Articolo 47 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
Articolo 46Articolo 48
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9 settembre 1973
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7 agosto 2012
Art. 47. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo)

Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43 , 44 , 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni, e' compilato:
a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio, i direttori di reparto ed i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto;
b) per i ricercatori dei laboratori dal rispettivo direttore di laboratorio;
c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e primo dirigente, dal capo dei servizi amministrativi e del personale;
d) per gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;
e) per gli impiegati dei servizi tecnici dal rispettivo direttore di servizio
f) per gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal direttore del laboratorio o servizio tecnico presso il quale prestano servizio;
g) per gli impiegati appartenenti alle segreterie di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio;
h) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;
i) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio.
Il giudizio complessivo per il personale di cui alla lettera a) e' espresso dal comitato amministrativo; per il personale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e' espresso dal direttore dell'istituto; per quello di cui alla lettera h) dal direttore di laboratorio e per quello di cui alla lettera i) dal capo dei servizi amministrativi e del personale.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012
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