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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/07/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 339/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
Dott. Riccardo Sabato Giudice
Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 339/2025 del Ruolo degli Affari di Volontaria
Giurisdizione promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/04/2025
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta mandato in atti, dall'avv. Orlando Rossi (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Villa d'Agri (PZ) alla piazza Tommaso Morlino n. 15
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3 giusta mandato in atti, dall'avv. Concetta Iannibelli (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._4 quest'ultimo in Lagonegro (PZ) alla via del Popolo n. 5
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
pagina 1 di 4 Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025; per il P.M., in data 10/05/2025, “Visto, esprime parere favorevole”.
FATTO
I coniugi in epigrafe indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 07/04/2025 esponevano: di avere contratto matrimonio il 06/05/2023, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Moliterno (PZ) al n. 2, serie A, parte 2, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dal matrimonio non erano nati figli;
che il rapporto coniugale si era gravemente incrinato per incomprensioni, contrasti caratteriali e di ordine pratico che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che i coniugi avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti i loro rapporti economici e patrimoniali;
che il ricorrente, lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la società Orlando S.r.l. con sede in
Moliterno (PZ), con un reddito pari ad € 16.172,29 nell'anno 2021, € 21.785,10 nell'anno 2022 ed € 22.192,34 nell'anno 2023, era proprietario delle automobili
Fiat Punto tg. EL252BB e Fiat Panda tg. DR481PV, acquistata con finanziamento in corso contratto con Compass S.p.A.; che la ricorrente, inoccupata, era proprietaria della casa sita in Moliterno (PZ) alla via A. De Gasperi.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e;
ordinare al Comune di Moliterno (PZ) di annotare
[...] Controparte_1
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
Omologare le seguenti condizioni della separazione che saranno operanti dal deposito del ricorso:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. La casa coniugale ubicata in Moliterno (PZ) alla Via A. De
Gasperi, di proprietà della sig.ra , rimarrà nel godimento della Controparte_1
medesima, con quanto in essa contenuto, mentre il sig. se ne è già Parte_1
allontanato asportando i propri effetti personali;
3. Il sig. verserà a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della sig.ra la somma unica ed CP_1 omnicomprensiva di € 150,00per sole n. 12 mensilità - entro il giorno 5 di ogni mese – per l'importo totale capitalizzato ed immodificabile di € 1.800,00
(milleottocento euro) a far data dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione pagina 2 di 4 consensuale, al fine di consentire alla sig.ra di poter disporre di un CP_1 congruo periodo di tempo per reperire un'idonea attività lavorativa retribuita.
L'importo mensile sarà accreditato sul c.c. iban [...] intestato alla coniuge;
4. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio. Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni 5. Accordo sulla divisione dei beni mobili ricevuti in regalo in occasione del matrimonio.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473 bis, 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70
e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 10/05/2025 emetteva il proprio visto esprimendo parere favorevole.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025 di comparizione dei coniugi, le parti si riportavano al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai, da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e patrimoniali.
Il Tribunale, inoltre, prende atto delle pattuizioni accessorie relative alla divisione tra le parti dei beni mobili ricevuti in regalo in occasione del matrimonio.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Polla (SA) il 12/08/1985, e , nata a [...] il Controparte_1
29/12/1992, che hanno contratto matrimonio in Moliterno (PZ) il
06/05/2023;
2) omologa le condizioni di separazione riportate in parte motiva;
3) prende atto delle ulteriori pattuizioni accessorie;
4) nulla per le spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Moliterno (PZ) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 06/05/2023 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 2, serie A, parte 2, anno 2023.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 10/07/2025
Il Giudice Rel./Est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
Dott. Riccardo Sabato Giudice
Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 339/2025 del Ruolo degli Affari di Volontaria
Giurisdizione promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/04/2025
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta mandato in atti, dall'avv. Orlando Rossi (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Villa d'Agri (PZ) alla piazza Tommaso Morlino n. 15
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3 giusta mandato in atti, dall'avv. Concetta Iannibelli (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._4 quest'ultimo in Lagonegro (PZ) alla via del Popolo n. 5
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
pagina 1 di 4 Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025; per il P.M., in data 10/05/2025, “Visto, esprime parere favorevole”.
FATTO
I coniugi in epigrafe indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 07/04/2025 esponevano: di avere contratto matrimonio il 06/05/2023, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Moliterno (PZ) al n. 2, serie A, parte 2, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dal matrimonio non erano nati figli;
che il rapporto coniugale si era gravemente incrinato per incomprensioni, contrasti caratteriali e di ordine pratico che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che i coniugi avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti i loro rapporti economici e patrimoniali;
che il ricorrente, lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la società Orlando S.r.l. con sede in
Moliterno (PZ), con un reddito pari ad € 16.172,29 nell'anno 2021, € 21.785,10 nell'anno 2022 ed € 22.192,34 nell'anno 2023, era proprietario delle automobili
Fiat Punto tg. EL252BB e Fiat Panda tg. DR481PV, acquistata con finanziamento in corso contratto con Compass S.p.A.; che la ricorrente, inoccupata, era proprietaria della casa sita in Moliterno (PZ) alla via A. De Gasperi.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e;
ordinare al Comune di Moliterno (PZ) di annotare
[...] Controparte_1
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
Omologare le seguenti condizioni della separazione che saranno operanti dal deposito del ricorso:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. La casa coniugale ubicata in Moliterno (PZ) alla Via A. De
Gasperi, di proprietà della sig.ra , rimarrà nel godimento della Controparte_1
medesima, con quanto in essa contenuto, mentre il sig. se ne è già Parte_1
allontanato asportando i propri effetti personali;
3. Il sig. verserà a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della sig.ra la somma unica ed CP_1 omnicomprensiva di € 150,00per sole n. 12 mensilità - entro il giorno 5 di ogni mese – per l'importo totale capitalizzato ed immodificabile di € 1.800,00
(milleottocento euro) a far data dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione pagina 2 di 4 consensuale, al fine di consentire alla sig.ra di poter disporre di un CP_1 congruo periodo di tempo per reperire un'idonea attività lavorativa retribuita.
L'importo mensile sarà accreditato sul c.c. iban [...] intestato alla coniuge;
4. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio. Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni 5. Accordo sulla divisione dei beni mobili ricevuti in regalo in occasione del matrimonio.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473 bis, 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70
e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 10/05/2025 emetteva il proprio visto esprimendo parere favorevole.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025 di comparizione dei coniugi, le parti si riportavano al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai, da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e patrimoniali.
Il Tribunale, inoltre, prende atto delle pattuizioni accessorie relative alla divisione tra le parti dei beni mobili ricevuti in regalo in occasione del matrimonio.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Polla (SA) il 12/08/1985, e , nata a [...] il Controparte_1
29/12/1992, che hanno contratto matrimonio in Moliterno (PZ) il
06/05/2023;
2) omologa le condizioni di separazione riportate in parte motiva;
3) prende atto delle ulteriori pattuizioni accessorie;
4) nulla per le spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Moliterno (PZ) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 06/05/2023 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 2, serie A, parte 2, anno 2023.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 10/07/2025
Il Giudice Rel./Est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
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