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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/11/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa MA Bellegrandi Presidente relatore dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2817/2023 promosso da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI BE e con domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso,
C.so San Martino 81
Nei confronti di
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ER RI e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA
COLLEGIO BORROMEO, 7 27100 AV
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ - mantenere allo stato l'affidamento del minore all'Ente Comune di Persona_1
Vigevano, sino a diversa determinazione da parte dei Servizi;
- incaricare l'Ente affidatario di monitorare gli incontri tra genitori e figli, disponendo man mano la liberalizzazione degli stessi, alla luce del percorso positivo e dell'impegno
e puntualità dimostrato sino ad ora dal signor e comunque da entrambi i genitori Pt_1 nella partecipazione agli incontri con il minore;
- disporre che l'Ente affidatario elabori con urgenza un progetto che preveda il rientro del minore presso i genitori, tenuto conto del positivo andamento del percorso, onerando lo stesso di inviare al Tribunale relazione aggiornata sull'evolversi del rapporto tra genitori e figlio;
- rigettare la richiesta di porre a carico del signor l'obbligo di Parte_1 concorrere al mantenimento di , tenuto conto dell'intervenuta ripresa della Per_1 convivenza tra quest'ultimo e la signora , altresì nell'ottica di un Controparte_2 rientro del minore presso i genitori.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Parte resistente:
1. “ Confermare/disporre l'affido di al Servizio sociale del Persona_1
Comune di residenza, per il periodo di tempo ritenuto congruo e necessario al pieno recupero della capacità genitoriale materna, con profilo sanitario, scolastico, educativo, di collocamento e residenza, degli incontri e delle frequentazioni tra il minore e il padre, della richiesta e del rilascio dei documenti del minore.
2. Incarcare il Servizio sociale competente di predisporre il più opportuno collocamento del minore (presso la famiglia affidataria ove – a far data dal
21.02.2025 – il minore è collocato o presso altra famiglia che sarà eventualmente individuata ove necessario), in attesa che possa Per_1 ricongiungersi con la madre.
3. Incaricare il Servizio sociale affidatario competente di seguitare a calendarizzare incontri in spazio neutro tra e la madre, preferibilmente Per_1
a cadenza settimanale, con graduali estensioni e liberalizzazioni e di organizzare il ricongiungimento tra il minore e la madre presso la di lei abitazione, non appena vi saranno le condizioni perché possa Controparte_1 riaccogliere presso di sé il figlio, con successiva prosecuzione degli interventi di sostegno e supporto alla famiglia.
4. Incaricare il Servizio sociale affidatario di inviare all'AG competente periodiche dettagliate relazioni, anche sull'andamento degli incontri in spazio neutro tra e la madre e sul ricongiungimento madre/figlio. Per_1
5. Incaricare il Servizio sociale affidatario di seguitare ad offrire il supporto alla genitorialità e psico-educativo per il signor presso i servizi sociali Pt_1 territorialmente competenti, che lo aiuti a sintonizzarsi correttamente con i
Pag. 2 di 9 bisogni psico-emotivi del figlio e a maturare nel ruolo genitoriale, in modo sintono alla crescita del piccolo e al mutare dei suoi bisogni. Per_1
6. Disporre/confermare la presa in carico presso il per il signor fino a Pt_2 Pt_1 che gli operatori lo riterranno necessario, acquisendo regolari relazioni per verificare l'andamento del percorso (ivi inclusi gli esiti degli esami ematochimici e del capello).
7. Disporre/confermare incontri tra il signor e il figlio in modalità Pt_1 osservata ed assistita (attualmente in spazio neutro) contestualmente alla prosecuzione del supporto alla genitorialità, per valutare la corretta adesione del padre ai percorsi suggeriti e le risposte psico-emotive del piccolo Per_1 nella relazione con il padre, incaricando il Servizio sociale di sospendere gli incontri in caso di pregiudizio per il minore.
8. Autorizzare la sola aggiunta del cognome paterno dopo quello materno, al quale andrà post posto.
9. Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al Parte_1 mantenimento del figlio in misura non inferiore ad euro 250,00 mensili, oltre al
50% delle spese extra come declinate dal Protocollo approvato ed in uso al
Tribunale di Pavia.
10. In subordine, porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al Pt_1 mantenimento del figlio nella misura ritenuta congrua e di giustizia (tenendo conto che il padre ha omesso di documentare in giudizio la propria capacità reddituale che dovrà quindi valutarsi in via presuntiva).
11. Assumere ogni altro provvedimento, anche in via subordinata, ritenuto tutelante
e rispondente all'interesse del minore, valutando altresì l'opportunità di disporre il divieto di espatrio per il minore . Persona_1
12. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Curatrice speciale del minore:
“1. Confermare l'affido del minore all'Ente competente per territorio con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo del collocamento, educativo, sanitario e scolastico.
Pag. 3 di 9 2. Mantenere il collocamento del minore presso l'attuale famiglia affidataria o eventuale altra famiglia che sia ritenuta rispondente all'interesse del minore.
3. Disporre il mantenimento degli incontri del minore con la madre e con il padre in
Spazio neutro prevedendo fin d'ora che, previa valutazione dei Servizi sociali, gli incontri del minore coi genitori vengano progressivamente ampliati fino alla totale liberalizzazione ed il definitivo rientro di in famiglia. Al contrario disporre che Per_1 possano essere sospesi se ritenuti pregiudizievoli per il minore.
4. Disporre per entrambi i genitori il mantenimento/avvio del sostegno alla genitorialità ed il mantenimento/avvio di un percorso di sostegno psico-educativo.
5. Disporre l'avvio/mantenimento della presa in carico del signor da parte del Pt_1
, che trasmetterà al Servizio periodici aggiornamenti sul percorso e sull'esito Pt_2 degli esami.
6. Disporre che, per il periodo di permanenza di presso la famiglia affidataria Per_1 ed anche nel caso di rientro in famiglia e convivenza con entrambi i genitori, gli stessi contribuiscano al mantenimento di in rapporto alle rispettive capacità Per_1 economiche.
7. Disporre fin d'ora che, nel caso in cui cessasse la convivenza, il padre debba contribuire al mantenimento del figlio nella misura non inferiore ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal Protocollo del
Tribunale di Pavia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250 c.c. depositato il 28.06.2023, il signor chiedeva Parte_1 autorizzazione a riconoscere il minore nato dalla relazione con Persona_1
il 22.11.2022. Controparte_1
Si costituivano in giudizio la sig.ra con la curatrice speciale Avv. Per_1
Bretschneider, poiché ancora minorenne, nonché il minore , con la curatrice avv. Per_1
MA OL.
La resistente riferiva di essersi allontanata dal compagno e di aver fatto ingresso in una comunità mamma-bambino poiché il ricorrente aveva assunto condotte violente nei suoi confronti, acuite dall'uso di alcool e sostanze stupefacenti.
Pag. 4 di 9 A seguito dell'audizione delle parti veniva disposta CTU al fine di valutare se il richiesto riconoscimento di paternità rispondesse o meno all'interesse del minore.
L'elaborato peritale concludeva per l'accoglimento dell'istanza “non ravvisando specifici gravi motivi di contrarietà né altri elementi atti a pregiudicare lo sviluppo psicofisico di ”, pertanto con provvedimento del 23.5.2024, su accordo di tutte le Per_1 parti, veniva autorizzato il riconoscimento di da parte del signor Persona_1 [...]
e l'aggiunta del suo cognome a quello materno;
veniva, altresì, confermato Pt_1
l'affido del minore al Comune di Vigevano – già disposto dal T.M. - ed il divieto di incontri padre-figlio fino a nuovo provvedimento.
