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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/10/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7029/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/06/2025
da , con il proc. e dom. avv. CATTARUZZI ANNA Parte_1
e da con il proc. e dom. avv. COMAND STEFANO Parte_2
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21/05/2011 in SAN GI DI
RO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 2, Parte 2, Serie A, dell'anno 2011;
- dato atto che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri Parte_1
e il cui matrimonio è stato celebrato in data 21/05/2011 in SAN
[...] Parte_2
GI DI RO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di SAN GI DI RO (UD), al n. 2, Parte 2, Serie A, dell'anno 2011, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dà atto che di fatto i coniugi vivono già separati;
3) dà atto che, con riferimento alla regolamentazione dei loro rapporti economici e patrimoniali,
i coniugi dichiarano di aver già regolato in separata sede ogni pendenza tra loro e di essere economicamente autosufficienti.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GI DI RO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2011;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 17/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7029/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/06/2025
da , con il proc. e dom. avv. CATTARUZZI ANNA Parte_1
e da con il proc. e dom. avv. COMAND STEFANO Parte_2
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21/05/2011 in SAN GI DI
RO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 2, Parte 2, Serie A, dell'anno 2011;
- dato atto che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri Parte_1
e il cui matrimonio è stato celebrato in data 21/05/2011 in SAN
[...] Parte_2
GI DI RO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di SAN GI DI RO (UD), al n. 2, Parte 2, Serie A, dell'anno 2011, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dà atto che di fatto i coniugi vivono già separati;
3) dà atto che, con riferimento alla regolamentazione dei loro rapporti economici e patrimoniali,
i coniugi dichiarano di aver già regolato in separata sede ogni pendenza tra loro e di essere economicamente autosufficienti.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GI DI RO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2011;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 17/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini