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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.
Il Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Stefano Buttà,
esaminati gli atti della causa iscritta al n.1492 R.G. 2024 , promossa da Parte_1
(nato il [...] a [...]) rapp.to e difeso dall'avv. POLEO
[...]
ANTONIO , come da mandato in atti, nei confronti dell' ; CP_1 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c., né risultano osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'art. 195, 3° comma,
c.p.c.,;
vista la c.t.u. depositata;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = Diritto all'indennità di accompagnamento;
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = dalla data della domanda amministrativa del 30.08.2023 al 25.03.2024;
CONDANNA
l' a rifondere a parte ricorrente le spese della procedura, liquidate in complessivi € 990,00 (di CP_1 cui € 990,00 per compensi professionali e € ______,___ per spese sostenute e documentate), oltre agli accessori come per legge se dovuti, con distrazione a favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.;
PONE definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da separato CP_1 decreto in atti.
Crotone, 04/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Stefano Buttà
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.
Il Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Stefano Buttà,
esaminati gli atti della causa iscritta al n.1492 R.G. 2024 , promossa da Parte_1
(nato il [...] a [...]) rapp.to e difeso dall'avv. POLEO
[...]
ANTONIO , come da mandato in atti, nei confronti dell' ; CP_1 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c., né risultano osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'art. 195, 3° comma,
c.p.c.,;
vista la c.t.u. depositata;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = Diritto all'indennità di accompagnamento;
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = dalla data della domanda amministrativa del 30.08.2023 al 25.03.2024;
CONDANNA
l' a rifondere a parte ricorrente le spese della procedura, liquidate in complessivi € 990,00 (di CP_1 cui € 990,00 per compensi professionali e € ______,___ per spese sostenute e documentate), oltre agli accessori come per legge se dovuti, con distrazione a favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.;
PONE definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da separato CP_1 decreto in atti.
Crotone, 04/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Stefano Buttà