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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
ME FR, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 828/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30174 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301MO01378 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta alle memorie
Resistente/Appellato: insiste su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 66/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia,
Sez. 3 pronunciata il 13.12.2023 e depositata il 16.01.2024 che ha respinto il ricorso, con condanna alle spese per 2.500 euro, proposto avverso l'avviso di accertamento T6301MO01378-2022 per l'anno d'imposta
2016, ai fini Irpef e Add.li, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia.
Il richiamato atto impositivo trova la propria genesi nell'avviso di accertamento n. T6303MO00499-2022 emesso dalla stessa Agenzia dele Entrate di Venezia alla società Società_1 Srl, di cui l'attuale appellante era unico socio. Con l'avviso di accertamento l'Ufficio, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale della c.d. “ristretta base partecipativa”, recuperava a tassazione gli utili da partecipazione in società di capitali che concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 49,72%, accertando un imponibile non dichiarato di euro 5.793,00 sul maggior reddito accertato alla società pari ad € 11.652,00.
Il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento notificato nei suoi confronti eccependo una serie articolata di motivi.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio controdeducendo ai motivi di ricorso.
Nelle more del giudizio di primo grado la società Società_1 Srl aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie previste dalla legge n. 197 del 2022.
Il Giudice di primo grado ritenendo infondati tutti i motivi di impugnazione ha respinto il ricorso.
Con l'atto di appello il contribuente eccepisce:
1. omessa pronuncia sull'eccezione ex art. 2719 c.c., per mancata valutazione delle produzioni e deduzioni difensive in ordine alla dedotta mancanza di prova della delega e quindi della nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della l. 212/2000
e dell'art. 42 d.p.r. 600/73, per carenza di delega del capo dell'ufficio;
2. infondatezza in fatto e in diritto della pretesa impositiva. Violazione dell'art. 2462 c.c. violazione art. 2478-bis cc. Carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e sussistenza di prova documentale dell'insussistenza del maggior reddito accertato al socio;
3. illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea quantificazione dell'imponibile e per doppia imposizione. Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento;
in via subordinata, ridursi le somme accertate a titolo d'imposta e le sanzioni irrogate. Con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, confutando ciascun motivo di appello e le argomentazioni difensive svolte, poiché asseritamente destituite di qualunque fondamento. Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
L'appellante ha prodotto una memoria conclusiva, in replica alle controdeduzioni dell'Ufficio ed insiste sui motivi di appello, rinviando alle medesime conclusioni.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti, successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, sul primo motivo di appello, non ravvisa alcun il difetto di motivazione, posto che nella sentenza di primo grado, contrariamente alle affermazioni dell'appellante, i primi Giudici hanno dato piena contezza che l'art. 42 DPR 600/73 non prescrive l'obbligo di allegare all'avviso di accertamento, a pena di nullità, la delega di firma. Tuttavia, il Giudice di prime cure dava atto che l'avviso di accertamento risultava sottoscritto digitalmente dal Capo Nominativo_1, in base alla delega di firma attribuitagli con atto dispositivo n. 39/2022 dal Direttore Provinciale di Venezia, Nominativo_2, come si evince dall'atto depositato e con la copia del ruolo del personale dell'Agenzia delle Entrate-terza area funzionale, con attestazione di conformità all'originale. Sul punto l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, sentenza n. 4835 del 16/02/2023) ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni. Infatti, realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.
Sull'asserito disconoscimento della produzione documentale in copia, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28366/2024, ha stabilito che il disconoscimento copie fotostatiche prodotte in giudizio deve essere specifico e circostanziato. Una contestazione generica non è sufficiente a invalidare la prova della notifica. Dunque, secondo la Corte di Cassazione, il disconoscimento delle copie fotostatiche, per essere efficace ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere specifico, chiaro e puntuale, indicando i profili di difformità rispetto all'originale.
Una contestazione generica non è sufficiente a privare le copie del loro valore probatorio.
Sul secondo e terzo motivo di impugnazione della sentenza, che possono essere esaminati congiuntamente, si osserva che le verifiche tributarie condotte nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa, ove si concludano con l'accertamento di una ricchezza imponibile maggiore di quella dichiarata, comportano, normalmente, l'adozione di plurimi atti impositivi. In particolare, l'Amministrazione finanziaria emette l'avviso di accertamento sia nei confronti dell'ente collettivo, recuperando a tassazione l'utile extracontabile emerso al termine dell'attività istruttoria, che ai soci, relativamente alla parte di reddito loro imputabile in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale da ciascuno posseduta.
L'accertamento emesso nei confronti del socio è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non la condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso, con la conseguenza che anche il vizio di notifica attinente all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non impedisce l'accertamento nei confronti del socio (cfr., Cass., n. 39285 del 2021).
Sui maggiori redditi constatati nel corso della verifica fiscale e attribuiti ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale, in base al consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, si realizza una presunzione di matrice giurisprudenziale in capo al socio, che determina l'inversione dell'onere della prova, dovendo il contribuente dimostrare all'Amministrazione Finanziaria che i maggiori ricavi accertati alla società non hanno formato oggetto di successiva distribuzione ma accantonati a patrimonio della società ovvero sono stati reinvestiti (cfr. Cass. Ordinanza n. 19013 del 27.09.2016).
Detta presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado sulla distribuzione degli utili, poiché il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto partecipativo al capitale sociale, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. Con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 25683 del 14.12.2016). Tanto risulta sufficiente al fine di considerare adempiuto l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione fiscale, tanto più quando l'eccezione avversaria sia espressa in termini puramente ipotetici, che finisce per addossare all'Ufficio una sorta di “prova negativa” senza che dal canto suo abbia offerto alcuna allegazione alternativa alla presunzione di distribuzione dell'utile.
In mancanza di prova contraria da parte del contribuente va confermato l'accertamento, ritenendosi legittima la presunzione di distribuzione al socio degli utili extracontabili accertati nei confronti della società. Dello stesso tenore anche l'ordinanza n. 27049 della Suprema Corte di Cassazione del 23.10.2019, che ribadendo il precedente orientamento, ha confermato che l'Amministrazione finanziaria può presumere che i soci di una società di capitali a ristretta base abbiano percepito “utili occulti” non contabilizzati.
Con ordinanza 26 settembre 2022, n. 28048 i Giudici di Legittimità, riprendendo consolidati orientamenti giurisprudenziali, hanno ricordato che “nelle società di capitali a ristretta partecipazione è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti” (cfr. Cass. 17/05/2022, n. 15682, Cass. 11/08/2020, n. 16913, Cass. 24/01/2019, n. 1947, Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 18/10/2017, n. 24534)
e che “la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria attraverso un ragionamento deduttivo del giudice di merito incensurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge” (cfr. Cass. 11/07/2022, n. 21790, Cass. 17/07/2019, n. 19171; Cass. 09/07/2018, n. 18042; Cass. 14/07/2017, n. 17461; Cass. 22/12/2016,
n. 26873; Cass. 02/02/2016, n.1932).
Inoltre, nel caso concreto, l'appellante era unico socio, con quota di partecipazione del 100% al capitale sociale della società Società_1 Srl, dunque, trattandosi di costi disconosciuti o ritenuti non deducibili, i quali dovevano partecipare alla determinazione del maggior importo imponibile e quindi non sottoposti a tassazione dalla società, dovevano essere tassati per intero in capo al socio, poiché non essendo portati in aumento al reddito imponibile della società, non vi era alcun obbligo di mitigare un fenomeno di doppia imposizione "che nei fatti non c'è stata, non avendoli la società mai dichiarati", limitandone l'imponibilità al 49,72%. Nel caso di specie, non si sarebbe realizzato alcun effetto distorsivo in quanto il beneficio dell'esenzione parziale dall'imposizione del reddito imponibile societario opera solo nel caso in cui si fa riferimento ai soli redditi regolarmente contabilizzati e dichiarati dalla società e non ai maggiori imponibili accertati.
Non rileva nel caso in esame che la società abbia aderito alla definizione agevolata ex art. 1, comma 187, legge 197/2022. La Corte di Cassazione ha stabilito che la quota attribuita al socio non può essere valutata al netto delle imposte gravanti sulla società (cfr. Cass. ord. n. 15274 del 9 giugno 2025). Difatti, non era ipotizzabile al riguardo alcun pagamento di imposte, trattandosi di maggiori imponibili: su un piano logico, correttamente, la quota attribuita al socio non poteva essere valutata al netto delle imposte gravanti sulla società, dal momento che sui maggiori imponibili in questione, prima non dichiarati, non risultava essere stata pagata alcuna imposta. Tuttavia, con l'accertamento la base imponibile del reddito di capitale attribuita al socio era costituita dal 49,72% del reddito d'impresa conseguito dall'ente partecipato.
Sul punto la Corte di cassazione ha precisato che tale conclusione non ha alcun "intento para sanzionatorio" da parte dell'Ufficio accertatore, ma trova fondamento nel fatto che la società di capitali "risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità, hanno agito come tali ripartendosi l'utile societario presuntivamente accertato in capo alla società." In altre parole, il maggior imponibile, non rispettoso delle disposizioni previste in materia di determinazione e tassazione del reddito, diviene un reddito nei fatti equiparato a quello ottenuto per trasparenza dalle società di persone o dalle società di capitali che hanno optato per quel regime alternativo ai sensi degli articoli 115 e 116 del Tuir.
Infondato risulta anche l'eccezione sull'asserita illegittimità dell'atto impositivo per non avere l'Ufficio provato l'effettiva erogazione e percezione dei maggiori redditi accertati, atteso che, anche in questo caso, la tesi dell'appellante contrasta con l'ormai granitico orientamento della Suprema Corte in tema di presunzione di distribuzione dei maggiori redditi extracontabili. Con la sentenza n. 89/2021 la Cassazione ha ribadito che
"[…va osservato come il fatto noto non sia costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci (Cass., sez. 5, 22/04/2009, n. 9519; Cass. sez. 5, 29/12/2011, n. 29605), ciò che ha impedito, in assenza di una precisa nozione del carattere della «ristretta base sociale», di limitare l'ambito applicativo della presunzione alle sole controversie (per le quali è spesso enunciato) in cui i (pochi) soci della società di capitale sono (anche) legati tra loro da rapporti di parentela o di coniugio, ma di estenderlo altresì alle ipotesi che esulano da tali relazioni, derivando detta presunzione dalla regola di comune esperienza secondo cui dalla ristrettezza della base sociale discende - secondo l'íd quod plerumque accídit e salva la possibilità del contribuente di offrire la prova contraria - un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra essi, che legittima la presunzione della consapevolezza degli stessi, in quanto edotti degli affari sociali, dell'esistenza di utili extrabilancio e della loro distribuzione in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale (in termini, Cass., sez. 6-5, 18/11/2014, n. 24572; vedi anche Cass., sez. 5, 22/12/2016, n. 16873, non massimata;
Cass., sez. 6-5, 28/11/2014, n. 25271; Cass., sez. 6-5, 18/11/2014, n. 24572)”.
Risulta infondata anche l'eccezione secondo cui la presunzione applicata dall'Amministrazione finanziaria sarebbe invocabile solo per gli utili extrabilancio, mentre nel caso di specie l'operazione economica in questione risulterebbe dalle scritture contabili e, perciò, il maggior reddito non sarebbe espressivo di una disponibilità finanziaria occulta (cfr. Cass. ordinanza n. 15274 del 9 giugno 2025). Il disconoscimento di costi ritenuti fittizi, ovvero la ripresa a tassazione anche in ipotesi di indeducibilità dei costi derivante dalla mancata documentazione e/o inerenza dei costi stessi incide sul risultato del Conto Economico, che costituisce maggior reddito d'impresa tassabile in capo alla società.
Infatti, sul piano logico, i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicché allorquando essi siano fittizi o indeducibili, scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi, che parimenti viene assimilata alla maggiore disponibilità di risorse a disposizione della società a ristretta base sociale, manifestazione di capacità contributiva ai fini dell'articolo 53 Cost., per cui opera la presunzione di distribuzione anche in tale caso. In sintesi, i costi non inerenti o fittizi aumentano il reddito imponibile della società e, di conseguenza, anche il reddito personale del socio, in proporzione alla sua quota, a meno che non si dimostri il contrario. In altri termini, la presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base sociale non opera solamente per i componenti positivi di reddito accertati, ma anche per i componenti negativi disconosciuti.
Ne discende, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, che, ai fini della presunzione di attribuzione ai soci, la nozione di "utili extracontabili" comprende non solo maggiori componenti positivi di reddito accertati, ma anche il disconoscimento di componenti negativi, che fa emergere la presenza di maggiori risorse non dichiarate e che vanno considerate distribuite tra i soci e assoggettate a tassazione, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa erariale.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato poiché la sentenza impugnata
è priva di profili di censura. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna parte appellante alle spese del grado che liquida in euro 1.600,00 oltre accessori come per legge se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 10 febbraio 2026 Il Giudice relatore Dott.
Francesco Mercurio Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
ME FR, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 828/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30174 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301MO01378 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta alle memorie
Resistente/Appellato: insiste su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 66/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia,
Sez. 3 pronunciata il 13.12.2023 e depositata il 16.01.2024 che ha respinto il ricorso, con condanna alle spese per 2.500 euro, proposto avverso l'avviso di accertamento T6301MO01378-2022 per l'anno d'imposta
2016, ai fini Irpef e Add.li, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia.
Il richiamato atto impositivo trova la propria genesi nell'avviso di accertamento n. T6303MO00499-2022 emesso dalla stessa Agenzia dele Entrate di Venezia alla società Società_1 Srl, di cui l'attuale appellante era unico socio. Con l'avviso di accertamento l'Ufficio, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale della c.d. “ristretta base partecipativa”, recuperava a tassazione gli utili da partecipazione in società di capitali che concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 49,72%, accertando un imponibile non dichiarato di euro 5.793,00 sul maggior reddito accertato alla società pari ad € 11.652,00.
Il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento notificato nei suoi confronti eccependo una serie articolata di motivi.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio controdeducendo ai motivi di ricorso.
Nelle more del giudizio di primo grado la società Società_1 Srl aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie previste dalla legge n. 197 del 2022.
Il Giudice di primo grado ritenendo infondati tutti i motivi di impugnazione ha respinto il ricorso.
Con l'atto di appello il contribuente eccepisce:
1. omessa pronuncia sull'eccezione ex art. 2719 c.c., per mancata valutazione delle produzioni e deduzioni difensive in ordine alla dedotta mancanza di prova della delega e quindi della nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della l. 212/2000
e dell'art. 42 d.p.r. 600/73, per carenza di delega del capo dell'ufficio;
2. infondatezza in fatto e in diritto della pretesa impositiva. Violazione dell'art. 2462 c.c. violazione art. 2478-bis cc. Carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e sussistenza di prova documentale dell'insussistenza del maggior reddito accertato al socio;
3. illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea quantificazione dell'imponibile e per doppia imposizione. Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento;
in via subordinata, ridursi le somme accertate a titolo d'imposta e le sanzioni irrogate. Con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, confutando ciascun motivo di appello e le argomentazioni difensive svolte, poiché asseritamente destituite di qualunque fondamento. Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
L'appellante ha prodotto una memoria conclusiva, in replica alle controdeduzioni dell'Ufficio ed insiste sui motivi di appello, rinviando alle medesime conclusioni.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti, successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, sul primo motivo di appello, non ravvisa alcun il difetto di motivazione, posto che nella sentenza di primo grado, contrariamente alle affermazioni dell'appellante, i primi Giudici hanno dato piena contezza che l'art. 42 DPR 600/73 non prescrive l'obbligo di allegare all'avviso di accertamento, a pena di nullità, la delega di firma. Tuttavia, il Giudice di prime cure dava atto che l'avviso di accertamento risultava sottoscritto digitalmente dal Capo Nominativo_1, in base alla delega di firma attribuitagli con atto dispositivo n. 39/2022 dal Direttore Provinciale di Venezia, Nominativo_2, come si evince dall'atto depositato e con la copia del ruolo del personale dell'Agenzia delle Entrate-terza area funzionale, con attestazione di conformità all'originale. Sul punto l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, sentenza n. 4835 del 16/02/2023) ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni. Infatti, realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.
Sull'asserito disconoscimento della produzione documentale in copia, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28366/2024, ha stabilito che il disconoscimento copie fotostatiche prodotte in giudizio deve essere specifico e circostanziato. Una contestazione generica non è sufficiente a invalidare la prova della notifica. Dunque, secondo la Corte di Cassazione, il disconoscimento delle copie fotostatiche, per essere efficace ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere specifico, chiaro e puntuale, indicando i profili di difformità rispetto all'originale.
Una contestazione generica non è sufficiente a privare le copie del loro valore probatorio.
Sul secondo e terzo motivo di impugnazione della sentenza, che possono essere esaminati congiuntamente, si osserva che le verifiche tributarie condotte nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa, ove si concludano con l'accertamento di una ricchezza imponibile maggiore di quella dichiarata, comportano, normalmente, l'adozione di plurimi atti impositivi. In particolare, l'Amministrazione finanziaria emette l'avviso di accertamento sia nei confronti dell'ente collettivo, recuperando a tassazione l'utile extracontabile emerso al termine dell'attività istruttoria, che ai soci, relativamente alla parte di reddito loro imputabile in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale da ciascuno posseduta.