In data 03.09.2024 i Servizi Sociali depositavano relazione di aggiornamento sul minore e sulla madre, divenuta ormai maggiorenne, dando atto che la resistente aveva dichiarato di volere la revoca del prosieguo amministrativo precedentemente richiesto, aveva abbandonato la comunità e aveva ripreso la relazione con il ricorrente
[...]
mentre il figlio era stato collocato presso una famiglia affidataria. Pt_1 Per_1
Con provvedimento del 21 gennaio 2024, il Tribunale, alla luce della relazione di aggiornamento, confermava l'affido del minore all'Ente ed il suo collocamento presso la famiglia affidataria, disponendo l'avvio di incontri protetti in Spazio Neutro tra i genitori ed il figlio, demandando ai Servizi affidatari di valutare la possibilità di disporre la graduale liberalizzazione di tali incontri ovvero di sospendere gli stessi in caso di pregiudizio per il minore;
disponeva altresì che il ricorrente effettuasse controlli periodici presso il SERD e che entrambe le parti depositassero documentazione reddituale aggiornata, fissando, infine, udienza per la rimessione della causa in decisione.
Sull'affidamento e sul collocamento del minore
Per quanto concerne l'affidamento ed il collocamento del minore , di anni 3, Per_1 rilevano i seguenti elementi.
Anzitutto si rammenta che il T.M. di Milano con proc. n. 150/22 RG ADS il 6/12/2023 aveva disposto l'affido del minore all'Ente nonché il suo collocamento presso la Per_1 comunità madre-bambino unitamente alla sig.ra e che quest'ultima, dopo un Per_1 periodo ivi trascorso in cui aveva dimostrato buone capacità di cura, aveva abbandonato la struttura per ricongiungersi con il sig. nei cui confronti in passato aveva Pt_1
Pag. 5 di 9 presentato denuncia per maltrattamenti;
a favore del minore si è provveduto ad Per_1 attivare un progetto di affido familiare ed è stato avviato un programma di incontri genitori – figli in spazio neutro.
Nell'ultima relazione depositata dai servizi di Vigevano lo scorso 27 febbraio 2025 si dà atto dello svolgimento regolare degli incontri in spazio neutro con un andamento estremamente positivo.
Inizialmente tali incontri si svolgevano esclusivamente alla presenza della madre, che si mostrava puntuale, affettuosa e attenta ai bisogni del figlio, il quale era sempre felice di vederla ed appariva totalmente a suo agio in sua presenza.
In un secondo momento veniva introdotto anche il sig. che è stato sin da subito Pt_1 collaborante con i servizi ed ha mostrato nei confronti del figlio profondo affetto, ricambiato dal minore che pare aver immediatamente riconosciuto in lui la figura paterna: in occasione degli incontri ha interagito in maniera disinvolta e tranquilla nei confronti del genitore, coinvolgendolo nel gioco e nelle attività.
Inoltre, risulta che il sig. abbia iniziato la presa in carico presso il SERD, come Pt_1 disposto da questo Tribunale, e che da marzo sia stato avviato in suo favore un percorso di sostegno alla genitorialità.
I servizi sociali concludevano ritenendo opportuno “che il progetto di prosegua Per_1 così come in atto, dando ai genitori di il tempo necessario affinché si possa Per_1 valutare la possibilità del rientro presso di loro in base all'evoluzione dei loro percorsi”.
Da ultimo, si dà atto che a seguito del trasferimento della residenza delle parti e – formalmente – anche del minore presso il comune di Mortara, i servizi sociali competenti per detto Comune hanno preso in carico il nucleo familiare ed inviato relazione di aggiornamento al 3.11.2025 dalla quale emerge una maggiore stabilità della coppia, anche dal punto di vista abitativo e lavorativo: la sig.ra ha Per_1 regolarizzato la propria cittadinanza, svolge attività lavorativa a tempo indeterminato nel settore delle pulizie e vive unitamente al ricorrente presso un immobile preso in affitto sito in Mortara, che ha allestito per accogliere adeguatamente il figlio.
Il progetto di affidamento etero familiare di prosegue con andamento positivo e Per_1 gli incontri con i genitori naturali si svolgono serenamente e con regolarità.
