Art. 4.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge si applicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche al personale del ruolo organico della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge si applicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche al personale del ruolo organico della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica.