CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
Massime • 1
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, al fine di vagliare la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto, deve aversi riguardo alla pena edittale prevista per il reato, indipendentemente da eventuali riduzioni premiali per il rito prescelto.
Commentario • 1
- 1. La particolare tenuità dopo la riforma Cartabia: motivazione dei giudici di merito e controllo in CassazioneAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 38447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38447 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BI SA NG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n, 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dagli avvocati DAVIDE BARONTINI e IO PE NI nel corpo della propria memoria, i quali nell'interesse del ricorrente hanno chiesto di annullare la impugnata sentenza relativamente alla condanna per il fatto di cui al capo A) della rubrica per i motivi esposti nel ricorso, la cui fondatezza hanno ribadito, e in subordine per i motivi nuovi articolati nella stessa memoria;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38447 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 aprile 2021 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lucca in data 11 dicembre 2017, appellata da EL IM SA, ha assolto quest'ultimo dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale (capo B. della rubrica) per non aver commesso il fatto e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A. della rubrica), quale amministratore unico e poi amministratore di fatto della fallita Impresa di Costruzioni e Restauri s.r.l. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e di norme processuali poste a pena di nullità e inutilizzabilità in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente — segnatamente alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui al capo A. - sulla scorta delle dichiarazioni rese dal coimputato BI TE nella querela sporta il 30 luglio 2013 e nella successiva integrazione in data 24 luglio 2014 (da ritenersi inutilizzabili ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. nonostante si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato) e che — contrariamente a quanto assunto dalla Corte territoriale, secondo cui nella specie sarebbero state utilizzate le dichiarazioni del TE al curatore — sono state poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità del IM SA per la distrazione di due auto e due assegni in imputazione e, in difetto, di esse i rimanenti elementi esposti in sentenza non consentirebbero di pervenire a una decisione di condanna. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo A., ritenuto sulla scorta di elementi che non consentirebbero un'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, non costituendo fatti sussunnibili nella norma incriminatrice, quali: - la circostanza che il IM SA sia stato trovato alla guida dell'autoveicolo targato CL13OLG (in data 30 ottobre 2021, a fortiori alla luce della denuncia di smarrimento del solo certificato di proprietà del mezzo da parte di BI TE il 2 agosto 2013, apprezzata erroneamente e disattesa in maniera congetturale e illogica); - l'avere operato sul conto corrente accesso dalla fallita presso Unicredit S.p.A. fino al 4 marzo 2013 (che non proverebbe la distrazione o dissipazione di somme da detto conto, alla luce pure delle causali delle operazioni indicate nella lista dei movimenti), pure valorizzato in maniera congetturale;
- le vicende relative agli assegni consegnati a SE NE e AI NI (non essendovi la prova che siano stati sottoscritti dall'imputato e che per il tramite di essi siano 2 stati posti in esser atti distrattivi, tenuto conto - a proposito del primo titolo - delle dichiarazioni dello stesso NE alla luce delle quali in maniera illogica e in palese violazione delle risultanze istruttorie sì è ritenuto che con esso non sia stato pagato un debito sociale); - la consegna in conto vendita del veicolo targato EF439VW di proprietà della Alba Leasing S.p.A. e in uso alla fallita (non essendovi prova che sia non sia avvenuta su delega del TE, legale rappresentante della fallita, e che comunque non ha costituito la distrazione di un bene sociale); - tanto che la sentenza non avrebbe neppure indicato come in concreto il IM SA abbia realizzato le condotte in imputazione. 3. Nell'interesse dell'imputato sono stati tempestivamente presentati due motivi nuovi. 3.1. Con il primo è stato chiesto - a fronte della entrata in vigore (il 19 ottobre 2021) successivamente alla presentazione del ricorso della legge 27 settembre 2021, n. 34 - di dichiarare l'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. in conformità all'art. 6, par. 1, Carta EDU, denunciando l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, 111, commi 1 e 2, Cost. - della prevista limitazione dell'applicazione dell'istituto ai soli reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020. 