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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/10/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2902/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 190 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 2902/2021, cui sono riunite le cause r.g. 6565/2021, r.g. 6127/2024, promossa da: Avv. nella sua qualità di Amministratrice di Controparte_1
Sostegno di , con l'Avv. Marco Delucchi ON, Parte_1
- parte attrice nella causa r.g. 2902/2021
, in proprio e nella sua qualità di esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale dei figli minori e Persona_1
, nonché , Persona_2 Controparte_2
, , CP_3 CP_4 Parte_3
con gli Avv.ti Delucchi Parte_4 CP_5
ON e OL IA,
- parte attrice nella causa r.g. 6561/2021
, con gli Avv.ti Avv. Paola Rezzano e Andrea Martinelli Parte_5
- parte attrice nella causa r.g. 6127/2024 contro e con gli Avv.ti Carlo Vaira e Controparte_6 CP_7
AN ET,
- parte convenuta con l'intervento nella causa r.g. 2902/2021
, con gli Controparte_8
Avv.ti Alberto Fuochi e Pietro Capurso,
- intervenuto
pagina 1 di 33 CONCLUSIONI
Per parte attrice: nell'interesse dell'Avv. nella qualità di Controparte_1 amministratrice di sostegno della SI.na : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente all'attrice ed alle convenute Parte_1 Controparte_6
e nel giudizio che le vedeva parti in causa RG 2902/21.
[...] CP_7
Voglia altresì, per quanto attiene all'intervento svolto da accertare e CP_9 dichiarare l'autonomia della domanda ivi svolta dall'Istituto e l'estraneità dell'attrice rispetto alla stessa. Parte_1
In caso di accoglimento della domanda svolta dall' nei confronti di CP_8 Contr Cont
e dichiarare che, atteso l'accordo in ordine alla richiesta di Contr Cont manleva in atti tra l'attrice e le convenute e nessuna pretesa economica dell' conseguente al sinistro per cui è causa, ove assolta dalle CP_9 Contr Cont convenute e potrà essere ripetuta nei confronti dell'attrice Pt_1
.”
[...]
Per parte attrice , in proprio e nella sua qualità di Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale dei figli minori Per_1
e , nonché
[...] Persona_2 CP_2
, , ,
[...] CP_3 CP_4 Parte_3
[...] Parte_4 CP_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta: - In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro occorso in data 11.06.2017 in Rapallo alla CP_10
, per causa e colpa esclusivi del SI. Parte_1 Controparte_11 conducente del furgone Volkswaghen Transporter targato EP967SW di proprietà della assicurato da gli Controparte_12 Controparte_6 attori hanno patito danni non patrimoniali a titolo di lesione del rapporto parentale con la SI.na ; Parte_1
- conseguentemente, dichiarare tenuti in solido, congiuntamente e disgiuntamente o come meglio ritenuto e condannare i convenuti
[...]
e nelle rispettive qualità, a risarcire i danni Controparte_6 CP_7
pagina 2 di 33 non patrimoniali patiti dagli attori in conseguenza della lesione del rapporto parentale con a seguito del sinistro occorsole in data Parte_1
11.6.2017 quantomeno pari ad € 336.500,00 alla SI.ra , € Parte_2
73.060,00 per ciascuno ai SIg.ri Persona_1 Persona_2
, , , ed
[...] CP_3 CP_4 Parte_4 CP_5 alla SI.ra ed € 36.530,00 al SI. , per i Parte_3 Controparte_2 motivi esposti in narrativa o alla diversa somma risultata all'esito dell'espletata istruttoria o che il Giudice riterrà congrua, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- in via di estremo e denegatissimo subordine: accertata e dichiarata l'eventuale diversa percentuale di responsabilità dei conducenti dei veicoli nell'accadimento del sinistro de quo, condannare le convenute
[...]
e al pagamento in solido, congiuntamente e Controparte_6 CP_7 disgiuntamente o come meglio ritenuto, in favore degli attori della somma emersa all'esito dell'espletata istruttoria o che il Giudice riterrà congrua, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento danni conseguenti alla lesione del rapporto parentale con la SI.na ; Parte_1
- Vinte le spese e compensi, spese generali ed accessori come per legge con la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, attesa la redazione dell'atto con strumenti telematici per la facile fruizione e richiamo degli allegati, salvezza illimitata. Anche di CTP e di CTU, con distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari delle spese”.
Per parte attrice : Parte_5
“... reiterata la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse con i testi indicati, ... Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, istanza e difesa reietta: In via principale e nel merito - accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro occorso in data 11.06.2017 in Rapallo alla SI.na , per causa e colpa esclusivi Parte_1 del SI. conducente del furgone Volkswaghen Controparte_11
Transporter targato EP967SW di proprietà della Società CP_7
pagina 3 di 33 assicurato da il SI. ha patito danni Controparte_6 Parte_5 non patrimoniali a titolo di lesione del rapporto parentale con la figlia SI.na
- conseguentemente, dichiarare tenuti in solido, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente o come meglio ritenuto e condannare i convenuti e ciascuno nelle rispettive qualità, a Controparte_6 CP_7 risarcire i danni patiti dall'attore in conseguenza della lesione Parte_5 del rapporto parentale con a seguito del sinistro occorsole in Parte_1 data 11.06.2017, quantomeno pari ad € 183.427,20 per i motivi esposti in narrativa, o alla diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria o che il Giudice riterrà congrua, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via di estremo e denegatissimo subordine - accertata e dichiarata la diversa percentuale di responsabilità dei conducenti dei veicoli nell'accadimento del sinistro de quo, condannare le convenute e Controparte_6 CP_7 al pagamento in solido, congiuntamente e disgiuntamente o come meglio ritenuto, in favore dell'attore della somma che emergerà all'esito dell'espetanda istruttoria o che il Giudice riterrà congrua, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento danni conseguenti alla lesione del rapporto parentale con la SI.na . Vinte le spese e compensi, con la maggiorazione del Parte_1
30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis DM 55/2014 s.s.m.i. attesa la redazione degli atti con strumenti telematici per la facile fruizione e richiamo degli allegati. anche di CTP e di CTU. Salvezza illimitata. Con distrazione in favore dei difensori dichiarati antistatari delle spese”.
Per parte convenuta:
“Dato atto che e dichiarano di non accettare il Controparte_13 CP_7 contraddittorio su eventuali domande nuove
In via preliminare Dare atto essere intervenuto accordo tra CP_13
e rappresentata dalla propria
[...] CP_14 Parte_1 amministratrice di sostegno avv. Luciana Vestrelli Dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente a dette parti in causa r.g. 2902/2021 Disporre la prosecuzione della suddetta causa
pagina 4 di 33 con rimessione sul ruolo limitatamente ai rapporti tra Controparte_13
e l'intervenuto Disporre la prosecuzione delle CP_14 CP_15 restanti cause r.g. 6565/2021 ed r.g. 6127/2024 con rimessione sul ruolo In via preliminare di rito Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato dall' per i motivi di cui in atti. CP_15
Nel merito In via preliminare Accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti azionati dall' ai sensi dell'art. 2947, II e/o I comma c.p.c. per i motivi di CP_9 cui in atti. In via istruttoria Disporre l'integrazione della ctu cinematica e/o la convocazione del CTU a chiarimenti per i motivi rappresentati dal ctp di parte convenuta ed ancora riportati in memoria 19.02.25. Disporre l'integrazione della ctu medico legale e/o la convocazione del CTU a chiarimenti per i motivi rappresentati dal ctp di parte convenuta ed ancora riportati in memoria 19.02.25. In via principale Accertata e dichiarata la responsabilità concorrente paritetica di e nella verificazione Parte_1 Controparte_11 del sinistro stradale per cui è causa, anche in applicazione dell'art. 2054, II comma, c.c. Respingere le domande di tutte le parti attrici siccome infondate in fatto e in diritto. Respingere le domande avanzate dall' siccome inammissibili e/o CP_9 infondate in fatto e in diritto. e, per l'effetto Assolvere da ogni avversaria Controparte_16 pretesa. In via subordinata Accertata e dichiarata la responsabilità concorrente di nella verificazione del sinistro stradale per cui è causa. Parte_1
Dato atto della disponibilità in via conciliativa delle parti convenute a riconoscere le seguenti somme: euro 250.000,00 in favore dei familiari tutti complessivamente, a titolo di danno riflesso. Respingere ogni superiore pretesa, siccome infondata in fatto e in diritto, anche dell' CP_9
Assolvere e da ogni avversaria pretesa. Controparte_13 CP_14
pagina 5 di 33 In via di ulteriore subordine Accertata e dichiarata la responsabilità concorrente di nella verificazione del sinistro stradale per Parte_1 cui è causa Dato atto della disponibilità in via conciliativa delle parti convenute a riconoscere le seguenti somme: euro 250.000,00 in favore dei familiari tutti complessivamente, a titolo di danno rifless.o Contenere l'eventuale condanna di e di entro i limiti della Controparte_13 CP_7 quota di responsabilità che fosse ascritta a dedotta, Controparte_11 comunque, la colpa concorrente di nonché nei limiti del Parte_1 danno giusto e concretamente provato, tenuto conto della disponibilità di cui sopra. Contenere l'eventuale condanna di e di nei Controparte_13 CP_7 confronti dell' entro i limiti della quota di responsabilità che fosse CP_9 ascritta a dedotta, comunque, la colpa concorrente Controparte_11 di nonché nei limiti del danno giusto e concretamente Parte_1 provato Nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto perfezionato l'accordo con
Parte_1
In via preliminare Dare atto del richiamo a tutte le eccezioni, contestazioni e difese incluse quelle di nullità di cui all'udienza del 07.02.23 In via principale Accertata e dichiarata la responsabilità concorrente paritetica di e nella verificazione Parte_1 Controparte_11 del sinistro stradale per cui è causa, anche in applicazione dell'art. 2054, II comma, c.c.
Accertata e dichiarata la satisfattorietà delle somme tutte Respingere le domande attoree tutte siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto Assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_13
In via subordinata Accertata e dichiarata la concorrente responsabilità di nella verificazione del sinistro stradale per cui è causa Parte_1
Dato atto della corresponsione ante causam della somma di euro 420.000,00 Dato atto della disponibilità in via conciliativa delle parti convenute a riconoscere le seguenti somme Euro 800.000,00, ulteriori, in favore di Respingere le domande attoree tutte siccome infondate in Parte_1 fatto e in diritto
pagina 6 di 33 In via ulteriormente subordinata Accertata e dichiarata la concorrente responsabilità di nella verificazione del sinistro stradale per Parte_1 CP_1 cui è causa atto della corresponsione ante causam della somma di euro 420.000,00 Dato atto della disponibilità in via conciliativa delle parti convenute a riconoscere le seguenti somme Euro 800.000,00, ulteriori, in favore di Liquidare gli ulteriori importi tenuto conto di Parte_1 quanto emerso in sede istruttoria e delle previsioni in materia
In ogni caso. Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota che sarà allegata, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura”
Per CP_9
“ 1. ritenere e dichiarare il diritto dell' di rivalersi del pagamento delle CP_9 prestazioni assistenziali erogate in favore di a seguito del Parte_1 sinistro del 11.6.2017; 2. condannare, conseguentemente, in persona del legale CP_7 rappresentante pro-tempore, e in persona del legale Controparte_13 rappresentante pro-tempore, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell' della complessiva somma di € 399.643,71 oltre accessori maturati e CP_9 maturandi a far data dal 3.9.2024 e fino all'effettivo soddisfo;
Vittoria di competenze legali”.
pagina 7 di 33 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Sulla cessazione della materia del contendere fra Parte_1 [...]
CP_13 CP_7
All'esito dell'articolato iter processuale, vengono in decisione le cause riunite aventi origine dal sinistro verificatosi in data 11.6.2017, fra l'autovettura di Contr Contr proprietà della società (assicurata e il motociclo condotto dall'attrice . Parte_1
Essendo intervenuto accordo fra l'attrice del giudizio portante r.g. n.
2902/2021 (la vittima primaria rappresentata dalla propria Parte_1
amministratrice di sostegno avv. e parte convenuta CP_1 CP_16
dove darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia
[...] CP_7
del contendere fra queste parti (come da conclusioni da esse precisate).
