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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/11/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5234/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Rita Parte_1 C.F._1
AN
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Rita AN CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 3 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“I Signori e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Arbus, in data 23 settembre 1984, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Arbus
al n °33 part II Serie A.
Dal matrimonio è nato un figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
La convivenza tra i due coniugi, inizialmente di reciproca soddisfazione e gradimento, è stata poi caratterizzata da profondi contrasti a causa dell'assoluta assenza di dialogo, tanto che nell'anno 2011 i coniugi si sono separati consensualmente 2007 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Cagliari datato 19.07.2011.
Dopo la separazione i coniugi non hanno mai ripreso la convivenza e nel corso del successivo anno 2015 i coniugi hanno avviato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n° 3302/2015
emessa in data 4 novembre 2015 e pubblicata il successivo 9 novembre, sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Nonostante la previsione di un assegno di mantenimento rientri tra gli accordi di divorzio, il
Signor attualmente collocato in pensione e titolare di una modesta pensione, ha Parte_1
integralmente sospeso, da tempo, il versamento del contributo economico in favore della moglie, come rideterminato in sede di divorzio, rappresentando alla Signora di non CP_1
essere più in grado di far fronte all'impegno assunto per le sopraggiunte mutate condizioni economiche e personali.
Peraltro, la formale previsione dell'assegno, seppur da anni non corrisposto pregiudica, di fatto, anche i diritti della Signora impossibilitata ad avvalersi delle prestazioni sociali o CP_1
assistenziali di cui potrebbe godere per le sue condizioni personali.
Pag. 2 a 3 Tutto ciò premesso, i Signori e , alla luce delle mutate Parte_1 CP_1
condizioni economiche del Signor con il patrocinio dello scrivente legale Parte_1
ricorrono
All'Ecc.mo Tribunale in Camera di Consiglio perché, in accoglimento del presente ricorso,
disponga la revoca dell'obbligo a carico del di corrispondere alla Signora Parte_1
l'assegno mensile stabilito di comune accordo in sede di divorzio. CP_1
Nulla sulle spese”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra
[...]
e . Parte_1 CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 CP_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 3302/2015 del Tribunale di Cagliari – Sezione
Civile del 04.11.2015, pubblicata il 09.11.2015 nel procedimento RG n. 274/2015,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 28.10.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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