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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/12/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 174/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Riccardo De TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa di primo grado iscritta in RG al n. 174 del 2025, promossa da
(CF rappresentato e difeso dall'Avv.ta Parte_1 CodiceFiscale_1
LA PA
attore contro
(CF con Controparte_1 P.IVA_1
Sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania Sotgia e Mario Nivola convenuto Conclusioni:
nell'interesse dell'attore:
Preliminarmente, in via cautelare sulla sospensiva richiesta: - sospendere, inaudita altera parte l'esecutività del titolo esecutivo
o in subordine e sempre in via cautelare, voglia l'adito Giudice fissare udienza di comparizione delle parti per la richiesta sospensiva. - Nel merito - Accertare e dichiarare che il credito preteso dal convenuto Controparte_1
con la notifica del precetto portante la somma di € 210.449,57, notificato all'opponente in data 14 febbraio 2025,
[...]
è prescritto per il decorso decennale del tempo per il combinato disposto degli art. 2943 e 2945 cc, per le ragioni esposte in
1 R.G. n. 174/2025
espositiva e per l'effetto: _ Dichiarare che nulla è dovuto da all nonché dichiarare l'inefficacia Parte_1 CP_1 del precetto oggetto dell'odierna opposizione;
- Con vittoria di spese e competenze legali.
Nell'interesse del convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione avversaria, respingere l'opposizione proposta da perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex art. 615, Parte_1 comma 1, c.p.c. contro il precetto notificatogli in data 14 febbraio 2025, mediante il quale l gli CP_1 intimava il pagamento di € 210.449,57.
A sostegno del ricorso l'attore ha dedotto che: 1) il credito derivava da un mutuo fruttifero stipulato il 29 novembre 2005 (ex INPDAP) per € 146.000, garantito da ipoteca sull'immobile acquistato;
2) a seguito di inadempimento, il contratto fu risolto il 3 aprile 2008 e venne avviata esecuzione immobiliare ocn pignoramento notificato il 26 febbraio 2009; 3) nell'ambito di tale procedura l'immobile fu aggiudicato il
27 ottobre 2011 e trasferito il 24 gennaio 2012; 4) il progetto di distribuzione fu approvato il 27 settembre
2012, con assegnazione all' di € 70.956,25 incassati il 31 dicembre 2015; 5) il termine decennale di CP_1 prescrizione, interrotto dalla procedura esecutiva, riprendeva a decorrere dal 27 settembre 2012
(approvazione progetto di distribuzione ex art. 2945 c.c.) e nessun atto interruttivo, sino al precetto opposto, era stato notificato da motivo per il quale il credito doveva reputarsi prescritto;
6), nel CP_1 merito, inoltre, l'importo richiesto era vistosamente sproporzionato, mancando la detrazione dell'importo conseguito nella procedura esecutiva ovvero, stante la sproporzione con il capitale mutuato, evidenziando possibili profili di anatocismo o usura.
Tanto premesso, dopo aver chiesto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, l'attore in opposizione ha così concluso: Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni istanza contraria così giudicare:
Preliminarmente, in via cautelare sulla sospensiva richiesta: - sospendere, inaudita altera parte l'esecutività del titolo esecutivo
o in subordine e sempre in via cautelare, voglia l'adito Giudice fissare udienza di comparizione delle parti per la richiesta sospensiva. - Nel merito - Accertare e dichiarare che il credito preteso dal convenuto Controparte_1
con la notifica del precetto portante la somma di € 210.449,57, notificato all'opponente in data 14 febbraio 2025,
[...]
è prescritto per il decorso decennale del tempo per il combinato disposto degli art. 2943 e 2945 cc, per le ragioni esposte in espositiva e per l'effetto: _ Dichiarare che nulla è dovuto da all nonché dichiarare l'inefficacia Parte_1 CP_1 del precetto oggetto dell'odierna opposizione;
- Con vittoria di spese e competenze legali.