Devono essere decise le domande degli attori nelle cause riunite r.g.
6565/2021 e 6127/2024, inerenti alla lesione del rapporto parentale introdotte dai prossimi congiunti (madre, compagno della madre, sei fratelli e nonna, padre), nonché la domanda di rivalsa introdotta da (a mezzo intervento CP_9
autonomo nel giudizio r.g. n. 2902/2021).
***
2. Sulla rilevanza del concorso di colpa della vittima nella liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale.
Il presupposto per la valutazione delle domande da lesione del rapporto parentale (per le macro-lesioni riportate dalla vittima a seguito del sinistro) è costituito dall'accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro, profilo contestato fra le parti e che è stato oggetto di ampia istruttoria documentale, orale e tecnica.
pagina 8 di 33 Come ribadito infatti da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/06/2024, n. 16413,
“nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto, dev'essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica
(Sez. 3, Sentenza n. 9349 del 12/04/2017; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25907 del 5/09/2023; Sez. 3, Sentenza n. 4054 del 9/02/2023)”.
Tale principio di diritto può essere applicato anche al caso di specie (con riferimento al danno da lesione del rapporto parentale causato dalle macro- lesioni subite dalla vittima a seguito del sinistro), con la conseguenza che un accertato concorso della vittima nella causazione del sinistro determina una corrispondente riduzione del danno da lesione parentale rivendicato in causa.
***
3. Sulla dinamica.
In fatto, in data 11.6.2017 alle ore 1:00 circa in Rapallo, lungo la Statale
Aurelia di Ponente SS1, all'altezza della progressiva chilometrica 495+250, il ciclomotore condotto da entrava in collisione con un furgone Parte_1
Volkswaghen Transporter targato EP967SW di proprietà della Società CP_7
condotto dal suo amministratore unico che
[...] Controparte_11
procedeva in senso contrario, in direzione di Rapallo.
pagina 9 di 33 A seguito del sinistro, veniva contestato il reato p. e p. dagli Parte_1
artt. 187, co. 1, co. 1 bis e 186 co. 1 bis lett. a D. lgs. 285/92 (per il quale veniva aperto il proc. pen. n. 8189/17 mod. 21 Rgnr); Controparte_11
veniva invece indagato per i reati pp. E pp. Dagli artt. 186, co. 2 lett. c) D.
Lgs. 285/92 e 590 bis co. 2 c.p..
Il perito nominato dal PM, ing. concludeva che “Appare chiaro che Per_3
il sinistro si deve essere verificato in prossimità della mezzeria, tuttavia risulta impossibile poter ricostruire con precisione quale dei due veicoli possa aver invaso la corsia opposta di marcia. Per tale fatto, risulta anche impossibile poter ricostruire la velocità tenuta dai due veicoli al momento del fatto. ...
Dalle indagini effettuate dagli Inquirenti è emerso che il sig. CP_11 stesse conducendo il veicolo con un tasso alcolemico nel sangue
[...] ben superiore al massimo consentito (1,91 – 1,85 g/l), pertanto contravvenendo al comma 2, lettera c) dell'art. 186 del C.d.S, La sig.na
, invece, stava conducendo il ciclomotore in stato di alterazione Parte_1
psico-fisica per assunzione di cannabinoidi, come accertato dagli esami del sangue presenti in atti, pertanto contravvenendo al comma 1 dell'art. 187 del
C.d.S”.
Seguiva richiesta di archiviazione da parte del PM.
è stata assolta dal reato contestatole, con sentenza n. 3265/2019, Parte_1
ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste (si legge nella motivazione: “... il valore del metabolita attivo THC riscontrato nel corpo dell'odierna imputata fosse effettivamente ampiamente al di sopra del valore di soglia considerato rilevante dalla struttura sanitaria... ciò non di meno non può sottacersi come la sia giunta incosciente in ospedale e CP_18
come, dunque, nessuno ebbe modo di effettivamente constatare le di lei
pagina 10 di 33 condizioni fisiche nell'immediatezza del verificarsi del sinistro. In ragione di ciò, a sommesso avviso di questo giudicante, non può francamente ritenersi provato che in tale frangente fosse alla guida del proprio Parte_1
motociclo in quello stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti che la fattispecie incriminatrice indica quale elemento costitutivo della condotta criminosa. La norma in questione non punisce infatti chi
(genericamente) guidi a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti
(assunzione che, per l'appunto, potrebbe anche essere assai risalente nel tempo e ciò non di meno lasciare tracce rilevabili nell'organismo), ma solo chi, in ragione di tale assunzione (necessariamente ravvicinata), versi in uno stato di alterazione che possa pregiudicarne le ordinarie capacità psico- fisiche”). La sanzione amministrativa comminatole è stata annullata con sentenza del Giudice di Pace n. 142/2018.
***
3.1. Parte attrice, per sostenere l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a parte convenuta, valorizza le dichiarazioni rese dai testi oculari e Tes_1
e ritiene che il punto di impatto tra i veicoli coinvolti possa essere Tes_2
individuato all'interno della corsia di marcia del ciclomotore, così come aveva già prospettato la PS di Rapallo.
Di contro, la compagnia assicurativa e sostengono che nulla orienti per CP_7
un'invasione dell'altrui corsia da parte dell'autovettura, ma che, quand'anche così potesse sostenersi, dovrebbe parimenti affermarsi che lo stesso ciclomotore non tenesse la propria destra rigorosa, pur in presenza di viabile totalmente libera e nonostante l'orario notturno imponesse particolare cautela nell'occupazione dell'arteria, in violazione dell'art. 143 cds.
***
pagina 11 di 33 3.2. Nella ctu dinamico-ricostruttiva depositata in causa in data 15.9.2023,
l'ing. ha così analizzato la collisione (pagg. 52 ss. della Per_4 relazione):
“Nella fase ante-urto la SI.na , alla guida del ciclomotore Parte_6
Aprilia, si trovava a percorrere la SS1 Aurelia con direzione di marcia da levante a ponente in leggera salita (pendenza sfavorevole del 6%). Nel contempo il SI. alla guida dell'autovettura Controparte_11
Volkswagen, si trovava a percorrere la medesima strada con direzione opposta da ponente a levante in leggera discesa (pendenza favorevole del
6%). I veicoli incrociavano le loro traiettorie in tratto curvilineo collidendo frontalmente. L'urto coinvolgeva la parte frontale del ciclomotore e il vertice anteriore sinistro dell'autovettura.
Si condivide la posizione dei veicoli all'urto rappresentata nella relazione del
C.T. del P.M. ... Per la collocazione del punto d'urto all'interno della sede stradale occorre far rilevare che l'assenza della reale posizione di quiete dell'autovettura non permette di addivenire alla determinazione del punto
d'urto secondo il procedimento canonico di ricostruzione “a ritroso”. È possibile tuttavia effettuare alcuni ragionamenti a partire dalle tracce di incisioni rilevate a terra. Tali tracce infatti sono state lasciata al suolo dalla pedalina di accensione e dalla leva del cavalletto che si trovano sul fianco sinistro del ciclomotore e che riportavano segni di abrasione. Tali elementi sono collocati alla distanza di circa 1,25 metri dalla parte anteriore del ciclomotore. ... In conclusione la più verosimile posizione dei veicoli all'urto è quella indicata nell'immagine seguente, ove entrambi i veicoli sono al centro strada, ma la ruota anteriore del ciclomotore si mantiene all'interno della propria corsia di marcia.
pagina 12 di 33
Verosimile posizione dei veicoli all'urto
Verosimile posizione dei veicoli all'urto: ingrandimento dell'immagine precedente in cui si osserva che il ciclomotore non oltrepassa la linea di mezzeria.
pagina 13 di 33 Per quanto riguarda la velocità dell'autovettura nessun calcolo è possibile, non avendo la posizione della stessa a seguito dell'impatto. La velocità a regime del ciclomotore, viste le deformazioni subite dai veicoli, non si ritiene potesse essere superiore al limite di fabbrica dei 45 km/h”.
Così le conclusioni alle pagg. 73 ss.: “... Giunti in prossimità della curva, i conducenti di entrambi i veicoli, per cause non note, non tenevano rigorosamente la destra, come prescritto dal Codice della strada, marciando al centro strada in prossimità della linea continua di mezzeria. Dalle ricostruzioni e dai calcoli effettuati è emerso che la più verosimile posizione dei veicoli al momento dell'urto prevedeva entrambi i veicoli al centro strada con l'autovettura che invadeva parzialmente la corsia di marcia opposta e il ciclomotore comunque all'interno della propria corsia. I veicoli entravano quindi in collisione al centro della carreggiata. .... La dettagliata analisi svolta in perizia ha permesso di definire la posizione d'urto al centro della carreggiata in quanto nessuno dei conducenti teneva rigorosamente la destra, così come prescritto dall'art. 143 commi 1 e 3 del Codice della Strada. Alla luce di quanto sopra il nesso causale del sinistro è da ricercarsi nella errata posizione dei veicoli all'interno della carreggiata in fase di percorrenza della curva in difformità rispetto a quanto stabilito agli articoli 143 c.1 e 3 del
Codice della Strada.... Sarebbe infatti bastato che soltanto uno dei conducenti tenesse rigorosamente la destra per evitare l'impatto. Inoltre, al fine di evitare
l'impatto sarebbe anche bastato che il conducente dell'autovettura non invadesse la corsia opposta, in quanto dai calcoli svolti è emerso che nella più verosimile posizione all'urto dei veicoli il ciclomotore, pur marciando in prossimità della linea di mezzeria, non invadeva la corsia di marcia opposta, restando all'interno della corsia di pertinenza. Si fa infine presente che dagli
pagina 14 di 33 atti risulta che: il conducente dell'autovettura al momento del sinistro aveva un tasso alcolemico nel sangue superiore al massimo consentito (1,91-1,85
g/l) contravvenendo al comma 2, lettera c) dell'art. 186 del C.d.S; la conducente del ciclomotore risultava in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di cannabinoidi, come accertato dagli esami del sangue presenti in atti contravvenendo al comma 1 dell'art. 1287 del C.d.S.”.
Nella integrazione depositata in data 14.10.2024, per rispondere alle osservazioni formulate da parte convenuta (con chiarimenti che riguardano l'analisi delle incisioni sul manto stradale, l'analisi delle abrasioni sullo scooter e l'analisi dei danni riportati dall'autovettura, il tutto atto a rivedere la posizione dei veicoli all'urto rispetto alla linea di mezzeria), la c.t.u. ha confermato la posizione dei veicoli all'urto già riportata nella relazione depositata, ribadendo che: “Alla luce dell'analisi qui effettuata e in risposta alle osservazioni del C.T. di Parte Convenuta il quale ritiene che “la più corretta posizione dei veicoli al momento dell'urto – unica ricostruzione compatibile con le deformazioni residuate dell'autovettura e, nello specifico, con quella profonda presente sulla parte anteriore sinistra del cofano, che può essere stata unicamente causata dal canotto dello sterzo dello scooter – sia quella ritraente quest'ultimo oltre la linea di mezzeria e quindi in invasione della corsia opposta” si fa presente che tale posizione: non è compatibile con lo spazio percorso nel post-urto anche qualora lo stesso fosse stato di 1,80 metri in quanto trattandosi di spazio percorso lungo la traiettoria post-urto avrebbe determinato un urto all'interno della corsia del ciclomotore;
non è compatibile con l'assenza di deformazioni sul paraurti nella zona al di sotto della porzione introflessa del cofano;
non è compatibile con l'assenza di ulteriori danni sul cofano, verso l'asse centrale dell'autovettura imputabili
pagina 15 di 33 all'urto del manubrio;
non è compatibile con l'assenza di un danno più centrale sul parabrezza dovuto all'impatto del capo del conducente”.
Le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito di attenta valutazione tecnica degli elementi utili a ricostruire la dinamica del sinistro e di analitica risposta alle osservazioni dei consulenti di parte depongono quindi per collocare la posizione d'urto al centro della carreggiata, in quanto nessuno dei conducenti teneva rigorosamente la destra, con però l'autovettura che invadeva parzialmente la corsia di marcia opposta e il ciclomotore all'interno della propria corsia.