Pag. 6 di 9 Il Collegio, alla luce di quanto esposto, ritiene – in conformità con quanto richiesto da entrambe le parti ed indicato dalla Curatrice speciale nonché dai servizi incaricati – di mantenere l'affido del minore all'Ente, con collocamento presso la famiglia affidataria,
e di disporre la continuazione degli incontri genitori- figli in Spazio neutro, prevedendo che, previa valutazione dei Servizi incaricati e nell'esclusivo interesse del minore, tali incontri vengano progressivamente ampliati fino alla totale liberalizzazione ed il definitivo rientro di in famiglia;
il monitoraggio dovrà proseguire per la durata Per_1 di due anni, con apertura della Vigilanza e l'obbligo di depositare al Giudice Tutelare relazioni di aggiornamento ogni sei mesi, nonché segnalare tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento pregiudizievole per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni di questo Tribunale;
si ritiene, infine, necessario che il sig. prosegua il percorso di Pt_1 sostegno alla genitorialità avviato a marzo 2025 e la presa in carico presso il SERD, avviata a febbraio 2025, fino a che sarà ritenuto necessario dagli operatori, nonché invitare la sig.ra a riprendere il percorso di sostegno psicologico. Per_1
Sul mantenimento del minore
Parte resistente e la curatrice speciale chiedono che, nell'ipotesi in cui dovesse, in futuro, venir meno la convivenza tra le parti, il Tribunale ponga a carico del padre l'obbligo di corrispondere in favore del minore la somma di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pavia.
In merito appare opportuno osservare che, in forza del principio rebus sic stantibus, si deve tenere conto esclusivamente della situazione attuale delle parti, pertanto tale circostanza potrà avere rilievo solamente in un ulteriore ed eventuale giudizio, nel caso in cui si sarà concretizzata.
Ciò posto, considerate le circostanze rappresentate, appare possibile affermare che l'attuale configurazione della situazione familiare – caratterizzata dall'affidamento etero familiare del minore e dall'avvio di una stabile convivenza tra i genitori – Per_1 consente di ritenere non necessario procedere, in questa fase, alla determinazione di un obbligo di mantenimento esclusivamente in capo al ricorrente.
Spese di lite
Pag. 7 di 9 Il Collegio, visto l'esito del giudizio, ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese relative alla curatrice speciale del minore, posto che “nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la nomina del curatore speciale è eventuale ed è frutto di una scelta discrezionale del giudice ( cfr.
Cassazione, ordinanza n. 31567/2024), vanno poste a carico dei genitori in solido, che dovranno versarle all'Erario, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ratifica in questa sede l'autorizzazione disposta con provvedimento del 23.5.2024 con cui il ricorrente ha potuto procedere al riconoscimento del minore con aggiunta del suo cognome a quello materno, e
1. Conferma l'affido del minore all'Ente competente per territorio con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo del collocamento, educativo, sanitario e scolastico, per anni due .
2. Mantiene il collocamento del minore presso l'attuale famiglia affidataria o eventuale altra famiglia che sia ritenuta rispondente all'interesse del minore.
3. Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di
Mortara attuino gli interventi di cui in parte motiva a sostegno della minore e delle parti, riferiscano semestralmente al Giudice Tutelare nell'ambito del procedimento di Vigilanza che deve essere aperto contestualmente alla chiusura del presente procedimento, segnalino ogni criticità rilevante alla procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
4. Dispone il mantenimento degli incontri del minore con la madre e con il padre in
Spazio neutro prevedendo che, previa valutazione dei Servizi sociali affidatari, gli incontri del minore coi genitori vengano progressivamente ampliati fino alla totale liberalizzazione ed il definitivo rientro di in famiglia. Al contrario Per_1 in caso di criticità, dispone che i Servizi affidatari possano sospendere gli incontri se ritenuti pregiudizievoli per il minore.
Pag. 8 di 9 5. Dispone il mantenimento della presa in carico del signor da parte del Pt_1
, che trasmetterà al Servizio periodici aggiornamenti sul percorso e Pt_2 sull'esito degli esami, oltre al prosieguo del percorso di sostegno alla genitorialità;
6. Invita le parti a valutare l'opportunità di ricorrere a un sostegno psicologico personale;
7. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
8. Liquida le spese per la curatrice speciale del minore come da separato provvedimento ponendole a carico dei genitori in solido che verseranno la somma all'Erario.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione alla Cancelleria Tutelare per
l'apertura della Vigilanza nonché per la comunicazione ai Servizi Sociali affidatari.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 21.11.2025
Presidente est.
