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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4866 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Terza civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa IU TE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in I grado nell'anno 2023 al nr. 7558 R.G., avente ad oggetto: opposizione a d.i. nr. 1540/2023 reso dal Tribunale di
Salerno il 04.08.2025
TRA
, in persona del Sindaco p.t., dott. Parte_1
, con sede in , alla via Roma n. Parte_2 Parte_1
1 (P.IVA ) – rappresentato e difeso – giusta mandato P.IVA_1 rilasciato su foglio separato da intendersi apposto in calce al presente atto, delibera di incarico di G. C. n. 92 del 29/09/2023 e determina di settore n.
143 del 16/10/2023 – dall' avv. Maria Annunziata (C.F.:
), con la quale elettivamente domicilia in Salerno C.F._1 alla Piazza Sant'Agostino 29, procuratore che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 089/255011, e/o all'indirizzo pec: avv. .salerno.it; Ema_1 Email_2 CP_1
OPPONENTE CONTRO
Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche a carico del
[...]
Controparte_2 Parte_3 (in persona del Commissario Liquidatore nonché legale
[...] rapp.te Avv. Giuseppe Corona, giusta decreto n. 48 del 05.03.2010, con sede legale in Salerno alla via Vincenzo Loria n. 24, C.F. - P.IVA
), rappresentata dal Liquidatore patrimoniale Avv. Maria P.IVA_2
Farina, nominato in virtù di provvedimento del 24.07.2020 con cui il
Tribunale di Salerno – III sezione civile, in persona del G.D. Dott.
RG Jachia, dichiarava aperta la procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche (all. A), rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Iannicelli del
Foro di Salerno (C.F. ), giusta nomina del CodiceFiscale_2
Liquidatore del 09.02.2023, ratificata con provvedimento del 12.02.2021 reso dal G.D. Dott. G. Jachia (all. B) e conseguente mandato in calce al presente atto (all. C), elettivamente domiciliata presso lo Studio legale
Iannicelli Associati in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza n. 11, la quale richiede di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche al numero di fax 089.237900 o al seguente indirizzo p.e.c.
.salerno.it; Email_3 CP_1
OPPOSTO
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 19.11.2025, celebrata con modalità telematico scritte
RAGIONI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato il 30.06.2023 il Controparte_2
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituito - ai sensi
[...] dell'art. 25 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 – costituito con legge della n. 10 del 10 febbraio 1993 per la gestione del Controparte_3 ciclo integrato dei rifiuti dell' , Costiera Controparte_4
Amalfitana, Piana del Sele, Monti Picentini, Valle del Calore e Monti
Alburni, con obbligo di associazione per i seguenti Comuni della
Provincia di Salerno: Salerno, , CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
CP_1
, , , , CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_16 [...]
, , , CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23
Controparte_24 Controparte_25 Controparte_26
, , , Controparte_27 Parte_1 Controparte_28 , , Controparte_29 Controparte_30 Controparte_31
, , , , CP_32 Controparte_33 CP_34 CP_35 Controparte_36
CP_4
, , , , , ricorreva al CP_37 CP_38 CP_39 CP_40 CP_42
Tribunale di Salerno e chiedeva ingiungersi al
[...]
il pagamento immediato in favore della Parte_1
Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss.
L. n. 3/2012 e successive modifiche a carico del
[...]
in Controparte_43 persona del Liquidatore Avv. Maria Farina, con sede legale in Salerno alla via Vincenzo Loria n. 24 (P.IVA , dell'importo P.IVA_3 complessivo di € 46.785,81 per le causali di cui in premessa, oltre accessori e interessi di mora ex art. 1224 c.c. sino al soddisfo. Il tutto oltre spese vive e generali, diritti e onorari del procedimento monitorio.
La pretesa monitoria aveva ad oggetto il mancato pagamento delle fatture indicate in ricorso aventi ad oggetto l'ammontare delle spese di funzionamento del (dal giugno 2019 al settembre 2023) e, CP_2 segnatamente, delle seguenti:
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 139/E del 06.09.2019;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 176/E del 20.09.2019;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 216/E del 30.09.2019;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 260/E del 27.11.2019;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 300/E del 27.11.2019;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 362/E del 23.12.2019;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 23/E del 25.02.2020;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 63/E del 27.05.2020;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 102/E dell'11.06.2020;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 143/E dell'11.06.2020;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 183/E dell'11.06.2020;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 223/E del 12.06.2020;
- € 2.104,52 di cui alla fattura n. 263/E del 27.11.2020;
- € 1.473,80 di cui alla fattura n. 304/E del 29.11.2020;
- € 1.292,58 di cui alla fattura n. 53 del 19.01.2021;
- € 1.053,18 di cui alla fattura n. 93 del 19.02.2021;
- € 1.198,66 di cui alla fattura n. 133 del 20.02.2021; - € 1.038,38 di cui alla fattura n. 173 del 22.02.2021;
- € 2.720,47 di cui alla fattura n. 214 del 19.04.2021;
- € 3.040,23 di cui alla fattura n. 258 del 07.12.2021;
- € 3.358,71 di cui alla fattura n. 298 del 09.12.2021;
- € 1.185,07 di cui alla fattura n. 24 del 10.02.2022;
- € 927,07 di cui alla fattura n. 64 del 10.10.2022;
- € 714,74 di cui alla fattura n. 23 del 20.03.2023;
Notificato il decreto, spiegava opposizione al medesimo il
[...]
, con atto di citazione, con cui eccepiva la Parte_1 violazione e la falsa applicazione dello statuto del , nonché CP_2 omessa valutazione della normativa sopravvenuta che ha introdotto il nuovo entr di gestione dei rifiuti.
L'opponente in particolare, evidenziava che emerge dal decreto Pt_1 di nomina del Commissario Liquidatore (decreto del Presidente della
Provincia di Salerno n. 48 del 5 marzo 2010), che lo stesso avrebbe dovuto svolgere esclusivamente i compiti di cui all'art. 12 del D.L. n.
195/2009, occupandosi della “riscossione dei crediti vantati nei confronti dei Comuni” e dell'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, mediante la definizione di un apposito piano di liquidazione.
Tal ché alcuna funzione ulteriore sarebbe stata attribuita al Commissario
Liquidatore che avrebbe dovuto effettuare esclusivamente le operazioni connesse alla liquidazione.
L'opponente, poi, eccepiva la inesistenza di un obbligo, giuridicamente efficace, tra il di ed il Consorzio di Pt_1 Parte_1
Bacino SA/2, non essendo mai stato sottoscritto un contratto e/o convenzione regolante l'eventuale affidamento della gestione dei rifiuti.
Inoltre, l'opponente osservava che, a partire dalla gestione commissariale liquidatoria decretata nel 2010, il non ha svolto alcun tipo di CP_2 attività per conto del . Parte_1
Osservava l'opponente che, proprio in virtù della fase liquidatoria, iniziata nell'anno 2010 e la dichiarata inoperatività del , CP_2 appaiono del tutto incomprensibili le pretese di pagamento per “spese di funzionamento” poiché - lo si ripete - il non svolge alcuna CP_2 attività. L'opponente, tanto dedotto ed eccepito, così concludeva: “1) accertare la illegittimità/insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n.
3/2012 e successive modifiche a carico del Controparte_44
e del Consorzio di Bacino
[...] Parte_3
SA/2 – pari ad € 46.785,21, oltre spese ed oneri – perché fondata su atti nulli e/o inesistenti e, comunque, su presupposti del tutto errati, alla stregua della argomentazioni svolte;
2) disporre la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 1540/2023 del 04/08/2023 - stante la chiara insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, oltre al gravissimo danno che riceverebbe il Parte_1
dalla esecuzione del titolo - e la successiva revoca;
3)
[...] condannare la “Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche a carico del
2 per lo Controparte_44 Controparte_43 ed il Consorzio di Bacino SA/2”, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in uno al rimborso del contributo unificato”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la opposta procedura, con comparsa di costituzione e risposta, con la quale resisteva alla opposizione e deduceva che la pretesa creditoria azionata dalla Procedura di Liquidazione in via monitoria ha ad oggetto esclusivamente spese di funzionamento dell'Ente , mai corrisposte dal Comune CP_2 consorziato, e non servizi resi dal;
tal ché la fonte CP_2 dell'obbligazione di pagamento posta a carico del Comune consorziato opponente non sarebbe un contratto e/o una convenzione tra le parti, ma lo Statuto consortile stesso che, all'art. 49 prevede che “gli Enti
Consorziati partecipano all'attività economica del ” secondo CP_2 quote di partecipazione al che l'art. 7 precisa che “sono CP_2 determinate dall'Assemblea in proporzione alla popolazione residente, così come determinata dall'ultimo Censimento effettuato”.