Tali conclusioni -che di fatto superano l'incertezza maturata in sede penale, ma che possono essere apprezzate in questa sede civile anche secondo un criterio di prevalente probabilità- sono sorrette anche dalle dichiarazioni rese dal teste oculare sentito in questa causa (soggetto terzo).
In particolare, all'udienza del 28/09/2022, , che stavo Controparte_19 percorrendo l'Aurelia da Camogli verso Rapallo, aveva incrociato lo scooter
“che procedeva con direzione opposta alla mia, nella sua carreggiata”. La teste ha aggiunto “L'ho visto con la coda dell'occhio e poi, subito dopo, ho sentito un colpo e dallo specchietto retrovisore ho visto, nella curva della strada, nella corsia opposta alla mia, qualcosa che rotolava. ... io lo ricordo al centro della sua corsia di percorrenza”.
SInificativi elementi di valutazione in senso contrario non emergono dalle dichiarazioni dei testi che erano trasportati all'interno dell'autovettura, considerato che (compagna di che Persona_5 Controparte_11 era alla guida, e che era seduta sui sedili posteriori), ha solo ricordato l'auto all'interno della propria corsia di marcia (ma tale percezione non si pone in aperto contrasto con la ricostruzione del c.t.u., per il quale l'invasione di corsia pagina 16 di 33 avrebbe interessato solo una porzione dello spigolo anteriore della vettura, come si apprezza dalle immagini riportate nella relazione), mentre
[...]
(che era seduto accanto al conducente) al momento Persona_6
dell'impatto non stava guardando la strada (“... in quanto guardavo il mio telefono per selezionare un brano musicale, poi sentendo l' urto ho alzato lo sguardo ho visto che eravamo nella nostra corsia dunque ci siamo chiesti cosa fosse successo”).
La complessiva valutazione dell'istruttoria svolta in causa consente dunque di ritenere provato che entrambi i veicoli al momento dell'urto procedessero al centro della strada, entrando in collisione al centro della carreggiata, in quanto
-verosimilmente- l'autovettura invadeva parzialmente la corsia di marcia opposta e il ciclomotore -pur all'interno della propria corsia- non teneva rigorosamente la destra, come ricostruito nelle immagini alle pagg. 61 e 62 della relazione.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, deve ritenersi che la prevalente responsabilità del sinistro sia da ascriversi alla condotta di guida dell'autovettura (il cui conducente si era peraltro posto alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello di legge), ma che sussista altresì un concorso di colpa (minoritario) in capo all'odierna attrice (risultata positiva all'assunzione di cannabis, senza tuttavia che sia emersa la prova di una effettiva alterazione mentre era alla guida), con gradazione che, in considerazione della gravità delle rispettive condotte e della prevalente efficienza causale della condotta del convenuto, si ritiene di quantificare nella misura del 30% in capo all'attrice e del 70% in capo al convenuto.
Infatti, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove sia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può
pagina 17 di 33 per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'atro dall'art. 2054 c. 2 c.c., dovendosi verificare in concreto se quest'ultimo abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta (Cass. ord. n. 33483/24).
A fronte dell'invasione di corsia effettuata dall'autovettura, l'attrice - stante la conformazione della curva- ove avesse tenuto la destra, sarebbe ragionevolmente stata in condizione di evitare l'impatto (come osservato anche dal ctu), o comunque di porre in essere una manovra di emergenza per cercare di evitarlo.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale patito dai congiunti, odierni attori, dovrà dunque essere operata la riduzione del 30%, proporzionale al grado di responsabilità accertato per la vittima primaria.
***
4. Sui criteri di liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale.
4.1. Quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, va tenuto in considerazione che -nel caso di specie- oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni -in questo caso gravissime- subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da poter incidere sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia.
È affermazione consolidata nella giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/05/2023, n. 13540) che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale pagina 18 di 33 concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del
2019; Cass. n. 7748 del 2020).
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria,
a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle
Sezioni unite della Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
***
4.2. Sulla quantificazione, secondo Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
31/01/2023) 17/05/2023, n. 13540, il Giudice, nel liquidare il danno, dovrà far riferimento a “tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”. In alternativa, è possibile applicare le tabelle del Tribunale di Milano, “che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte
pagina 19 di 33 prevedendo una liquidazione “a punti“ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio, come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all. 2 delle tabelle milanesi ed. 2022)”.
Quest'ultima è la soluzione cui si intende fare applicazione concreta nel caso in esame, in via equitativa, al fine di operare una liquidazione del danno azionato modulata su tutte le circostanze concrete emerse processualmente.
***
4.3. Da quanto precede, discende che il punto di partenza della valutazione equitativa è costituito dalle tabelle milanesi per il danno da morte del congiunto.
Le attuali tabelle di Milano, per il caso di danno da perdita di un congiunto, prevedono 5 parametri, di cui 4 oggettivi ed a punteggio fisso ed uno discrezionale, da applicare entro un range compreso tra un minimo di 0 punti ed un massimo di 30. Tra i parametri in questione, vengono in rilievo sia l'età della vittima primaria (18 anni all'epoca del sinistro) e di quella secondaria, con attribuzione di uno specifico punteggio, che è maggiore quanto più sono giovani i danneggiati. Vanno, poi, considerati la convivenza e l'esistenza di pagina 20 di 33 altri congiunti. Il quinto parametro (soggettivo) è relativo all'intensità della relazione affettiva. Come si legge nella relazione di accompagnamento delle tabelle, ai fini dell'applicazione del parametro, si deve valutare sia la
“sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva)” sia “lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale)”.
Circa la sussistenza del danno e la sua intensità, le condizioni di salute di
(con una invalidità indicata dal ctu nella misura del 90%) sono tali non Pt_1
solo da essere motivo di costante pena per i prossimi congiunti (sofferenza interiore che si rinnova giorno dopo giorno), ma inevitabilmente incidono pesantemente sullo svolgimento della vita di tutti i giorni della intera famiglia, la cui quotidianità è stata irrimediabilmente e totalmente sconvolta.
Al riguardo, non si pone un problema di prova o, meglio, l'onere è assolto anche in via presuntiva.
È sufficiente leggere le due c.t.u. medico-legali in atti (quella depositata in data 30.11.2022 dalla ctu dott.ssa e quella depositata in data Per_7
20.1.2025 dal ctu dott. per comprendere le necessità quotidiane Per_8
di , le cui capacità fisiche e intellettive sono risultate compromesse (a Pt_1
seguito anche del danno prefrontale che ha subito) e, quindi, la quotidiana necessità di assistenza.
, a seguito del sinistro, ha riportato gravissime lesioni (fra cui un Parte_1 grave trauma cranio encefalico con estese lesioni del parenchima cerebrali e frattura del femore sinistro, che hanno reso necessario intervento neurochirurgico di decompressione, successiva riapposizione della calotta, riparazione della frattura di femore in due tempi, trattata con endoprotesi, prolungato stato di coma con necessità di degenza in rianimazione;
fratture pagina 21 di 33 cranioencefaliche con interruzione del pavimento dell'orbita destra, trauma toracoaddominale con contusioni polmonari, lacerazione splenica, contusioni epatiche, contusione renale destra), caratterizzate da interessamento del tessuto nobile cerebrale e causa di prolungato stato di coma, che hanno costretto ad un prolungato decorso a fini terapeutici e riabilitativi. Secondo il c.t.u., gli accertamenti e la clinica dimostrano attualmente un grave quadro emiparetico a sinistra sostenuto da base organica, con necessità di ripetute infiltrazioni botuliniche per ridurre la contrattura muscolare e consentire una relativa autonomia motoria. Prevale sulla menomazione motoria un avanzato deterioramento cognitivo e comportamentale, ben apprezzabile clinicamente, inquadrabile come sindrome prefrontale, derivato da quella vasta sofferenza cerebrale di origine traumatica, documentata dagli accertamenti radiologici e ben provata dai test neuropsichiatrici tra cui una valutazione NPS praticata del settembre 2023. Per come spiegato dal c.t.u., la sindrome, per sua natura evolutiva, verosimilmente in senso peggiorativo, è caratterizzata dall'assenza di piena coscienza del proprio stato di malattia e dei limiti che da questo sono imposti, dalla perdita delle capacità progettuali, da scarsa consapevolezza del deficit cognitivo e comportamentale, il tutto associato ad atteggiamento fatuo e moriatico con perdita delle inibizioni, stato depressivo. Questo quadro psico- organico rende ragione, da solo, di una necessità di assistenza continuativa da parte di terzi per la gestione del sé: “oggi, con i limiti imposti dalle menomazioni fisiche, cognitive e comportamentali, la persona non potrebbe sopravvivere, e vivere, in maniera dignitosa senza le cure e la vicinanza dei familiari che ne gestiscono le necessità primarie;
senza un ambiente protetto, quello dell'appartamento in cui è stata alloggiata in prossimità dei congiunti;
senza la tutela dell'amministratore di sostegno che ne gestisce necessità ed
pagina 22 di 33 interessi economici” (pag. 41 della relazione del ctu dott. . Tanto Per_8
che a è stata riconosciuta indennità di accompagnamento (cfr. pag. 22 Pt_1 della relazione del ctu dott. . Per_8
L'istruttoria ha fatto emergere l'impegno profuso dalla madre nell'assistere la figlia dopo il sinistro, ma ha dimostrato anche che la famiglia fosse unita prima del sinistro e lo sia rimasta anche dopo (cfr. in particolare le dichiarazioni della zia AT , all'udienza del Persona_9
28.9.2022; della zia e dell'amica Parte_7 Per_10
all'udienza del 12.10.2022), nonché il profondo legame fra
[...]
e la sorella (che erano molto attaccate andavano a ballare Pt_1 CP_4
assieme quasi tutti i week end), con la sorella (con cui lavorava nel bar CP_3
e che quotidianamente assisteva in ospedale); con i fratelli e Pt_1 Per_1
(che sentivano la mancanza della sorella e le mandavano disegni Per_2
attraverso sua mamma).
I testi esaminati della causa r.g. 6127/2024, prima della riunione dei procedimenti, hanno confermato anche l'assiduità anche del padre di Pt_1 nell'assisterla e nell'accompagnarla alle visite mediche e riabilitative, oltre al fatto che -da circa due mesi prima del sinistro- (che viveva con la Pt_1
madre, i fratelli ed il compagno della madre) si fosse trasferita dal padre.
Dall'istruttoria è emerso anche il particolare rapporto di affetto con la nonna
(che si occupava quotidianamente dei nipoti e che assisteva in Pt_1 ospedale); la confidenza fra ed il compagno della madre. Pt_1
***
4.4. Tanto premesso, nell'attribuzione dei punteggi di cui alle tabelle milanesi deve tenersi conto sia delle circostanze di cui sopra (età, convivenza stabile con il nucleo familiare della madre, presenza di altri familiari), sia di ogni altra pagina 23 di 33 circostanza, tra le quali le attività quotidiane di assistenza sanitaria e domestica, la particolare durata della malattia della vittima primaria, i presumibili contatti quotidiani. La relazione alle tabelle di Milano (pag. 74) prevede una liquidazione massima di tale parametro nel caso di relazione caratterizzata da “convivenza”, in cui è “ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale”.
Per tutte le esposte ragioni, valutati i parametri a punti indicati dalle tabelle
Milanesi, si ritiene di dover assumere quale valore di riferimento quello massimo liquidabile in base alle tabelle, come segue:
- , madre convivente di , di 51 anni Parte_2 Parte_1 all'epoca del sinistro: € 351.990,00;
- , padre non convivente, 59 anni: € 289.414,00; Parte_5
- (19 anni), (15 anni); CP_3 CP_4 Per_1
(9 anni) e (8 anni), fratelli
[...] Persona_2 conviventi: € 152.820,00;
- (25 anni) e (26 anni), fratelli conviventi: CP_5 Parte_4
€ 149.424,00,
- nonna non convivente, di 75 anni: € 98.484,00. Parte_3
Quanto a (37 anni), compagno della madre, Controparte_2 convivente e cugino primo della vittima, in assenza di parametri tabellari sembra potersi adottare quale valore di riferimento la metà dell'importo liquidato alla nonna, e quindi € 49.242,00 (valorizzati -a fronte dell'assenza di vincolo di parentela- tutti gli elementi emersi dall'istruttoria con riguardo all'intensità del legame affettivo ed alla convivenza).
pagina 24 di 33 ***
4.5. Una volta determinato l'importo di partenza del calcolo del risarcimento, questo, previsto, come detto, per la diversa ipotesi di perdita del rapporto parentale, deve essere modulato in rapporto alla fattispecie in esame (che attiene alla lesione del rapporto parentale), in cui il c.t.u. ha stimato nel 90%
l'invalidità permanente riportata dalla vittima.