Dott.ssa MA Bellegrandi
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa MA Bellegrandi Presidente relatore dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2817/2023 promosso da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI BE e con domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso,
C.so San Martino 81
Nei confronti di
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ER RI e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA
COLLEGIO BORROMEO, 7 27100 AV
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ - mantenere allo stato l'affidamento del minore all'Ente Comune di Persona_1
Vigevano, sino a diversa determinazione da parte dei Servizi;
- incaricare l'Ente affidatario di monitorare gli incontri tra genitori e figli, disponendo man mano la liberalizzazione degli stessi, alla luce del percorso positivo e dell'impegno
e puntualità dimostrato sino ad ora dal signor e comunque da entrambi i genitori Pt_1 nella partecipazione agli incontri con il minore;
- disporre che l'Ente affidatario elabori con urgenza un progetto che preveda il rientro del minore presso i genitori, tenuto conto del positivo andamento del percorso, onerando lo stesso di inviare al Tribunale relazione aggiornata sull'evolversi del rapporto tra genitori e figlio;
- rigettare la richiesta di porre a carico del signor l'obbligo di Parte_1 concorrere al mantenimento di , tenuto conto dell'intervenuta ripresa della Per_1 convivenza tra quest'ultimo e la signora , altresì nell'ottica di un Controparte_2 rientro del minore presso i genitori.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Parte resistente:
1. “ Confermare/disporre l'affido di al Servizio sociale del Persona_1
Comune di residenza, per il periodo di tempo ritenuto congruo e necessario al pieno recupero della capacità genitoriale materna, con profilo sanitario, scolastico, educativo, di collocamento e residenza, degli incontri e delle frequentazioni tra il minore e il padre, della richiesta e del rilascio dei documenti del minore.
2. Incarcare il Servizio sociale competente di predisporre il più opportuno collocamento del minore (presso la famiglia affidataria ove – a far data dal
21.02.2025 – il minore è collocato o presso altra famiglia che sarà eventualmente individuata ove necessario), in attesa che possa Per_1 ricongiungersi con la madre.
3. Incaricare il Servizio sociale affidatario competente di seguitare a calendarizzare incontri in spazio neutro tra e la madre, preferibilmente Per_1
a cadenza settimanale, con graduali estensioni e liberalizzazioni e di organizzare il ricongiungimento tra il minore e la madre presso la di lei abitazione, non appena vi saranno le condizioni perché possa Controparte_1 riaccogliere presso di sé il figlio, con successiva prosecuzione degli interventi di sostegno e supporto alla famiglia.
4. Incaricare il Servizio sociale affidatario di inviare all'AG competente periodiche dettagliate relazioni, anche sull'andamento degli incontri in spazio neutro tra e la madre e sul ricongiungimento madre/figlio. Per_1
5. Incaricare il Servizio sociale affidatario di seguitare ad offrire il supporto alla genitorialità e psico-educativo per il signor presso i servizi sociali Pt_1 territorialmente competenti, che lo aiuti a sintonizzarsi correttamente con i
Pag. 2 di 9 bisogni psico-emotivi del figlio e a maturare nel ruolo genitoriale, in modo sintono alla crescita del piccolo e al mutare dei suoi bisogni. Per_1
6. Disporre/confermare la presa in carico presso il per il signor fino a Pt_2 Pt_1 che gli operatori lo riterranno necessario, acquisendo regolari relazioni per verificare l'andamento del percorso (ivi inclusi gli esiti degli esami ematochimici e del capello).
7. Disporre/confermare incontri tra il signor e il figlio in modalità Pt_1 osservata ed assistita (attualmente in spazio neutro) contestualmente alla prosecuzione del supporto alla genitorialità, per valutare la corretta adesione del padre ai percorsi suggeriti e le risposte psico-emotive del piccolo Per_1 nella relazione con il padre, incaricando il Servizio sociale di sospendere gli incontri in caso di pregiudizio per il minore.
8. Autorizzare la sola aggiunta del cognome paterno dopo quello materno, al quale andrà post posto.
9. Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al Parte_1 mantenimento del figlio in misura non inferiore ad euro 250,00 mensili, oltre al
50% delle spese extra come declinate dal Protocollo approvato ed in uso al
Tribunale di Pavia.
10. In subordine, porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al Pt_1 mantenimento del figlio nella misura ritenuta congrua e di giustizia (tenendo conto che il padre ha omesso di documentare in giudizio la propria capacità reddituale che dovrà quindi valutarsi in via presuntiva).
11. Assumere ogni altro provvedimento, anche in via subordinata, ritenuto tutelante
e rispondente all'interesse del minore, valutando altresì l'opportunità di disporre il divieto di espatrio per il minore . Persona_1
12. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Curatrice speciale del minore:
“1. Confermare l'affido del minore all'Ente competente per territorio con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo del collocamento, educativo, sanitario e scolastico.
Pag. 3 di 9 2. Mantenere il collocamento del minore presso l'attuale famiglia affidataria o eventuale altra famiglia che sia ritenuta rispondente all'interesse del minore.
3. Disporre il mantenimento degli incontri del minore con la madre e con il padre in
Spazio neutro prevedendo fin d'ora che, previa valutazione dei Servizi sociali, gli incontri del minore coi genitori vengano progressivamente ampliati fino alla totale liberalizzazione ed il definitivo rientro di in famiglia. Al contrario disporre che Per_1 possano essere sospesi se ritenuti pregiudizievoli per il minore.
4. Disporre per entrambi i genitori il mantenimento/avvio del sostegno alla genitorialità ed il mantenimento/avvio di un percorso di sostegno psico-educativo.
5. Disporre l'avvio/mantenimento della presa in carico del signor da parte del Pt_1
, che trasmetterà al Servizio periodici aggiornamenti sul percorso e sull'esito Pt_2 degli esami.
6. Disporre che, per il periodo di permanenza di presso la famiglia affidataria Per_1 ed anche nel caso di rientro in famiglia e convivenza con entrambi i genitori, gli stessi contribuiscano al mantenimento di in rapporto alle rispettive capacità Per_1 economiche.
7. Disporre fin d'ora che, nel caso in cui cessasse la convivenza, il padre debba contribuire al mantenimento del figlio nella misura non inferiore ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal Protocollo del
Tribunale di Pavia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250 c.c. depositato il 28.06.2023, il signor chiedeva Parte_1 autorizzazione a riconoscere il minore nato dalla relazione con Persona_1
il 22.11.2022. Controparte_1
Si costituivano in giudizio la sig.ra con la curatrice speciale Avv. Per_1
Bretschneider, poiché ancora minorenne, nonché il minore , con la curatrice avv. Per_1
MA OL.
La resistente riferiva di essersi allontanata dal compagno e di aver fatto ingresso in una comunità mamma-bambino poiché il ricorrente aveva assunto condotte violente nei suoi confronti, acuite dall'uso di alcool e sostanze stupefacenti.
Pag. 4 di 9 A seguito dell'audizione delle parti veniva disposta CTU al fine di valutare se il richiesto riconoscimento di paternità rispondesse o meno all'interesse del minore.
L'elaborato peritale concludeva per l'accoglimento dell'istanza “non ravvisando specifici gravi motivi di contrarietà né altri elementi atti a pregiudicare lo sviluppo psicofisico di ”, pertanto con provvedimento del 23.5.2024, su accordo di tutte le Per_1 parti, veniva autorizzato il riconoscimento di da parte del signor Persona_1 [...]
e l'aggiunta del suo cognome a quello materno;
veniva, altresì, confermato Pt_1
l'affido del minore al Comune di Vigevano – già disposto dal T.M. - ed il divieto di incontri padre-figlio fino a nuovo provvedimento.