L'opposta, quindi, osservava che, per effetto dell'apertura della procedura di Liquidazione del patrimonio - l'Ente non è cessato;
la CP_2
Procedura di Liquidazione del patrimonio (a differenza della liquidazione delle società prevista dagli artt. 2272 – 2283 c.c. e artt. 2484 – 2496 c.c.) non postula lo scioglimento dell'Ente, ma è finalizzata soltanto a risolvere una crisi da sovraindebitamento dello stesso.
Pertanto, i Comuni consorziati restano obbligati ai sensi degli artt. 7 e 49 dello Statuto consortile a partecipare alle spese di funzionamento dell'Ente per effetto di un ribaltamento dei costi su ciascun Comune consorziato, secondo la rispettiva quota di partecipazione.
Secondo l'assunto della procedura opposta, dunque, si rende quindi necessario che i Comuni consorziati provvedano a sostenere le spese di funzionamento dell'Ente, tra cui rientrano le spese per i dipendenti in servizio o in disponibilità, le spese per il compenso degli Organi e dei consulenti del , le spese per la sede e le utenze. Il Comune CP_2 consorziato è tenuto dunque al pagamento delle fatture summenzionate per effetto di un obbligo previsto dallo Statuto consortile.
Dovendosi escludere, secondo la difesa della procedura, l'applicabilità delle norme in tema si soccorso finanziario, la opposta articolava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso spiegata, respingendo tutte le eccezioni e richieste formulate, ivi compresa l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1540/2023 Tribunale di Salerno opposto, per le motivazioni analiticamente e ampiamente esposte in atti. Con ogni più ampia riserva di meglio spiegare, aggiungere ed articolare mezzi istruttori. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”:
La causa perveniva all'udienza del 19.11.2025 allorché era assegnata in decisione senza termini.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. lav. , 19/09/2018 , n.
2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un.,
30.10.01, n. 13533).
La questione della debenza, da parte del Comune consorziato, di spese di funzionamento del è stata già affrontata dal Controparte_43
Tribunale (cfr. ex multis Trib. Salerno N. R.G. 5877/2022), cui il
Tribunale intende dare piena continuità.
Invero, come rimarcato nella richiamata decisione, l'art. 49 dello Statuto, al comma 1 stabilisce che gli enti consorziati partecipano all'attività economica del con quote ripartite sulla base del costo unitario CP_2 dei rifiuti smaltiti;
il comma 2, poi, precisa che il riparto delle spese viene comunicato ai Comuni consorziati sulla base delle indicazioni del piano regionale.
Tale previsione consente di cogliere l'inequivocabile collegamento della partecipazione del singolo consorziato all'attività economica del sul presupposto della condizione di attività del stesso;
d'altra CP_2 parte, in concreto, non sarebbe praticabile un riparto delle spese sulla base del costo unitario dei rifiuti smaltiti in assenza di svolgimento dell'attività costituente l'oggetto del . CP_2
Pertanto, tale previsione non è invocabile per procedere ad un riparto dei costi di funzionamento dell'Ente in regime di liquidazione.
Anzi, proprio l'art. 49 dello Statuto rimarca che, per la fase che antecedeva l'avvio della attività di raccolta e smaltimento – i Comuni consorziati sarebbero stati tenuti al versamento di quote per “spese generali”, la cui commisurazione non poteva ancora essere legata alla entità dell'attività economica, non ancora in essere;
con il che, a contrario
– si evidenzia che spese di funzionamento in generale intese non possono che essere dipendenti, quanto alla loro entità, dal valore dell'attività economica svolta – pro quota (e, sul punto, alcuna allegazione specifica vi
è).
Invece, le spese relative alla gestione della fase liquidatoria non sono disciplinate dallo Statuto.
Neanche il D.L. n. 195 del 2009 nel regolamentare la cessazione dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti da parte dei Consorzi ha previsto oneri a carico dei Comuni in ordine alle gestioni liquidatorie.
Dall'impianto del richiamato D.L. si rinviene una responsabilità delle
Province e della nell'avvicendamento del servizio e nella gestione della liquidazione dei Consorzi, incompatibile con oneri economici a carico dei
Comuni consorziati non collegati alla prestazione del servizio già oggetto del a liquidarsi.
Pertanto, in mancanza di specifiche previsioni statutarie in tema di liquidazione del e di previsioni legislative e/o regolamentari CP_2 comportanti obbligazioni a carico del nella specifica fase della liquidazione, non è prospettabile un ribaltamento sul singolo Ente
Consorziato delle spese e dei costi “di funzionamento” del posto in liquidazione non correlato ad alcun servizio reso.
Non può sottacersi, poi, che laddove il riferimento alle spese di funzionamento vada inteso quale indennità di carica dei revisori, esso ammontare andrebbe comunque commisurato a quanto stabilito da delibera in relazione a tariffe professionali e in relazione alle dimensioni del;
anche il rimborso spese, poi, è limitato a quelle CP_2 effettivamente sostenute (e difetta ogni prova).
Vale la pena soffermarsi anche sulla lettura dell'art. 72 dello statuto
(Versamenti); esso commisura i versamenti annuali fissi cui sono tenuti i
Comuni per i “servizi collegati agli scopi obbligatori” in una somma di lire 500 per ogni cittadino residente, somma aggiornata periodicamente;
ma, anche nel caso di specie, non vi è evidenza del criterio di calcolo, del suo aggiornamento, del numero di cittadini computati nel periodo di riferimento (2019) – anche le spese generali fisse, quindi sono soggette ad oscillazioni che di necessità postulano che il creditore istante comprovi la ricorrenza degli elementi costitutivi tutti della propria domanda.
Appare non inconferente evidenziare, poi, il disposto del nr. 3 dell'art. 72 dello Statuto: esso stabilisce che l'Assemblea determina i crtieri per stabilire a ocnsuntivo, sulla base della quantità e qualità dei rifiuti discaricati, il conferimento annuo di ciascun comune, con detrazione dei versamenti fissi di cui al precedente comma 1.
In tal modo, viene creata una chiara connessione tra i costi fissi ed i conferimenti di ciascun comune – nel senso che i primi sono soggetti ad assorbimento nei secondi, a consuntivo .
Però, in difetto di tale possibilità di compensazione, il versamento dei costi di gestione – comunque indimostrati nella loro entità – diviene l'erogazione di una somma che giammai l'ente potrebbe compensare, con aggravio anche sui propri bilanci in palese difetto di utilitas ricevuta.
L'obbligazione non può ritenersi fondata nemmeno sul disposto generale dell'art. 114 comma 6 TUEL (da ritenersi comunque applicabile ai
Consorzi pubblici in attività), non essendo riscontrabili le condizioni previste dalla disposizione (un piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti con l'ente, il budget economico almeno triennale, bilancio di esercizio, piano degli indicatori di bilancio).
Non colgono nel segno, dunque, le difese svolte dalla parte opposta in ordine alla necessità che i Comuni consorziati provvedano a sostenere le spese di funzionamento dell'Ente sul rilievo che l'apertura della procedura di Liquidazione del patrimonio non comporta lo scioglimento dell'Ente, ma è finalizzata soltanto a risolvere una crisi da sovraindebitamento dello stesso, per cui, di fatto, i contributi consortili possono definirsi “quota consortile” prima e “spesa di funzionamento” a far data dal 2019.
A ciò si aggiunga che i costi di funzionamento sono stati documentati con mere fatture e non risultano suffragati da bilanci o documenti contabili sottoposti al vaglio di un organo deliberativo;
inoltre, non si rinviene alcuna determina in cui si esplicitino i criteri di riparto di tali spese meramente affermati ma in concreto non verificabili, con la conseguenza che, pur volendo ipotizzare l'esistenza di un obbligo di partecipazione del alle spese del cessato in liquidazione, la pretesa nel Pt_1 CP_2 quantum non potrebbe essere verificata e accertata.
L'opposizione va, in definitiva, accolta ed il decreto monitorio opposto revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, tenendo conto dei valori minimi per tutte le voci, in ragione della esiguità dell'attività effettivamente espletata e della esistenza di diversi precedenti in subiecta materia, idonei a
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa
IU TE, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca, il d.i. opposto nr. 1540/2023 reso dal Tribunale di Salerno il 04.08.2025;
2) Condanna l'opposta procedura al rimborso in favore del opponente delle spese di lite, che liquida in € Pt_1
3,809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 28.11.2024
Il GU
Dr.ssa IU TE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Terza civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa IU TE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in I grado nell'anno 2023 al nr. 7558 R.G., avente ad oggetto: opposizione a d.i. nr. 1540/2023 reso dal Tribunale di
Salerno il 04.08.2025
TRA
, in persona del Sindaco p.t., dott. Parte_1
, con sede in , alla via Roma n. Parte_2 Parte_1
1 (P.IVA ) – rappresentato e difeso – giusta mandato P.IVA_1 rilasciato su foglio separato da intendersi apposto in calce al presente atto, delibera di incarico di G. C. n. 92 del 29/09/2023 e determina di settore n.
143 del 16/10/2023 – dall' avv. Maria Annunziata (C.F.:
), con la quale elettivamente domicilia in Salerno C.F._1 alla Piazza Sant'Agostino 29, procuratore che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 089/255011, e/o all'indirizzo pec: avv. .salerno.it; Ema_1 Email_2 CP_1
OPPONENTE CONTRO
Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche a carico del
[...]
Controparte_2 Parte_3 (in persona del Commissario Liquidatore nonché legale
[...] rapp.te Avv. Giuseppe Corona, giusta decreto n. 48 del 05.03.2010, con sede legale in Salerno alla via Vincenzo Loria n. 24, C.F. - P.IVA
), rappresentata dal Liquidatore patrimoniale Avv. Maria P.IVA_2
Farina, nominato in virtù di provvedimento del 24.07.2020 con cui il
Tribunale di Salerno – III sezione civile, in persona del G.D. Dott.
RG Jachia, dichiarava aperta la procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche (all. A), rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Iannicelli del
Foro di Salerno (C.F. ), giusta nomina del CodiceFiscale_2
Liquidatore del 09.02.2023, ratificata con provvedimento del 12.02.2021 reso dal G.D. Dott. G. Jachia (all. B) e conseguente mandato in calce al presente atto (all. C), elettivamente domiciliata presso lo Studio legale
Iannicelli Associati in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza n. 11, la quale richiede di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche al numero di fax 089.237900 o al seguente indirizzo p.e.c.
.salerno.it; Email_3 CP_1
OPPOSTO
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 19.11.2025, celebrata con modalità telematico scritte
RAGIONI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato il 30.06.2023 il Controparte_2
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituito - ai sensi
[...] dell'art. 25 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 – costituito con legge della n. 10 del 10 febbraio 1993 per la gestione del Controparte_3 ciclo integrato dei rifiuti dell' , Costiera Controparte_4
Amalfitana, Piana del Sele, Monti Picentini, Valle del Calore e Monti
Alburni, con obbligo di associazione per i seguenti Comuni della
Provincia di Salerno: Salerno, , CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
CP_1
, , , , CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_16 [...]
, , , CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23
Controparte_24 Controparte_25 Controparte_26
, , , Controparte_27 Parte_1 Controparte_28 , , Controparte_29 Controparte_30 Controparte_31
, , , , CP_32 Controparte_33 CP_34 CP_35 Controparte_36
CP_4
, , , , , ricorreva al CP_37 CP_38 CP_39 CP_40 CP_42
Tribunale di Salerno e chiedeva ingiungersi al
[...]
il pagamento immediato in favore della Parte_1
Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss.
L. n. 3/2012 e successive modifiche a carico del
[...]
in Controparte_43 persona del Liquidatore Avv. Maria Farina, con sede legale in Salerno alla via Vincenzo Loria n. 24 (P.IVA , dell'importo P.IVA_3 complessivo di € 46.785,81 per le causali di cui in premessa, oltre accessori e interessi di mora ex art. 1224 c.c. sino al soddisfo. Il tutto oltre spese vive e generali, diritti e onorari del procedimento monitorio.
La pretesa monitoria aveva ad oggetto il mancato pagamento delle fatture indicate in ricorso aventi ad oggetto l'ammontare delle spese di funzionamento del (dal giugno 2019 al settembre 2023) e, CP_2 segnatamente, delle seguenti:
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 139/E del 06.09.2019;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 176/E del 20.09.2019;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 216/E del 30.09.2019;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 260/E del 27.11.2019;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 300/E del 27.11.2019;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 362/E del 23.12.2019;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 23/E del 25.02.2020;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 63/E del 27.05.2020;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 102/E dell'11.06.2020;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 143/E dell'11.06.2020;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 183/E dell'11.06.2020;
- € 2.223,20 di cui alla fattura n. 223/E del 12.06.2020;
- € 2.104,52 di cui alla fattura n. 263/E del 27.11.2020;
- € 1.473,80 di cui alla fattura n. 304/E del 29.11.2020;
- € 1.292,58 di cui alla fattura n. 53 del 19.01.2021;
- € 1.053,18 di cui alla fattura n. 93 del 19.02.2021;
- € 1.198,66 di cui alla fattura n. 133 del 20.02.2021; - € 1.038,38 di cui alla fattura n. 173 del 22.02.2021;
- € 2.720,47 di cui alla fattura n. 214 del 19.04.2021;
- € 3.040,23 di cui alla fattura n. 258 del 07.12.2021;
- € 3.358,71 di cui alla fattura n. 298 del 09.12.2021;
- € 1.185,07 di cui alla fattura n. 24 del 10.02.2022;
- € 927,07 di cui alla fattura n. 64 del 10.10.2022;
- € 714,74 di cui alla fattura n. 23 del 20.03.2023;
Notificato il decreto, spiegava opposizione al medesimo il
[...]
, con atto di citazione, con cui eccepiva la Parte_1 violazione e la falsa applicazione dello statuto del , nonché CP_2 omessa valutazione della normativa sopravvenuta che ha introdotto il nuovo entr di gestione dei rifiuti.
L'opponente in particolare, evidenziava che emerge dal decreto Pt_1 di nomina del Commissario Liquidatore (decreto del Presidente della
Provincia di Salerno n. 48 del 5 marzo 2010), che lo stesso avrebbe dovuto svolgere esclusivamente i compiti di cui all'art. 12 del D.L. n.
195/2009, occupandosi della “riscossione dei crediti vantati nei confronti dei Comuni” e dell'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, mediante la definizione di un apposito piano di liquidazione.
Tal ché alcuna funzione ulteriore sarebbe stata attribuita al Commissario
Liquidatore che avrebbe dovuto effettuare esclusivamente le operazioni connesse alla liquidazione.
L'opponente, poi, eccepiva la inesistenza di un obbligo, giuridicamente efficace, tra il di ed il Consorzio di Pt_1 Parte_1
Bacino SA/2, non essendo mai stato sottoscritto un contratto e/o convenzione regolante l'eventuale affidamento della gestione dei rifiuti.
Inoltre, l'opponente osservava che, a partire dalla gestione commissariale liquidatoria decretata nel 2010, il non ha svolto alcun tipo di CP_2 attività per conto del . Parte_1
Osservava l'opponente che, proprio in virtù della fase liquidatoria, iniziata nell'anno 2010 e la dichiarata inoperatività del , CP_2 appaiono del tutto incomprensibili le pretese di pagamento per “spese di funzionamento” poiché - lo si ripete - il non svolge alcuna CP_2 attività. L'opponente, tanto dedotto ed eccepito, così concludeva: “1) accertare la illegittimità/insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n.
3/2012 e successive modifiche a carico del Controparte_44
e del Consorzio di Bacino
[...] Parte_3
SA/2 – pari ad € 46.785,21, oltre spese ed oneri – perché fondata su atti nulli e/o inesistenti e, comunque, su presupposti del tutto errati, alla stregua della argomentazioni svolte;
2) disporre la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 1540/2023 del 04/08/2023 - stante la chiara insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, oltre al gravissimo danno che riceverebbe il Parte_1
dalla esecuzione del titolo - e la successiva revoca;
3)
[...] condannare la “Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche a carico del
2 per lo Controparte_44 Controparte_43 ed il Consorzio di Bacino SA/2”, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in uno al rimborso del contributo unificato”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la opposta procedura, con comparsa di costituzione e risposta, con la quale resisteva alla opposizione e deduceva che la pretesa creditoria azionata dalla Procedura di Liquidazione in via monitoria ha ad oggetto esclusivamente spese di funzionamento dell'Ente , mai corrisposte dal Comune CP_2 consorziato, e non servizi resi dal;
tal ché la fonte CP_2 dell'obbligazione di pagamento posta a carico del Comune consorziato opponente non sarebbe un contratto e/o una convenzione tra le parti, ma lo Statuto consortile stesso che, all'art. 49 prevede che “gli Enti
Consorziati partecipano all'attività economica del ” secondo CP_2 quote di partecipazione al che l'art. 7 precisa che “sono CP_2 determinate dall'Assemblea in proporzione alla popolazione residente, così come determinata dall'ultimo Censimento effettuato”.
L'opposta, quindi, osservava che, per effetto dell'apertura della procedura di Liquidazione del patrimonio - l'Ente non è cessato;
la CP_2
Procedura di Liquidazione del patrimonio (a differenza della liquidazione delle società prevista dagli artt. 2272 – 2283 c.c. e artt. 2484 – 2496 c.c.) non postula lo scioglimento dell'Ente, ma è finalizzata soltanto a risolvere una crisi da sovraindebitamento dello stesso.
Pertanto, i Comuni consorziati restano obbligati ai sensi degli artt. 7 e 49 dello Statuto consortile a partecipare alle spese di funzionamento dell'Ente per effetto di un ribaltamento dei costi su ciascun Comune consorziato, secondo la rispettiva quota di partecipazione.
Secondo l'assunto della procedura opposta, dunque, si rende quindi necessario che i Comuni consorziati provvedano a sostenere le spese di funzionamento dell'Ente, tra cui rientrano le spese per i dipendenti in servizio o in disponibilità, le spese per il compenso degli Organi e dei consulenti del , le spese per la sede e le utenze. Il Comune CP_2 consorziato è tenuto dunque al pagamento delle fatture summenzionate per effetto di un obbligo previsto dallo Statuto consortile.
Dovendosi escludere, secondo la difesa della procedura, l'applicabilità delle norme in tema si soccorso finanziario, la opposta articolava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso spiegata, respingendo tutte le eccezioni e richieste formulate, ivi compresa l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1540/2023 Tribunale di Salerno opposto, per le motivazioni analiticamente e ampiamente esposte in atti. Con ogni più ampia riserva di meglio spiegare, aggiungere ed articolare mezzi istruttori. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”:
La causa perveniva all'udienza del 19.11.2025 allorché era assegnata in decisione senza termini.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. lav. , 19/09/2018 , n.
2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un.,
30.10.01, n. 13533).
La questione della debenza, da parte del Comune consorziato, di spese di funzionamento del è stata già affrontata dal Controparte_43
Tribunale (cfr. ex multis Trib. Salerno N. R.G. 5877/2022), cui il
Tribunale intende dare piena continuità.
Invero, come rimarcato nella richiamata decisione, l'art. 49 dello Statuto, al comma 1 stabilisce che gli enti consorziati partecipano all'attività economica del con quote ripartite sulla base del costo unitario CP_2 dei rifiuti smaltiti;
il comma 2, poi, precisa che il riparto delle spese viene comunicato ai Comuni consorziati sulla base delle indicazioni del piano regionale.
Tale previsione consente di cogliere l'inequivocabile collegamento della partecipazione del singolo consorziato all'attività economica del sul presupposto della condizione di attività del stesso;
d'altra CP_2 parte, in concreto, non sarebbe praticabile un riparto delle spese sulla base del costo unitario dei rifiuti smaltiti in assenza di svolgimento dell'attività costituente l'oggetto del . CP_2
Pertanto, tale previsione non è invocabile per procedere ad un riparto dei costi di funzionamento dell'Ente in regime di liquidazione.
Anzi, proprio l'art. 49 dello Statuto rimarca che, per la fase che antecedeva l'avvio della attività di raccolta e smaltimento – i Comuni consorziati sarebbero stati tenuti al versamento di quote per “spese generali”, la cui commisurazione non poteva ancora essere legata alla entità dell'attività economica, non ancora in essere;
con il che, a contrario
– si evidenzia che spese di funzionamento in generale intese non possono che essere dipendenti, quanto alla loro entità, dal valore dell'attività economica svolta – pro quota (e, sul punto, alcuna allegazione specifica vi
è).
Invece, le spese relative alla gestione della fase liquidatoria non sono disciplinate dallo Statuto.
Neanche il D.L. n. 195 del 2009 nel regolamentare la cessazione dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti da parte dei Consorzi ha previsto oneri a carico dei Comuni in ordine alle gestioni liquidatorie.
Dall'impianto del richiamato D.L. si rinviene una responsabilità delle
Province e della nell'avvicendamento del servizio e nella gestione della liquidazione dei Consorzi, incompatibile con oneri economici a carico dei
Comuni consorziati non collegati alla prestazione del servizio già oggetto del a liquidarsi.