L'accertamento emesso nei confronti del socio è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non la condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso, con la conseguenza che anche il vizio di notifica attinente all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non impedisce l'accertamento nei confronti del socio (cfr., Cass., n. 39285 del 2021).
Sui maggiori redditi constatati nel corso della verifica fiscale e attribuiti ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale, in base al consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, si realizza una presunzione di matrice giurisprudenziale in capo al socio, che determina l'inversione dell'onere della prova, dovendo il contribuente dimostrare all'Amministrazione Finanziaria che i maggiori ricavi accertati alla società non hanno formato oggetto di successiva distribuzione ma accantonati a patrimonio della società ovvero sono stati reinvestiti (cfr. Cass. Ordinanza n. 19013 del 27.09.2016).
Detta presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado sulla distribuzione degli utili, poiché il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto partecipativo al capitale sociale, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. Con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 25683 del 14.12.2016). Tanto risulta sufficiente al fine di considerare adempiuto l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione fiscale, tanto più quando l'eccezione avversaria sia espressa in termini puramente ipotetici, che finisce per addossare all'Ufficio una sorta di “prova negativa” senza che dal canto suo abbia offerto alcuna allegazione alternativa alla presunzione di distribuzione dell'utile.
In mancanza di prova contraria da parte del contribuente va confermato l'accertamento, ritenendosi legittima la presunzione di distribuzione al socio degli utili extracontabili accertati nei confronti della società. Dello stesso tenore anche l'ordinanza n. 27049 della Suprema Corte di Cassazione del 23.10.2019, che ribadendo il precedente orientamento, ha confermato che l'Amministrazione finanziaria può presumere che i soci di una società di capitali a ristretta base abbiano percepito “utili occulti” non contabilizzati.
Con ordinanza 26 settembre 2022, n. 28048 i Giudici di Legittimità, riprendendo consolidati orientamenti giurisprudenziali, hanno ricordato che “nelle società di capitali a ristretta partecipazione è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti” (cfr. Cass. 17/05/2022, n. 15682, Cass. 11/08/2020, n. 16913, Cass. 24/01/2019, n. 1947, Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 18/10/2017, n. 24534)
e che “la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria attraverso un ragionamento deduttivo del giudice di merito incensurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge” (cfr. Cass. 11/07/2022, n. 21790, Cass. 17/07/2019, n. 19171; Cass. 09/07/2018, n. 18042; Cass. 14/07/2017, n. 17461; Cass. 22/12/2016,
n. 26873; Cass. 02/02/2016, n.1932).
Inoltre, nel caso concreto, l'appellante era unico socio, con quota di partecipazione del 100% al capitale sociale della società Società_1 Srl, dunque, trattandosi di costi disconosciuti o ritenuti non deducibili, i quali dovevano partecipare alla determinazione del maggior importo imponibile e quindi non sottoposti a tassazione dalla società, dovevano essere tassati per intero in capo al socio, poiché non essendo portati in aumento al reddito imponibile della società, non vi era alcun obbligo di mitigare un fenomeno di doppia imposizione "che nei fatti non c'è stata, non avendoli la società mai dichiarati", limitandone l'imponibilità al 49,72%. Nel caso di specie, non si sarebbe realizzato alcun effetto distorsivo in quanto il beneficio dell'esenzione parziale dall'imposizione del reddito imponibile societario opera solo nel caso in cui si fa riferimento ai soli redditi regolarmente contabilizzati e dichiarati dalla società e non ai maggiori imponibili accertati.
Non rileva nel caso in esame che la società abbia aderito alla definizione agevolata ex art. 1, comma 187, legge 197/2022. La Corte di Cassazione ha stabilito che la quota attribuita al socio non può essere valutata al netto delle imposte gravanti sulla società (cfr. Cass. ord. n. 15274 del 9 giugno 2025). Difatti, non era ipotizzabile al riguardo alcun pagamento di imposte, trattandosi di maggiori imponibili: su un piano logico, correttamente, la quota attribuita al socio non poteva essere valutata al netto delle imposte gravanti sulla società, dal momento che sui maggiori imponibili in questione, prima non dichiarati, non risultava essere stata pagata alcuna imposta. Tuttavia, con l'accertamento la base imponibile del reddito di capitale attribuita al socio era costituita dal 49,72% del reddito d'impresa conseguito dall'ente partecipato.
Sul punto la Corte di cassazione ha precisato che tale conclusione non ha alcun "intento para sanzionatorio" da parte dell'Ufficio accertatore, ma trova fondamento nel fatto che la società di capitali "risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità, hanno agito come tali ripartendosi l'utile societario presuntivamente accertato in capo alla società." In altre parole, il maggior imponibile, non rispettoso delle disposizioni previste in materia di determinazione e tassazione del reddito, diviene un reddito nei fatti equiparato a quello ottenuto per trasparenza dalle società di persone o dalle società di capitali che hanno optato per quel regime alternativo ai sensi degli articoli 115 e 116 del Tuir.
Infondato risulta anche l'eccezione sull'asserita illegittimità dell'atto impositivo per non avere l'Ufficio provato l'effettiva erogazione e percezione dei maggiori redditi accertati, atteso che, anche in questo caso, la tesi dell'appellante contrasta con l'ormai granitico orientamento della Suprema Corte in tema di presunzione di distribuzione dei maggiori redditi extracontabili. Con la sentenza n. 89/2021 la Cassazione ha ribadito che
"[…va osservato come il fatto noto non sia costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci (Cass., sez. 5, 22/04/2009, n. 9519; Cass. sez. 5, 29/12/2011, n. 29605), ciò che ha impedito, in assenza di una precisa nozione del carattere della «ristretta base sociale», di limitare l'ambito applicativo della presunzione alle sole controversie (per le quali è spesso enunciato) in cui i (pochi) soci della società di capitale sono (anche) legati tra loro da rapporti di parentela o di coniugio, ma di estenderlo altresì alle ipotesi che esulano da tali relazioni, derivando detta presunzione dalla regola di comune esperienza secondo cui dalla ristrettezza della base sociale discende - secondo l'íd quod plerumque accídit e salva la possibilità del contribuente di offrire la prova contraria - un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra essi, che legittima la presunzione della consapevolezza degli stessi, in quanto edotti degli affari sociali, dell'esistenza di utili extrabilancio e della loro distribuzione in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale (in termini, Cass., sez. 6-5, 18/11/2014, n. 24572; vedi anche Cass., sez. 5, 22/12/2016, n. 16873, non massimata;
Cass., sez. 6-5, 28/11/2014, n. 25271; Cass., sez. 6-5, 18/11/2014, n. 24572)”.
Risulta infondata anche l'eccezione secondo cui la presunzione applicata dall'Amministrazione finanziaria sarebbe invocabile solo per gli utili extrabilancio, mentre nel caso di specie l'operazione economica in questione risulterebbe dalle scritture contabili e, perciò, il maggior reddito non sarebbe espressivo di una disponibilità finanziaria occulta (cfr. Cass. ordinanza n. 15274 del 9 giugno 2025). Il disconoscimento di costi ritenuti fittizi, ovvero la ripresa a tassazione anche in ipotesi di indeducibilità dei costi derivante dalla mancata documentazione e/o inerenza dei costi stessi incide sul risultato del Conto Economico, che costituisce maggior reddito d'impresa tassabile in capo alla società.
Infatti, sul piano logico, i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicché allorquando essi siano fittizi o indeducibili, scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi, che parimenti viene assimilata alla maggiore disponibilità di risorse a disposizione della società a ristretta base sociale, manifestazione di capacità contributiva ai fini dell'articolo 53 Cost., per cui opera la presunzione di distribuzione anche in tale caso. In sintesi, i costi non inerenti o fittizi aumentano il reddito imponibile della società e, di conseguenza, anche il reddito personale del socio, in proporzione alla sua quota, a meno che non si dimostri il contrario. In altri termini, la presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base sociale non opera solamente per i componenti positivi di reddito accertati, ma anche per i componenti negativi disconosciuti.
Ne discende, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, che, ai fini della presunzione di attribuzione ai soci, la nozione di "utili extracontabili" comprende non solo maggiori componenti positivi di reddito accertati, ma anche il disconoscimento di componenti negativi, che fa emergere la presenza di maggiori risorse non dichiarate e che vanno considerate distribuite tra i soci e assoggettate a tassazione, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa erariale.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato poiché la sentenza impugnata
è priva di profili di censura. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna parte appellante alle spese del grado che liquida in euro 1.600,00 oltre accessori come per legge se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 10 febbraio 2026 Il Giudice relatore Dott.
Francesco Mercurio Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi