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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
R. N. G. 603/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 603/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio, giusta procura agli atti, dell'Avv. Email_1 C.F._1 ro di letto presso l'indirizzo telematico del difensore: Email_2
Ricorrente
Contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GORIZIA (C.F.: ) P.IVA_1
Resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertata la definitiva assunzione del genere maschile del ricorrente e il conseguente diritto della stessa ad ottenere la rettificazione del sesso negli atti di stato civile da
“femminile” a “maschile”: ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di Gorizia (GO) la rettifica del sesso e del nome del ricorrente, , nato a [...] il [...], disponendo che gli uffici competenti Parte_1 rettifichino l'aatto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a , nel senso che ove sia scritto Parte_1
“femminile” risulti “maschile” e quale prenome, ove sia scritto “ “Nic” e contestualmente Pt_1 AUTORIZZARE la medesima parte ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di riassegnazione del genere da femminile a maschile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 09/08/2024, parte ricorrente ha allegato: a) di essere stato dichiarato di sesso femminile all'atto di nascita con attribuzione del nome b) di non essere sposato e di non Pt_1 avere figli;
c) che con la crescita, già nella prima infanzia, em e l'identità di genere del ricorrente
1 corrispondesse a quella maschile: parte ricorrente, nella fanciullezza, teneva i capelli corti, indossava abiti maschili e mal sopportava di vestire il grembiule di colore rosa alla scuola elementare e giocava in una squadra di calcio maschile dai 6 ai 12 anni e di aver vissuto la pubertà con estremo disagio;
d) di aver iniziato, al raggiungimento della maggiore età, dopo aver coltivato nell'adolescenza rapporti sentimentali con ragazze, a prendere maggiore consapevolezza della propria condizione, anche attraverso la partecipazione in associazioni LGBTQIA+; e) di aver intrapreso nel 2021 un percorso psicoterapeutico con il Dott. il quale confermava la diagnosi di disforia di genere e rilasciava parere favorevole ad un Per_1 percorso endocrinologico;
f) c) di riferirsi a sé utilizzando il genere maschile ed il nome e Parte_2 di essere conosciuto, nella propria rete sociale, con tale nome;
d e) di essere stato preso se di febbraio 2023 dal Servizio di Endocrinologia dell' e di Controparte_1 aver iniziato ad assumere il testosterone sotto la aver Parte_3 iniziato e proseguito dal 24/05/2022, giusta prescrizione della Dott.ssa medico presso la Parte_3
SOC di Endocrinologia dell'Azienda Sanitaria Giuliana Isontina SC – presso l'Ospedale Cattinara di Trieste, terapia ormonale;
g) di essersi sottoposto, in data 06/01/2024, ad intervento di mastectomia bilaterale presso una clinica privata a Lubiana, traendo beneficio dalla rimozione del seno e dall'aspetto più mascolino del proprio corpo;
h) di essersi rivolto Centro di Salute Mentale Alto Isontino per ulteriore diagnosi: in data 20/05/2024 il medico psichiatra Dott. confermava la Persona_2 diagnosi di disforia di genere non secondaria ad altre psicopatologie, avvallando quindi la prosecuzione del percorso già intrapreso;
i) di aver intenzione di sottoporsi, per il futuro, ad interventi chirurgici di ricostruzione dell'apparato genitale;
l) di essere riconosciuto nel proprio ambiente relazionale come uomo, trovando il supporto, morale e materiale, della propria sorella e maggiore comprensione da parte dei propri genitori, inizialmente restii ad accettare il percorso;
m) che, a fronte dell'assunzione definitiva del genere maschile, l'assenza di una corrispondenza tra il proprio aspetto, il proprio intimo e psichico sentire, e quanto riportato nei documenti di identità e anagrafici, rende assai problematico il dispiegarsi della vita quotidiana in alcuni contesti (quali visite mediche ospedaliere, ritiro raccomandate in posta, controlli).
Sulla scorta di tali allegazioni e della documentazione medica prodotta, il ricorrente ha domandato che il Tribunale accertasse il diritto di rettificazione del sesso da femminile a maschile, ordinando agli uffici di stato civile la rettifica del sesso e del nome, con rettifica dell'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici e autorizzando, pur dando atto della recente pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzionale, a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici di riassegnazione del genere da femminile a maschile.
All'udienza del 18/12/2024 parte ricorrente è comparsa ed è stata ascoltato dal Giudice, dichiarando: sono nato a [...], con mia madre, mio padre e mia sorella. Ho preso consapevolezza e deciso di intraprendere un percorso di terapia ormonale e di mutamento di genere attorno ai 17 anni, ho iniziato qualche anno dopo aver approfondito la questione e essermi informato. A posteriori ho elaborato episodi legati alla mia infanzia che mi ha fatto meglio comprendere questo mio vissuto e questa mia necessità. Sto proseguendo la terapia ormonale da ormai due anni e mezzo e mi sono sottoposto ad un intervento di mastectomia ormai un anno fa, non escludo in futuro di procedere a ulteriori interventi chirurgici ma non è una necessità che avverto al momento. È stato inizialmente complicato ma ho trovato supporto nella mia famiglia, in particolare mia sorella ha accettato sin da subito la mia scelta, anche i miei amici mi hanno supportato. Al momento vivo a Udine da ormai 6 anni con la mia attuale compagna, stiamo insieme da quel periodo”.
Aperto il contraddittorio con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, ritenuto di non dover procedere ad ulteriore attività istruttoria, il Giudice ha rinviato ad udienza successiva per la precisazione delle conclusioni, la parte ha rinunciato ai termini di di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c. e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. Le domande formulate in giudizio appaiono fondate e vanno, pertanto, accolte nei termini di seguito esposti.
Si rammenta che, nel subordinare la rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. 162/1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro
2 di voce) o se sia, invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015, a cui è seguita la pronuncia n. 221/2015 della Corte Costituzionale che, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, I co., L. 164/1982. Sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale (artt. 2, 3, 32) e dalla CEDU (art. 2), la Suprema Corte ha ritenuto che, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo dell'art. 1, L. n. 162/1984, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che la percezione di una 'disforia di genere'…determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie e che il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità, nella citata pronuncia n. 15138/2015 la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta, comunque ritenuta tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali
Nello stesso senso si è pronunciata la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 221/15) che, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la L. 164/1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale) ha parimenti escluso la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, ritenuto, non già presupposto per accedere a detto procedimento ma solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, addivenendo anch'essa alla conclusione che rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo (di analogo tenore risulta la successiva pronuncia n° 180/17 della Corte Cost., ove si è ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione", che "tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata"; che "va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione"; che "l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e diffuso costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere").
Da ultimo si segnala che è di recente nuovamente intervenuta la Corte Costituzionale (Sent. 143/2024) che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 31, co. IV, del D. Lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Nel ricostruire attentamente il quadro normativo e giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, il Giudice delle Leggi ha avuto modo di evidenziare come la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel
3 panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. […] tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). [… ]che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.
La Corte costituzionale ha infine concluso evidenziando che pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra enucleate al caso di specie, ritiene il Collegio che le acquisite risultanze istruttorie provano in termini sufficientemente chiari che parte attrice ha maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere, iniziando un articolato processo di transizione, per conseguire una progressiva mascolinizzazione dell'aspetto fisico, onde adeguarlo alle proprie inclinazioni.
Le menzionate risultanze istruttorie (cfr., in particolare, relazione psicodiagnostica del Dott. Per_3 del 2021; il referto medico a firma Dott.ssa – la relazione medica del
[...] Parte_3 Persona_4
2024 a firma Dott.ssa ) d ti, orrente abbia riportato Persona_2 sin dalla prima infanzia un disagio per la propria forma e identità femminile, prediligendo il ruolo di genere maschile pur non identificandosi in toto in tale genere stereotipico ma come persona non binaria e che nei contesti sociali, intimi e allargati, tale vissuto si mantiene costante, tanto che decideva di Pt_1 Per rappresentarsi come nell'ambito sociale, lavorativo, amicale e familiare. La diag a disforia di genere primaria (non secondaria connessa a psicopatologia) ha determinato la sottoposizione a terapia ormonale volta alla rettifica dei caratteri sessuali secondari.
I referti medici endocrinologici agli atti, a firma Dott.ssa Medico – evidenziano Persona_6 Per_4 come parte ricorrente dal mese di maggio 2022 sia stata al Serviz ndocrinologia dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, con l'assunzione della terapia ormonale sopra indicata con regolarità e senza effetti collaterali, con effetti positivi non solo sulle modificazioni fenotipiche ma anche, e soprattutto, sul benessere psicofisico della paziente, risultando ormai irreversibile il processo di mascolinizzazione. Tale assunto deve considerarsi ancor più pregnante alla luce dell'intervento chirurgico di mastectomia a cui parte ricorrente si è sottoposta.
Tali considerazioni sono state avvalorate e confermate dalla relazione del 20/05/2024 del Dott. Persona_2
, medico del CSM Alto Isontino.
[...]
Può, quindi, ritenersi acclarato che, al fine di ridurre il contrasto fra il sesso anatomico e l'identità di genere percepita, , persona evidentemente motivata da un serio e consapevole convincimento Parte_1 di apparte ile e stabilmente orientata all'assunzione totale e definitiva di tale genere,
4 non constando alcun ripensamento al riguardo, si è concretamente attivata per perdere le fattezze femminili e per acquisire identità maschile nel contesto sociale, sottoponendosi a tal fine ad apposita terapia ormonale e all'intervento di mastectomia, il che, complessivamente valutato, è rappresentativo della serietà e della irreversibilità della decisione assunta.
Pertanto, tenuto conto che, come statuito anche dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza N. 161/1985, la l. 164/1982 si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti" e che, quindi, l'identità sessuale non va individuata solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma considerando anche elementi di ordine psicologico e sociale e, quindi, dando rilievo anche all'auto-percezione e al ruolo sociale, vi è ragione di ritenere che la spiegata domanda di rettificazione di sesso sia meritevole di accoglimento.
Alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 31, co. IV, del D. Lgs. 150/2011, sopra argomentata, il Collegio ritiene che nulla debba disporsi in merito alla richiesta di autorizzazione di parte ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di riassegnazione del genere da femminile a maschile, rimanendo tale facoltà nella libera disponibilità della stessa.
Per tutto quanto detto si deve, quindi, addivenire a una declaratoria di accoglimento nei termini riportati in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura del presente giudizio e l'assenza di una vera e propria soccombenza della parte pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da P.R., disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Ordina, ai sensi dell'art. 31, co. V, D.Lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Gorizia di rettificare l'atto di nascita di , nato a [...] il [...] nel senso che Parte_1 all'indicazione del sesso 'fem va sostituita l'indicazione del sesso 'maschile' e al prenome " va sostituito il prenome "NIC", provvedendo a tutte annotazioni conseguenti;
Pt_1
Nulla provvede in merito alla richiesta di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di riassegnazione del genere
Nulla a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 23/01/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 603/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio, giusta procura agli atti, dell'Avv. Email_1 C.F._1 ro di letto presso l'indirizzo telematico del difensore: Email_2
Ricorrente
Contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GORIZIA (C.F.: ) P.IVA_1
Resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertata la definitiva assunzione del genere maschile del ricorrente e il conseguente diritto della stessa ad ottenere la rettificazione del sesso negli atti di stato civile da
“femminile” a “maschile”: ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di Gorizia (GO) la rettifica del sesso e del nome del ricorrente, , nato a [...] il [...], disponendo che gli uffici competenti Parte_1 rettifichino l'aatto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a , nel senso che ove sia scritto Parte_1
“femminile” risulti “maschile” e quale prenome, ove sia scritto “ “Nic” e contestualmente Pt_1 AUTORIZZARE la medesima parte ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di riassegnazione del genere da femminile a maschile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 09/08/2024, parte ricorrente ha allegato: a) di essere stato dichiarato di sesso femminile all'atto di nascita con attribuzione del nome b) di non essere sposato e di non Pt_1 avere figli;
c) che con la crescita, già nella prima infanzia, em e l'identità di genere del ricorrente
1 corrispondesse a quella maschile: parte ricorrente, nella fanciullezza, teneva i capelli corti, indossava abiti maschili e mal sopportava di vestire il grembiule di colore rosa alla scuola elementare e giocava in una squadra di calcio maschile dai 6 ai 12 anni e di aver vissuto la pubertà con estremo disagio;
d) di aver iniziato, al raggiungimento della maggiore età, dopo aver coltivato nell'adolescenza rapporti sentimentali con ragazze, a prendere maggiore consapevolezza della propria condizione, anche attraverso la partecipazione in associazioni LGBTQIA+; e) di aver intrapreso nel 2021 un percorso psicoterapeutico con il Dott. il quale confermava la diagnosi di disforia di genere e rilasciava parere favorevole ad un Per_1 percorso endocrinologico;
f) c) di riferirsi a sé utilizzando il genere maschile ed il nome e Parte_2 di essere conosciuto, nella propria rete sociale, con tale nome;
d e) di essere stato preso se di febbraio 2023 dal Servizio di Endocrinologia dell' e di Controparte_1 aver iniziato ad assumere il testosterone sotto la aver Parte_3 iniziato e proseguito dal 24/05/2022, giusta prescrizione della Dott.ssa medico presso la Parte_3
SOC di Endocrinologia dell'Azienda Sanitaria Giuliana Isontina SC – presso l'Ospedale Cattinara di Trieste, terapia ormonale;
g) di essersi sottoposto, in data 06/01/2024, ad intervento di mastectomia bilaterale presso una clinica privata a Lubiana, traendo beneficio dalla rimozione del seno e dall'aspetto più mascolino del proprio corpo;
h) di essersi rivolto Centro di Salute Mentale Alto Isontino per ulteriore diagnosi: in data 20/05/2024 il medico psichiatra Dott. confermava la Persona_2 diagnosi di disforia di genere non secondaria ad altre psicopatologie, avvallando quindi la prosecuzione del percorso già intrapreso;
i) di aver intenzione di sottoporsi, per il futuro, ad interventi chirurgici di ricostruzione dell'apparato genitale;
l) di essere riconosciuto nel proprio ambiente relazionale come uomo, trovando il supporto, morale e materiale, della propria sorella e maggiore comprensione da parte dei propri genitori, inizialmente restii ad accettare il percorso;
m) che, a fronte dell'assunzione definitiva del genere maschile, l'assenza di una corrispondenza tra il proprio aspetto, il proprio intimo e psichico sentire, e quanto riportato nei documenti di identità e anagrafici, rende assai problematico il dispiegarsi della vita quotidiana in alcuni contesti (quali visite mediche ospedaliere, ritiro raccomandate in posta, controlli).
Sulla scorta di tali allegazioni e della documentazione medica prodotta, il ricorrente ha domandato che il Tribunale accertasse il diritto di rettificazione del sesso da femminile a maschile, ordinando agli uffici di stato civile la rettifica del sesso e del nome, con rettifica dell'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici e autorizzando, pur dando atto della recente pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzionale, a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici di riassegnazione del genere da femminile a maschile.
All'udienza del 18/12/2024 parte ricorrente è comparsa ed è stata ascoltato dal Giudice, dichiarando: sono nato a [...], con mia madre, mio padre e mia sorella. Ho preso consapevolezza e deciso di intraprendere un percorso di terapia ormonale e di mutamento di genere attorno ai 17 anni, ho iniziato qualche anno dopo aver approfondito la questione e essermi informato. A posteriori ho elaborato episodi legati alla mia infanzia che mi ha fatto meglio comprendere questo mio vissuto e questa mia necessità. Sto proseguendo la terapia ormonale da ormai due anni e mezzo e mi sono sottoposto ad un intervento di mastectomia ormai un anno fa, non escludo in futuro di procedere a ulteriori interventi chirurgici ma non è una necessità che avverto al momento. È stato inizialmente complicato ma ho trovato supporto nella mia famiglia, in particolare mia sorella ha accettato sin da subito la mia scelta, anche i miei amici mi hanno supportato. Al momento vivo a Udine da ormai 6 anni con la mia attuale compagna, stiamo insieme da quel periodo”.
Aperto il contraddittorio con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, ritenuto di non dover procedere ad ulteriore attività istruttoria, il Giudice ha rinviato ad udienza successiva per la precisazione delle conclusioni, la parte ha rinunciato ai termini di di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c. e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. Le domande formulate in giudizio appaiono fondate e vanno, pertanto, accolte nei termini di seguito esposti.
Si rammenta che, nel subordinare la rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. 162/1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro
2 di voce) o se sia, invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015, a cui è seguita la pronuncia n. 221/2015 della Corte Costituzionale che, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, I co., L. 164/1982. Sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale (artt. 2, 3, 32) e dalla CEDU (art. 2), la Suprema Corte ha ritenuto che, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo dell'art. 1, L. n. 162/1984, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che la percezione di una 'disforia di genere'…determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie e che il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità, nella citata pronuncia n. 15138/2015 la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta, comunque ritenuta tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali
Nello stesso senso si è pronunciata la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 221/15) che, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la L. 164/1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale) ha parimenti escluso la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, ritenuto, non già presupposto per accedere a detto procedimento ma solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, addivenendo anch'essa alla conclusione che rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo (di analogo tenore risulta la successiva pronuncia n° 180/17 della Corte Cost., ove si è ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione", che "tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata"; che "va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione"; che "l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e diffuso costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere").
Da ultimo si segnala che è di recente nuovamente intervenuta la Corte Costituzionale (Sent. 143/2024) che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 31, co. IV, del D. Lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Nel ricostruire attentamente il quadro normativo e giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, il Giudice delle Leggi ha avuto modo di evidenziare come la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel
3 panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. […] tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). [… ]che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.
La Corte costituzionale ha infine concluso evidenziando che pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra enucleate al caso di specie, ritiene il Collegio che le acquisite risultanze istruttorie provano in termini sufficientemente chiari che parte attrice ha maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere, iniziando un articolato processo di transizione, per conseguire una progressiva mascolinizzazione dell'aspetto fisico, onde adeguarlo alle proprie inclinazioni.
Le menzionate risultanze istruttorie (cfr., in particolare, relazione psicodiagnostica del Dott. Per_3 del 2021; il referto medico a firma Dott.ssa – la relazione medica del
[...] Parte_3 Persona_4
2024 a firma Dott.ssa ) d ti, orrente abbia riportato Persona_2 sin dalla prima infanzia un disagio per la propria forma e identità femminile, prediligendo il ruolo di genere maschile pur non identificandosi in toto in tale genere stereotipico ma come persona non binaria e che nei contesti sociali, intimi e allargati, tale vissuto si mantiene costante, tanto che decideva di Pt_1 Per rappresentarsi come nell'ambito sociale, lavorativo, amicale e familiare. La diag a disforia di genere primaria (non secondaria connessa a psicopatologia) ha determinato la sottoposizione a terapia ormonale volta alla rettifica dei caratteri sessuali secondari.
I referti medici endocrinologici agli atti, a firma Dott.ssa Medico – evidenziano Persona_6 Per_4 come parte ricorrente dal mese di maggio 2022 sia stata al Serviz ndocrinologia dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, con l'assunzione della terapia ormonale sopra indicata con regolarità e senza effetti collaterali, con effetti positivi non solo sulle modificazioni fenotipiche ma anche, e soprattutto, sul benessere psicofisico della paziente, risultando ormai irreversibile il processo di mascolinizzazione. Tale assunto deve considerarsi ancor più pregnante alla luce dell'intervento chirurgico di mastectomia a cui parte ricorrente si è sottoposta.
Tali considerazioni sono state avvalorate e confermate dalla relazione del 20/05/2024 del Dott. Persona_2
, medico del CSM Alto Isontino.
[...]
Può, quindi, ritenersi acclarato che, al fine di ridurre il contrasto fra il sesso anatomico e l'identità di genere percepita, , persona evidentemente motivata da un serio e consapevole convincimento Parte_1 di apparte ile e stabilmente orientata all'assunzione totale e definitiva di tale genere,
4 non constando alcun ripensamento al riguardo, si è concretamente attivata per perdere le fattezze femminili e per acquisire identità maschile nel contesto sociale, sottoponendosi a tal fine ad apposita terapia ormonale e all'intervento di mastectomia, il che, complessivamente valutato, è rappresentativo della serietà e della irreversibilità della decisione assunta.
Pertanto, tenuto conto che, come statuito anche dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza N. 161/1985, la l. 164/1982 si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti" e che, quindi, l'identità sessuale non va individuata solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma considerando anche elementi di ordine psicologico e sociale e, quindi, dando rilievo anche all'auto-percezione e al ruolo sociale, vi è ragione di ritenere che la spiegata domanda di rettificazione di sesso sia meritevole di accoglimento.
Alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 31, co. IV, del D. Lgs. 150/2011, sopra argomentata, il Collegio ritiene che nulla debba disporsi in merito alla richiesta di autorizzazione di parte ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di riassegnazione del genere da femminile a maschile, rimanendo tale facoltà nella libera disponibilità della stessa.
Per tutto quanto detto si deve, quindi, addivenire a una declaratoria di accoglimento nei termini riportati in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura del presente giudizio e l'assenza di una vera e propria soccombenza della parte pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da P.R., disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Ordina, ai sensi dell'art. 31, co. V, D.Lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Gorizia di rettificare l'atto di nascita di , nato a [...] il [...] nel senso che Parte_1 all'indicazione del sesso 'fem va sostituita l'indicazione del sesso 'maschile' e al prenome " va sostituito il prenome "NIC", provvedendo a tutte annotazioni conseguenti;
Pt_1
Nulla provvede in merito alla richiesta di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di riassegnazione del genere
Nulla a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 23/01/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
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