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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3144 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA PLACA Parte_1
MICHELE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ROMEO DANIELA
GIOVANNA, giusta procura depositata telematicamente;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_3 dall'Avv. DI SALVO LOREDANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistenti -
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 19.12.23 impugnava dinanzi al Tribunale di Parte_1
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, l'intimazione di pagamento n.
29120229005207775.000, comunicata in data 07.12.2023, limitatamente alle cartelle di pagamento e ruoli di competenza del Giudice del Lavoro e precisamente:
1. Cartella n. 29120170011590005000 con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 261,30, ente creditore . CP_3
1 2. Cartella n. 29120170016101010000 con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 313,28, ente creditore . CP_3
3. Cartella n. 29120180008569003000 notificata il 03.07.2018, con cui il
Concessionario per il servizio della riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 895,36, ente creditore . CP_3
4. Cartella n. 29120180015109226000 notificata il 09.01.2019, con cui il
Concessionario per il servizio della riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 1.737,51, ente creditore . CP_3
5. Avviso di addebito n. 59120160000379162000 con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 5.299,35, ente creditore . CP_2
6. Avviso di addebito n. 59120160001648919000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 5.223,86 ente creditore . CP_2
7. Avviso di addebito n. 59120160002537570000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 590,97 ente creditore . CP_2
8. Avviso di addebito 59120170000145029000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 4.669,74 ente creditore . CP_2
9. Avviso di addebito n. 59120170001200878000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 5.565,41 ente creditore . CP_2
10. Avviso di addebito n. 59120180000077985000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 4.109,84 ente creditore . CP_2
11. Avviso di addebito n. 59120180000727268000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 11.835,50 ente creditore . CP_2
12. Avviso di addebito n. 59120180001322165000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 7.365,23 ente creditore . CP_2
13. Avviso di addebito n. 59120180001373420000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 1.714,87 ente creditore . CP_2
14. Avviso di addebito n. 59120180001414761000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 7.013,97 ente creditore . CP_2
2 15. Avviso di addebito n. 59120180002234272000 con cui il Concessionario contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 20.232,19 ente creditore . CP_2
16. Avviso di addebito n. 59120180002456563000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 5.395,44 ente creditore CP_2
17. Avviso di addebito n. 59120190000084844000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 2.517,48 ente creditore . CP_2
18. Avviso di addebito n. 59120190000084945000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 9.417,16 ente creditore . CP_2
19. Avviso di addebito n. 59120190001285655000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 12.055,68 ente creditore . CP_2
20. Avviso di addebito n. 59120190001285756000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 3.791,88 ente creditore . CP_2
21. Avviso di addebito n. 59120190002904057000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 2.167,99 ente creditore . CP_2
22. Avviso di addebito n. 59120210000334892000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 2.476,51 ente creditore . CP_2
23. Avviso di addebito n. 59120210000715687000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 17.230,87 ente creditore . CP_2
24. Avviso di addebito n. 59120210001298961000 con cui il Concessionario alla riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento di € 21.349,86 ente creditore
. CP_2
A fondamento della propria pretesa eccepiva l'irregolarità della notifica degli atti presupposti nonchè la prescrizione.
Si costituivano , ed contestando le avverse pretese, e chiedendo CP_2 CP_3 CP_4 il rigetto del ricorso.
Istruita la causa solo documentalmente, la stessa veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 12.3.25.
Motivi della decisione
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di
3 contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez.
VI, 02.09.2020, n. 18256:
“13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma
1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o
a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);”.
Nel caso di specie la parte ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc, anche in funzione recuperatoria.
Ebbene, risulta per tabulas come abbia provveduto a notificare via PEC le CP_3 cartelle ad essa riferibili (da n. 1 a n. 4 nel superiore elenco), come da ricevute di accettazione consegna versate in atti presso un indirizzo non disconosciuto dalla parte ricorrente.
Segnatamente:
1. Cartella n. 29120170011590005000 notificata il 11.09.2017;
2. Cartella n. 29120170016101010000 notificata il 20.12.2017;
4 3. Cartella n. 29120180008569003000 notificata il 03.07.2018;
4. Cartella n. 29120180015109226000 notificata il 09.01.2019.
Per quel che concerne , invece, è stata dimostrata da la notifica via PEC CP_2 CP_2 degli avvisi da n. 7 a n. 21, tramite raccomandata a.r dell'avviso n. 24; non vi è prova della notifica degli avvisi nn. 5), 6), 23), mentre risulta annullato, in epoca successiva al deposito del ricorso, l'avviso sub n. 22).
Segnatamente:
5. Avviso di addebito n. 59120160000379162000;
6. Avviso di addebito n. 59120160001648919000; in merito a tali avvisi n. 5 e 6 non vi è prova della regolare notifica;
correttamente parte ricorrente ha rilevato che è stata prodotta dall' alcuna ricevuta PEC (di CP_2 consegna e accettazione) in formato “.eml” o “.msg” e che a tale mancanza non può sopperire il documento dati Atto.xml, il quale non permette l'apertura del file né di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica della ricorrente. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “la violazione delle forme digitali (…) che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" determina la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme
(le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione
(…) e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato”,(Cass. civ., ord. n. 16189 del 08.06.2023).
7. Avviso di addebito n. 59120160002537570000 notificato il 08.01.2017 via PEC;
8. Avviso di addebito n. 59120170000145029000 notificato il 23.06.2017 via PEC;
9. Avviso di addebito n. 59120170001200878000 notificato il 13.10.2017 via PEC;
10. Avviso di addebito n. 59120180000077985000 notificato il 27.02.2018 via PEC;
11. Avviso di addebito n. 59120180000727268000 notificato il 09.07.2018 via PEC;
12. Avviso di addebito n. 59120180001322165000 notificato il 26.07.2018 via PEC;
13. Avviso di addebito n. 59120180001373420000 notificato il 27.09.2018 via PEC;
14. Avviso di addebito n. 59120180001414761000 notificato il 30.10.2018 via PEC;
15. Avviso di addebito n. 59120180002234272000 notificato il 24.10.2018 via PEC;
16. Avviso di addebito n. 59120180002456563000 notificato il 13.03.2019 via PEC;
17. Avviso di addebito n. 59120190000084844000 notificato il 13.03.2019 via PEC;
18. Avviso di addebito n. 59120190000084945000 notificato il 13.03.2019 via PEC;
19. Avviso di addebito n. 59120190001285655000 notificato il 14.09.2019 via PEC;
20. Avviso di addebito n. 59120190001285756000 notificato il 14.09.2019 via PEC;
5 21. Avviso di addebito n. 59120190002904057000 notificato il 01.01.2020 via PEC;
22. Avviso di addebito n. 59120210000334892000; tale avviso risulta annullato, pertanto in merito alla pretesa oggetto dello stesso dovrà essere dichiarata cessata la materia del contendere.
23. Avviso di addebito n. 59120210000715687000, per il quale vale quanto già detto in ordine agli avvisi nn. 5) e 6)
24. Avviso di addebito n. 59120210001298961000 notificato il 24.01.2022 a mezzo raccomandata a.r a mani dell'addetto alla ricezione.
La mancata prova della notifica degli avvisi sub nn. 5), 6) e 23), per consolidata giurisprudenza, non comporta tout court l'invalidità del processo di riscossione, in quanto “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la
S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30.11.2016).
A tal proposito si evidenzia che aveva già portato la parte a conoscenza del CP_4 debito relativo all'AVA n. 5) tramite avviso di intimazione n.
29120189000233765000 notificato a mezzo pec in data 20.12.2018 (come da documentazione in atti, fasc. ; da tale data, quindi devono conteggiarsi i 40 CP_4 giorni relativi alla proposizione di opposizione ex art. 24 d.lgs. cit. che, nel caso di specie, risultano inevitabilmente spirati. Lo stesso vale per l'avviso n. 23), relativo a debiti insorti nel 2021, per il quale il primo atto utile in funzione recuperatoria è l'intimazione n.
29120229005207775.000 oggi impugnata (notificata in data 7.12.23): è di palmare evidenza che il termine di prescrizione non risulta spirato. Anche per quel che concerne l'avviso n. 6), avente ad oggetto crediti sorti dal
01.2015 al 12.2015 e divenuti esigibili al più tardi nel 2016, il primo atto utile in funzione recuperatoria è l'intimazione n. 29120229005207775.000 oggi impugnata
(notificata in data 7.12.23).
Occorre, a tal proposito, tenere conto anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
6 Invero l'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale per il Covid nel periodo 8.3.2020-
31.8.2021: l'art. 68 D.L. 18.2020 convertito in L. 27.2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L. 73.2021, convertito in L. 106.2021, al 1° comma prevede infatti che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
(…) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159.2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In altri termini, l'art. 68 del D.L. 18.2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di
7 accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159.2015 il quale, al comma
1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli
Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione.decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021.
Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023,
Se la risposta è negativa (il termine era in scadenza, come nel caso di specie, nel
2022) i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Nel caso di specie i termini di cui ai crediti sub. AVA n. 6) erano in scadenza nel periodo 2020-2021, con slittamento del termine di prescrizione al 31.12.23 e conseguente tempestività della notifica dell'intimazione.
Per quel che concerne alla effettuazione della notifica della cartella a mezzo pec (per gli AVA da n. 7 a n.22), si evidenzia che il decreto legge n. 193.2016, convertito dalla legge n. 225.2016, all'art.
7 - quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602.1973 e aggiungendo un nuovo comma all'art. 60 DPR
n. 600.1973. Attualmente la norma prevede la possibilità, per l' , di Controparte_5 notificare via PEC gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati per legge nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC). Nel caso di specie, parte ricorrente è un professionista iscritto all'albo, pertanto la notifica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'odierno ricorrente, non disconosciuto, risulta regolare.
La suddetta notifica si è perfezionata in conformità al disposto di cui all'art. 26
d.P.R. n. 602 del 1973, il quale rinvia, sul punto, al d.P.R. n. 68 del 2005, secondo cui l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile
8 all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore (art. 3).
L'art. 6 del citato d.P.R. precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La notifica è quindi avvenuta secondo le modalità previste dalla legge.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte App. Milano n. 2110 del 2020), l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. È infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
Tanto premesso, attesa la regolarità delle predette notifiche, alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46.1999 può essere in questa sede avanzata, poiché spirato il termine di decadenza di 40 giorni normativamente previsto. L'unica censura che può essere verificata, dunque, è quella relativa alla prescrizione successiva alla notifica degli atti presupposti, tenendo ugualmente conto della sospensione della prescrizione di cui supra.
Sul punto ha provveduto al deposito di atti interruttivi, nello specifico: CP_4
AVI n. 29120229002415048000 notificato il 22.02.2023 mediante consegna a mani della moglie convivente del ricorrente e successivo invio di raccomandata informativa, versata in atti, relativo a:
Cartelle:
o 29120170011590005000 (Notificata il 11.09.2017); o 29120170016101010000 (Notificata il 20.12.2017);
Avvisi di Pt_2
9 o 59120160000379162000 (per il quale è stato notificato anche l'AVI n.
29120189000233765000 via PEC il 20.12.2018, nonché l'AVI n.
29120199000017424000 notificato via PEC il 15.01.2019); o 59120160001648919000; o 59120160002537570000 (Notificato il 08.01.2017); o 59120170000145029000 (Notificato il 23.06.2017);
o 59120170001200878000 (Notificato il 13.10.2017);
o 59120180000077985000 (Notificato il 27.02.2018);
Ulteriormente, l'Avi n. 29120229005207775.000 (oggi impugnato); notificato in data 07.12.2023è il primo atto interruttivo dei seguenti atti presupposti.
Cartelle:
o 29120180008569003000 (Notificata il 03.07.2018);
o 29120180015109226000 (Notificata il 09.01.2019);
Avvisi di addebito:
o 59120180000727268000 (Notificato il 09.07.2018);
o 59120180001322165000 (Notificato il 26.07.2018);
o 59120180001373420000 (Notificato il 27.09.2018);
o 59120180001414761000 (Notificato il 30.10.2018);
o 59120180002234272000 (Notificato il 24.10.2018);
o 59120180002456563000 (Notificato il 13.03.2019);
o 59120190000084844000 (Notificato il 13.03.2019);
o 59120190000084945000 (Notificato il 13.03.2019);
o 59120190001285655000 (Notificato il 14.09.2019);
o 59120190001285756000 (Notificato il 14.09.2019);
o 59120190002904057000 (Notificato il 01.01.2020);
o 59120210000334892000 (Notificato il 14.01.2022);
o 59120210001298961000 (Notificato il 24.01.2022).
Applicando le coordinate ermeneutiche relative alla sospensione della prescrizione quinquennale dovuta alla disciplina emergenziale, deve rilevarsi come il termine prescrizionale non risulti spirato per nessuno degli atti presupposti.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato e va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'AVA n. 22, spese secondo soccombenza tra ricorrente ed tenuto conto della materia, del valore e dell'attività svolta. Spese CP_3 compensate tra ricorrente ed ed tenuto conto della soccombenza CP_2 CP_3 virtuale delle stesse in ordine all'AVA n. 22), il cui provvedimento di sgravio è successivo all'introduzione del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'avviso di addebito n.
59120210000334892000; pone a carico di parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00, oltre spese, IVA e CPA, nei confronti di;
CP_3 compensa le spese di lite tra , CP_2 CP_4
Così deciso in Agrigento, 17/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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