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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2065/2023 R.G., iniziata da
, c.f.: , elettivamente domicilia- Parte_1 C.F._1
to in VIA ANTONIANA, 218/B 35011 CAMPODARSEGO presso lo studio dell'Avv. GEMELLI GIANLUCA, c.f.: , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso - ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: , elettivamente do- Controparte_1 P.IVA_1
miciliato in VIA OSPEDALE 9 30174 VENEZIA MESTRE, presso lo studio dell'Avv. SCAGGIANTE MARIKA, c.f.: , dal quale C.F._3
è rappresentato e difeso - CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.208/2023 emesso da questo Tribunale il 19/01/2023.
Causa rimessa in decisione previo espletamento di interrogatorio formale del legale rappresentante del convenuto e prova testimoniale, sulle seguenti con- clusioni di parte attrice opponente: “In via preliminare:
1. Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
2. dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla convenuta opposta e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo o comunque considerare di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 208/2023 Ing. emesso dal Tribunale di Padova. Nel merito, in via principale:
3. accertati i fatti di cui sopra, dichiararsi che il sig. Parte_2
nulla deve alla società convenuta opposta per i motivi esposti in atti e per l'effetto
[...] revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o comunque considerare di nessun effetto il de- creto ingiuntivo opposto n. 208/2023 Ing. emesso dal Tribunale di Padova.
4. Vittoria di spe- se e compensi del giudizio”
e di parte convenuta opposta: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorie- tà del decreto ingiuntivo n 208/2023, essendo l'opposizione avversaria non fondata su prova scritta. Nel merito: accertata la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e comunque l'esistenza del credito vantato da per le motivazioni Controparte_1 esposte in narrativa, stante anche l'intervenuto disconoscimento del contenuto, della prove- nienza e delle sottoscrizioni apposte alle cinque ricevute prodotte dall'opponente con il do- cumento 2), rigettarsi integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo e ogni altra doman- da, istanza ed eccezione, anche di intervenuta prescrizione e per l'effetto confermarsi il de- creto ingiuntivo n. 208/2023 del Tribunale di Padova compresa la condanna alle spese nell'ambito del procedimento monitorio. In ogni caso, in via principale: condannarsi , già titolare dell'omonima im- Parte_1 presa individuale,di pagare ad la somma di € 6.117,50 o quella Controparte_1 diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi dalla data di emissione del- la fattura fino al saldo, al rimborso delle spese notarili, con conseguente rigetto di ogni ri- chiesta e domanda avversaria.
In ogni caso: con condanna dell'attore opponente al pagamento delle spese, compenso pro- fessionale, cpa, iva e spese generali per il giudizio di opposizione e anche della fase monito- ria comprese le spese di registrazione del decreto ingiuntivo. In via istruttoria: ammettersi, previa modifica dell'ordinanza del 21.2.2024, le istanze istrut- torie indicate nella memoria integrativa ex art. 171-ter comma 1) n. 2 cpc del 27.12.2023.”
FATTO E DIRITTO.
Preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fonda- ta e va pertanto accolta.
Il credito risultante dal libro giornale dell'opposta (vedasi doc.4 ingiungente), azionato col decreto ingiuntivo n.208/2023, si è prescritto ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 2956, n.2 e 2957, comma 1 c.c..
Il compenso che pretende da , sca- Controparte_1 Parte_1
turirebbe da attività prestata in favore di quest'ultimo negli anni che vanno dal
2015 al 2018, consistente in assistenza fiscale e cioè dichiarazioni Irap, irpef, iva nonché determinazione importi dovuti a titolo di imu e tasi ed assistenza contabile, vale a dire, tenuta dei registri iva (vedasi doc. 3 ingiungente).
Tale attività ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs. n.139/2005, è riservata agli esperti contabili inseriti nella sezione B dell'albo dei commer- cialisti;
essa è dunque qualificabile come prestazione professionale ed in
- 2 - quanto tale è soggetta alla prescrizione presuntiva triennale prevista dall'art. 2956, n.2 c.c.. Nell'affermare ciò, lo scrivente aderisce al principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza, resa a sezioni unite, n.13144/2015, la quale in motivazione, chiarisce che è la natura del rapporto dal quale sorge il credito, a determinare il tipo di prescrizione applicabile e non la qualità del soggetto creditore. Se, pertanto, il compenso scaturisce da un'attività profes- sionale, indipendentemente dal fatto che essa sia stata svolta da una società, come nella fattispecie, al relativo credito si applica l'art. 2956 c.c..
Mi preme rilevare al riguardo, che il principio di diritto sancito nella citata sentenza della Suprema Corte, va letto unitamente alla motivazione che lo sorregge. Infatti, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, si trattava di pagamento del compenso per attività di tipo professionale, svolta da una so- cietà negli anni 1994 e 1995 e cioè in un periodo in cui era vietato alle società di svolgere tali prestazioni. La Suprema Corte in motivazione, precisa tale cir- costanza affermando quanto segue: “ne consegue che il problema della appli- cabilità della prescrizione presuntiva al credito di una società di persone per prestazioni di carattere professionale deve risolversi accertando se tale socie- tà può essere o meno parte del predetto contratto. Infatti, ciò che assume rile- vo non è la tipologia in sé del creditore (…), ma la natura del rapporto dal quale sorge il credito. Nella fattispecie in esame, caratterizzata dal fatto che il momento genetico del rapporto obbligatorio è anteriore a rilevanti novità legislative indicate dall'ordinanza di rimessione (n.d.r.: gli argomenti in base ai quali in passato era stata esclusa l'ammissibilità dell'esercizio da parte di un società, di una attività professionale intellettuale, tanto più se protetta, pos- sono ritenersi superati dal mutato quadro normativo?), deve essere data una risposta negativa al descritto interrogativo”.
Ai sensi dell'art. 2957, comma 1 c.c., il termine di prescrizione triennale, de- corre dal compimento della prestazione. Nella fattispecie pertanto, il credito
- 3 - per prestazioni svolte nel 2015, si prescrive nel 2018; quello per prestazioni del 2016, nel 2019; quello del 2017, nel 2020 e quello del 2018, nel 2021.
La prima costituzione in mora con cui ha richiesto Controparte_1
il pagamento dei compensi in questione, è stata ricevuta dall'opponente il
23/9/2021 (vedasi doc. 2 ingiungente). Tale missiva, pertanto, ha interrotto la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4 c.c., per tutta l'attività profes- sionale svolta dal 23/9/2018 in poi. Al 23/9/2021, ai sensi dell'art. 2956, n.2
c.c., si erano già prescritti i crediti per le prestazioni del 2015, 2016 e 2017; quanto a quelle del 2018, ad avviso dello scrivente, poiché l'opposta non ha dimostrato il momento preciso in cui ha compiuto tali attività, anche per esse
è maturata la prescrizione.
In considerazione dell'esito della lite, le relative spese vengono poste a carico del convenuto opposto ed in favore dell'altra parte, liquidandole in €145,50# per esborsi ed €5.100,00# per onorario oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n.208/2023 emesso da questo Tribunale il 19/01/2023, dichiarando prescritto ex art. 2956 n.2 c.c., il credito con esso azionato.
Condanna in persona del suo legale rappresentan- Controparte_1
te pro-tempore, a pagare a , le spese di lite così come liquidate Parte_1
in parte motiva.
Così deciso il 19 maggio 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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