Incardinatosi il contraddittorio, si è costituito l' il quale ha contestato in fatto e diritto la citazione CP_1
e ha rilevato che: 1) la prescrizione era stata interrotta dal pignoramento del 2009, con effetto permanente 2 R.G. n. 174/2025
fino alla chiusura effettiva della procedura, da far coincidere con l'incasso e la contabilizzazione delle somme il 31 dicembre 2015, momento a far data dal quale il diritto era nuovamente esercitabile;
2) tale termine decennale era stato poi interrotto dalla diffida del 2023 e dal precetto opposto;
3) in ogni caso occorreva tener conto che la sospensione OV (art. 67 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015) spostava in avanti il termine;
4) il calcolo del credito effettuato in precetto era corretto, tenendo conto delle somme conseguite nella procedura esecutiva radicata nel 2009, nonché degli interessi e delle penali
(3%) sul capitale residuo.
L' ha così concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione avversaria, CP_1 respingere l'opposizione proposta da perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e Parte_1 competenze di lite.
Svoltasi la prima udienza l'8 luglio 2025, il giudice, ritenuta la causa fondata su questioni di diritto, ha rinviato all'udienza del 14 ottobre 2025 per discussione. L'udienza è stata sostituita da note scritte ex art
127 ter c.p.c. e, verificato il deposito delle parti, il giudice, con ordinanza dell'11 novembre 2025, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Come noto, ai sensi dell'art. 2943 c.c., “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo”. Il successivo art. 2945, comma 2, c.p.c. sancisce poi che “se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre vino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”. Poiché il processo esecutivo non termine con una sentenza suscettibile di passare in giudicato, la giurisprudenza ha cercato di individuare quale potesse essere, nell'ambito dell'esecuzione, l'atto conclusivo da cui far riprendere il nuovo corso della prescrizione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la chiusura coincide con il momento in cui il processo esecutivo realizza l'attuazione coattiva del diritto del creditore, ossia con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita forzata, ai sensi dell'art. 598 c.p.c. In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che «nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla domanda proposta nel corso di un giudizio ed è idoneo, ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita» (Cass. civ. 26929 del 2014 e successive conformi). Ne consegue che, una volta approvato il progetto di riparto (meglio: una volta divenuta irrevocabile l'approvazione del progetto di riparto per mancata opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni), viene meno la ragione della sospensione e il termine di prescrizione riprende a decorrere dal giorno dell'approvazione, non potendo essere ulteriormente differito da atti successivi estranei alla fase distributiva. Non può trovare spazio, ad avviso di questo giudice, la pretesa di di individuare la chiusura del processo esecutivo con il CP_1
3 R.G. n. 174/2025
momento di effettivo incasso e contabilizzazione delle somme, nel caso di specie avvenuto il 31 dicembre
2015. Tale slittamento, infatti, consentirebbe al creditore di modellare a suo piacimento il termine prescrizionale, facendolo dipendere dai propria adempienti burocratici o dalle proprie esigenze. Occorre, viceversa, che l'inizio della nuova decorrenza del termine sia ancorato a un atto che, seppur non munito dell'efficacia di cosa giudicata, abbia caratteristiche oggettive di stabilità simili. Tale atto, salvo i casi di estinzione anticipata, non può che essere l'approvazione del progetto di riparto, con il quale il creditore consegue l'attuazione coattiva del credito.
Nel caso di specie, all'esito della procedura esecutiva del 2009, l'immobile fu venduto per il prezzo di €
75.000,00, di cui € 70.956,25 attribuiti a con progetto di distribuzione approvato il 27 settembre CP_1
2012 (€ 7.528,31 in prededuzione per spese legali ed € 63.427,94 quale credito privilegiato). A decorrere dall'irrevocabilità di tale ordinanza, pertanto, dunque al massimo da venti giorni dopo il 27 settembre
2012, il termine prescrizionale ha ricominciato a correre. Un valido atto interruttivo, al fine di evitare la prescrizione, avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di ottobre 2022. Per stessa ammissione di viceversa, il primo atto interruttivo notificato all'attuale opponente è una diffida di aprile 2023. CP_1
Non possono trovare accoglimento altre due prospettive dell'opposto, sulla base delle quali il credito non sarebbe prescritto. reputa che, ai sensi dell'art 2935 c.c., il momento iniziale della prescrizione va CP_1 individuato nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente, in specie, con il momento in cui l'Ente, completate le operazioni di contabilizzazione ed imputazione delle somme incassate (queste ultime invero complesse), ha avuto contezza del residuo debito da recuperare. L'obiezione è priva di fondamento, perché già al momento dell'approvazione del progetto di distribuzione, l aveva ben CP_1 chiaro quale sarebbe stata la somma da incassare e contabilizzare. A riprova della verità di quest'ultima affermazione va osservato che l'Ente opposto ha contabilizzato esattamente la stessa somma indicata nel progetto di distribuzione.
Va poi detto che, nel caso di specie, la sospensione OV (art. 67 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015) non si applica, posto che la medesima, come da previsione normativa, riguarda esclusivamente i contributi previdenziali/assistenziali obbligatori e non si estende a crediti derivanti da mutui o altri tipi di rapporti obbligatori privati.
In conclusione, il credito vantato da nei confronti di oggetto del precetto CP_1 Parte_1 opposto, deve essere dichiarato estinto per prescrizione, motivo per il quale deve essere dichiarato insussistente il diritto di di procedere a esecuzione forzata. CP_1
Le spese, liquidate ai parametri medi per cause di analogo valore (eccetto la fase istruttoria liquidata ai minimi, trattandosi di istruttoria documentale), segue la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
4 R.G. n. 174/2025
- Accoglie l'opposizione di avverso il precetto notificatogli da in data Parte_1 CP_1
14 febbraio 2025;
- Dichiara prescritto il credito, intimato nel medesimo precetto, di € 210.449,57 e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del diritto di a procedere a esecuzione forzata nei confronti di CP_1 per tale credito, con nullità del precetto;
Parte_1
- Condanna in persona del legale rappresentante, a rimborsare ad le CP_1 Parte_1 spese del processo, che si liquidano in complessivi € 12.054,00 di cui e 786,00 per spese esenti ed
€ 11.268,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 5 dicembre 2025
Il giudice
Riccardo De TO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Riccardo De TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa di primo grado iscritta in RG al n. 174 del 2025, promossa da
(CF rappresentato e difeso dall'Avv.ta Parte_1 CodiceFiscale_1
LA PA
attore contro
(CF con Controparte_1 P.IVA_1
Sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania Sotgia e Mario Nivola convenuto Conclusioni:
nell'interesse dell'attore:
Preliminarmente, in via cautelare sulla sospensiva richiesta: - sospendere, inaudita altera parte l'esecutività del titolo esecutivo
o in subordine e sempre in via cautelare, voglia l'adito Giudice fissare udienza di comparizione delle parti per la richiesta sospensiva. - Nel merito - Accertare e dichiarare che il credito preteso dal convenuto Controparte_1
con la notifica del precetto portante la somma di € 210.449,57, notificato all'opponente in data 14 febbraio 2025,
[...]
è prescritto per il decorso decennale del tempo per il combinato disposto degli art. 2943 e 2945 cc, per le ragioni esposte in
1 R.G. n. 174/2025
espositiva e per l'effetto: _ Dichiarare che nulla è dovuto da all nonché dichiarare l'inefficacia Parte_1 CP_1 del precetto oggetto dell'odierna opposizione;
- Con vittoria di spese e competenze legali.
Nell'interesse del convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione avversaria, respingere l'opposizione proposta da perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex art. 615, Parte_1 comma 1, c.p.c. contro il precetto notificatogli in data 14 febbraio 2025, mediante il quale l gli CP_1 intimava il pagamento di € 210.449,57.
A sostegno del ricorso l'attore ha dedotto che: 1) il credito derivava da un mutuo fruttifero stipulato il 29 novembre 2005 (ex INPDAP) per € 146.000, garantito da ipoteca sull'immobile acquistato;
2) a seguito di inadempimento, il contratto fu risolto il 3 aprile 2008 e venne avviata esecuzione immobiliare ocn pignoramento notificato il 26 febbraio 2009; 3) nell'ambito di tale procedura l'immobile fu aggiudicato il
27 ottobre 2011 e trasferito il 24 gennaio 2012; 4) il progetto di distribuzione fu approvato il 27 settembre
2012, con assegnazione all' di € 70.956,25 incassati il 31 dicembre 2015; 5) il termine decennale di CP_1 prescrizione, interrotto dalla procedura esecutiva, riprendeva a decorrere dal 27 settembre 2012
(approvazione progetto di distribuzione ex art. 2945 c.c.) e nessun atto interruttivo, sino al precetto opposto, era stato notificato da motivo per il quale il credito doveva reputarsi prescritto;
6), nel CP_1 merito, inoltre, l'importo richiesto era vistosamente sproporzionato, mancando la detrazione dell'importo conseguito nella procedura esecutiva ovvero, stante la sproporzione con il capitale mutuato, evidenziando possibili profili di anatocismo o usura.
Tanto premesso, dopo aver chiesto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, l'attore in opposizione ha così concluso: Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni istanza contraria così giudicare:
Preliminarmente, in via cautelare sulla sospensiva richiesta: - sospendere, inaudita altera parte l'esecutività del titolo esecutivo
o in subordine e sempre in via cautelare, voglia l'adito Giudice fissare udienza di comparizione delle parti per la richiesta sospensiva. - Nel merito - Accertare e dichiarare che il credito preteso dal convenuto Controparte_1
con la notifica del precetto portante la somma di € 210.449,57, notificato all'opponente in data 14 febbraio 2025,
[...]
è prescritto per il decorso decennale del tempo per il combinato disposto degli art. 2943 e 2945 cc, per le ragioni esposte in espositiva e per l'effetto: _ Dichiarare che nulla è dovuto da all nonché dichiarare l'inefficacia Parte_1 CP_1 del precetto oggetto dell'odierna opposizione;
- Con vittoria di spese e competenze legali.
Incardinatosi il contraddittorio, si è costituito l' il quale ha contestato in fatto e diritto la citazione CP_1
e ha rilevato che: 1) la prescrizione era stata interrotta dal pignoramento del 2009, con effetto permanente 2 R.G. n. 174/2025
fino alla chiusura effettiva della procedura, da far coincidere con l'incasso e la contabilizzazione delle somme il 31 dicembre 2015, momento a far data dal quale il diritto era nuovamente esercitabile;
2) tale termine decennale era stato poi interrotto dalla diffida del 2023 e dal precetto opposto;
3) in ogni caso occorreva tener conto che la sospensione OV (art. 67 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015) spostava in avanti il termine;
4) il calcolo del credito effettuato in precetto era corretto, tenendo conto delle somme conseguite nella procedura esecutiva radicata nel 2009, nonché degli interessi e delle penali
(3%) sul capitale residuo.
L' ha così concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione avversaria, CP_1 respingere l'opposizione proposta da perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e Parte_1 competenze di lite.
Svoltasi la prima udienza l'8 luglio 2025, il giudice, ritenuta la causa fondata su questioni di diritto, ha rinviato all'udienza del 14 ottobre 2025 per discussione. L'udienza è stata sostituita da note scritte ex art
127 ter c.p.c. e, verificato il deposito delle parti, il giudice, con ordinanza dell'11 novembre 2025, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Come noto, ai sensi dell'art. 2943 c.c., “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo”. Il successivo art. 2945, comma 2, c.p.c. sancisce poi che “se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre vino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”. Poiché il processo esecutivo non termine con una sentenza suscettibile di passare in giudicato, la giurisprudenza ha cercato di individuare quale potesse essere, nell'ambito dell'esecuzione, l'atto conclusivo da cui far riprendere il nuovo corso della prescrizione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la chiusura coincide con il momento in cui il processo esecutivo realizza l'attuazione coattiva del diritto del creditore, ossia con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita forzata, ai sensi dell'art. 598 c.p.c. In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che «nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla domanda proposta nel corso di un giudizio ed è idoneo, ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita» (Cass. civ. 26929 del 2014 e successive conformi). Ne consegue che, una volta approvato il progetto di riparto (meglio: una volta divenuta irrevocabile l'approvazione del progetto di riparto per mancata opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni), viene meno la ragione della sospensione e il termine di prescrizione riprende a decorrere dal giorno dell'approvazione, non potendo essere ulteriormente differito da atti successivi estranei alla fase distributiva. Non può trovare spazio, ad avviso di questo giudice, la pretesa di di individuare la chiusura del processo esecutivo con il CP_1
3 R.G. n. 174/2025
momento di effettivo incasso e contabilizzazione delle somme, nel caso di specie avvenuto il 31 dicembre
2015. Tale slittamento, infatti, consentirebbe al creditore di modellare a suo piacimento il termine prescrizionale, facendolo dipendere dai propria adempienti burocratici o dalle proprie esigenze. Occorre, viceversa, che l'inizio della nuova decorrenza del termine sia ancorato a un atto che, seppur non munito dell'efficacia di cosa giudicata, abbia caratteristiche oggettive di stabilità simili. Tale atto, salvo i casi di estinzione anticipata, non può che essere l'approvazione del progetto di riparto, con il quale il creditore consegue l'attuazione coattiva del credito.