Come recentemente osservato nella sentenza della Corte d'appello di Genova,
n. 1524/2024 pubbl. il 17/12/2024, “Nel passare dalle tabelle da perdita del rapporto parentale alla liquidazione della lesione di tale rapporto, si sconta la inevitabile difficoltà di quantificare economicamente non solo qual è il prezzo del dolore, ma anche ciò che non può più essere fatto come prima, che è venuto meno e/o che non sarà mai più possibile effettuare in futuro. Vi è, però, una regola di esperienza che aiuta in tale operazione: è presumibile che tanto più elevata è la percentuale di invalidità, tanto più sarà pregiudicato il rapporto parentale e tanto più la vita familiare sarà sconvolta e maggiori saranno le sofferenze interiori. Di conseguenza, la conversione dell'importo dovuto per danno da morte del congiunto in danno da lesione di tale rapporto deve tener conto della percentuale di invalidità riscontrata” (operazione peraltro effettuata dalle uniche tabelle che si occupano del danno riflesso - quelle del Tribunale di Roma 2023, pur con riferimento a parametri diversi da quelli qui assunti in uso).
Analoga operazione può essere compiuta nel caso in esame.
Sulla base di quanto detto sin qui, quindi, deve essere liquidato il 90% dell'importo dovuto per il caso di morte del prossimo congiunto.
pagina 25 di 33 L'importo così calcolato (al 90%) deve poi essere ulteriormente ridotto del
30% per il concorso di colpa della vittima.
Riduzione al Ulteriore 90% Riduzione al 70%
€ 351.99,00 € 316.791,00 € 221.753,70 Pt_2
Parte_8
e
[...] CP_4
;
[...] Per_1
e € 96.276,60
[...] Per_2
Parte_9
[...]
e € 149.424,00 € 134.418,60 € 94.137,12
[...]
Parte_10
€ 289.414,00 € 260.472,60 € 182.330,82
[...]
€ 98.484,00 € 88.635,00 € 62.044,92 Parte_3
CP_2
€ 49.242,00 € 44.317,80 € 31.022,46
Per_2
Ne discende che gli attori hanno diritto, ciascuno, agli importi così calcolati
(aggiornato al 1° gennaio 2024 secondo le tabelle in uso), oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata annualmente fino al pagamento, secondo le indicazioni di Cass. sez. un. 1712/95.
***
5. Sull'intervento di CP_9
In data 24.1.2025, è intervenuta in giudizio, ex artt. 105 e 267 c.p.c., per CP_9 esercitare nei confronti di parte convenuta la rivalsa di cui all'art. 41 legge n.
183/10 per l'importo capitalizzato di € 399.643,71, in quanto -a seguito del sinistro del 11.6.2017- l' ha erogato ed eroga a CP_8 Parte_1
l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18/80 nonché la pagina 26 di 33 pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 legge n. 118/71 (come da docc.
1-4 allegati alla comparsa di intervento).
Successivamente all'intervento, all'udienza del 30.1.2025 e nelle note depositate in data 20.2.2025, parte convenuta ha eccepito la tardività della domanda formulata e della documentazione depositata, nonché l'intervenuta prescrizione (biennale o quinquennale).
***
5.1. L'eccezione di inammissibilità non è fondata.
Come da giurisprudenza richiamata anche dall' nelle note depositate in CP_8 data 3.3.2025, “Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art.
268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (Cass. civ., Sez. III, Sent., n. 25264/2008;
Cass. civ., Sez. I, Ord., n. 31939/2019; e successivamente Cass. civ., Sez. III,
Ord., 09/05/2023, n. 12463; Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/08/2024, n. 21835).
Il terzo può dunque proporre nuove domande.
Quanto alla prova dell'an e del quantum, in rapporto alle preclusioni istruttorie maturate al momento dell'intervento, parte convenuta non ha specificamente contestato né l'avvenuta erogazione delle prestazioni, né la quantificazione pagina 27 di 33 delle medesime per come operata dall'Istituto (fermo restando che alla documentazione prodotta dall'assicuratore sociale potrebbe riconoscersi natura assertiva e non probatoria, in quanto il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento, e non di concessione in senso tecnico della prestazione).
***
5.2. L'art. 41 legge n. 183/10 prevede che “1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell da emanare entro sessanta CP_9 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
L'azione di recupero delle somme erogate a titolo di invalidità civile esercitata sulla base di tale norma in conseguenza di fatto illecito di terzi costituisce, in capo all' , un diritto autonomo e distinto da quello dell'assistito, a CP_9
differenza dell'azione di cui agli artt. 1916 c.c. e 14 della L. n. 222 del 1984, che prevedono la surroga dell nei medesimi diritti dell'assicurato verso CP_8
i terzi responsabili e quindi la successione nel lato attivo di un rapporto obbligatorio.
pagina 28 di 33 Pertanto, come da precedente specifico di questo Tribunale (peraltro prodotto in causa da , al fine di sostenere l'infondatezza dell'eccezione di CP_9 prescrizione), in ragione dell'assenza del rapporto assicurativo tra l'Istituto e il soggetto danneggiato in favore del quale è stata riconosciuta una provvidenza di invalidità civile, l'azione di recupero trova il suo fondamento nell'azione specifica, che è concessa dalla legge e che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (Tribunale di Genova n. 2189/2021 – r.g. 12693/2017; cfr. anche Cassazione civile n. 15303/2013, con riferimento all'azione di regresso concessa all'impresa designata ai sensi dell'art. 292, d. lgs. 209/2005).
La domanda è dunque tempestiva, mentre l'eccezione di prescrizione non è fondata.
***
5.3. Nel merito, la domanda di rivalsa è fondata, sia per l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18/80 sia per la pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 legge n. 118/71.
Come sostenuto nelle difese dell' , le due prestazioni assistenziali sono CP_8 state erogate (a partire dal mese di novembre 2017) a causa del danno subito dall'attrice in occasione del sinistro del 11.6.2017 (che ha determinato le conseguenze invalidanti descritte nelle c.t.u. medico-legali depositate in causa). La responsabilità del danno è da ascrivere ai convenuti nel presente giudizio, l' ha dunque diritto di ottenere da essi il rimborso delle spese CP_8 sostenute per le prestazioni erogate alla danneggiata, nell'importo calcolato ai sensi del comma 2 del citato articolo 41, facendo riferimento al decreto ministeriale 19.3.2013.
Essendo stato accertato un concorso di colpa, occorre ancora verificare se il quantum spettante all possa o meno essere riconosciuto integralmente. CP_9
pagina 29 di 33 L' ha sostenuto che la conseguenza obbligata dell'autonomia CP_8
dell'azione di rivalsa sarebbe l'insensibilità del credito rispetto a un eventuale concorso di colpa della vittima.
Osserva il Tribunale che, anche qualora si ritenesse che un limite alla domanda di rivalsa possa essere costituito dall'ammontare del danno effettivamente causato dal terzo responsabile (con la conseguenza che -nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento-
l'importo oggetto della rivalsa andrebbe determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile), risulta nel caso di specie assorbente che -tenuto conto della percentuale di invalidità riportata a seguito del sinistro, e ragionando per poste omogenee con riferimento ai danni di natura patrimoniale- si può ragionevolmente affermare che l'importo del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile civile sia pienamente capiente, anche tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 30%, rispetto alla domanda dell'attrice.
Per questa ragione, l'importo chiesto in rivalsa da deve essere CP_9
integralmente riconosciuto.
La domanda di deve essere integralmente accolta, sussistendo nel caso CP_9 di specie i presupposti di cui all'art. 41, comma 1 della L. n. 183 del 4 novembre 2010 e, conseguentemente, il diritto di rivalsa nei confronti dei convenuti della complessiva somma di € 399.643,71.
Su tale importo, trattandosi di debito di valore, sono dovuti sia la rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici ISTAT dei prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dai singoli esborsi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza sia gli interessi legali, da pagina 30 di 33 computarsi sulla somma devalutata alla data di erogazione della prestazione e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base dei predetti indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Deve infine aggiungersi che, rispetto al petitum precisato dall'attrice Pt_1
(“In caso di accoglimento della domanda svolta dall'Istituto nei
[...]
Contr Cont confronti di e dichiarare che, atteso l'accordo in ordine alla Contr Cont richiesta di manleva in atti tra l'attrice e le convenute e nessuna pretesa economica dell' conseguente al sinistro per cui è causa, ove CP_9
Contr Cont assolta dalle convenute e potrà essere ripetuta nei confronti dell'attrice ”), non pare allo stato emergere un concreto Parte_1
interesse ad ottenere il relativo accertamento ex art. 100 c.p.c., anche considerato che in causa non sono state formulate specifiche deduzioni circa il contenuto dell'accordo raggiunto con parte convenuta.
***
6. Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori medi, avendo riguardo quale valore al decisum.
In particolare, viste le note spese depositate, per gli attori nella causa
6565/2021 è stato altresì operato l'aumento ai sensi dell'art. 4 DM 147/2022, valutato il numero di parti difese, le reciproche posizioni processuali e la concreta modulazione di difese rispetto ad ognuna di esse. Nessun aumento è stato operato ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 4 (richiamato soltanto nelle conclusioni e non indicato in nota spese).
pagina 31 di 33 Per l'attore (causa riunita r.g. 6127/2024) viene invece operato Parte_5
il richiesto aumento ex art. 4 comma 1 bis, seppure contenuto, in ragione della concreta incidenza dei link iper-testuali sulla riduzione dei tempi di consultazione (valutata l'estensione degli atti e la effettiva mole di documentazione prodotta). Non possono essere applicati i valori nei richiesti massimi tabellati, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta nell'interesse dell'attore della causa riunita;
per questa ragione vengono applicati i valori nei medi.
Quanto ad , vengono computate le sole fasi di studio ed introduttiva e CP_9 quella decisoria, nei valori minimi come richiesti nella nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita,
1. dichiara cessata la materia del contendere fra Parte_1
rappresentata dalla propria amministratrice di sostegno, e Controparte_13
CP_14
2. condanna parte convenuta e in solido, a Controparte_13 CP_7
pagare i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva:
- , € 221.753,70; Parte_2
- , ; e CP_3 CP_4 Per_1 [...]
, € 96.276,60 cadauno;
Persona_2
- e , € 94.137,12 cadauno; CP_5 Parte_4
- € 62.044,92; Parte_3
- € 31.022,46; Controparte_2
- , € 182.330,82; Parte_5
pagina 32 di 33 3. condanna parte convenuta e in solido, alla Controparte_13 CP_7
refusione delle spese legali in favore della parte attrice nella causa riunita r.g.
6565/2021, che liquida in € 37.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre esborsi per € 1.241,00 €, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari,
4. condanna parte convenuta e in solido, alla Controparte_13 CP_7
refusione delle spese legali in favore della parte attrice nella Parte_5 causa riunita r.g. 6127/2024 le spese di lite, che liquida in € 800,50 per esborsi, € 10.000,00per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari,
5. pone le spese delle ctu, già liquidate in istruttoria, definitivamente a carico di parte convenuta e in solido, Controparte_13 CP_7
6. condanna parte convenuta e in solido, al Controparte_13 CP_7
pagamento in favore dell' della complessiva somma di € 399.643,71, CP_9 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicati in parte motiva;
7. AN parte convenuta e in Controparte_13 CP_7
solido, alla refusione all delle spese di lite, che si liquidano in € 1.214,00 CP_9
per esborsi ed € 6.023,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Genova, 31/10/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 190 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 2902/2021, cui sono riunite le cause r.g. 6565/2021, r.g. 6127/2024, promossa da: Avv. nella sua qualità di Amministratrice di Controparte_1
Sostegno di , con l'Avv. Marco Delucchi ON, Parte_1
- parte attrice nella causa r.g. 2902/2021
, in proprio e nella sua qualità di esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale dei figli minori e Persona_1
, nonché , Persona_2 Controparte_2
, , CP_3 CP_4 Parte_3
con gli Avv.ti Delucchi Parte_4 CP_5
ON e OL IA,
- parte attrice nella causa r.g. 6561/2021
, con gli Avv.ti Avv. Paola Rezzano e Andrea Martinelli Parte_5
- parte attrice nella causa r.g. 6127/2024 contro e con gli Avv.ti Carlo Vaira e Controparte_6 CP_7
AN ET,
- parte convenuta con l'intervento nella causa r.g. 2902/2021
, con gli Controparte_8
Avv.ti Alberto Fuochi e Pietro Capurso,
- intervenuto
pagina 1 di 33 CONCLUSIONI
Per parte attrice: nell'interesse dell'Avv. nella qualità di Controparte_1 amministratrice di sostegno della SI.na : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente all'attrice ed alle convenute Parte_1 Controparte_6
e nel giudizio che le vedeva parti in causa RG 2902/21.
[...] CP_7
Voglia altresì, per quanto attiene all'intervento svolto da accertare e CP_9 dichiarare l'autonomia della domanda ivi svolta dall'Istituto e l'estraneità dell'attrice rispetto alla stessa. Parte_1
In caso di accoglimento della domanda svolta dall' nei confronti di CP_8 Contr Cont
e dichiarare che, atteso l'accordo in ordine alla richiesta di Contr Cont manleva in atti tra l'attrice e le convenute e nessuna pretesa economica dell' conseguente al sinistro per cui è causa, ove assolta dalle CP_9 Contr Cont convenute e potrà essere ripetuta nei confronti dell'attrice Pt_1
.”
[...]
Per parte attrice , in proprio e nella sua qualità di Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale dei figli minori Per_1
e , nonché
[...] Persona_2 CP_2
, , ,
[...] CP_3 CP_4 Parte_3
[...] Parte_4 CP_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta: - In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro occorso in data 11.06.2017 in Rapallo alla CP_10
, per causa e colpa esclusivi del SI. Parte_1 Controparte_11 conducente del furgone Volkswaghen Transporter targato EP967SW di proprietà della assicurato da gli Controparte_12 Controparte_6 attori hanno patito danni non patrimoniali a titolo di lesione del rapporto parentale con la SI.na ; Parte_1
- conseguentemente, dichiarare tenuti in solido, congiuntamente e disgiuntamente o come meglio ritenuto e condannare i convenuti
[...]
e nelle rispettive qualità, a risarcire i danni Controparte_6 CP_7
pagina 2 di 33 non patrimoniali patiti dagli attori in conseguenza della lesione del rapporto parentale con a seguito del sinistro occorsole in data Parte_1
11.6.2017 quantomeno pari ad € 336.500,00 alla SI.ra , € Parte_2
73.060,00 per ciascuno ai SIg.ri Persona_1 Persona_2
, , , ed
[...] CP_3 CP_4 Parte_4 CP_5 alla SI.ra ed € 36.530,00 al SI. , per i Parte_3 Controparte_2 motivi esposti in narrativa o alla diversa somma risultata all'esito dell'espletata istruttoria o che il Giudice riterrà congrua, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- in via di estremo e denegatissimo subordine: accertata e dichiarata l'eventuale diversa percentuale di responsabilità dei conducenti dei veicoli nell'accadimento del sinistro de quo, condannare le convenute
[...]
e al pagamento in solido, congiuntamente e Controparte_6 CP_7 disgiuntamente o come meglio ritenuto, in favore degli attori della somma emersa all'esito dell'espletata istruttoria o che il Giudice riterrà congrua, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento danni conseguenti alla lesione del rapporto parentale con la SI.na ; Parte_1
- Vinte le spese e compensi, spese generali ed accessori come per legge con la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, attesa la redazione dell'atto con strumenti telematici per la facile fruizione e richiamo degli allegati, salvezza illimitata. Anche di CTP e di CTU, con distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari delle spese”.
Per parte attrice : Parte_5
“... reiterata la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse con i testi indicati, ... Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, istanza e difesa reietta: In via principale e nel merito - accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro occorso in data 11.06.2017 in Rapallo alla SI.na , per causa e colpa esclusivi Parte_1 del SI. conducente del furgone Volkswaghen Controparte_11
Transporter targato EP967SW di proprietà della Società CP_7
pagina 3 di 33 assicurato da il SI. ha patito danni Controparte_6 Parte_5 non patrimoniali a titolo di lesione del rapporto parentale con la figlia SI.na
- conseguentemente, dichiarare tenuti in solido, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente o come meglio ritenuto e condannare i convenuti e ciascuno nelle rispettive qualità, a Controparte_6 CP_7 risarcire i danni patiti dall'attore in conseguenza della lesione Parte_5 del rapporto parentale con a seguito del sinistro occorsole in Parte_1 data 11.06.2017, quantomeno pari ad € 183.427,20 per i motivi esposti in narrativa, o alla diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria o che il Giudice riterrà congrua, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via di estremo e denegatissimo subordine - accertata e dichiarata la diversa percentuale di responsabilità dei conducenti dei veicoli nell'accadimento del sinistro de quo, condannare le convenute e Controparte_6 CP_7 al pagamento in solido, congiuntamente e disgiuntamente o come meglio ritenuto, in favore dell'attore della somma che emergerà all'esito dell'espetanda istruttoria o che il Giudice riterrà congrua, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento danni conseguenti alla lesione del rapporto parentale con la SI.na . Vinte le spese e compensi, con la maggiorazione del Parte_1
30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis DM 55/2014 s.s.m.i. attesa la redazione degli atti con strumenti telematici per la facile fruizione e richiamo degli allegati. anche di CTP e di CTU. Salvezza illimitata. Con distrazione in favore dei difensori dichiarati antistatari delle spese”.
Per parte convenuta:
“Dato atto che e dichiarano di non accettare il Controparte_13 CP_7 contraddittorio su eventuali domande nuove
In via preliminare Dare atto essere intervenuto accordo tra CP_13
e rappresentata dalla propria
[...] CP_14 Parte_1 amministratrice di sostegno avv. Luciana Vestrelli Dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente a dette parti in causa r.g. 2902/2021 Disporre la prosecuzione della suddetta causa
pagina 4 di 33 con rimessione sul ruolo limitatamente ai rapporti tra Controparte_13
e l'intervenuto Disporre la prosecuzione delle CP_14 CP_15 restanti cause r.g. 6565/2021 ed r.g. 6127/2024 con rimessione sul ruolo In via preliminare di rito Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato dall' per i motivi di cui in atti. CP_15
Nel merito In via preliminare Accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti azionati dall' ai sensi dell'art. 2947, II e/o I comma c.p.c. per i motivi di CP_9 cui in atti. In via istruttoria Disporre l'integrazione della ctu cinematica e/o la convocazione del CTU a chiarimenti per i motivi rappresentati dal ctp di parte convenuta ed ancora riportati in memoria 19.02.25. Disporre l'integrazione della ctu medico legale e/o la convocazione del CTU a chiarimenti per i motivi rappresentati dal ctp di parte convenuta ed ancora riportati in memoria 19.02.25. In via principale Accertata e dichiarata la responsabilità concorrente paritetica di e nella verificazione Parte_1 Controparte_11 del sinistro stradale per cui è causa, anche in applicazione dell'art. 2054, II comma, c.c. Respingere le domande di tutte le parti attrici siccome infondate in fatto e in diritto. Respingere le domande avanzate dall' siccome inammissibili e/o CP_9 infondate in fatto e in diritto. e, per l'effetto Assolvere da ogni avversaria Controparte_16 pretesa. In via subordinata Accertata e dichiarata la responsabilità concorrente di nella verificazione del sinistro stradale per cui è causa. Parte_1
Dato atto della disponibilità in via conciliativa delle parti convenute a riconoscere le seguenti somme: euro 250.000,00 in favore dei familiari tutti complessivamente, a titolo di danno riflesso. Respingere ogni superiore pretesa, siccome infondata in fatto e in diritto, anche dell' CP_9
Assolvere e da ogni avversaria pretesa. Controparte_13 CP_14
pagina 5 di 33 In via di ulteriore subordine Accertata e dichiarata la responsabilità concorrente di nella verificazione del sinistro stradale per Parte_1 cui è causa Dato atto della disponibilità in via conciliativa delle parti convenute a riconoscere le seguenti somme: euro 250.000,00 in favore dei familiari tutti complessivamente, a titolo di danno rifless.o Contenere l'eventuale condanna di e di entro i limiti della Controparte_13 CP_7 quota di responsabilità che fosse ascritta a dedotta, Controparte_11 comunque, la colpa concorrente di nonché nei limiti del Parte_1 danno giusto e concretamente provato, tenuto conto della disponibilità di cui sopra. Contenere l'eventuale condanna di e di nei Controparte_13 CP_7 confronti dell' entro i limiti della quota di responsabilità che fosse CP_9 ascritta a dedotta, comunque, la colpa concorrente Controparte_11 di nonché nei limiti del danno giusto e concretamente Parte_1 provato Nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto perfezionato l'accordo con
Parte_1
In via preliminare Dare atto del richiamo a tutte le eccezioni, contestazioni e difese incluse quelle di nullità di cui all'udienza del 07.02.23 In via principale Accertata e dichiarata la responsabilità concorrente paritetica di e nella verificazione Parte_1 Controparte_11 del sinistro stradale per cui è causa, anche in applicazione dell'art. 2054, II comma, c.c.
Accertata e dichiarata la satisfattorietà delle somme tutte Respingere le domande attoree tutte siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto Assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_13
In via subordinata Accertata e dichiarata la concorrente responsabilità di nella verificazione del sinistro stradale per cui è causa Parte_1
Dato atto della corresponsione ante causam della somma di euro 420.000,00 Dato atto della disponibilità in via conciliativa delle parti convenute a riconoscere le seguenti somme Euro 800.000,00, ulteriori, in favore di Respingere le domande attoree tutte siccome infondate in Parte_1 fatto e in diritto
pagina 6 di 33 In via ulteriormente subordinata Accertata e dichiarata la concorrente responsabilità di nella verificazione del sinistro stradale per Parte_1 CP_1 cui è causa atto della corresponsione ante causam della somma di euro 420.000,00 Dato atto della disponibilità in via conciliativa delle parti convenute a riconoscere le seguenti somme Euro 800.000,00, ulteriori, in favore di Liquidare gli ulteriori importi tenuto conto di Parte_1 quanto emerso in sede istruttoria e delle previsioni in materia
In ogni caso. Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota che sarà allegata, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura”
Per CP_9
“ 1. ritenere e dichiarare il diritto dell' di rivalersi del pagamento delle CP_9 prestazioni assistenziali erogate in favore di a seguito del Parte_1 sinistro del 11.6.2017; 2. condannare, conseguentemente, in persona del legale CP_7 rappresentante pro-tempore, e in persona del legale Controparte_13 rappresentante pro-tempore, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell' della complessiva somma di € 399.643,71 oltre accessori maturati e CP_9 maturandi a far data dal 3.9.2024 e fino all'effettivo soddisfo;
Vittoria di competenze legali”.
pagina 7 di 33 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Sulla cessazione della materia del contendere fra Parte_1 [...]
CP_13 CP_7
All'esito dell'articolato iter processuale, vengono in decisione le cause riunite aventi origine dal sinistro verificatosi in data 11.6.2017, fra l'autovettura di Contr Contr proprietà della società (assicurata e il motociclo condotto dall'attrice . Parte_1
Essendo intervenuto accordo fra l'attrice del giudizio portante r.g. n.
2902/2021 (la vittima primaria rappresentata dalla propria Parte_1
amministratrice di sostegno avv. e parte convenuta CP_1 CP_16
dove darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia
[...] CP_7
del contendere fra queste parti (come da conclusioni da esse precisate).
