di lavoro,” non era escludibile che il ricorrente abbia svolto la sua attività fuori dalle normative”. Osservava che una simile valutazione in termini di nesso causale non potesse fondarsi sul solo riferito anamnestico e come non apparisse sufficiente un giudizio di “non escludibilità” per pervenire a simili conclusioni in merito alla idoneità del rischio. Chiedeva quindi che il CTU fornisse chiarimenti, indicando quali siano gli elementi documentali posti a fondamento del suo giudizio.
Il consulente, a seguito del disposto richiamo, ha osservato che “…la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo, cioè da una causa diluita e non una causa violenta e concentrata nel tempo. La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre
l'infermità in modo esclusivo o prevalente. Si parla dunque di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che il lavoratore assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”). Premesso che il rischio è un concetto probabilistico;
è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno. Nel caso giunto alla nostra osservazione dove è stata accertata “Tendinopatia bilaterale della spalla con esiti di epicondilite destra in ex muratore specializzato piastrellista”, devono essere provati traumi e/o reiterati
3 microtraumi meccanici provocati dalla costante attività con tutte le complessive peculiarità del lavoro di muratore piastrellista;
inoltre, le lavorazioni devono essere state svolte in modo non occasionale comportando un sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore in particolare movimenti ripetuti a carico delle spalle e dell'avambraccio destro
e /o azioni di presa della mano con uso di forza, e/o un mantenimento di posture incongrue. Nella fattispecie del sig. , non è dimostrato con alta probabilità Parte_1
che la noxa patogena abbia operato con azione diluita e reiterata nel tempo, considerato che i periodi lavorativi sono stati discontinui, per lo più da poche settimane a qualche mese, ed intervallati da lunghi di disoccupazione (non vi sono elementi documentali nel periodo che va dal 1998 al 2012). Tenuto conto che per il riconoscimento della connotazione tecnopatica di una qualsiasi affezione occorre individuare e dimostrare la concretezza e l'efficienza del rischio in termini di durate e entità, considerato che la discontinuità lavorativa documentata in atti di per sé esclude la continuità del rischio, considerato che la valutazione del nesso causale non po' fondarsi solo su un riferito anamnestico (attività svolta al di fuori della normativa nel periodo di disoccupazione), considerato della natura multifattoriale delle affezioni considerate e dell'età del soggetto
(62 enne all'epoca della domanda) allo stesso non è possibile riconoscere la malattia professionale per la patologia accertata.”.
Ha concluso affermando che “Pertanto, alla luce delle contro deduzioni alla bozza di relazione peritale ed in seguito ad una rivisitazione del caso, si aggiornano le precedenti conclusioni dichiarando che l'insieme degli eventi che hanno cagionato le lesioni a carico dell'assicurato sig. , non rientrano, dunque, nell'ambito delle Parte_1
malattie professionali del lavoro indennizzabili in quanto non vengono soddisfatti tutti criteri che lo rendono tale”.
Le conclusioni medico legali cui è pervenuto il nominato consulente sono condivise da questo decidente in quanto coerenti e consequenziali alle valutazioni medico-legali effettuate e di cui alla relazione in atti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, e liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
Le spese di C.T.U., sì come liquidate in separati decreti, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ricorrente;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
4 rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio, che liquida in € CP_1
2.695,50, oltre spese generali;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in separati decreti in corso di causa, a carico del ricorrente.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 05.02.2025
IL G.L.
dott.ssa Aurora La Face
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