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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/11/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 745/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 745/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Brancaleone, via Rasole 15, presso e nello studio dell'avv. Francesca Dieni che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
- (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini,
GE IO, GE AN, DA AD, OR TR, LE IO, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. Persona_1
37590/7131 del 23.1.2023, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Locri CP_1
Via Matteotti 48, presso i procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.03.2023, deduceva: - di aver Parte_1 presentato, in data 03.8.2020, domanda alla competente Commissione Medica Inps al fine di ottenere l'aggravamento del proprio stato di invalido civile (già al 75%) ed il riconoscimento dell' invalidità civile totale al 100% ex legge 118/1971, artt. 2 e 12; - che a seguito della verifica, avvenuta in data 18.5.2021, veniva riconfermato uno stato di invalidità civile al 75%; - che avverso tale giudizio proponeva ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. davanti a questo Tribunale iscritto al n. RG 3137/2021; - che, all'esito della visita medico legale, il CTU, dott. concludeva l'elaborato peritale Persona_2 affermando che: “.. la signora di anni 59 è persona affetta da uno stato Parte_1 invalidante quantificabile nella misura massima dell'ottantasette per cento (87). Per quanto riguarda la decorrenza dello stato invalidante, questa la si può far decorrere dal mese di maggio anno 2021, epoca in cui la perizianda si sottoponeva a visita
Cardiologica che evidenziava la presenza di una cardiopatia in II classe NYHA e a visita
Psichiatrica, dalla quale emergeva in diagnosi, la presenza di un “disturbo depressivo”;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU, depositando a sostegno perizia di parte.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: « …- 1) Nominare nuovo CTU al fine di effettuare la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della ricorrente affinchè possa essere accertato e dichiarato il riconoscimento dello stato di aggravamento del proprio stato di invalido civile (già al 75%) ed il riconoscimento dello stato di invalidità civile totale al 100% ex legge 118/1971, artt. 2 e 12, con di tutti i diritti connessi e conseguenti come previsti dalla legge, ivi compreso il diritto al relativo assegno di invalidità civile “incrementato” (il cosiddetto “incremento al milione”, riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 ed il decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104 è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti
a partire dai 18 anni di età); 2) Per l'effetto, accertare e dichiarare in capo alla ricorrente, il riconoscimento dello stato di invalidità civile TOTALE e PERMANENTE al
100% - ex lege 118/1971, artt. 2 e 12, e successive modifiche ed integrazioni - così che le venga riconosciuto il proprio diritto di percepire l'assegno di invalidità civile
“incrementato” (il cosiddetto “incremento al milione”, riconosciuto dalla legge
448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 152/2020 ed il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età), a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa di aggravamento (3.8.2020) o da quella che risulterà dal presente giudizio, omologando, in caso di esito positivo per la ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
3) Condannare altresì le parti resistenti (cf ), in via alternativa o solidalmente tra loro, al P.IVA_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore costituito, che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza CP_1 della domanda stante l'assenza di specifici motivi di contestazione e concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente venivano chiesti chiarimenti al CTU già incaricato, dott. il quale veniva sostituito dal dott. stante il Persona_2 Persona_3 mancato deposito degli stessi.
La causa veniva istruita documentalmente venendo altresì disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
La relazione peritale veniva depositata in data 24.03.2025. Con provvedimento del 09.08.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto di giudizio è solo l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 12 L. 118/71.
Conseguentemente, non è sufficiente che la ricorrente sia affetta da un certo numero di patologie, ma è necessario che la stessa risulti invalida con totale e permanente inabilità lavorativa.
Nel caso di specie a seguito di accertamento negativo in sede di A.T.P.O. vi è stata una nuova valutazione del quadro clinico da parte del dott. , in considerazione Persona_3 del dedotto aggravamento delle condizioni della ricorrente.
Visitata la ricorrente, esaminati gli atti di causa ed i documenti sanitari prodotti, il CTU ha così concluso l'elaborato peritale: “…Le patologie di cui è affetta la Sig.ra
[...]
determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa del Parte_1
100%, tale da darle il diritto ad ottenere la pensione di inabilità, dalla data della visita peritale (11.11.2024)”.