Devono essere decise le domande degli attori nelle cause riunite r.g.
6565/2021 e 6127/2024, inerenti alla lesione del rapporto parentale introdotte dai prossimi congiunti (madre, compagno della madre, sei fratelli e nonna, padre), nonché la domanda di rivalsa introdotta da (a mezzo intervento CP_9
autonomo nel giudizio r.g. n. 2902/2021).
***
2. Sulla rilevanza del concorso di colpa della vittima nella liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale.
Il presupposto per la valutazione delle domande da lesione del rapporto parentale (per le macro-lesioni riportate dalla vittima a seguito del sinistro) è costituito dall'accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro, profilo contestato fra le parti e che è stato oggetto di ampia istruttoria documentale, orale e tecnica.
pagina 8 di 33 Come ribadito infatti da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/06/2024, n. 16413,
“nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto, dev'essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica
(Sez. 3, Sentenza n. 9349 del 12/04/2017; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25907 del 5/09/2023; Sez. 3, Sentenza n. 4054 del 9/02/2023)”.
Tale principio di diritto può essere applicato anche al caso di specie (con riferimento al danno da lesione del rapporto parentale causato dalle macro- lesioni subite dalla vittima a seguito del sinistro), con la conseguenza che un accertato concorso della vittima nella causazione del sinistro determina una corrispondente riduzione del danno da lesione parentale rivendicato in causa.
***
3. Sulla dinamica.
In fatto, in data 11.6.2017 alle ore 1:00 circa in Rapallo, lungo la Statale
Aurelia di Ponente SS1, all'altezza della progressiva chilometrica 495+250, il ciclomotore condotto da entrava in collisione con un furgone Parte_1
Volkswaghen Transporter targato EP967SW di proprietà della Società CP_7
condotto dal suo amministratore unico che
[...] Controparte_11
procedeva in senso contrario, in direzione di Rapallo.
pagina 9 di 33 A seguito del sinistro, veniva contestato il reato p. e p. dagli Parte_1
artt. 187, co. 1, co. 1 bis e 186 co. 1 bis lett. a D. lgs. 285/92 (per il quale veniva aperto il proc. pen. n. 8189/17 mod. 21 Rgnr); Controparte_11
veniva invece indagato per i reati pp. E pp. Dagli artt. 186, co. 2 lett. c) D.
Lgs. 285/92 e 590 bis co. 2 c.p..
Il perito nominato dal PM, ing. concludeva che “Appare chiaro che Per_3
il sinistro si deve essere verificato in prossimità della mezzeria, tuttavia risulta impossibile poter ricostruire con precisione quale dei due veicoli possa aver invaso la corsia opposta di marcia. Per tale fatto, risulta anche impossibile poter ricostruire la velocità tenuta dai due veicoli al momento del fatto. ...
Dalle indagini effettuate dagli Inquirenti è emerso che il sig. CP_11 stesse conducendo il veicolo con un tasso alcolemico nel sangue
[...] ben superiore al massimo consentito (1,91 – 1,85 g/l), pertanto contravvenendo al comma 2, lettera c) dell'art. 186 del C.d.S, La sig.na
, invece, stava conducendo il ciclomotore in stato di alterazione Parte_1
psico-fisica per assunzione di cannabinoidi, come accertato dagli esami del sangue presenti in atti, pertanto contravvenendo al comma 1 dell'art. 187 del
C.d.S”.
Seguiva richiesta di archiviazione da parte del PM.
è stata assolta dal reato contestatole, con sentenza n. 3265/2019, Parte_1
ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste (si legge nella motivazione: “... il valore del metabolita attivo THC riscontrato nel corpo dell'odierna imputata fosse effettivamente ampiamente al di sopra del valore di soglia considerato rilevante dalla struttura sanitaria... ciò non di meno non può sottacersi come la sia giunta incosciente in ospedale e CP_18
come, dunque, nessuno ebbe modo di effettivamente constatare le di lei
pagina 10 di 33 condizioni fisiche nell'immediatezza del verificarsi del sinistro. In ragione di ciò, a sommesso avviso di questo giudicante, non può francamente ritenersi provato che in tale frangente fosse alla guida del proprio Parte_1
motociclo in quello stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti che la fattispecie incriminatrice indica quale elemento costitutivo della condotta criminosa. La norma in questione non punisce infatti chi
(genericamente) guidi a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti
(assunzione che, per l'appunto, potrebbe anche essere assai risalente nel tempo e ciò non di meno lasciare tracce rilevabili nell'organismo), ma solo chi, in ragione di tale assunzione (necessariamente ravvicinata), versi in uno stato di alterazione che possa pregiudicarne le ordinarie capacità psico- fisiche”). La sanzione amministrativa comminatole è stata annullata con sentenza del Giudice di Pace n. 142/2018.
***
3.1. Parte attrice, per sostenere l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a parte convenuta, valorizza le dichiarazioni rese dai testi oculari e Tes_1
e ritiene che il punto di impatto tra i veicoli coinvolti possa essere Tes_2
individuato all'interno della corsia di marcia del ciclomotore, così come aveva già prospettato la PS di Rapallo.
Di contro, la compagnia assicurativa e sostengono che nulla orienti per CP_7
un'invasione dell'altrui corsia da parte dell'autovettura, ma che, quand'anche così potesse sostenersi, dovrebbe parimenti affermarsi che lo stesso ciclomotore non tenesse la propria destra rigorosa, pur in presenza di viabile totalmente libera e nonostante l'orario notturno imponesse particolare cautela nell'occupazione dell'arteria, in violazione dell'art. 143 cds.
***
pagina 11 di 33 3.2. Nella ctu dinamico-ricostruttiva depositata in causa in data 15.9.2023,
l'ing. ha così analizzato la collisione (pagg. 52 ss. della Per_4 relazione):
“Nella fase ante-urto la SI.na , alla guida del ciclomotore Parte_6
Aprilia, si trovava a percorrere la SS1 Aurelia con direzione di marcia da levante a ponente in leggera salita (pendenza sfavorevole del 6%). Nel contempo il SI. alla guida dell'autovettura Controparte_11
Volkswagen, si trovava a percorrere la medesima strada con direzione opposta da ponente a levante in leggera discesa (pendenza favorevole del
6%). I veicoli incrociavano le loro traiettorie in tratto curvilineo collidendo frontalmente. L'urto coinvolgeva la parte frontale del ciclomotore e il vertice anteriore sinistro dell'autovettura.
Si condivide la posizione dei veicoli all'urto rappresentata nella relazione del
C.T. del P.M. ... Per la collocazione del punto d'urto all'interno della sede stradale occorre far rilevare che l'assenza della reale posizione di quiete dell'autovettura non permette di addivenire alla determinazione del punto
d'urto secondo il procedimento canonico di ricostruzione “a ritroso”. È possibile tuttavia effettuare alcuni ragionamenti a partire dalle tracce di incisioni rilevate a terra. Tali tracce infatti sono state lasciata al suolo dalla pedalina di accensione e dalla leva del cavalletto che si trovano sul fianco sinistro del ciclomotore e che riportavano segni di abrasione. Tali elementi sono collocati alla distanza di circa 1,25 metri dalla parte anteriore del ciclomotore. ... In conclusione la più verosimile posizione dei veicoli all'urto è quella indicata nell'immagine seguente, ove entrambi i veicoli sono al centro strada, ma la ruota anteriore del ciclomotore si mantiene all'interno della propria corsia di marcia.
pagina 12 di 33
Verosimile posizione dei veicoli all'urto
Verosimile posizione dei veicoli all'urto: ingrandimento dell'immagine precedente in cui si osserva che il ciclomotore non oltrepassa la linea di mezzeria.
pagina 13 di 33 Per quanto riguarda la velocità dell'autovettura nessun calcolo è possibile, non avendo la posizione della stessa a seguito dell'impatto. La velocità a regime del ciclomotore, viste le deformazioni subite dai veicoli, non si ritiene potesse essere superiore al limite di fabbrica dei 45 km/h”.
Così le conclusioni alle pagg. 73 ss.: “... Giunti in prossimità della curva, i conducenti di entrambi i veicoli, per cause non note, non tenevano rigorosamente la destra, come prescritto dal Codice della strada, marciando al centro strada in prossimità della linea continua di mezzeria. Dalle ricostruzioni e dai calcoli effettuati è emerso che la più verosimile posizione dei veicoli al momento dell'urto prevedeva entrambi i veicoli al centro strada con l'autovettura che invadeva parzialmente la corsia di marcia opposta e il ciclomotore comunque all'interno della propria corsia. I veicoli entravano quindi in collisione al centro della carreggiata. .... La dettagliata analisi svolta in perizia ha permesso di definire la posizione d'urto al centro della carreggiata in quanto nessuno dei conducenti teneva rigorosamente la destra, così come prescritto dall'art. 143 commi 1 e 3 del Codice della Strada. Alla luce di quanto sopra il nesso causale del sinistro è da ricercarsi nella errata posizione dei veicoli all'interno della carreggiata in fase di percorrenza della curva in difformità rispetto a quanto stabilito agli articoli 143 c.1 e 3 del
Codice della Strada.... Sarebbe infatti bastato che soltanto uno dei conducenti tenesse rigorosamente la destra per evitare l'impatto. Inoltre, al fine di evitare
l'impatto sarebbe anche bastato che il conducente dell'autovettura non invadesse la corsia opposta, in quanto dai calcoli svolti è emerso che nella più verosimile posizione all'urto dei veicoli il ciclomotore, pur marciando in prossimità della linea di mezzeria, non invadeva la corsia di marcia opposta, restando all'interno della corsia di pertinenza. Si fa infine presente che dagli
pagina 14 di 33 atti risulta che: il conducente dell'autovettura al momento del sinistro aveva un tasso alcolemico nel sangue superiore al massimo consentito (1,91-1,85
g/l) contravvenendo al comma 2, lettera c) dell'art. 186 del C.d.S; la conducente del ciclomotore risultava in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di cannabinoidi, come accertato dagli esami del sangue presenti in atti contravvenendo al comma 1 dell'art. 1287 del C.d.S.”.
Nella integrazione depositata in data 14.10.2024, per rispondere alle osservazioni formulate da parte convenuta (con chiarimenti che riguardano l'analisi delle incisioni sul manto stradale, l'analisi delle abrasioni sullo scooter e l'analisi dei danni riportati dall'autovettura, il tutto atto a rivedere la posizione dei veicoli all'urto rispetto alla linea di mezzeria), la c.t.u. ha confermato la posizione dei veicoli all'urto già riportata nella relazione depositata, ribadendo che: “Alla luce dell'analisi qui effettuata e in risposta alle osservazioni del C.T. di Parte Convenuta il quale ritiene che “la più corretta posizione dei veicoli al momento dell'urto – unica ricostruzione compatibile con le deformazioni residuate dell'autovettura e, nello specifico, con quella profonda presente sulla parte anteriore sinistra del cofano, che può essere stata unicamente causata dal canotto dello sterzo dello scooter – sia quella ritraente quest'ultimo oltre la linea di mezzeria e quindi in invasione della corsia opposta” si fa presente che tale posizione: non è compatibile con lo spazio percorso nel post-urto anche qualora lo stesso fosse stato di 1,80 metri in quanto trattandosi di spazio percorso lungo la traiettoria post-urto avrebbe determinato un urto all'interno della corsia del ciclomotore;
non è compatibile con l'assenza di deformazioni sul paraurti nella zona al di sotto della porzione introflessa del cofano;
non è compatibile con l'assenza di ulteriori danni sul cofano, verso l'asse centrale dell'autovettura imputabili
pagina 15 di 33 all'urto del manubrio;
non è compatibile con l'assenza di un danno più centrale sul parabrezza dovuto all'impatto del capo del conducente”.
Le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito di attenta valutazione tecnica degli elementi utili a ricostruire la dinamica del sinistro e di analitica risposta alle osservazioni dei consulenti di parte depongono quindi per collocare la posizione d'urto al centro della carreggiata, in quanto nessuno dei conducenti teneva rigorosamente la destra, con però l'autovettura che invadeva parzialmente la corsia di marcia opposta e il ciclomotore all'interno della propria corsia.
