Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/02/2026, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03763/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16562/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16562 del 2022, proposto da
CH GI OA, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-a) della comunicazione Agea 7.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35706, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2000/2001, inviata al ricorrente a mezzo pec in data 11.10.2022 (doc. 1);
-b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2000/01” (indicata come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 12 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa RA LO AR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 7 dicembre 2022 e depositato in data 27 dicembre 2022, parte ricorrente ha impugnato la comunicazione Agea prot. n. 35706 del 7 ottobre 2022, avente ad oggetto: “ Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2000/2001.
1.1 Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ I. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-bis della legge 241/1990, al principio di legalità e di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost., all’art. 11 delle preleggi ed al principio di irretroattività dell’atto amministrativo. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 241/1990. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale con frustrazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ”;
- “ II. Violazione di legge in relazione all’art. 3 del reg. CEE 2988/1995 ed agli artt. 2935, 2946 e 2948 c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-bis della legge 241/1990, al principio di legalità e di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost., all’art. 11 delle preleggi ed al principio di irretroattività dell’atto amministrativo. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale con frustrazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ”;
- “ III. Violazione di legge in relazione all’art. 1282 c.c Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-bis della legge 241/1990, al principio di legalità e di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost., all’art. 11 delle preleggi ed al principio di irretroattività dell’atto amministrativo. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale con frustrazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito per interessi ”;
- “ IV. Violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992 ed ai principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale con frustrazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ”;
- “ V. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 8 del reg. CEE 3950/1992. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 241/1990 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità, contraddittorietà con precedenti atti ed ingiustizia manifesta ”;
- “ VI. Violazione ed elusione del giudicato penale e comunitario. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità, contraddittorietà con precedenti atti ed ingiustizia manifesta ”;
- “ VII. Violazione dell’art. 8-ter della legge 9.4.2009 n. 33 e dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ”.
2. L’intimata Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura non si è costituita in giudizio.
3. Con memoria depositata in data 12 gennaio 2026, parte ricorrente ha rappresentato che nelle more del giudizio è intervenuta una sopravvenienza normativa idonea a definire la vertenza, poiché l’art. 10 bis , comma 4, del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito in legge 10 agosto 2023 n. 103 (recante “ Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano ”), ha disposto: “ Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti ”.
Quanto sopra posto, l’istante ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta inefficacia ex lege del provvedimento impugnato, notificato in data11 ottobre 2022.
4. All’udienza del 13 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
5. Il Collegio ritiene, in ciò conformandosi ad orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che la predetta sopravvenienza normativa sia idonea a definire il giudizio, poiché l’art. 10 bis , comma 4, del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023, convertito in Legge n. 103 del 10 agosto 2023, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano ”, ha disposto che “ Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti ” .
Alla luce di tale norma, anche il provvedimento di ricalcolo oggetto del presente giudizio è divenuto inefficace ex lege, dovendo pertanto l’Amministrazione procedere ad una nuova rideterminazione del prelievo sulla base delle nuove disposizioni entrate in vigore (ex plurimis, TAR Lazio, Roma, Sez. IV quater , 23 aprile 2025, n. 7987; TAR Lazio, Roma, Sez. IV quater , 15 luglio 2025, n. 13949).
Da quanto sopra consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
6. Nulla è dovuto per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
CE AN, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
RA LO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LO AR | CE AN |
IL SEGRETARIO