Articolo 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 455
Articolo 3Articolo 5
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1 settembre 1985
Art. 4.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge si applicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche al personale del ruolo organico della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica.
Entrata in vigore il 1 settembre 1985