In data 03.09.2024 i Servizi Sociali depositavano relazione di aggiornamento sul minore e sulla madre, divenuta ormai maggiorenne, dando atto che la resistente aveva dichiarato di volere la revoca del prosieguo amministrativo precedentemente richiesto, aveva abbandonato la comunità e aveva ripreso la relazione con il ricorrente
[...]
mentre il figlio era stato collocato presso una famiglia affidataria. Pt_1 Per_1
Con provvedimento del 21 gennaio 2024, il Tribunale, alla luce della relazione di aggiornamento, confermava l'affido del minore all'Ente ed il suo collocamento presso la famiglia affidataria, disponendo l'avvio di incontri protetti in Spazio Neutro tra i genitori ed il figlio, demandando ai Servizi affidatari di valutare la possibilità di disporre la graduale liberalizzazione di tali incontri ovvero di sospendere gli stessi in caso di pregiudizio per il minore;
disponeva altresì che il ricorrente effettuasse controlli periodici presso il SERD e che entrambe le parti depositassero documentazione reddituale aggiornata, fissando, infine, udienza per la rimessione della causa in decisione.
Sull'affidamento e sul collocamento del minore
Per quanto concerne l'affidamento ed il collocamento del minore , di anni 3, Per_1 rilevano i seguenti elementi.
Anzitutto si rammenta che il T.M. di Milano con proc. n. 150/22 RG ADS il 6/12/2023 aveva disposto l'affido del minore all'Ente nonché il suo collocamento presso la Per_1 comunità madre-bambino unitamente alla sig.ra e che quest'ultima, dopo un Per_1 periodo ivi trascorso in cui aveva dimostrato buone capacità di cura, aveva abbandonato la struttura per ricongiungersi con il sig. nei cui confronti in passato aveva Pt_1
Pag. 5 di 9 presentato denuncia per maltrattamenti;
a favore del minore si è provveduto ad Per_1 attivare un progetto di affido familiare ed è stato avviato un programma di incontri genitori – figli in spazio neutro.
Nell'ultima relazione depositata dai servizi di Vigevano lo scorso 27 febbraio 2025 si dà atto dello svolgimento regolare degli incontri in spazio neutro con un andamento estremamente positivo.
Inizialmente tali incontri si svolgevano esclusivamente alla presenza della madre, che si mostrava puntuale, affettuosa e attenta ai bisogni del figlio, il quale era sempre felice di vederla ed appariva totalmente a suo agio in sua presenza.
In un secondo momento veniva introdotto anche il sig. che è stato sin da subito Pt_1 collaborante con i servizi ed ha mostrato nei confronti del figlio profondo affetto, ricambiato dal minore che pare aver immediatamente riconosciuto in lui la figura paterna: in occasione degli incontri ha interagito in maniera disinvolta e tranquilla nei confronti del genitore, coinvolgendolo nel gioco e nelle attività.
Inoltre, risulta che il sig. abbia iniziato la presa in carico presso il SERD, come Pt_1 disposto da questo Tribunale, e che da marzo sia stato avviato in suo favore un percorso di sostegno alla genitorialità.
I servizi sociali concludevano ritenendo opportuno “che il progetto di prosegua Per_1 così come in atto, dando ai genitori di il tempo necessario affinché si possa Per_1 valutare la possibilità del rientro presso di loro in base all'evoluzione dei loro percorsi”.
Da ultimo, si dà atto che a seguito del trasferimento della residenza delle parti e – formalmente – anche del minore presso il comune di Mortara, i servizi sociali competenti per detto Comune hanno preso in carico il nucleo familiare ed inviato relazione di aggiornamento al 3.11.2025 dalla quale emerge una maggiore stabilità della coppia, anche dal punto di vista abitativo e lavorativo: la sig.ra ha Per_1 regolarizzato la propria cittadinanza, svolge attività lavorativa a tempo indeterminato nel settore delle pulizie e vive unitamente al ricorrente presso un immobile preso in affitto sito in Mortara, che ha allestito per accogliere adeguatamente il figlio.
Il progetto di affidamento etero familiare di prosegue con andamento positivo e Per_1 gli incontri con i genitori naturali si svolgono serenamente e con regolarità.