Tali conclusioni -che di fatto superano l'incertezza maturata in sede penale, ma che possono essere apprezzate in questa sede civile anche secondo un criterio di prevalente probabilità- sono sorrette anche dalle dichiarazioni rese dal teste oculare sentito in questa causa (soggetto terzo).
In particolare, all'udienza del 28/09/2022, , che stavo Controparte_19 percorrendo l'Aurelia da Camogli verso Rapallo, aveva incrociato lo scooter
“che procedeva con direzione opposta alla mia, nella sua carreggiata”. La teste ha aggiunto “L'ho visto con la coda dell'occhio e poi, subito dopo, ho sentito un colpo e dallo specchietto retrovisore ho visto, nella curva della strada, nella corsia opposta alla mia, qualcosa che rotolava. ... io lo ricordo al centro della sua corsia di percorrenza”.
SInificativi elementi di valutazione in senso contrario non emergono dalle dichiarazioni dei testi che erano trasportati all'interno dell'autovettura, considerato che (compagna di che Persona_5 Controparte_11 era alla guida, e che era seduta sui sedili posteriori), ha solo ricordato l'auto all'interno della propria corsia di marcia (ma tale percezione non si pone in aperto contrasto con la ricostruzione del c.t.u., per il quale l'invasione di corsia pagina 16 di 33 avrebbe interessato solo una porzione dello spigolo anteriore della vettura, come si apprezza dalle immagini riportate nella relazione), mentre
[...]
(che era seduto accanto al conducente) al momento Persona_6
dell'impatto non stava guardando la strada (“... in quanto guardavo il mio telefono per selezionare un brano musicale, poi sentendo l' urto ho alzato lo sguardo ho visto che eravamo nella nostra corsia dunque ci siamo chiesti cosa fosse successo”).
La complessiva valutazione dell'istruttoria svolta in causa consente dunque di ritenere provato che entrambi i veicoli al momento dell'urto procedessero al centro della strada, entrando in collisione al centro della carreggiata, in quanto
-verosimilmente- l'autovettura invadeva parzialmente la corsia di marcia opposta e il ciclomotore -pur all'interno della propria corsia- non teneva rigorosamente la destra, come ricostruito nelle immagini alle pagg. 61 e 62 della relazione.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, deve ritenersi che la prevalente responsabilità del sinistro sia da ascriversi alla condotta di guida dell'autovettura (il cui conducente si era peraltro posto alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello di legge), ma che sussista altresì un concorso di colpa (minoritario) in capo all'odierna attrice (risultata positiva all'assunzione di cannabis, senza tuttavia che sia emersa la prova di una effettiva alterazione mentre era alla guida), con gradazione che, in considerazione della gravità delle rispettive condotte e della prevalente efficienza causale della condotta del convenuto, si ritiene di quantificare nella misura del 30% in capo all'attrice e del 70% in capo al convenuto.
Infatti, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove sia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può
pagina 17 di 33 per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'atro dall'art. 2054 c. 2 c.c., dovendosi verificare in concreto se quest'ultimo abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta (Cass. ord. n. 33483/24).
A fronte dell'invasione di corsia effettuata dall'autovettura, l'attrice - stante la conformazione della curva- ove avesse tenuto la destra, sarebbe ragionevolmente stata in condizione di evitare l'impatto (come osservato anche dal ctu), o comunque di porre in essere una manovra di emergenza per cercare di evitarlo.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale patito dai congiunti, odierni attori, dovrà dunque essere operata la riduzione del 30%, proporzionale al grado di responsabilità accertato per la vittima primaria.
***
4. Sui criteri di liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale.
4.1. Quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, va tenuto in considerazione che -nel caso di specie- oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni -in questo caso gravissime- subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da poter incidere sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia.
È affermazione consolidata nella giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/05/2023, n. 13540) che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale pagina 18 di 33 concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del
2019; Cass. n. 7748 del 2020).
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria,
a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle
Sezioni unite della Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
***
4.2. Sulla quantificazione, secondo Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
31/01/2023) 17/05/2023, n. 13540, il Giudice, nel liquidare il danno, dovrà far riferimento a “tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”. In alternativa, è possibile applicare le tabelle del Tribunale di Milano, “che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte
pagina 19 di 33 prevedendo una liquidazione “a punti“ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio, come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all. 2 delle tabelle milanesi ed. 2022)”.
Quest'ultima è la soluzione cui si intende fare applicazione concreta nel caso in esame, in via equitativa, al fine di operare una liquidazione del danno azionato modulata su tutte le circostanze concrete emerse processualmente.
***
4.3. Da quanto precede, discende che il punto di partenza della valutazione equitativa è costituito dalle tabelle milanesi per il danno da morte del congiunto.
Le attuali tabelle di Milano, per il caso di danno da perdita di un congiunto, prevedono 5 parametri, di cui 4 oggettivi ed a punteggio fisso ed uno discrezionale, da applicare entro un range compreso tra un minimo di 0 punti ed un massimo di 30. Tra i parametri in questione, vengono in rilievo sia l'età della vittima primaria (18 anni all'epoca del sinistro) e di quella secondaria, con attribuzione di uno specifico punteggio, che è maggiore quanto più sono giovani i danneggiati. Vanno, poi, considerati la convivenza e l'esistenza di pagina 20 di 33 altri congiunti. Il quinto parametro (soggettivo) è relativo all'intensità della relazione affettiva. Come si legge nella relazione di accompagnamento delle tabelle, ai fini dell'applicazione del parametro, si deve valutare sia la
“sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva)” sia “lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale)”.
Circa la sussistenza del danno e la sua intensità, le condizioni di salute di
(con una invalidità indicata dal ctu nella misura del 90%) sono tali non Pt_1
solo da essere motivo di costante pena per i prossimi congiunti (sofferenza interiore che si rinnova giorno dopo giorno), ma inevitabilmente incidono pesantemente sullo svolgimento della vita di tutti i giorni della intera famiglia, la cui quotidianità è stata irrimediabilmente e totalmente sconvolta.
Al riguardo, non si pone un problema di prova o, meglio, l'onere è assolto anche in via presuntiva.
È sufficiente leggere le due c.t.u. medico-legali in atti (quella depositata in data 30.11.2022 dalla ctu dott.ssa e quella depositata in data Per_7
20.1.2025 dal ctu dott. per comprendere le necessità quotidiane Per_8
di , le cui capacità fisiche e intellettive sono risultate compromesse (a Pt_1
seguito anche del danno prefrontale che ha subito) e, quindi, la quotidiana necessità di assistenza.
, a seguito del sinistro, ha riportato gravissime lesioni (fra cui un Parte_1 grave trauma cranio encefalico con estese lesioni del parenchima cerebrali e frattura del femore sinistro, che hanno reso necessario intervento neurochirurgico di decompressione, successiva riapposizione della calotta, riparazione della frattura di femore in due tempi, trattata con endoprotesi, prolungato stato di coma con necessità di degenza in rianimazione;
fratture pagina 21 di 33 cranioencefaliche con interruzione del pavimento dell'orbita destra, trauma toracoaddominale con contusioni polmonari, lacerazione splenica, contusioni epatiche, contusione renale destra), caratterizzate da interessamento del tessuto nobile cerebrale e causa di prolungato stato di coma, che hanno costretto ad un prolungato decorso a fini terapeutici e riabilitativi. Secondo il c.t.u., gli accertamenti e la clinica dimostrano attualmente un grave quadro emiparetico a sinistra sostenuto da base organica, con necessità di ripetute infiltrazioni botuliniche per ridurre la contrattura muscolare e consentire una relativa autonomia motoria. Prevale sulla menomazione motoria un avanzato deterioramento cognitivo e comportamentale, ben apprezzabile clinicamente, inquadrabile come sindrome prefrontale, derivato da quella vasta sofferenza cerebrale di origine traumatica, documentata dagli accertamenti radiologici e ben provata dai test neuropsichiatrici tra cui una valutazione NPS praticata del settembre 2023. Per come spiegato dal c.t.u., la sindrome, per sua natura evolutiva, verosimilmente in senso peggiorativo, è caratterizzata dall'assenza di piena coscienza del proprio stato di malattia e dei limiti che da questo sono imposti, dalla perdita delle capacità progettuali, da scarsa consapevolezza del deficit cognitivo e comportamentale, il tutto associato ad atteggiamento fatuo e moriatico con perdita delle inibizioni, stato depressivo. Questo quadro psico- organico rende ragione, da solo, di una necessità di assistenza continuativa da parte di terzi per la gestione del sé: “oggi, con i limiti imposti dalle menomazioni fisiche, cognitive e comportamentali, la persona non potrebbe sopravvivere, e vivere, in maniera dignitosa senza le cure e la vicinanza dei familiari che ne gestiscono le necessità primarie;
senza un ambiente protetto, quello dell'appartamento in cui è stata alloggiata in prossimità dei congiunti;
senza la tutela dell'amministratore di sostegno che ne gestisce necessità ed
pagina 22 di 33 interessi economici” (pag. 41 della relazione del ctu dott. . Tanto Per_8
che a è stata riconosciuta indennità di accompagnamento (cfr. pag. 22 Pt_1 della relazione del ctu dott. . Per_8
L'istruttoria ha fatto emergere l'impegno profuso dalla madre nell'assistere la figlia dopo il sinistro, ma ha dimostrato anche che la famiglia fosse unita prima del sinistro e lo sia rimasta anche dopo (cfr. in particolare le dichiarazioni della zia AT , all'udienza del Persona_9
28.9.2022; della zia e dell'amica Parte_7 Per_10
all'udienza del 12.10.2022), nonché il profondo legame fra
[...]
e la sorella (che erano molto attaccate andavano a ballare Pt_1 CP_4
assieme quasi tutti i week end), con la sorella (con cui lavorava nel bar CP_3
e che quotidianamente assisteva in ospedale); con i fratelli e Pt_1 Per_1
(che sentivano la mancanza della sorella e le mandavano disegni Per_2
attraverso sua mamma).
I testi esaminati della causa r.g. 6127/2024, prima della riunione dei procedimenti, hanno confermato anche l'assiduità anche del padre di Pt_1 nell'assisterla e nell'accompagnarla alle visite mediche e riabilitative, oltre al fatto che -da circa due mesi prima del sinistro- (che viveva con la Pt_1
madre, i fratelli ed il compagno della madre) si fosse trasferita dal padre.
Dall'istruttoria è emerso anche il particolare rapporto di affetto con la nonna
(che si occupava quotidianamente dei nipoti e che assisteva in Pt_1 ospedale); la confidenza fra ed il compagno della madre. Pt_1
***
4.4. Tanto premesso, nell'attribuzione dei punteggi di cui alle tabelle milanesi deve tenersi conto sia delle circostanze di cui sopra (età, convivenza stabile con il nucleo familiare della madre, presenza di altri familiari), sia di ogni altra pagina 23 di 33 circostanza, tra le quali le attività quotidiane di assistenza sanitaria e domestica, la particolare durata della malattia della vittima primaria, i presumibili contatti quotidiani. La relazione alle tabelle di Milano (pag. 74) prevede una liquidazione massima di tale parametro nel caso di relazione caratterizzata da “convivenza”, in cui è “ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale”.
Per tutte le esposte ragioni, valutati i parametri a punti indicati dalle tabelle
Milanesi, si ritiene di dover assumere quale valore di riferimento quello massimo liquidabile in base alle tabelle, come segue:
- , madre convivente di , di 51 anni Parte_2 Parte_1 all'epoca del sinistro: € 351.990,00;
- , padre non convivente, 59 anni: € 289.414,00; Parte_5
- (19 anni), (15 anni); CP_3 CP_4 Per_1
(9 anni) e (8 anni), fratelli
[...] Persona_2 conviventi: € 152.820,00;
- (25 anni) e (26 anni), fratelli conviventi: CP_5 Parte_4
€ 149.424,00,
- nonna non convivente, di 75 anni: € 98.484,00. Parte_3
Quanto a (37 anni), compagno della madre, Controparte_2 convivente e cugino primo della vittima, in assenza di parametri tabellari sembra potersi adottare quale valore di riferimento la metà dell'importo liquidato alla nonna, e quindi € 49.242,00 (valorizzati -a fronte dell'assenza di vincolo di parentela- tutti gli elementi emersi dall'istruttoria con riguardo all'intensità del legame affettivo ed alla convivenza).
pagina 24 di 33 ***
4.5. Una volta determinato l'importo di partenza del calcolo del risarcimento, questo, previsto, come detto, per la diversa ipotesi di perdita del rapporto parentale, deve essere modulato in rapporto alla fattispecie in esame (che attiene alla lesione del rapporto parentale), in cui il c.t.u. ha stimato nel 90%
l'invalidità permanente riportata dalla vittima.