Pertanto, in mancanza di specifiche previsioni statutarie in tema di liquidazione del e di previsioni legislative e/o regolamentari CP_2 comportanti obbligazioni a carico del nella specifica fase della liquidazione, non è prospettabile un ribaltamento sul singolo Ente
Consorziato delle spese e dei costi “di funzionamento” del posto in liquidazione non correlato ad alcun servizio reso.
Non può sottacersi, poi, che laddove il riferimento alle spese di funzionamento vada inteso quale indennità di carica dei revisori, esso ammontare andrebbe comunque commisurato a quanto stabilito da delibera in relazione a tariffe professionali e in relazione alle dimensioni del;
anche il rimborso spese, poi, è limitato a quelle CP_2 effettivamente sostenute (e difetta ogni prova).
Vale la pena soffermarsi anche sulla lettura dell'art. 72 dello statuto
(Versamenti); esso commisura i versamenti annuali fissi cui sono tenuti i
Comuni per i “servizi collegati agli scopi obbligatori” in una somma di lire 500 per ogni cittadino residente, somma aggiornata periodicamente;
ma, anche nel caso di specie, non vi è evidenza del criterio di calcolo, del suo aggiornamento, del numero di cittadini computati nel periodo di riferimento (2019) – anche le spese generali fisse, quindi sono soggette ad oscillazioni che di necessità postulano che il creditore istante comprovi la ricorrenza degli elementi costitutivi tutti della propria domanda.
Appare non inconferente evidenziare, poi, il disposto del nr. 3 dell'art. 72 dello Statuto: esso stabilisce che l'Assemblea determina i crtieri per stabilire a ocnsuntivo, sulla base della quantità e qualità dei rifiuti discaricati, il conferimento annuo di ciascun comune, con detrazione dei versamenti fissi di cui al precedente comma 1.
In tal modo, viene creata una chiara connessione tra i costi fissi ed i conferimenti di ciascun comune – nel senso che i primi sono soggetti ad assorbimento nei secondi, a consuntivo .
Però, in difetto di tale possibilità di compensazione, il versamento dei costi di gestione – comunque indimostrati nella loro entità – diviene l'erogazione di una somma che giammai l'ente potrebbe compensare, con aggravio anche sui propri bilanci in palese difetto di utilitas ricevuta.
L'obbligazione non può ritenersi fondata nemmeno sul disposto generale dell'art. 114 comma 6 TUEL (da ritenersi comunque applicabile ai
Consorzi pubblici in attività), non essendo riscontrabili le condizioni previste dalla disposizione (un piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti con l'ente, il budget economico almeno triennale, bilancio di esercizio, piano degli indicatori di bilancio).
Non colgono nel segno, dunque, le difese svolte dalla parte opposta in ordine alla necessità che i Comuni consorziati provvedano a sostenere le spese di funzionamento dell'Ente sul rilievo che l'apertura della procedura di Liquidazione del patrimonio non comporta lo scioglimento dell'Ente, ma è finalizzata soltanto a risolvere una crisi da sovraindebitamento dello stesso, per cui, di fatto, i contributi consortili possono definirsi “quota consortile” prima e “spesa di funzionamento” a far data dal 2019.
A ciò si aggiunga che i costi di funzionamento sono stati documentati con mere fatture e non risultano suffragati da bilanci o documenti contabili sottoposti al vaglio di un organo deliberativo;
inoltre, non si rinviene alcuna determina in cui si esplicitino i criteri di riparto di tali spese meramente affermati ma in concreto non verificabili, con la conseguenza che, pur volendo ipotizzare l'esistenza di un obbligo di partecipazione del alle spese del cessato in liquidazione, la pretesa nel Pt_1 CP_2 quantum non potrebbe essere verificata e accertata.
L'opposizione va, in definitiva, accolta ed il decreto monitorio opposto revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, tenendo conto dei valori minimi per tutte le voci, in ragione della esiguità dell'attività effettivamente espletata e della esistenza di diversi precedenti in subiecta materia, idonei a
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa
IU TE, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca, il d.i. opposto nr. 1540/2023 reso dal Tribunale di Salerno il 04.08.2025;
2) Condanna l'opposta procedura al rimborso in favore del opponente delle spese di lite, che liquida in € Pt_1
3,809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 28.11.2024
Il GU
Dr.ssa IU TE