Pag. 6 di 9 Il Collegio, alla luce di quanto esposto, ritiene – in conformità con quanto richiesto da entrambe le parti ed indicato dalla Curatrice speciale nonché dai servizi incaricati – di mantenere l'affido del minore all'Ente, con collocamento presso la famiglia affidataria,
e di disporre la continuazione degli incontri genitori- figli in Spazio neutro, prevedendo che, previa valutazione dei Servizi incaricati e nell'esclusivo interesse del minore, tali incontri vengano progressivamente ampliati fino alla totale liberalizzazione ed il definitivo rientro di in famiglia;
il monitoraggio dovrà proseguire per la durata Per_1 di due anni, con apertura della Vigilanza e l'obbligo di depositare al Giudice Tutelare relazioni di aggiornamento ogni sei mesi, nonché segnalare tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento pregiudizievole per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni di questo Tribunale;
si ritiene, infine, necessario che il sig. prosegua il percorso di Pt_1 sostegno alla genitorialità avviato a marzo 2025 e la presa in carico presso il SERD, avviata a febbraio 2025, fino a che sarà ritenuto necessario dagli operatori, nonché invitare la sig.ra a riprendere il percorso di sostegno psicologico. Per_1
Sul mantenimento del minore
Parte resistente e la curatrice speciale chiedono che, nell'ipotesi in cui dovesse, in futuro, venir meno la convivenza tra le parti, il Tribunale ponga a carico del padre l'obbligo di corrispondere in favore del minore la somma di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pavia.
In merito appare opportuno osservare che, in forza del principio rebus sic stantibus, si deve tenere conto esclusivamente della situazione attuale delle parti, pertanto tale circostanza potrà avere rilievo solamente in un ulteriore ed eventuale giudizio, nel caso in cui si sarà concretizzata.
Ciò posto, considerate le circostanze rappresentate, appare possibile affermare che l'attuale configurazione della situazione familiare – caratterizzata dall'affidamento etero familiare del minore e dall'avvio di una stabile convivenza tra i genitori – Per_1 consente di ritenere non necessario procedere, in questa fase, alla determinazione di un obbligo di mantenimento esclusivamente in capo al ricorrente.
Spese di lite
Pag. 7 di 9 Il Collegio, visto l'esito del giudizio, ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese relative alla curatrice speciale del minore, posto che “nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la nomina del curatore speciale è eventuale ed è frutto di una scelta discrezionale del giudice ( cfr.
Cassazione, ordinanza n. 31567/2024), vanno poste a carico dei genitori in solido, che dovranno versarle all'Erario, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ratifica in questa sede l'autorizzazione disposta con provvedimento del 23.5.2024 con cui il ricorrente ha potuto procedere al riconoscimento del minore con aggiunta del suo cognome a quello materno, e
1. Conferma l'affido del minore all'Ente competente per territorio con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo del collocamento, educativo, sanitario e scolastico, per anni due .
2. Mantiene il collocamento del minore presso l'attuale famiglia affidataria o eventuale altra famiglia che sia ritenuta rispondente all'interesse del minore.
3. Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di
Mortara attuino gli interventi di cui in parte motiva a sostegno della minore e delle parti, riferiscano semestralmente al Giudice Tutelare nell'ambito del procedimento di Vigilanza che deve essere aperto contestualmente alla chiusura del presente procedimento, segnalino ogni criticità rilevante alla procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
4. Dispone il mantenimento degli incontri del minore con la madre e con il padre in
Spazio neutro prevedendo che, previa valutazione dei Servizi sociali affidatari, gli incontri del minore coi genitori vengano progressivamente ampliati fino alla totale liberalizzazione ed il definitivo rientro di in famiglia. Al contrario Per_1 in caso di criticità, dispone che i Servizi affidatari possano sospendere gli incontri se ritenuti pregiudizievoli per il minore.
Pag. 8 di 9 5. Dispone il mantenimento della presa in carico del signor da parte del Pt_1
, che trasmetterà al Servizio periodici aggiornamenti sul percorso e Pt_2 sull'esito degli esami, oltre al prosieguo del percorso di sostegno alla genitorialità;
6. Invita le parti a valutare l'opportunità di ricorrere a un sostegno psicologico personale;
7. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
8. Liquida le spese per la curatrice speciale del minore come da separato provvedimento ponendole a carico dei genitori in solido che verseranno la somma all'Erario.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione alla Cancelleria Tutelare per
l'apertura della Vigilanza nonché per la comunicazione ai Servizi Sociali affidatari.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 21.11.2025
Presidente est.
Dott.ssa MA Bellegrandi
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