TRIB
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/12/2024, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4276/2024 promosso congiuntamente da
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], interno 2, e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
DO Montecelio (RM) Via Monte Albano 59, scala U, interno 1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Cilli Ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto divorzio congiunto. Conclusioni dei ricorrenti: chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in DO Montecelio il 25.09.1993 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 12 p.II s. A anno 1993 alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non sussiste alcun reciproco obbligo di mantenimento;
2) la casa coniugale sita in DO Montecelio, Via Angelo Palozza n. 48, interno 2, di proprietà del SI. , rimane nella disponibilità di quest'ultimo con tutto quanto in essa Parte_1 contenuto;
3) secondo il regime della legge 54/2006, la figlia minore è affidata ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento presso la madre e con facoltà del padre di averla con sé quando lo desideri, previo accordo con la madre. Comunque, in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, al seguente piano di visite: il padre potrà tenere con sé la figlia almeno due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dall'orario di uscita di scuola fino alle 21:30; la minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
analogamente trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche nel periodo natalizio, (alternando la vigilia con il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con il primo gennaio) e nel periodo pasquale (alternando Pasqua con Pasquetta); durante le vacanze estive ciascuno dei coniugi avrà con sé la figlia per un periodo di quindici giorni consecutivi, con impegno a comunicarsi entro la fine di maggio le date previste;
1 4) il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 300 (euro trecento) entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo l'indice Istat a decorrere dal mese di dicembre 2025. Inoltre il SI. corrisponderà il 50% delle spese straordinarie. Parte_1
In particolare i ricorrenti riguardo la definizione e il contenuto delle varie voci di spesa si riportano a quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sottoscritto presso il Tribunale di Tivoli in data 29.10.2018;
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di arretrati non versati Parte_1 Parte_2 per il mantenimento delle figlie, la somma di € 6.000 (euro seimila) con pagamento in trenta rate mensili di € 200 (euro duecento) ciascuna, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di novembre 2024;
6) i ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e di altri documenti di espatrio.”. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 24 ottobre 2024, le parti chiedevano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
Risulta in atti la presenza di prole alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa. L' non si opponeva all'accoglimento del ricorso. Controparte_1
***** La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato. I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole. I ricorrenti hanno inoltre trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole e avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa. I coniugi hanno dunque compiutamente indicato, come da ricorso suindicato da intendersi qui integralmente richiamato, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio. L'accordo si presenta conforme alle norme di legge. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in DO Montecelio il 25.09.1993, tra , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] (C.F. ),
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2
2 trascritto nei registri dello stato civile di DO Montecelio al n. 12 p.II s. A anno 1993, alle condizioni di cui in narrativa.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Così deciso a Tivoli, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 06.12.2024. Il Giudice relatore Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
3
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], interno 2, e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
DO Montecelio (RM) Via Monte Albano 59, scala U, interno 1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Cilli Ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto divorzio congiunto. Conclusioni dei ricorrenti: chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in DO Montecelio il 25.09.1993 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 12 p.II s. A anno 1993 alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non sussiste alcun reciproco obbligo di mantenimento;
2) la casa coniugale sita in DO Montecelio, Via Angelo Palozza n. 48, interno 2, di proprietà del SI. , rimane nella disponibilità di quest'ultimo con tutto quanto in essa Parte_1 contenuto;
3) secondo il regime della legge 54/2006, la figlia minore è affidata ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento presso la madre e con facoltà del padre di averla con sé quando lo desideri, previo accordo con la madre. Comunque, in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, al seguente piano di visite: il padre potrà tenere con sé la figlia almeno due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dall'orario di uscita di scuola fino alle 21:30; la minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
analogamente trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche nel periodo natalizio, (alternando la vigilia con il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con il primo gennaio) e nel periodo pasquale (alternando Pasqua con Pasquetta); durante le vacanze estive ciascuno dei coniugi avrà con sé la figlia per un periodo di quindici giorni consecutivi, con impegno a comunicarsi entro la fine di maggio le date previste;
1 4) il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 300 (euro trecento) entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo l'indice Istat a decorrere dal mese di dicembre 2025. Inoltre il SI. corrisponderà il 50% delle spese straordinarie. Parte_1
In particolare i ricorrenti riguardo la definizione e il contenuto delle varie voci di spesa si riportano a quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sottoscritto presso il Tribunale di Tivoli in data 29.10.2018;
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di arretrati non versati Parte_1 Parte_2 per il mantenimento delle figlie, la somma di € 6.000 (euro seimila) con pagamento in trenta rate mensili di € 200 (euro duecento) ciascuna, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di novembre 2024;
6) i ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e di altri documenti di espatrio.”. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 24 ottobre 2024, le parti chiedevano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
Risulta in atti la presenza di prole alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa. L' non si opponeva all'accoglimento del ricorso. Controparte_1
***** La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato. I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole. I ricorrenti hanno inoltre trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole e avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa. I coniugi hanno dunque compiutamente indicato, come da ricorso suindicato da intendersi qui integralmente richiamato, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio. L'accordo si presenta conforme alle norme di legge. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in DO Montecelio il 25.09.1993, tra , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] (C.F. ),
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2
2 trascritto nei registri dello stato civile di DO Montecelio al n. 12 p.II s. A anno 1993, alle condizioni di cui in narrativa.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Così deciso a Tivoli, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 06.12.2024. Il Giudice relatore Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
3