Art. 48. Miglioramenti delle pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965
A decorrere dal 1 gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:
a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione marittimi, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;
b) l'importo dei supplementi diretti costituiti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, ai sensi dell' articolo 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 , dell' articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560 , dell' articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915 .
A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni e dei supplementi, aumentato ai sensi del comma precedente, e' conglobato:
1) con i supplementi liquidati ai sensi dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 e dell'articolo 27 del citato decreto, durante il periodo della sua validita', al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico;
2) con le pensioni supplementari e i supplementi liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico;
3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.
L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui ai precedenti commi e' integrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.
L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' a carico della Gestione marittimi sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
A decorrere dal 1 gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:
a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione marittimi, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;
b) l'importo dei supplementi diretti costituiti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, ai sensi dell' articolo 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 , dell' articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560 , dell' articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915 .
A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni e dei supplementi, aumentato ai sensi del comma precedente, e' conglobato:
1) con i supplementi liquidati ai sensi dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 e dell'articolo 27 del citato decreto, durante il periodo della sua validita', al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico;
2) con le pensioni supplementari e i supplementi liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico;
3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.
L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui ai precedenti commi e' integrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.
L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' a carico della Gestione marittimi sino alla data di entrata in vigore della presente legge.