Nel caso di specie, all'esito della procedura esecutiva del 2009, l'immobile fu venduto per il prezzo di €
75.000,00, di cui € 70.956,25 attribuiti a con progetto di distribuzione approvato il 27 settembre CP_1
2012 (€ 7.528,31 in prededuzione per spese legali ed € 63.427,94 quale credito privilegiato). A decorrere dall'irrevocabilità di tale ordinanza, pertanto, dunque al massimo da venti giorni dopo il 27 settembre
2012, il termine prescrizionale ha ricominciato a correre. Un valido atto interruttivo, al fine di evitare la prescrizione, avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di ottobre 2022. Per stessa ammissione di viceversa, il primo atto interruttivo notificato all'attuale opponente è una diffida di aprile 2023. CP_1
Non possono trovare accoglimento altre due prospettive dell'opposto, sulla base delle quali il credito non sarebbe prescritto. reputa che, ai sensi dell'art 2935 c.c., il momento iniziale della prescrizione va CP_1 individuato nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente, in specie, con il momento in cui l'Ente, completate le operazioni di contabilizzazione ed imputazione delle somme incassate (queste ultime invero complesse), ha avuto contezza del residuo debito da recuperare. L'obiezione è priva di fondamento, perché già al momento dell'approvazione del progetto di distribuzione, l aveva ben CP_1 chiaro quale sarebbe stata la somma da incassare e contabilizzare. A riprova della verità di quest'ultima affermazione va osservato che l'Ente opposto ha contabilizzato esattamente la stessa somma indicata nel progetto di distribuzione.
Va poi detto che, nel caso di specie, la sospensione OV (art. 67 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015) non si applica, posto che la medesima, come da previsione normativa, riguarda esclusivamente i contributi previdenziali/assistenziali obbligatori e non si estende a crediti derivanti da mutui o altri tipi di rapporti obbligatori privati.
In conclusione, il credito vantato da nei confronti di oggetto del precetto CP_1 Parte_1 opposto, deve essere dichiarato estinto per prescrizione, motivo per il quale deve essere dichiarato insussistente il diritto di di procedere a esecuzione forzata. CP_1
Le spese, liquidate ai parametri medi per cause di analogo valore (eccetto la fase istruttoria liquidata ai minimi, trattandosi di istruttoria documentale), segue la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
4 R.G. n. 174/2025
- Accoglie l'opposizione di avverso il precetto notificatogli da in data Parte_1 CP_1
14 febbraio 2025;
- Dichiara prescritto il credito, intimato nel medesimo precetto, di € 210.449,57 e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del diritto di a procedere a esecuzione forzata nei confronti di CP_1 per tale credito, con nullità del precetto;
Parte_1
- Condanna in persona del legale rappresentante, a rimborsare ad le CP_1 Parte_1 spese del processo, che si liquidano in complessivi € 12.054,00 di cui e 786,00 per spese esenti ed
€ 11.268,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 5 dicembre 2025
Il giudice
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