Art. 2.
Le commissioni provinciali per l'artigianato possono essere reintegrate nella loro composizione, limitatamente ai membri di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860 , che risultino deceduti o dimissionari.
Il presidente della giunta regionale provvedera' alla nomina su designazione delle organizzazioni artigiane piu' rappresentative della provincia e tenendo conto delle liste di appartenenza dei membri da sostituire.
Le commissioni provinciali per l'artigianato possono essere reintegrate nella loro composizione, limitatamente ai membri di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860 , che risultino deceduti o dimissionari.
Il presidente della giunta regionale provvedera' alla nomina su designazione delle organizzazioni artigiane piu' rappresentative della provincia e tenendo conto delle liste di appartenenza dei membri da sostituire.