Come recentemente osservato nella sentenza della Corte d'appello di Genova,
n. 1524/2024 pubbl. il 17/12/2024, “Nel passare dalle tabelle da perdita del rapporto parentale alla liquidazione della lesione di tale rapporto, si sconta la inevitabile difficoltà di quantificare economicamente non solo qual è il prezzo del dolore, ma anche ciò che non può più essere fatto come prima, che è venuto meno e/o che non sarà mai più possibile effettuare in futuro. Vi è, però, una regola di esperienza che aiuta in tale operazione: è presumibile che tanto più elevata è la percentuale di invalidità, tanto più sarà pregiudicato il rapporto parentale e tanto più la vita familiare sarà sconvolta e maggiori saranno le sofferenze interiori. Di conseguenza, la conversione dell'importo dovuto per danno da morte del congiunto in danno da lesione di tale rapporto deve tener conto della percentuale di invalidità riscontrata” (operazione peraltro effettuata dalle uniche tabelle che si occupano del danno riflesso - quelle del Tribunale di Roma 2023, pur con riferimento a parametri diversi da quelli qui assunti in uso).
Analoga operazione può essere compiuta nel caso in esame.
Sulla base di quanto detto sin qui, quindi, deve essere liquidato il 90% dell'importo dovuto per il caso di morte del prossimo congiunto.
pagina 25 di 33 L'importo così calcolato (al 90%) deve poi essere ulteriormente ridotto del
30% per il concorso di colpa della vittima.
Riduzione al Ulteriore 90% Riduzione al 70%
€ 351.99,00 € 316.791,00 € 221.753,70 Pt_2
Parte_8
e
[...] CP_4
;
[...] Per_1
e € 96.276,60
[...] Per_2
Parte_9
[...]
e € 149.424,00 € 134.418,60 € 94.137,12
[...]
Parte_10
€ 289.414,00 € 260.472,60 € 182.330,82
[...]
€ 98.484,00 € 88.635,00 € 62.044,92 Parte_3
CP_2
€ 49.242,00 € 44.317,80 € 31.022,46
Per_2
Ne discende che gli attori hanno diritto, ciascuno, agli importi così calcolati
(aggiornato al 1° gennaio 2024 secondo le tabelle in uso), oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata annualmente fino al pagamento, secondo le indicazioni di Cass. sez. un. 1712/95.
***
5. Sull'intervento di CP_9
In data 24.1.2025, è intervenuta in giudizio, ex artt. 105 e 267 c.p.c., per CP_9 esercitare nei confronti di parte convenuta la rivalsa di cui all'art. 41 legge n.
183/10 per l'importo capitalizzato di € 399.643,71, in quanto -a seguito del sinistro del 11.6.2017- l' ha erogato ed eroga a CP_8 Parte_1
l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18/80 nonché la pagina 26 di 33 pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 legge n. 118/71 (come da docc.
1-4 allegati alla comparsa di intervento).
Successivamente all'intervento, all'udienza del 30.1.2025 e nelle note depositate in data 20.2.2025, parte convenuta ha eccepito la tardività della domanda formulata e della documentazione depositata, nonché l'intervenuta prescrizione (biennale o quinquennale).
***
5.1. L'eccezione di inammissibilità non è fondata.
Come da giurisprudenza richiamata anche dall' nelle note depositate in CP_8 data 3.3.2025, “Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art.
268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (Cass. civ., Sez. III, Sent., n. 25264/2008;
Cass. civ., Sez. I, Ord., n. 31939/2019; e successivamente Cass. civ., Sez. III,
Ord., 09/05/2023, n. 12463; Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/08/2024, n. 21835).
Il terzo può dunque proporre nuove domande.
Quanto alla prova dell'an e del quantum, in rapporto alle preclusioni istruttorie maturate al momento dell'intervento, parte convenuta non ha specificamente contestato né l'avvenuta erogazione delle prestazioni, né la quantificazione pagina 27 di 33 delle medesime per come operata dall'Istituto (fermo restando che alla documentazione prodotta dall'assicuratore sociale potrebbe riconoscersi natura assertiva e non probatoria, in quanto il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento, e non di concessione in senso tecnico della prestazione).
***
5.2. L'art. 41 legge n. 183/10 prevede che “1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell da emanare entro sessanta CP_9 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
L'azione di recupero delle somme erogate a titolo di invalidità civile esercitata sulla base di tale norma in conseguenza di fatto illecito di terzi costituisce, in capo all' , un diritto autonomo e distinto da quello dell'assistito, a CP_9
differenza dell'azione di cui agli artt. 1916 c.c. e 14 della L. n. 222 del 1984, che prevedono la surroga dell nei medesimi diritti dell'assicurato verso CP_8
i terzi responsabili e quindi la successione nel lato attivo di un rapporto obbligatorio.
pagina 28 di 33 Pertanto, come da precedente specifico di questo Tribunale (peraltro prodotto in causa da , al fine di sostenere l'infondatezza dell'eccezione di CP_9 prescrizione), in ragione dell'assenza del rapporto assicurativo tra l'Istituto e il soggetto danneggiato in favore del quale è stata riconosciuta una provvidenza di invalidità civile, l'azione di recupero trova il suo fondamento nell'azione specifica, che è concessa dalla legge e che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (Tribunale di Genova n. 2189/2021 – r.g. 12693/2017; cfr. anche Cassazione civile n. 15303/2013, con riferimento all'azione di regresso concessa all'impresa designata ai sensi dell'art. 292, d. lgs. 209/2005).
La domanda è dunque tempestiva, mentre l'eccezione di prescrizione non è fondata.
***
5.3. Nel merito, la domanda di rivalsa è fondata, sia per l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18/80 sia per la pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 legge n. 118/71.
Come sostenuto nelle difese dell' , le due prestazioni assistenziali sono CP_8 state erogate (a partire dal mese di novembre 2017) a causa del danno subito dall'attrice in occasione del sinistro del 11.6.2017 (che ha determinato le conseguenze invalidanti descritte nelle c.t.u. medico-legali depositate in causa). La responsabilità del danno è da ascrivere ai convenuti nel presente giudizio, l' ha dunque diritto di ottenere da essi il rimborso delle spese CP_8 sostenute per le prestazioni erogate alla danneggiata, nell'importo calcolato ai sensi del comma 2 del citato articolo 41, facendo riferimento al decreto ministeriale 19.3.2013.
Essendo stato accertato un concorso di colpa, occorre ancora verificare se il quantum spettante all possa o meno essere riconosciuto integralmente. CP_9
pagina 29 di 33 L' ha sostenuto che la conseguenza obbligata dell'autonomia CP_8
dell'azione di rivalsa sarebbe l'insensibilità del credito rispetto a un eventuale concorso di colpa della vittima.
Osserva il Tribunale che, anche qualora si ritenesse che un limite alla domanda di rivalsa possa essere costituito dall'ammontare del danno effettivamente causato dal terzo responsabile (con la conseguenza che -nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento-
l'importo oggetto della rivalsa andrebbe determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile), risulta nel caso di specie assorbente che -tenuto conto della percentuale di invalidità riportata a seguito del sinistro, e ragionando per poste omogenee con riferimento ai danni di natura patrimoniale- si può ragionevolmente affermare che l'importo del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile civile sia pienamente capiente, anche tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 30%, rispetto alla domanda dell'attrice.
Per questa ragione, l'importo chiesto in rivalsa da deve essere CP_9
integralmente riconosciuto.
La domanda di deve essere integralmente accolta, sussistendo nel caso CP_9 di specie i presupposti di cui all'art. 41, comma 1 della L. n. 183 del 4 novembre 2010 e, conseguentemente, il diritto di rivalsa nei confronti dei convenuti della complessiva somma di € 399.643,71.
Su tale importo, trattandosi di debito di valore, sono dovuti sia la rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici ISTAT dei prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dai singoli esborsi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza sia gli interessi legali, da pagina 30 di 33 computarsi sulla somma devalutata alla data di erogazione della prestazione e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base dei predetti indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Deve infine aggiungersi che, rispetto al petitum precisato dall'attrice Pt_1
(“In caso di accoglimento della domanda svolta dall'Istituto nei
[...]
Contr Cont confronti di e dichiarare che, atteso l'accordo in ordine alla Contr Cont richiesta di manleva in atti tra l'attrice e le convenute e nessuna pretesa economica dell' conseguente al sinistro per cui è causa, ove CP_9
Contr Cont assolta dalle convenute e potrà essere ripetuta nei confronti dell'attrice ”), non pare allo stato emergere un concreto Parte_1
interesse ad ottenere il relativo accertamento ex art. 100 c.p.c., anche considerato che in causa non sono state formulate specifiche deduzioni circa il contenuto dell'accordo raggiunto con parte convenuta.
***
6. Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori medi, avendo riguardo quale valore al decisum.
In particolare, viste le note spese depositate, per gli attori nella causa
6565/2021 è stato altresì operato l'aumento ai sensi dell'art. 4 DM 147/2022, valutato il numero di parti difese, le reciproche posizioni processuali e la concreta modulazione di difese rispetto ad ognuna di esse. Nessun aumento è stato operato ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 4 (richiamato soltanto nelle conclusioni e non indicato in nota spese).
pagina 31 di 33 Per l'attore (causa riunita r.g. 6127/2024) viene invece operato Parte_5
il richiesto aumento ex art. 4 comma 1 bis, seppure contenuto, in ragione della concreta incidenza dei link iper-testuali sulla riduzione dei tempi di consultazione (valutata l'estensione degli atti e la effettiva mole di documentazione prodotta). Non possono essere applicati i valori nei richiesti massimi tabellati, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta nell'interesse dell'attore della causa riunita;
per questa ragione vengono applicati i valori nei medi.
Quanto ad , vengono computate le sole fasi di studio ed introduttiva e CP_9 quella decisoria, nei valori minimi come richiesti nella nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita,
1. dichiara cessata la materia del contendere fra Parte_1
rappresentata dalla propria amministratrice di sostegno, e Controparte_13
CP_14
2. condanna parte convenuta e in solido, a Controparte_13 CP_7
pagare i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva:
- , € 221.753,70; Parte_2
- , ; e CP_3 CP_4 Per_1 [...]
, € 96.276,60 cadauno;
Persona_2
- e , € 94.137,12 cadauno; CP_5 Parte_4
- € 62.044,92; Parte_3
- € 31.022,46; Controparte_2
- , € 182.330,82; Parte_5
pagina 32 di 33 3. condanna parte convenuta e in solido, alla Controparte_13 CP_7
refusione delle spese legali in favore della parte attrice nella causa riunita r.g.
6565/2021, che liquida in € 37.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre esborsi per € 1.241,00 €, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari,
4. condanna parte convenuta e in solido, alla Controparte_13 CP_7
refusione delle spese legali in favore della parte attrice nella Parte_5 causa riunita r.g. 6127/2024 le spese di lite, che liquida in € 800,50 per esborsi, € 10.000,00per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari,
5. pone le spese delle ctu, già liquidate in istruttoria, definitivamente a carico di parte convenuta e in solido, Controparte_13 CP_7
6. condanna parte convenuta e in solido, al Controparte_13 CP_7
pagamento in favore dell' della complessiva somma di € 399.643,71, CP_9 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicati in parte motiva;
7. AN parte convenuta e in Controparte_13 CP_7
solido, alla refusione all delle spese di lite, che si liquidano in € 1.214,00 CP_9
per esborsi ed € 6.023,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Genova, 31/10/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 33 di 33