3.2. Con il secondo motivo nuovo è stata chiesta l'applicazione dell'art.131-bis cod. pen., come modificato successivamente al deposito del ricorso dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, che oggi consente l'esclusione della punibilità quando si proceda per un reato punito con una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, dovendosi tenere conto - in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata - della riduzione della pena prevista per il rito abbreviato (ragion per cui dovrebbe considerarsi la diminuzione di un terzo della pena di anni tre di reclusione prevista dall'art. 216, comma 1, legge fall., avendo peraltro la Corte di merito determinato nella specie la pena irrogata proprio nella misura minima, riducendola sia per le circostanze attenuanti generiche sia per il rito), sussistendo invero nella specie tutti gli altri elementi indicati dall'art. 131-bis cit. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. In relazione al primo motivo, deve osservarsi che la Corte territoriale - a fronte del medesimo ordine di censure prospettate con l'atto di appello - ha evidenziato come le dichiarazioni dell'originario coimputato TE abbiano costituito «mero corollario» rispetto agli elementi acquisiti dalla Guardia di finanza e dal curatore (relativi all'utilizzo dal parte del ricorrente del conto corrente accesso dalla fallita pressq Unicredit e all'utilizzo di due assegni tratti sul conto della società presso Banco Desio, dando conto pure di quanto riferito da chi ha ricevuto i due titoli;
nonché alla disponibilità della vetture dell'ente, richiamando pure - a proposito di una di essa - quanto riscontrato direttamente dalla Polizia di stato); ed ha 3 rappresentato, peraltro, come del detto compendio facessero parte (e fossero state apprezzate) le dichiarazioni rese dal TE allorché è stato sentito dal curatore (che per costante giurisprudenza non sono inutilizzabili: cfr. Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 13060 del 08/02/2017, Meluzio, Rv. 270596 - 01; Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015, Fiorentino, Rv. 263819 - 01; Sez. 5, n. 3885 del 09/12/2014, Tusa, Rv. 262230 - 01). In tale più ampio contesto, la denunciata inutilizzabilità delle dichiarazioni del TE non può dirsi atta a inficiare la tenuta della motivazione: difatti, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità degli elementi di prova, «pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo», chiarire l'incidenza di essi «sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); e sotto tale profilo il ricorso è del tutto carente, avendo in maniera del tutto generica assunto che i rimanenti elementi di prova non sarebbero stati atti a pervenire a una statuizione di condanna, rinviando a quanto esposto nel secondo motivo che, comunque, non può giovare alla prospettazione difensiva. Esso, infatti, non si è confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha affermato la responsabilità del ricorrente per bancarotta fraudolenta patrimoniale (in relazione ai beni in imputazione, risultanti dall'ultimo bilancio depositato e non rivenuti dalla curatela), traendo dagli elementi sopra compendiati (come detto, anzitutto dando conto dei dati ulteriori rispetto a quanto rassegnato dal TE) la qualità di amministratore di fatto del IM SA (anche dopo la cessazione dalla carica di amministratore unico). Si tratta di un'argomentazione con evidenza non manifestamente illogica e che non è stato puntualmente denunciato si sia fondata sul travisamento la prova, il che è a dirsi pure nella parte in cui il ricorso ha richiamato solo un passo delle dichiarazioni di SE NE relative a uno degli assegni sopra richiamati (avendo la sentenza impugnata riportato, conformemente a quanto esposto nell'atto di impugnazione, che il titolo era stato ricevuto dalla sua segretaria per lavori svolti pere la fallita, evidenziando però come fosse stato sottoscritto dal IM SA, profilo oggetto di contestazione assertiva); e rispetto a essa la difesa ha prospettato un alternativo apprezzamento di merito non consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Il primo motivo nuovo è inammissibile in quanto, «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134» (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043 - 01)., fermo restando comunque che - come affermato da questa Corte in più occasioni, «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., 4 C."-' nella parte in cui prevede che le disposizioni relative all'improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 134 del 2021, si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, in quanto il regime transitorio è funzionale al coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch'essa applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 ed essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari» (Sez. 7, ord. n. 43883/2021, cit.; Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021 - dep. 2022, lana, Rv. 282408 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021 - dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419 - 01, e Sez. 5, n. 17165 del 23/03/2023, Bettinsoli, n.m.). 3. Il secondo motivo nuovo è inammissibile, pur ritenendo «deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza» (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 - 01) la questione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, in vigore il 30 dicembre 2022 (a mente dell'art. 6 decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), trattandosi di una norma sostanziale di favore da applicarsi anche ai fatti commessi prima della vigenza della novella ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593- 01), per quel che qui rileva in relazione alla modifica del limite sanzionatorio (non più indicato nella pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, bensì in quella non superiore nel minimo a due anni) entro il quale può trovare applicazione l'istituto. Invero, è patentemente infondata la prospettazione difensiva, secondo cui, in relazione al detto limite, dovrebbe considerarsi la riduzione per il rito abbreviato prevista dall'art. 442, comma 2, cod. pen. Le Sezioni Unite, con affermazioni che non sono certo inficiate dalla richiamata novella normativa, hanno chiarito che l'art. 131-bis cod. pen. - con il quale il Legislatore ha introdotto «una generale causa di esclusione della punibilità» - individua, per quanto qui di interesse «una "soglia massima di gravità" correlata» alla pena edittale (da ultimo modificata); difatti, «nel delimitare l'ambito di applicazione dell'istituto» il Legislatore ha anzitutto «compiuto una graduazione qualitativa astratta, basata sulla natura e sull'entità della pena» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, che ha richiama Corte cost., sent. n. 120 del 2019; Corte cost., sent. n. 30 del 2021 e Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595). Ne deriva che è alla pena edittale posta per il reato, indipendentemente dalle eventuali riduzioni premiali per il rito scelto, che deve aversi riguardo al fine di vagliare la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto, senza che occorra dilungarsi - alla luce dell'assertività del ricorso in parte qua - sulla compatibilità costituzionale del disposto normativo (e sulla non manifestata infondatezza di una questione di legittimità 5 costituzionale di esso: cfr. già Sez. 1, n. 1712 del 15/12/1999 - dep. 2000, Morabito, Rv. 215289 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n, 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dagli avvocati DAVIDE BARONTINI e IO PE NI nel corpo della propria memoria, i quali nell'interesse del ricorrente hanno chiesto di annullare la impugnata sentenza relativamente alla condanna per il fatto di cui al capo A) della rubrica per i motivi esposti nel ricorso, la cui fondatezza hanno ribadito, e in subordine per i motivi nuovi articolati nella stessa memoria;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38447 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 aprile 2021 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lucca in data 11 dicembre 2017, appellata da EL IM SA, ha assolto quest'ultimo dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale (capo B. della rubrica) per non aver commesso il fatto e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A. della rubrica), quale amministratore unico e poi amministratore di fatto della fallita Impresa di Costruzioni e Restauri s.r.l. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e di norme processuali poste a pena di nullità e inutilizzabilità in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente — segnatamente alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui al capo A. - sulla scorta delle dichiarazioni rese dal coimputato BI TE nella querela sporta il 30 luglio 2013 e nella successiva integrazione in data 24 luglio 2014 (da ritenersi inutilizzabili ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. nonostante si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato) e che — contrariamente a quanto assunto dalla Corte territoriale, secondo cui nella specie sarebbero state utilizzate le dichiarazioni del TE al curatore — sono state poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità del IM SA per la distrazione di due auto e due assegni in imputazione e, in difetto, di esse i rimanenti elementi esposti in sentenza non consentirebbero di pervenire a una decisione di condanna. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo A., ritenuto sulla scorta di elementi che non consentirebbero un'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, non costituendo fatti sussunnibili nella norma incriminatrice, quali: - la circostanza che il IM SA sia stato trovato alla guida dell'autoveicolo targato CL13OLG (in data 30 ottobre 2021, a fortiori alla luce della denuncia di smarrimento del solo certificato di proprietà del mezzo da parte di BI TE il 2 agosto 2013, apprezzata erroneamente e disattesa in maniera congetturale e illogica); - l'avere operato sul conto corrente accesso dalla fallita presso Unicredit S.p.A. fino al 4 marzo 2013 (che non proverebbe la distrazione o dissipazione di somme da detto conto, alla luce pure delle causali delle operazioni indicate nella lista dei movimenti), pure valorizzato in maniera congetturale;
- le vicende relative agli assegni consegnati a SE NE e AI NI (non essendovi la prova che siano stati sottoscritti dall'imputato e che per il tramite di essi siano 2 stati posti in esser atti distrattivi, tenuto conto - a proposito del primo titolo - delle dichiarazioni dello stesso NE alla luce delle quali in maniera illogica e in palese violazione delle risultanze istruttorie sì è ritenuto che con esso non sia stato pagato un debito sociale); - la consegna in conto vendita del veicolo targato EF439VW di proprietà della Alba Leasing S.p.A. e in uso alla fallita (non essendovi prova che sia non sia avvenuta su delega del TE, legale rappresentante della fallita, e che comunque non ha costituito la distrazione di un bene sociale); - tanto che la sentenza non avrebbe neppure indicato come in concreto il IM SA abbia realizzato le condotte in imputazione. 3. Nell'interesse dell'imputato sono stati tempestivamente presentati due motivi nuovi. 3.1. Con il primo è stato chiesto - a fronte della entrata in vigore (il 19 ottobre 2021) successivamente alla presentazione del ricorso della legge 27 settembre 2021, n. 34 - di dichiarare l'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. in conformità all'art. 6, par. 1, Carta EDU, denunciando l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, 111, commi 1 e 2, Cost. - della prevista limitazione dell'applicazione dell'istituto ai soli reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020. 3.2. Con il secondo motivo nuovo è stata chiesta l'applicazione dell'art.131-bis cod. pen., come modificato successivamente al deposito del ricorso dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, che oggi consente l'esclusione della punibilità quando si proceda per un reato punito con una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, dovendosi tenere conto - in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata - della riduzione della pena prevista per il rito abbreviato (ragion per cui dovrebbe considerarsi la diminuzione di un terzo della pena di anni tre di reclusione prevista dall'art. 216, comma 1, legge fall., avendo peraltro la Corte di merito determinato nella specie la pena irrogata proprio nella misura minima, riducendola sia per le circostanze attenuanti generiche sia per il rito), sussistendo invero nella specie tutti gli altri elementi indicati dall'art. 131-bis cit. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. In relazione al primo motivo, deve osservarsi che la Corte territoriale - a fronte del medesimo ordine di censure prospettate con l'atto di appello - ha evidenziato come le dichiarazioni dell'originario coimputato TE abbiano costituito «mero corollario» rispetto agli elementi acquisiti dalla Guardia di finanza e dal curatore (relativi all'utilizzo dal parte del ricorrente del conto corrente accesso dalla fallita pressq Unicredit e all'utilizzo di due assegni tratti sul conto della società presso Banco Desio, dando conto pure di quanto riferito da chi ha ricevuto i due titoli;
nonché alla disponibilità della vetture dell'ente, richiamando pure - a proposito di una di essa - quanto riscontrato direttamente dalla Polizia di stato); ed ha 3 rappresentato, peraltro, come del detto compendio facessero parte (e fossero state apprezzate) le dichiarazioni rese dal TE allorché è stato sentito dal curatore (che per costante giurisprudenza non sono inutilizzabili: cfr. Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 13060 del 08/02/2017, Meluzio, Rv. 270596 - 01; Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015, Fiorentino, Rv. 263819 - 01; Sez. 5, n. 3885 del 09/12/2014, Tusa, Rv. 262230 - 01). In tale più ampio contesto, la denunciata inutilizzabilità delle dichiarazioni del TE non può dirsi atta a inficiare la tenuta della motivazione: difatti, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità degli elementi di prova, «pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo», chiarire l'incidenza di essi «sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); e sotto tale profilo il ricorso è del tutto carente, avendo in maniera del tutto generica assunto che i rimanenti elementi di prova non sarebbero stati atti a pervenire a una statuizione di condanna, rinviando a quanto esposto nel secondo motivo che, comunque, non può giovare alla prospettazione difensiva. Esso, infatti, non si è confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha affermato la responsabilità del ricorrente per bancarotta fraudolenta patrimoniale (in relazione ai beni in imputazione, risultanti dall'ultimo bilancio depositato e non rivenuti dalla curatela), traendo dagli elementi sopra compendiati (come detto, anzitutto dando conto dei dati ulteriori rispetto a quanto rassegnato dal TE) la qualità di amministratore di fatto del IM SA (anche dopo la cessazione dalla carica di amministratore unico). Si tratta di un'argomentazione con evidenza non manifestamente illogica e che non è stato puntualmente denunciato si sia fondata sul travisamento la prova, il che è a dirsi pure nella parte in cui il ricorso ha richiamato solo un passo delle dichiarazioni di SE NE relative a uno degli assegni sopra richiamati (avendo la sentenza impugnata riportato, conformemente a quanto esposto nell'atto di impugnazione, che il titolo era stato ricevuto dalla sua segretaria per lavori svolti pere la fallita, evidenziando però come fosse stato sottoscritto dal IM SA, profilo oggetto di contestazione assertiva); e rispetto a essa la difesa ha prospettato un alternativo apprezzamento di merito non consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Il primo motivo nuovo è inammissibile in quanto, «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134» (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043 - 01)., fermo restando comunque che - come affermato da questa Corte in più occasioni, «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., 4 C."-' nella parte in cui prevede che le disposizioni relative all'improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 134 del 2021, si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, in quanto il regime transitorio è funzionale al coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch'essa applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 ed essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari» (Sez. 7, ord. n. 43883/2021, cit.; Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021 - dep. 2022, lana, Rv. 282408 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021 - dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419 - 01, e Sez. 5, n. 17165 del 23/03/2023, Bettinsoli, n.m.). 3. Il secondo motivo nuovo è inammissibile, pur ritenendo «deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza» (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 - 01) la questione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, in vigore il 30 dicembre 2022 (a mente dell'art. 6 decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), trattandosi di una norma sostanziale di favore da applicarsi anche ai fatti commessi prima della vigenza della novella ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593- 01), per quel che qui rileva in relazione alla modifica del limite sanzionatorio (non più indicato nella pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, bensì in quella non superiore nel minimo a due anni) entro il quale può trovare applicazione l'istituto. Invero, è patentemente infondata la prospettazione difensiva, secondo cui, in relazione al detto limite, dovrebbe considerarsi la riduzione per il rito abbreviato prevista dall'art. 442, comma 2, cod. pen. Le Sezioni Unite, con affermazioni che non sono certo inficiate dalla richiamata novella normativa, hanno chiarito che l'art. 131-bis cod. pen. - con il quale il Legislatore ha introdotto «una generale causa di esclusione della punibilità» - individua, per quanto qui di interesse «una "soglia massima di gravità" correlata» alla pena edittale (da ultimo modificata); difatti, «nel delimitare l'ambito di applicazione dell'istituto» il Legislatore ha anzitutto «compiuto una graduazione qualitativa astratta, basata sulla natura e sull'entità della pena» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, che ha richiama Corte cost., sent. n. 120 del 2019; Corte cost., sent. n. 30 del 2021 e Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595). Ne deriva che è alla pena edittale posta per il reato, indipendentemente dalle eventuali riduzioni premiali per il rito scelto, che deve aversi riguardo al fine di vagliare la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto, senza che occorra dilungarsi - alla luce dell'assertività del ricorso in parte qua - sulla compatibilità costituzionale del disposto normativo (e sulla non manifestata infondatezza di una questione di legittimità 5 costituzionale di esso: cfr. già Sez. 1, n. 1712 del 15/12/1999 - dep. 2000, Morabito, Rv. 215289 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/06/2023.