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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4387 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 518/2020 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
19.3.2025, tra:
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa (C.F.: C.F._1
- attrice in riassunzione-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianpiero Mesco (C.F.:
) C.F._2
-convenuta in riassunzione-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli, la proponeva Controparte_1
opposizione contro il decreto ingiuntivo n° 8707/2010 con il quale le era stato ingiunto il pagamento alla della somma di euro 38.370,96, a titolo di prestazioni Parte_1
sanitarie eseguite in regime di accreditamento nei mesi da settembre a novembre 2009.
Con sentenza n° 3708/2015, pubblicata in data 12.3.2015, il Tribunale di Napoli revocava il decreto ingiuntivo opposto ed accoglieva integralmente l'opposizione, osservando che, a fronte della deduzione della dello sforamento da parte del Centro opposto della CP_1
capacità operativa massima (C.O.M.), quest'ultimo non aveva fornito la prova, asseritamente su di esso incombente quale elemento costitutivo del diritto di credito vantato, del mancato superamento della C.O.M. ad esso attribuita.
…
Proponeva appello la OC , sulla base di due motivi con i quali: Parte_1
- si doleva che erroneamente era stato ritenuto che fosse su di essa incombente l'onere della prova circa il mancato superamento della ad essa attribuita (primo motivo), Pt_2
incombendo invece piuttosto sulla l'onere di dimostrare che la fosse stata CP_1 Pt_2
superata;
- a tal ultimo proposito sosteneva che nessun valore probatorio potesse avere la comunicazione, prodotta dall' n° 8676 del 6.12.2010, con la quale il direttore generale CP_1
affermava l'avvenuto superamento della C.O.M. da parte di essa appellante: si trattava, infatti, di una mera comunicazione interna, non comunicata anche ad essa appellante e che non teneva conto che la stessa aveva avviato un procedimento di ricalcolo della CP_1
Pt_2
La Corte di Appello, con sentenza n° 3314/2017, pubblicata in data 14.7.2017, rigettava l'appello, confermando il principio che l'onere della prova del mancato superamento della
C.O.M. incombeva sul centro appellante quale elemento costitutivo del diritto di credito vantato.
…
A seguito di ricorso per cassazione proposto dalla OC la Suprema Corte, Parte_1
con ordinanza n° 30283/2019, ha accolto l'impugnazione, affermando il principio che, in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento
2 della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è pertanto onerata la presunta debitrice;
quindi, dichiarate le altre questioni assorbite CP_1
dall'accoglimento del motivo principale, ha rinviato la causa a questa Corte per un nuovo giudizio.
…
A seguito di tale pronuncia la OC , con atto di citazione ai sensi dell'art. Parte_1
392 c.p.c., ha riassunto la causa dinanzi a questa Corte, riproponendo l'atto di appello originario e così concludendo “accogliere in toto il presente gravame e riformare la sentenza
n. 3708/2015 del Tribunale di Napoli, per tutte le motivazioni innanzi argomentate e per
l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto improcedibile, inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, e conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo
n. 8707/2010 del Tribunale di Napoli, con declaratoria di esecutorietà dello stesso”.
Si è costituita la , che ha concluso “per il rigetto della domanda di cui Controparte_1
all'atto di citazione in riassunzione ex artt.384 comma 2 e 392 cpc, notificato addì'
04.02.2020 dalla , e quindi voglia la Corte di Appello adita confermare la Parte_1
sentenza n.3314/17 ed, in definitiva, voglia dichiarare infondata in fatto e in diritto ogni pretesa creditoria della , con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Parte_1
…
Mediante note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. dell'udienza del 19.3.2025, sono state precisate le conclusioni dinanzi al collegio, all'esito delle quali la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che, sebbene l'attore in riassunzione, nel suo atto di citazione in riassunzione, abbia impropriamente richiesto la riforma della sentenza di primo grado, costituisce principio pacifico che: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla
3 disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (cfr. Cass., sez. 1, n° 1824 del 28/01/2005); confronta anche
Cass., sez. 2, n° 15143 del 31/05/2021: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”.
Per quanto detto è compito di questo giudice del rinvio statuire direttamente sulla domanda proposta dalla OC di pagamento della somma di euro 38.370,96 a Parte_1
titolo di prestazioni sanitarie eseguite in regime di accreditamento nei mesi da settembre a novembre 2009, già oggetto del decreto ingiuntivo n° 8707/2010 (in realtà l'attrice in riassunzione, oltre a chiedere impropriamente la riforma della sentenza di primo grado, ha altrettanto impropriamente chiesto il rigetto dell'opposizione del decreto ingiuntivo e la conferma di quest'ultimo, laddove invece l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la
“riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato: cfr. Cass., sez. 6, n°
20868 del 06/09/2017; per cui la richiesta di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto
4 ingiuntivo deve essere più correttamente interpretata come richiesta di condanna al pagamento della somma in origine indicata nel decreto ingiuntivo).
…
Tutto ciò premesso, ritiene questa Corte che la domanda vada rigettata, pur prendendosi doverosamente atto del dictum della Suprema Corte, che è d'altronde conforme all'oramai pacifico principio che il superamento della capacità operativa massima assegnata al centro
(C.O.M. rappresenta, così come il superamento del tetto di spesa, un'eccezione in senso tecnico, in quanto concretizzantesi in un fatto impeditivo rispetto al diritto di credito rivendicato dalla struttura sanitaria accreditata, ed in quanto tale deve essere allegata e provata dalla che la oppone. CP_1
Indiscusso quindi il detto principio, nel caso di specie va però osservato che il Parte_1
non ha mai specificamente contestato, come invece pretende l'art. 115 comma 1 c.p.c., la circostanza, specificamente dedotta dalla con il suo atto di citazione in opposizione CP_1
al decreto ingiuntivo, di avere effettuato, sin dal mese di agosto 2009, 344 prestazioni in esubero rispetto alla sua C.O.M. di 24.150 prestazioni.
L' ha, in altri termini, da subito dedotto un fatto specifico, con indicazione di dati precisi CP_1
(C.O.M.: 24.150 prestazioni;
prestazioni in esubero: 344 sin dal mese di agosto 2009), che avrebbe quindi richiesto da parte della struttura una specifica contestazione di tali dati a norma dell'art. 115 c.p.c. (a fronte di un fatto specificamente dedotto scatta per la controparte l'obbligo di una specifica contestazione, in mancanza della quale i fatti debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova: cfr. Cass., sez. 2, n° 2223 del 25/01/2022;
Cass., sez. 6, n° 26908 del 26/11/2020).
Tale specifica contestazione non è stata effettuata dal Centro, come del resto già evidenziato sia dal primo giudice alle pagine 11 e 12 della sua sentenza, sia dalla Corte di
Appello, che alla pagina 5 ha evidenziato: “né tanto meno ha contestato – il Centro – di aver eseguito già al mese di agosto 2009 n. 344 prestazioni eccedenti la predetta c.o.m.
Cont assegnata, come allegato dalla difesa della ell'atto di opposizione ed evidenziato dal
Tribunale nella pronuncia in esame” (anche se poi entrambi i giudici di merito hanno erroneamente risolto la vicenda non alla luce del principio di non contestazione, bensì sulla base dell'erronea ripartizione dell'onere della prova di cui si è detto).
5 Anzi, il Centro ha sostenuto due tesi, del tutto destituite di fondamento, che costituiscono delle implicite ammissioni che i dati esposti dalla sin dall'atto di citazione in CP_1
opposizione sono corretti.
La prima tesi è che, con verbale del tavolo tecnico del 28.7.2006, sarebbe stato previsto un aumento del 15% delle C.O.M. in precedenza stabilite.
Sennonché, come già correttamente evidenziato dalla Corte di Appello nella sentenza annullata (cfr. pagina 5), il tavolo tecnico si era limitato a prevedere una tolleranza del 15% sulla C.O.M. mensile “nel rispetto della COM annuale”; appare, quindi, evidente che la
C.O.M. annuale era stata tutt'altro che aumentata del 15%, anzi ne era stata espressamente ribadita l'invalicabilità, nonostante la tolleranza del 15% sulla C.O.M. mensile (nel caso che qui ci occupa si discute del superamento della C.O.M. annuale, non di quella mensile): l'aver sostenuto la detta tesi rappresenta un'ammissione che i dati indicati dalla sin dall'atto CP_1
di citazione in opposizione (C.O.M., senza il preteso ed infondato aumento del 15%: 24.150 prestazioni;
prestazioni in esubero rispetto alla detta C.O.M.: 344 sin dal mese di agosto
2009) sono corretti.
La seconda tesi sostenuta dal Centro è che la aveva avviato un procedimento di CP_1
ricalcolo retroattivo della C.O.M. in ottemperanza ad una pronuncia del T.A.R. e che questo,
a della del Centro, impediva di opporgli il superamento della C.O.M. (la questione è anche oggetto del secondo motivo di appello): con tale tesi il Centro ha quindi nuovamente di fatto ammesso che, al momento, lo stato di fatto fosse quello indicato dalla ed è inutile CP_1
dire che gli esiti di tale presunto ricalcolo non sono mai stati allegati, neanche nel presente giudizio di rinvio, nonostante il tempo trascorso.
La mancata specifica contestazione dei dati indicati dalla e pertanto la non necessità CP_1
per la stessa di soddisfare l'onere probatorio altrimenti indubbiamente su di essa CP_1
incombente, assorbe ogni questione (oggetto del secondo motivo di appello) circa l'idoneità
Contr della nota della n° 8676 del 6.10.2010 a provare il superamento della C.O.M.
Né ha pregio la tesi che, in mancanza della comunicazione della detta nota, il superamento della C.O.M. non fosse opponibile alla struttura: la Suprema Corte ha più volte affermato che l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa, senza necessità, a tal fine, di comunicazioni in proposito
(cfr., in motivazione, Cass., sez. 1, n° 25184 del 19/09/2024; conforme, sempre in
6 motivazione Cass., sez. 1, n° 16221/2025; nonché ancora Cass., sez. 1, n° 4375 del 13/02/2023): diversi sono gli obblighi contrattuali di comunicazione della prevedibile data di esaurimento del limite di spesa, che però è cosa diversa dal superamento della capacità operativa massima del singolo Centro.
E, infine, appena il caso di sottolineare che la Suprema Corte, nella sua pronuncia che ha dato origine al presente giudizio di rinvio, si è limitata a sancire l'erroneità del principio affermato dai precedenti giudici di merito, e cioè che l'onere della prova del mancato superamento della C.O.M. incombesse sul centro appellante: quindi, se è ovviamente precluso a questo giudice del rinvio di continuare a ritenere che la prova debba essere data dal centro, non gli è invece precluso di ritenere che, in concreto, l'onere della prova gravante sull' possa ritenersi superato alla luce del principio della non contestazione, non CP_1
essendo questo il principio che nelle precedenti sentenze di merito era stato posto a base della ratio decidendi e che è stato quindi oggetto del ricorso per cassazione.
In definitiva, la domanda va rigettata.
…
Occorre, infine, procedere alla liquidazione delle spese processuali, tenendo conto che, trovandoci in sede di giudizio di rinvio, quelle che devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, sono le spese di tutti i gradi in cui si è articolato il giudizio, comprese quelle del primo, anche nell'ipotesi in cui la sentenza del giudice del rinvio sia conforme a quella del giudice di primo grado (cfr. Cass., sez. 1, n° 14892 del 17/11/2000), e ciò sempre in virtù del principio che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase, funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
7 Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche ai precedenti gradi di giudizio, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n°
31884 del 10/12/2018).
Ciò posto, spese ed onorari di giudizio vanno liquidati a favore della Controparte_1
come da dispositivo, attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (valore così individuato alla luce della somma in contestazione).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, decidendo quale giudice del rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n° 30283/2019, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata dalla OC Parte_1
- condanna la OC al pagamento, a favore della Parte_1 Controparte_1
, di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio, liquidati: 1) per il primo grado, in euro
[...]
545,00 per spese vive ed in euro 5.000,00 per onorari;
2) per il giudizio di appello, in euro
4.200,00 per onorari;
2) per il giudizio di legittimità, in euro 3.500,00 per onorari;
3) per il giudizio di rinvio, in euro 4.200,00 per onorari;
il tutto, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.9.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
8
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 518/2020 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
19.3.2025, tra:
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa (C.F.: C.F._1
- attrice in riassunzione-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianpiero Mesco (C.F.:
) C.F._2
-convenuta in riassunzione-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli, la proponeva Controparte_1
opposizione contro il decreto ingiuntivo n° 8707/2010 con il quale le era stato ingiunto il pagamento alla della somma di euro 38.370,96, a titolo di prestazioni Parte_1
sanitarie eseguite in regime di accreditamento nei mesi da settembre a novembre 2009.
Con sentenza n° 3708/2015, pubblicata in data 12.3.2015, il Tribunale di Napoli revocava il decreto ingiuntivo opposto ed accoglieva integralmente l'opposizione, osservando che, a fronte della deduzione della dello sforamento da parte del Centro opposto della CP_1
capacità operativa massima (C.O.M.), quest'ultimo non aveva fornito la prova, asseritamente su di esso incombente quale elemento costitutivo del diritto di credito vantato, del mancato superamento della C.O.M. ad esso attribuita.
…
Proponeva appello la OC , sulla base di due motivi con i quali: Parte_1
- si doleva che erroneamente era stato ritenuto che fosse su di essa incombente l'onere della prova circa il mancato superamento della ad essa attribuita (primo motivo), Pt_2
incombendo invece piuttosto sulla l'onere di dimostrare che la fosse stata CP_1 Pt_2
superata;
- a tal ultimo proposito sosteneva che nessun valore probatorio potesse avere la comunicazione, prodotta dall' n° 8676 del 6.12.2010, con la quale il direttore generale CP_1
affermava l'avvenuto superamento della C.O.M. da parte di essa appellante: si trattava, infatti, di una mera comunicazione interna, non comunicata anche ad essa appellante e che non teneva conto che la stessa aveva avviato un procedimento di ricalcolo della CP_1
Pt_2
La Corte di Appello, con sentenza n° 3314/2017, pubblicata in data 14.7.2017, rigettava l'appello, confermando il principio che l'onere della prova del mancato superamento della
C.O.M. incombeva sul centro appellante quale elemento costitutivo del diritto di credito vantato.
…
A seguito di ricorso per cassazione proposto dalla OC la Suprema Corte, Parte_1
con ordinanza n° 30283/2019, ha accolto l'impugnazione, affermando il principio che, in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento
2 della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è pertanto onerata la presunta debitrice;
quindi, dichiarate le altre questioni assorbite CP_1
dall'accoglimento del motivo principale, ha rinviato la causa a questa Corte per un nuovo giudizio.
…
A seguito di tale pronuncia la OC , con atto di citazione ai sensi dell'art. Parte_1
392 c.p.c., ha riassunto la causa dinanzi a questa Corte, riproponendo l'atto di appello originario e così concludendo “accogliere in toto il presente gravame e riformare la sentenza
n. 3708/2015 del Tribunale di Napoli, per tutte le motivazioni innanzi argomentate e per
l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto improcedibile, inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, e conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo
n. 8707/2010 del Tribunale di Napoli, con declaratoria di esecutorietà dello stesso”.
Si è costituita la , che ha concluso “per il rigetto della domanda di cui Controparte_1
all'atto di citazione in riassunzione ex artt.384 comma 2 e 392 cpc, notificato addì'
04.02.2020 dalla , e quindi voglia la Corte di Appello adita confermare la Parte_1
sentenza n.3314/17 ed, in definitiva, voglia dichiarare infondata in fatto e in diritto ogni pretesa creditoria della , con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Parte_1
…
Mediante note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. dell'udienza del 19.3.2025, sono state precisate le conclusioni dinanzi al collegio, all'esito delle quali la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che, sebbene l'attore in riassunzione, nel suo atto di citazione in riassunzione, abbia impropriamente richiesto la riforma della sentenza di primo grado, costituisce principio pacifico che: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla
3 disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (cfr. Cass., sez. 1, n° 1824 del 28/01/2005); confronta anche
Cass., sez. 2, n° 15143 del 31/05/2021: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”.
Per quanto detto è compito di questo giudice del rinvio statuire direttamente sulla domanda proposta dalla OC di pagamento della somma di euro 38.370,96 a Parte_1
titolo di prestazioni sanitarie eseguite in regime di accreditamento nei mesi da settembre a novembre 2009, già oggetto del decreto ingiuntivo n° 8707/2010 (in realtà l'attrice in riassunzione, oltre a chiedere impropriamente la riforma della sentenza di primo grado, ha altrettanto impropriamente chiesto il rigetto dell'opposizione del decreto ingiuntivo e la conferma di quest'ultimo, laddove invece l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la
“riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato: cfr. Cass., sez. 6, n°
20868 del 06/09/2017; per cui la richiesta di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto
4 ingiuntivo deve essere più correttamente interpretata come richiesta di condanna al pagamento della somma in origine indicata nel decreto ingiuntivo).
…
Tutto ciò premesso, ritiene questa Corte che la domanda vada rigettata, pur prendendosi doverosamente atto del dictum della Suprema Corte, che è d'altronde conforme all'oramai pacifico principio che il superamento della capacità operativa massima assegnata al centro
(C.O.M. rappresenta, così come il superamento del tetto di spesa, un'eccezione in senso tecnico, in quanto concretizzantesi in un fatto impeditivo rispetto al diritto di credito rivendicato dalla struttura sanitaria accreditata, ed in quanto tale deve essere allegata e provata dalla che la oppone. CP_1
Indiscusso quindi il detto principio, nel caso di specie va però osservato che il Parte_1
non ha mai specificamente contestato, come invece pretende l'art. 115 comma 1 c.p.c., la circostanza, specificamente dedotta dalla con il suo atto di citazione in opposizione CP_1
al decreto ingiuntivo, di avere effettuato, sin dal mese di agosto 2009, 344 prestazioni in esubero rispetto alla sua C.O.M. di 24.150 prestazioni.
L' ha, in altri termini, da subito dedotto un fatto specifico, con indicazione di dati precisi CP_1
(C.O.M.: 24.150 prestazioni;
prestazioni in esubero: 344 sin dal mese di agosto 2009), che avrebbe quindi richiesto da parte della struttura una specifica contestazione di tali dati a norma dell'art. 115 c.p.c. (a fronte di un fatto specificamente dedotto scatta per la controparte l'obbligo di una specifica contestazione, in mancanza della quale i fatti debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova: cfr. Cass., sez. 2, n° 2223 del 25/01/2022;
Cass., sez. 6, n° 26908 del 26/11/2020).
Tale specifica contestazione non è stata effettuata dal Centro, come del resto già evidenziato sia dal primo giudice alle pagine 11 e 12 della sua sentenza, sia dalla Corte di
Appello, che alla pagina 5 ha evidenziato: “né tanto meno ha contestato – il Centro – di aver eseguito già al mese di agosto 2009 n. 344 prestazioni eccedenti la predetta c.o.m.
Cont assegnata, come allegato dalla difesa della ell'atto di opposizione ed evidenziato dal
Tribunale nella pronuncia in esame” (anche se poi entrambi i giudici di merito hanno erroneamente risolto la vicenda non alla luce del principio di non contestazione, bensì sulla base dell'erronea ripartizione dell'onere della prova di cui si è detto).
5 Anzi, il Centro ha sostenuto due tesi, del tutto destituite di fondamento, che costituiscono delle implicite ammissioni che i dati esposti dalla sin dall'atto di citazione in CP_1
opposizione sono corretti.
La prima tesi è che, con verbale del tavolo tecnico del 28.7.2006, sarebbe stato previsto un aumento del 15% delle C.O.M. in precedenza stabilite.
Sennonché, come già correttamente evidenziato dalla Corte di Appello nella sentenza annullata (cfr. pagina 5), il tavolo tecnico si era limitato a prevedere una tolleranza del 15% sulla C.O.M. mensile “nel rispetto della COM annuale”; appare, quindi, evidente che la
C.O.M. annuale era stata tutt'altro che aumentata del 15%, anzi ne era stata espressamente ribadita l'invalicabilità, nonostante la tolleranza del 15% sulla C.O.M. mensile (nel caso che qui ci occupa si discute del superamento della C.O.M. annuale, non di quella mensile): l'aver sostenuto la detta tesi rappresenta un'ammissione che i dati indicati dalla sin dall'atto CP_1
di citazione in opposizione (C.O.M., senza il preteso ed infondato aumento del 15%: 24.150 prestazioni;
prestazioni in esubero rispetto alla detta C.O.M.: 344 sin dal mese di agosto
2009) sono corretti.
La seconda tesi sostenuta dal Centro è che la aveva avviato un procedimento di CP_1
ricalcolo retroattivo della C.O.M. in ottemperanza ad una pronuncia del T.A.R. e che questo,
a della del Centro, impediva di opporgli il superamento della C.O.M. (la questione è anche oggetto del secondo motivo di appello): con tale tesi il Centro ha quindi nuovamente di fatto ammesso che, al momento, lo stato di fatto fosse quello indicato dalla ed è inutile CP_1
dire che gli esiti di tale presunto ricalcolo non sono mai stati allegati, neanche nel presente giudizio di rinvio, nonostante il tempo trascorso.
La mancata specifica contestazione dei dati indicati dalla e pertanto la non necessità CP_1
per la stessa di soddisfare l'onere probatorio altrimenti indubbiamente su di essa CP_1
incombente, assorbe ogni questione (oggetto del secondo motivo di appello) circa l'idoneità
Contr della nota della n° 8676 del 6.10.2010 a provare il superamento della C.O.M.
Né ha pregio la tesi che, in mancanza della comunicazione della detta nota, il superamento della C.O.M. non fosse opponibile alla struttura: la Suprema Corte ha più volte affermato che l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa, senza necessità, a tal fine, di comunicazioni in proposito
(cfr., in motivazione, Cass., sez. 1, n° 25184 del 19/09/2024; conforme, sempre in
6 motivazione Cass., sez. 1, n° 16221/2025; nonché ancora Cass., sez. 1, n° 4375 del 13/02/2023): diversi sono gli obblighi contrattuali di comunicazione della prevedibile data di esaurimento del limite di spesa, che però è cosa diversa dal superamento della capacità operativa massima del singolo Centro.
E, infine, appena il caso di sottolineare che la Suprema Corte, nella sua pronuncia che ha dato origine al presente giudizio di rinvio, si è limitata a sancire l'erroneità del principio affermato dai precedenti giudici di merito, e cioè che l'onere della prova del mancato superamento della C.O.M. incombesse sul centro appellante: quindi, se è ovviamente precluso a questo giudice del rinvio di continuare a ritenere che la prova debba essere data dal centro, non gli è invece precluso di ritenere che, in concreto, l'onere della prova gravante sull' possa ritenersi superato alla luce del principio della non contestazione, non CP_1
essendo questo il principio che nelle precedenti sentenze di merito era stato posto a base della ratio decidendi e che è stato quindi oggetto del ricorso per cassazione.
In definitiva, la domanda va rigettata.
…
Occorre, infine, procedere alla liquidazione delle spese processuali, tenendo conto che, trovandoci in sede di giudizio di rinvio, quelle che devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, sono le spese di tutti i gradi in cui si è articolato il giudizio, comprese quelle del primo, anche nell'ipotesi in cui la sentenza del giudice del rinvio sia conforme a quella del giudice di primo grado (cfr. Cass., sez. 1, n° 14892 del 17/11/2000), e ciò sempre in virtù del principio che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase, funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
7 Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche ai precedenti gradi di giudizio, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n°
31884 del 10/12/2018).
Ciò posto, spese ed onorari di giudizio vanno liquidati a favore della Controparte_1
come da dispositivo, attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (valore così individuato alla luce della somma in contestazione).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, decidendo quale giudice del rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n° 30283/2019, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata dalla OC Parte_1
- condanna la OC al pagamento, a favore della Parte_1 Controparte_1
, di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio, liquidati: 1) per il primo grado, in euro
[...]
545,00 per spese vive ed in euro 5.000,00 per onorari;
2) per il giudizio di appello, in euro
4.200,00 per onorari;
2) per il giudizio di legittimità, in euro 3.500,00 per onorari;
3) per il giudizio di rinvio, in euro 4.200,00 per onorari;
il tutto, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.9.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
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