Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 119
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa pronuncia sull'eccezione ex art. 2719 c.c. per mancata valutazione delle produzioni difensive in ordine alla mancanza di prova della delega e nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della l. 212/2000 e dell'art. 42 d.p.r. 600/73

    Il collegio ha ritenuto che l'art. 42 DPR 600/73 non prescrive l'obbligo di allegare all'avviso di accertamento la delega di firma a pena di nullità. Ha inoltre precisato che la delega di firma, anche se attribuita a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, ha natura di mera delega di firma e non di funzioni, realizzando un decentramento burocratico senza rilevanza esterna, con l'atto imputabile all'organo delegante. La delega può avvenire mediante ordini di servizio senza indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica.

  • Rigettato
    Infondatezza in fatto e in diritto della pretesa impositiva. Violazione dell'art. 2462 c.c. violazione art. 2478-bis cc. Carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e sussistenza di prova documentale dell'insussistenza del maggior reddito accertato al socio

    Le verifiche tributarie nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa comportano l'emissione di avvisi di accertamento sia nei confronti dell'ente che dei soci. L'accertamento nei confronti del socio è indipendente da quello della società. La Corte di Cassazione ha stabilito che nei casi di società di capitali a ristretta base sociale, opera una presunzione giurisprudenziale in capo al socio, che inverte l'onere della prova, richiedendo al contribuente di dimostrare che i maggiori ricavi accertati alla società non hanno formato oggetto di distribuzione, ma sono stati accantonati o reinvestiti. Tale presunzione non contrasta con il divieto di presunzione di secondo grado sulla distribuzione degli utili, derivando dalla ristrettezza dell'assetto partecipativo e dal vincolo di solidarietà tra soci. In assenza di prova contraria da parte del contribuente, l'accertamento è confermato. La Corte ha inoltre chiarito che la presunzione di distribuzione degli utili opera anche per il disconoscimento di componenti negativi (costi), che aumentano il reddito imponibile della società e di conseguenza quello del socio.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea quantificazione dell'imponibile e per doppia imposizione. Contestazione sull'adesione della società alla definizione agevolata

    La Corte ha chiarito che la quota attribuita al socio non può essere valutata al netto delle imposte gravanti sulla società, poiché non vi era stata alcuna tassazione sui maggiori imponibili non dichiarati. Non si realizza una doppia imposizione. La presunzione di distribuzione degli utili opera anche in caso di disconoscimento di costi indeducibili o fittizi. L'adesione della società alla definizione agevolata non è rilevante ai fini della tassazione in capo al socio per i maggiori imponibili accertati. La Corte di Cassazione ha stabilito che la presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base sociale comprende sia i maggiori componenti positivi di reddito accertati, sia il disconoscimento di componenti negativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 119
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 119
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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