In particolare, il tecnico incaricato ha accertato: “..Dall'esame anamnestico, dall'esame obiettivo eseguito in sede di visita medico - legale e dallo studio della documentazione sanitaria allegata agli atti, risulta che la periziando è affetta da: -POLIARTRALGIE
DIFFUSE -DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE PERSISTENTE IN TRATTAMENTO
FARMACOLOGICO CONTINUATIVO -DIABETE MELLITO TIPO II IN SOGGETTO
CON PARESTESIE AGLI ARTI -CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN II CLASSE HYHA
IN SOGGETTO CON INSUFFICIENZA MITRALICA ED SIV IPERTROFICO
CONCLUSIONI Possiamo concludere, quindi, considerando che il D.M. del 5.2.1992 del
Ministero della Sanità (approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti), pubblicato sul supplemento ordinario n.° 43 alla G.U. del 26.2.1992 identifica le patologie in diagnosi con una percentuale distinta ed un numero di codice e tabella in maniera precisa i valori della percentuale di invalidità connessi alle patologie. La Sig.ra è affetta dalle Pt_1 patologie di seguito riportate:
1 - COD 7010 (ANA) POLIARTRALGIE DIFFUSE 40%.
2- COD. 2210 (ANA) DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE PERSISTENTE IN
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CONTINUATIVO 71%;
3-COD. 9309(ANA)
DIABETE TIPO II IN SOGGETTO CON PARESTESIE AGLI ARTI 50% 4- Pt_2
COD. 6442 (ANA) CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN II CLASSE HYHA IN SOGGETTO
CON INSUFFICIENZA MITRALICA ED SIV IPERTROFICO 50%; Tenendo conto che la valutazione complessiva si ottiene applicando una formula (a scalare) prevista dalla legge, la percentuale complessiva raggiunge il 95,65%, per arrotondamento del 100%.
Valutate le risultanze dell'attività peritale riportate nell'elaborato tecnico, considerata la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive anche per quanto riguarda la decorrenza dell'accertamento, indicata nella data della visita peritale svolta.
Vista l'accertata sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 12 l. 118/71 il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, complessivamente considerate, devono essere integralmente compensate, stante il riconoscimento del beneficio dalla data della visita peritale.
Le spese della CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate come da separati CP_1 decreti in favore dei dottori e . Persona_2 Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), N.R.G. Parte_1 C.F._1
745/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che è invalida civile Parte_1 nella misura del 100% con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa ai sensi dell'art 12 L. 118/71, dalla data della visita peritale (11.11.2024);
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del L.R.P.T., le spese delle CP_1
C.T.U. liquidate con separati decreti in favore in dei dottori e Persona_2 [...]
. Per_3
Locri, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 745/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 745/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Brancaleone, via Rasole 15, presso e nello studio dell'avv. Francesca Dieni che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
- (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini,
GE IO, GE AN, DA AD, OR TR, LE IO, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. Persona_1
37590/7131 del 23.1.2023, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Locri CP_1
Via Matteotti 48, presso i procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.03.2023, deduceva: - di aver Parte_1 presentato, in data 03.8.2020, domanda alla competente Commissione Medica Inps al fine di ottenere l'aggravamento del proprio stato di invalido civile (già al 75%) ed il riconoscimento dell' invalidità civile totale al 100% ex legge 118/1971, artt. 2 e 12; - che a seguito della verifica, avvenuta in data 18.5.2021, veniva riconfermato uno stato di invalidità civile al 75%; - che avverso tale giudizio proponeva ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. davanti a questo Tribunale iscritto al n. RG 3137/2021; - che, all'esito della visita medico legale, il CTU, dott. concludeva l'elaborato peritale Persona_2 affermando che: “.. la signora di anni 59 è persona affetta da uno stato Parte_1 invalidante quantificabile nella misura massima dell'ottantasette per cento (87). Per quanto riguarda la decorrenza dello stato invalidante, questa la si può far decorrere dal mese di maggio anno 2021, epoca in cui la perizianda si sottoponeva a visita
Cardiologica che evidenziava la presenza di una cardiopatia in II classe NYHA e a visita
Psichiatrica, dalla quale emergeva in diagnosi, la presenza di un “disturbo depressivo”;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU, depositando a sostegno perizia di parte.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: « …- 1) Nominare nuovo CTU al fine di effettuare la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della ricorrente affinchè possa essere accertato e dichiarato il riconoscimento dello stato di aggravamento del proprio stato di invalido civile (già al 75%) ed il riconoscimento dello stato di invalidità civile totale al 100% ex legge 118/1971, artt. 2 e 12, con di tutti i diritti connessi e conseguenti come previsti dalla legge, ivi compreso il diritto al relativo assegno di invalidità civile “incrementato” (il cosiddetto “incremento al milione”, riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 ed il decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104 è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti
a partire dai 18 anni di età); 2) Per l'effetto, accertare e dichiarare in capo alla ricorrente, il riconoscimento dello stato di invalidità civile TOTALE e PERMANENTE al
100% - ex lege 118/1971, artt. 2 e 12, e successive modifiche ed integrazioni - così che le venga riconosciuto il proprio diritto di percepire l'assegno di invalidità civile
“incrementato” (il cosiddetto “incremento al milione”, riconosciuto dalla legge
448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 152/2020 ed il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età), a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa di aggravamento (3.8.2020) o da quella che risulterà dal presente giudizio, omologando, in caso di esito positivo per la ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
3) Condannare altresì le parti resistenti (cf ), in via alternativa o solidalmente tra loro, al P.IVA_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore costituito, che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza CP_1 della domanda stante l'assenza di specifici motivi di contestazione e concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente venivano chiesti chiarimenti al CTU già incaricato, dott. il quale veniva sostituito dal dott. stante il Persona_2 Persona_3 mancato deposito degli stessi.
La causa veniva istruita documentalmente venendo altresì disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
La relazione peritale veniva depositata in data 24.03.2025. Con provvedimento del 09.08.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto di giudizio è solo l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 12 L. 118/71.
Conseguentemente, non è sufficiente che la ricorrente sia affetta da un certo numero di patologie, ma è necessario che la stessa risulti invalida con totale e permanente inabilità lavorativa.
Nel caso di specie a seguito di accertamento negativo in sede di A.T.P.O. vi è stata una nuova valutazione del quadro clinico da parte del dott. , in considerazione Persona_3 del dedotto aggravamento delle condizioni della ricorrente.
Visitata la ricorrente, esaminati gli atti di causa ed i documenti sanitari prodotti, il CTU ha così concluso l'elaborato peritale: “…Le patologie di cui è affetta la Sig.ra
[...]
determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa del Parte_1
100%, tale da darle il diritto ad ottenere la pensione di inabilità, dalla data della visita peritale (11.11.2024)”.
In particolare, il tecnico incaricato ha accertato: “..Dall'esame anamnestico, dall'esame obiettivo eseguito in sede di visita medico - legale e dallo studio della documentazione sanitaria allegata agli atti, risulta che la periziando è affetta da: -POLIARTRALGIE
DIFFUSE -DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE PERSISTENTE IN TRATTAMENTO
FARMACOLOGICO CONTINUATIVO -DIABETE MELLITO TIPO II IN SOGGETTO
CON PARESTESIE AGLI ARTI -CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN II CLASSE HYHA
IN SOGGETTO CON INSUFFICIENZA MITRALICA ED SIV IPERTROFICO
CONCLUSIONI Possiamo concludere, quindi, considerando che il D.M. del 5.2.1992 del
Ministero della Sanità (approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti), pubblicato sul supplemento ordinario n.° 43 alla G.U. del 26.2.1992 identifica le patologie in diagnosi con una percentuale distinta ed un numero di codice e tabella in maniera precisa i valori della percentuale di invalidità connessi alle patologie. La Sig.ra è affetta dalle Pt_1 patologie di seguito riportate:
1 - COD 7010 (ANA) POLIARTRALGIE DIFFUSE 40%.
2- COD. 2210 (ANA) DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE PERSISTENTE IN
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CONTINUATIVO 71%;
3-COD. 9309(ANA)
DIABETE TIPO II IN SOGGETTO CON PARESTESIE AGLI ARTI 50% 4- Pt_2
COD. 6442 (ANA) CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN II CLASSE HYHA IN SOGGETTO
CON INSUFFICIENZA MITRALICA ED SIV IPERTROFICO 50%; Tenendo conto che la valutazione complessiva si ottiene applicando una formula (a scalare) prevista dalla legge, la percentuale complessiva raggiunge il 95,65%, per arrotondamento del 100%.
Valutate le risultanze dell'attività peritale riportate nell'elaborato tecnico, considerata la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive anche per quanto riguarda la decorrenza dell'accertamento, indicata nella data della visita peritale svolta.
Vista l'accertata sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 12 l. 118/71 il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, complessivamente considerate, devono essere integralmente compensate, stante il riconoscimento del beneficio dalla data della visita peritale.
Le spese della CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate come da separati CP_1 decreti in favore dei dottori e . Persona_2 Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), N.R.G. Parte_1 C.F._1
745/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che è invalida civile Parte_1 nella misura del 100% con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa ai sensi dell'art 12 L. 118/71, dalla data della visita peritale (11.11.2024);
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del L.R.P.T., le spese delle CP_1
C.T.U. liquidate con separati decreti in favore in dei dottori e Persona_2 [...]
. Per_3
Locri, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli