Articolo 1 del Decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477
Articolo 2
Versione
28 novembre 1993
Art. 1. 1. Nell' articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , come modificato dall' articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427 , le parole: "pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data,".
Entrata in vigore il 28 novembre 1993
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