Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2026REG.PROV.COLL.
N. 00879/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2025, proposto da
IG MI, rappresentato e difeso dall'Avvocato Emiliano Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania n. 1976/2025, resa tra le parti, il 23 giugno 2025, con cui era respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento dirigenziale del 19 giugno 2024 n. 06/550 e prot. 275601, con cui la Direzione Sviluppo Attività Produttiva – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del Consumatore del Comune di Catania ha respinto l’istanza presentata il 19 aprile 2024 per la installazione di un chioschetto di bibite in via Taormina, all’interno del marciapiede lato sud-est;
nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale non conosciuto;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. LV AN e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, l’appellante premette che, con istanza del 19 aprile 2024, ha chiesto al Comune il rilascio di una concessione finalizzata all’installazione di un chioschetto di bibite come specificato sopra. Lamenta che il Comune, omessa ogni istruttoria, con nota del 21 maggio 2024, comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza e, nonostante le osservazioni, con il provvedimento impugnato rigettava l’istanza, limitandosi a richiamare il preavviso, asserendo che l’appellante non aveva presentato osservazioni.
Avverso la sentenza di primo grado, che ha respinto il ricorso, l’istante deduce i seguenti motivi di censura:
1 - l’inerzia relativa alla mancata preventiva individuazione delle aree (cd zonizzazione) oggetto di concessione di suolo pubblico sul territorio comunale da destinare all’esercizio del commercio (cd. posteggi), alla mancata fissazione dei criteri per l’assegnazione di tali posteggi, alla mancata indizione delle procedure di evidenza pubblica finalizzate alla assegnazione dei suddetti posteggi, nonché al mancato aggiornamento (almeno quadriennale) della succitata programmazione, adempimenti previsti dalla normativa di riferimento (d.lgs. n. 114 del 1998); la l. reg. n. 18/95 dispone, poi, che il Consiglio comunale stabilisca “… l'ampiezza complessiva delle aree” ed “i criteri di assegnazione dei posteggi”; l’inosservanza del termine quadriennale di cui all’art. 8 della cit. l. reg. 8/95 violerebbe la stessa ratio legis sicché il Comune sarebbe tenuto a rilasciare la concessione e consentire l’esercizio dell’attività con efficacia limitata fino all’adozione di un atto programmatorio valido ed efficace ai sensi della l. reg. n.18/95 (in termini, richiama l’ordinanza di questo CGARS n. 171 del 12 marzo 2004); non costituirebbe valida motivazione del diniego la carenza di un atto pianificatorio, né sarebbe applicabile la direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva Bolkestein ), trattandosi di fattispecie non caratterizzata scarsità delle risorse naturali; ancora sarebbe errato l’assunto secondo cui dinanzi all’inerzia del Comune, l’appellante avrebbe avuto l’onere di attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento per superare l’inerzia della p.a.; l’Amministrazione appellata non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all’imminente approvazione del piano;
2 – erroneità della sentenza laddove non ha ritenuto fondata la censura di violazione dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, non avendo l’Amministrazione motivato alcunché in ordine alle osservazioni e quanto alla natura vincolata del provvedimento gravato;
3 – erroneità della compensazione delle spese.
Si è costituito il Comune sostenendo che con l’approvazione in data 20 marzo 2023 del Regolamento per l’installazione dei chioschi, è stata innovata la situazione preesistente imponendo con norma inderogabile che l’assegnazione delle aree per la collocazione di chioschi debba avvenite attraverso la procedura ad evidenza pubblica del bando.
Con memoria ex 73 c.p.a. l’appellante invoca il parere di questo Consiglio reso nella Adunanza del 13 dicembre 2016 n. 63/2017; di seguito deposita gli atti relativi ad altra istanza ed al relativo annullamento d’ufficio del diniego.
Con ulteriore memoria il Comune eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del deposito documentale effettuato da parte appellante in data 14 novembre 2025 per violazione dell’art. 104 c.p.a., evidenziandosi, altresì, la violazione della privacy dal momento che l’oscuramento dei dati è parziale ed è possibile leggere i nominativi dei destinatari dei provvedimenti. In ogni caso la nuova produzione documentale non sarebbe in grado di incidere la correttezza della decisione impugnata.
Deposita la nota prot. n. 217636 dell’8 maggio 2025 del Segretario Generale del Comune, che attesta che gli adempimenti previsti dal Regolamento sono in fase di attuazione.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – L’appello è infondato.
II – Non è necessario soffermarsi sull’eccezione proposta dall’Amministrazione in quanto il giudizio può essere definito a prescindere dall’esame della produzione documentale inerente ad altro procedimento, che pertanto risulta non rilevante ai fini della presente controversia.
III – Ai fini della decisione risulta determinante la circostanza che l’appellante non ha inteso impugnare il Regolamento presupposto all’atto di diniego, in particolare con riferimento alla previsione della necessità della procedura concorsuale per l’assegnazione dell’area, né autonomamente né contestualmente.
E, tuttavia, è incontestato che il Regolamento relativo alla disciplina per l’installazione dei chioschi nella città di Catania, all’art. 8 primo comma prevede che “… il Comune può concedere ai privati, mediante procedura concorsuale di evidenza pubblica l’uso temporaneo, a titolo oneroso, di aree pubbliche per l’installazione di chioschi”.
Neppure l’istante si è attivato al fine di contrastare l’asserita inerzia dell’Amministrazione nella pubblicazione del relativo bando.
Peraltro, sul punto, rileva che la giurisprudenza ha precisato che non può essere condivisa la tesi secondo cui “ l’inerzia serbata dagli organi comunali giustificherebbe l’avvio dell’attività richiesta e che un’opzione di segno diverso finirebbe per impedire il libero e corretto esercizio dell’attività di impresa ” in quanto “ il suo accoglimento finirebbe per trasformare irragionevolmente l’obbligo delle amministrazioni di provvedere sulle istanze di soggetti privati (articolo 2 della l. 241 del 1990) ….” (Cons. di Stato, sez. V, 2396/2017).
Inoltre, l’Amministrazione ha prodotto in giudizio la nota Segretario Generale prot. n. 217636 dell'8 maggio 2025, che dà atto dell’attivazione delle procedure conseguenti all’entrata in vigore del regolamento.
IV – Ancora, quanto alla censura circa la non esperibilità della tutela avverso l’inerzia della p.a., va richiamata la giurisprudenza, che ha precisato che non vi è una preclusione assoluta all’esperibilità del rito del silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., nei confronti degli atti generali (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 aprile 2025, n. 3652).
V – Non appare, peraltro, rilevante il richiamo al parere di questo Consiglio, che non fa riferimento alla necessità della procedura concorsuale, nella specie precipuamente prevista dal Regolamento vigente.
VI – Quanto al secondo motivo di appello, il mancato riferimento alle osservazioni rese dalla parte interessata risulta superato dalla espressa motivazione del rigetto, con la quale l’Amministrazione ribadisce la necessità della gara in forza della previsione regolamentare (come detto, non gravata).
VII – Alla luce di tutto quanto ritenuto, l’appello deve essere respinto, non trovando fondamento conseguentemente la censura relativa alla disposizione sulle spese della sentenza di primo grado.
VIII – In ragione della particolarità della questione esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO NO, Presidente
LV AN, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV AN | TO NO |
IL SEGRETARIO