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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex artt. 473 bis 12 e ss c.p.c. iscritto al n.r.g. 1043/ 2024, promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Fazzi;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
Giovanni XXIII n. 1;
RESISTENTE CONTUMACE
Nell'interesse dei minori
(C.F. nato a [...] il [...]; Persona_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_2 CodiceFiscale_4
CONCLUSIONI
L'unica parte costituita ha concluso come da verbale di udienza del 5.06.2025, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate.
PREMESSO CHE con ricorso depositato in data 28.06.2024, , premettendo di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con il resistente e che dalla predetta unione nacquero i CP_1 minori e , ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Persona_1 CP_2
pagina 1 di 6 regolamentazione dell'affidamento, collocamento, delle modalità e tempi di frequentazione, nonché delle previsioni economiche circa il mantenimento della prole minorenne della coppia.
Non si è costituito in giudizio, benché ritualmente citato, il resistente , sicché CP_1 all'udienza del 5.12.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza, stante le allegazioni della parte ricorrente e constatata l'impossibilità di reperire aliunde documentazione reddituale riferibile al resistente contumace, il Collegio ha incaricato la Polizia Tributaria di Grosseto di svolgere un accertamento circa i redditi a qualsiasi titolo percepiti dal resistente negli ultimi due anni di imposta, nonché dell'eventuale titolarità di CP_1 beni immobili, mobili registrati, conti correnti, titoli azionari ovvero assegni periodici.
All'udienza del 5.06.2025, acquisita la relazione della Polizia Tributaria e nella contumacia del resistente, la causa è stata definita in camera di consiglio sulle conclusioni dell'unica parte costituita.
OSSERVATO CHE
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Si osserva che la ricorrente ha evocato in giudizio non rivendicando l'affidamento CP_1 esclusivo dei figli minori, chiedendo stabilirsi l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso la propria casa di residenza, sita in Santa Fiora (GR) in Piazza del Ghetto n. 6 e chiedendo altresì accogliersi una proposta di regolamentazione dei rapporti personali le cui condizioni appaiono invero equilibrate ed in linea con il preminente interesse della prole minorenne.
Più in particolare, i rapporti personali e di frequentazione della prole minorenne con il genitore non collocatario, sono stati richiesti in questi termini:
“1) Affidamento. L'affidamento dei figli minori e sarà condiviso;
Per_1 CP_2
2) Collocamento. I figli abiteranno con la madre presso la sua residenza in Santa Fiora (GR) in Piazza del Ghetto n. 6.;
3) Diritto di visita. Il padre potrà avere con sé i figli due giorni a settimana dalle ore 14:00, o dall'uscita da scuola nel periodo scolastico, fino alle ore 18:30 al rientro della madre dal lavoro.
Ogni 15 giorni, nel fine settimana, i figli staranno con il padre dal sabato alle ore 12:00 e fino a domenica alle ore17:00.
Quando i figli non staranno con il padre nel fine settimana, egli potrà avere con sé i figli per un ulteriore giorno infrasettimanale con possibilità di pernottamento per una notte da concordare volta a volta con la madre.
Salvo diverso accordo dei genitori il padre provvederà agli spostamenti dei figli.
Durante il periodo estivo, dal 10 giugno al 15 settembre, ciascun genitore potrà avere con sé i figli per
15 giorni, consecutivi o non consecutivi, previo avviso di almeno 10 giorni che ciascun genitore dovrà pagina 2 di 6 dare all'altro con i mezzi ritenuti più idonei (es. sms, WhatsApp, mail). Durante tale periodo esclusivo al genitore che non avrà con sé i figli sarà garantito il contatto telefonico nonché la comunicazione sia della destinazione sia degli eventuali spostamenti.
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno la Vigilia ed il Natale con un genitore e l'ultimo dell'anno e Capodanno ed Epifania con l'altro.
Per quanto concerne le festività Pasquali, sempre alternativamente, i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì di Pasqua.
Il primo Natale successivo al ricorso (2024) sarà trascorso con la madre.
La prima Pasqua successiva al ricorso (2025) sarà trascorsa con il padre.
Per il compleanno dei figli qualora non vi sia la possibilità di festeggiarlo con la contemporanea presenza dei due genitori, si applicherà il regime di alternanza come per le festività di Natale e
Pasqua”.
Il Collegio ritiene che la regolamentazione dei rapporti personali sopra delineata, in mancanza di evidenti criticità in relazione alla prole e tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del resistente (che non ha così inteso rivendicare una diversa regolamentazione), sia idonea a consentire ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. Sent.
19/07/2016, n. 14728).
Pertanto, le condizioni proposte e sopra riportate possono essere integralmente recepite.
Quanto invece alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, si osserva quanto segue.
Circa la situazione patrimoniale della ricorrente, la stessa ha allegato e documentato: (i) di essere proprietaria di un piccolo appartamento di circa60 mq in Santa Fiora, nel quale vive con i due figli (cfr. visura catastale e nota di trascrizione dell'atto di compravendita – doc. 3 (ii) l'esistenza Parte_1 di un mutuo, poi ceduto in surrogazione alla per l'acquisto della predetta abitazione di Controparte_3
70.000,00 €, garantito da ipoteca di 140.000,00 € iscritta sul medesimo bene, della durata di 25 anni dalla data della surroga (4.4.2011) e con scadenza il 30.4.2036; il tutto ad un tasso di interesse parzialmente variabile, con rata mensile di 343,74 € (cfr. contratto di mutuo in surrogazione e nota di iscrizione dell'ipoteca – doc. 4 (iii) di essere proprietaria di un'automobile Opel Corsa Parte_1 del 2015 (cfr. doc. 5 (iv) di percepire, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a Parte_1 tempo indeterminato, la retribuzione mensile di 1.300,00 € circa (cfr. doc. 8 (v) di Parte_1 essere titolare di un conto corrente con la banca on line “Hype” e di mantenere attivo il conto corrente di utilizzato per il pagamento delle rate di mutuo e non estinguibile prima dell'estinzione del CP_3
pagina 3 di 6 mutuo;
(vi) che tutte le entrate risultanti dagli estratti conto di cui è titolare (cfr. doc. 6 Parte_1 risultano assorbite dalle spese, tanto da non consentire alla ricorrente di provvedere adeguatamente alle esigenze dei figli;
(vii) di ricevere, per tale situazione di difficoltà economica, dai propri genitori un bonifico mensile di 350,00 € (cfr. movimentazioni evidenziate in giallo provenienti da CP_4
sub doc. 6
[...] Parte_1
Quanto alla situazione patrimoniale del resistente , questa risulta all'esito delle indagini CP_1 della Polizia Tributaria di Grosseto disposte dal Collegio, la quale ha fatto emergere come il CP_1 abbia percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad Euro 11.343,89 per l'anno di imposta 2022 ed
Euro 10.125,19 per l'anno di imposta 2023, e che lo stesso risulta intestatario di n. 2 autoveicoli e due conti correnti (cfr. Relazione della Polizia Tributaria di Grosseto depositata in data 4.01.2025).
La ricorrente ha anche allegato e documentato che a febbraio 2025, quindi successivamente alle indagini di Polizia Tributaria, il signor ha aperto un'attività di impresa nell'ambito della CP_1 ristorazione (cfr. visura camerale di sub doc. 11 CP_1 Parte_1
Ciò premesso, osserva il Collegio che per consolidata giurisprudenza, una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno, ai fini della determinazione del relativo importo occorre tener conto non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei rispettive risorse nel loro esatto ammontare, risultando invece sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass.,
Sez. I, 12/01/2017, n. 11/07/2013, n. 17199; 7/12/2007, n. 25618).
Deve dunque nella specie tenersi conto dell'età della prole minorenne, del loro collocamento prevalente presso la madre, la quale pertanto già sostiene gran parte delle spese relative al loro mantenimento, nonché degli esborsi normalmente prevedibili per il sostentamento della prole in condizioni di normalità.
Va poi valorizzata l'incidenza dell'assegno unico erogato da sul complessivo equilibrio CP_5 economico tra le parti in relazione al mantenimento dei figli, attualmente erogato per i due figli minori per la somma di 467,00 € al mese.
Dando per assodato l'obbligo del genitore non collocatario di attivarsi per fornire all'Ente erogatore tuttala documentazione necessaria perché l'erogazione del contributo venga percepito nella sua CP_5 interezza, e preso atto che l'assegno unico di 467,00€ per i due figli è corrisposto per intero da CP_5
pagina 4 di 6 alla madre, la quota del 50% (233,50 €) dovrà valutarsi ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento chiesto dalla ricorrente al padre.
Sul punto, appare invero del tutto congrua la richiesta della di un mantenimento per i Parte_1 due figli pari ad 520,00 € al mese, da cui scomputare la quota di spettanza dell'assegno versato dall' per ciascun figlio (116,75 €) quantificando così in 140,00 € al mese il mantenimento dovuto CP_5 dal padre per ciascun figlio e, quindi, in 280,00€ al mese per i due figli.
Dovrà quindi stabilirsi per il mantenimento ordinario dei due figli minori un assegno mensile a carico del resistente di 280,00 €, ovvero di 140,00€ per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto all'assegno unico erogato da per entrambi i figli, la determinazione in questa sede del CP_5 quantum del mantenimento (avvenuta previo defalco della quota della prestazione assistenziale di spettanza dell'altro genitore), impone che lo stesso dovrà essere percepito direttamente ed interamente dalla madre.
Quanto alle spese straordinarie, ciascuno dei genitori provvederà, in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore secondo il Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Grosseto.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa ordinarie, ovvero quelle che hanno come requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non particolare gravosità in relazione alle capacità dei genitori e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà. A titolo esemplificativo sono ricomprese nell'assegno di mantenimento: il vitto, il concorso alle spese di abitazione (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette perché caratterizzate dalla occasionalità e/o sporadicità, ovvero dalla gravosità, o ancora dalla non necessarietà, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale a corredo scolastico indicati a inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento al trasporto pubblico;
extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese di pagina 5 di 6 manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente di guida;
mediche connotate dai caratteri dell'urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte.
Quanto alle modalità di corresponsione delle somme come sopra ripartite tra le parti si rinvia al punto 4 del “Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”.
Le spese di giudizio, stante l'accoglimento pressoché integrale del ricorso e la mancata costituzione del resistente, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della fascia di valore indeterminabile a bassa complessità, calcolando le singole fasi processuali ai minimi stante la contumacia del resistente e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 473bis e ss. c.p.c., ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso tra le parti dei minori e che CP_2 Per_1 saranno collocati prevalentemente presso la madre;
2) rinvia alla parte motiva per la disciplina sulle modalità di frequentazione e visita tra padre e figli;
3) determina il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della prole CP_1 minorenne in Euro 280,00 per entrambi i figli, da corrispondere a presso il di lei Parte_1 domicilio ovvero mediante accredito su conto corrente bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso (28.06.2024), e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
4) dispone che percepisca interamente l'assegno unico erogato da;
Parte_1 CP_5
5) dispone che il resistente contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli con le modalità indicate in motivazione;
6) condanna a corrispondere a le spese del giudizio, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi Euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex artt. 473 bis 12 e ss c.p.c. iscritto al n.r.g. 1043/ 2024, promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Fazzi;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
Giovanni XXIII n. 1;
RESISTENTE CONTUMACE
Nell'interesse dei minori
(C.F. nato a [...] il [...]; Persona_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_2 CodiceFiscale_4
CONCLUSIONI
L'unica parte costituita ha concluso come da verbale di udienza del 5.06.2025, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate.
PREMESSO CHE con ricorso depositato in data 28.06.2024, , premettendo di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con il resistente e che dalla predetta unione nacquero i CP_1 minori e , ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Persona_1 CP_2
pagina 1 di 6 regolamentazione dell'affidamento, collocamento, delle modalità e tempi di frequentazione, nonché delle previsioni economiche circa il mantenimento della prole minorenne della coppia.
Non si è costituito in giudizio, benché ritualmente citato, il resistente , sicché CP_1 all'udienza del 5.12.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza, stante le allegazioni della parte ricorrente e constatata l'impossibilità di reperire aliunde documentazione reddituale riferibile al resistente contumace, il Collegio ha incaricato la Polizia Tributaria di Grosseto di svolgere un accertamento circa i redditi a qualsiasi titolo percepiti dal resistente negli ultimi due anni di imposta, nonché dell'eventuale titolarità di CP_1 beni immobili, mobili registrati, conti correnti, titoli azionari ovvero assegni periodici.
All'udienza del 5.06.2025, acquisita la relazione della Polizia Tributaria e nella contumacia del resistente, la causa è stata definita in camera di consiglio sulle conclusioni dell'unica parte costituita.
OSSERVATO CHE
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Si osserva che la ricorrente ha evocato in giudizio non rivendicando l'affidamento CP_1 esclusivo dei figli minori, chiedendo stabilirsi l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso la propria casa di residenza, sita in Santa Fiora (GR) in Piazza del Ghetto n. 6 e chiedendo altresì accogliersi una proposta di regolamentazione dei rapporti personali le cui condizioni appaiono invero equilibrate ed in linea con il preminente interesse della prole minorenne.
Più in particolare, i rapporti personali e di frequentazione della prole minorenne con il genitore non collocatario, sono stati richiesti in questi termini:
“1) Affidamento. L'affidamento dei figli minori e sarà condiviso;
Per_1 CP_2
2) Collocamento. I figli abiteranno con la madre presso la sua residenza in Santa Fiora (GR) in Piazza del Ghetto n. 6.;
3) Diritto di visita. Il padre potrà avere con sé i figli due giorni a settimana dalle ore 14:00, o dall'uscita da scuola nel periodo scolastico, fino alle ore 18:30 al rientro della madre dal lavoro.
Ogni 15 giorni, nel fine settimana, i figli staranno con il padre dal sabato alle ore 12:00 e fino a domenica alle ore17:00.
Quando i figli non staranno con il padre nel fine settimana, egli potrà avere con sé i figli per un ulteriore giorno infrasettimanale con possibilità di pernottamento per una notte da concordare volta a volta con la madre.
Salvo diverso accordo dei genitori il padre provvederà agli spostamenti dei figli.
Durante il periodo estivo, dal 10 giugno al 15 settembre, ciascun genitore potrà avere con sé i figli per
15 giorni, consecutivi o non consecutivi, previo avviso di almeno 10 giorni che ciascun genitore dovrà pagina 2 di 6 dare all'altro con i mezzi ritenuti più idonei (es. sms, WhatsApp, mail). Durante tale periodo esclusivo al genitore che non avrà con sé i figli sarà garantito il contatto telefonico nonché la comunicazione sia della destinazione sia degli eventuali spostamenti.
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno la Vigilia ed il Natale con un genitore e l'ultimo dell'anno e Capodanno ed Epifania con l'altro.
Per quanto concerne le festività Pasquali, sempre alternativamente, i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì di Pasqua.
Il primo Natale successivo al ricorso (2024) sarà trascorso con la madre.
La prima Pasqua successiva al ricorso (2025) sarà trascorsa con il padre.
Per il compleanno dei figli qualora non vi sia la possibilità di festeggiarlo con la contemporanea presenza dei due genitori, si applicherà il regime di alternanza come per le festività di Natale e
Pasqua”.
Il Collegio ritiene che la regolamentazione dei rapporti personali sopra delineata, in mancanza di evidenti criticità in relazione alla prole e tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del resistente (che non ha così inteso rivendicare una diversa regolamentazione), sia idonea a consentire ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. Sent.
19/07/2016, n. 14728).
Pertanto, le condizioni proposte e sopra riportate possono essere integralmente recepite.
Quanto invece alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, si osserva quanto segue.
Circa la situazione patrimoniale della ricorrente, la stessa ha allegato e documentato: (i) di essere proprietaria di un piccolo appartamento di circa60 mq in Santa Fiora, nel quale vive con i due figli (cfr. visura catastale e nota di trascrizione dell'atto di compravendita – doc. 3 (ii) l'esistenza Parte_1 di un mutuo, poi ceduto in surrogazione alla per l'acquisto della predetta abitazione di Controparte_3
70.000,00 €, garantito da ipoteca di 140.000,00 € iscritta sul medesimo bene, della durata di 25 anni dalla data della surroga (4.4.2011) e con scadenza il 30.4.2036; il tutto ad un tasso di interesse parzialmente variabile, con rata mensile di 343,74 € (cfr. contratto di mutuo in surrogazione e nota di iscrizione dell'ipoteca – doc. 4 (iii) di essere proprietaria di un'automobile Opel Corsa Parte_1 del 2015 (cfr. doc. 5 (iv) di percepire, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a Parte_1 tempo indeterminato, la retribuzione mensile di 1.300,00 € circa (cfr. doc. 8 (v) di Parte_1 essere titolare di un conto corrente con la banca on line “Hype” e di mantenere attivo il conto corrente di utilizzato per il pagamento delle rate di mutuo e non estinguibile prima dell'estinzione del CP_3
pagina 3 di 6 mutuo;
(vi) che tutte le entrate risultanti dagli estratti conto di cui è titolare (cfr. doc. 6 Parte_1 risultano assorbite dalle spese, tanto da non consentire alla ricorrente di provvedere adeguatamente alle esigenze dei figli;
(vii) di ricevere, per tale situazione di difficoltà economica, dai propri genitori un bonifico mensile di 350,00 € (cfr. movimentazioni evidenziate in giallo provenienti da CP_4
sub doc. 6
[...] Parte_1
Quanto alla situazione patrimoniale del resistente , questa risulta all'esito delle indagini CP_1 della Polizia Tributaria di Grosseto disposte dal Collegio, la quale ha fatto emergere come il CP_1 abbia percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad Euro 11.343,89 per l'anno di imposta 2022 ed
Euro 10.125,19 per l'anno di imposta 2023, e che lo stesso risulta intestatario di n. 2 autoveicoli e due conti correnti (cfr. Relazione della Polizia Tributaria di Grosseto depositata in data 4.01.2025).
La ricorrente ha anche allegato e documentato che a febbraio 2025, quindi successivamente alle indagini di Polizia Tributaria, il signor ha aperto un'attività di impresa nell'ambito della CP_1 ristorazione (cfr. visura camerale di sub doc. 11 CP_1 Parte_1
Ciò premesso, osserva il Collegio che per consolidata giurisprudenza, una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno, ai fini della determinazione del relativo importo occorre tener conto non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei rispettive risorse nel loro esatto ammontare, risultando invece sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass.,
Sez. I, 12/01/2017, n. 11/07/2013, n. 17199; 7/12/2007, n. 25618).
Deve dunque nella specie tenersi conto dell'età della prole minorenne, del loro collocamento prevalente presso la madre, la quale pertanto già sostiene gran parte delle spese relative al loro mantenimento, nonché degli esborsi normalmente prevedibili per il sostentamento della prole in condizioni di normalità.
Va poi valorizzata l'incidenza dell'assegno unico erogato da sul complessivo equilibrio CP_5 economico tra le parti in relazione al mantenimento dei figli, attualmente erogato per i due figli minori per la somma di 467,00 € al mese.
Dando per assodato l'obbligo del genitore non collocatario di attivarsi per fornire all'Ente erogatore tuttala documentazione necessaria perché l'erogazione del contributo venga percepito nella sua CP_5 interezza, e preso atto che l'assegno unico di 467,00€ per i due figli è corrisposto per intero da CP_5
pagina 4 di 6 alla madre, la quota del 50% (233,50 €) dovrà valutarsi ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento chiesto dalla ricorrente al padre.
Sul punto, appare invero del tutto congrua la richiesta della di un mantenimento per i Parte_1 due figli pari ad 520,00 € al mese, da cui scomputare la quota di spettanza dell'assegno versato dall' per ciascun figlio (116,75 €) quantificando così in 140,00 € al mese il mantenimento dovuto CP_5 dal padre per ciascun figlio e, quindi, in 280,00€ al mese per i due figli.
Dovrà quindi stabilirsi per il mantenimento ordinario dei due figli minori un assegno mensile a carico del resistente di 280,00 €, ovvero di 140,00€ per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto all'assegno unico erogato da per entrambi i figli, la determinazione in questa sede del CP_5 quantum del mantenimento (avvenuta previo defalco della quota della prestazione assistenziale di spettanza dell'altro genitore), impone che lo stesso dovrà essere percepito direttamente ed interamente dalla madre.
Quanto alle spese straordinarie, ciascuno dei genitori provvederà, in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore secondo il Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Grosseto.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa ordinarie, ovvero quelle che hanno come requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non particolare gravosità in relazione alle capacità dei genitori e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà. A titolo esemplificativo sono ricomprese nell'assegno di mantenimento: il vitto, il concorso alle spese di abitazione (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette perché caratterizzate dalla occasionalità e/o sporadicità, ovvero dalla gravosità, o ancora dalla non necessarietà, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale a corredo scolastico indicati a inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento al trasporto pubblico;
extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese di pagina 5 di 6 manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente di guida;
mediche connotate dai caratteri dell'urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte.
Quanto alle modalità di corresponsione delle somme come sopra ripartite tra le parti si rinvia al punto 4 del “Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”.
Le spese di giudizio, stante l'accoglimento pressoché integrale del ricorso e la mancata costituzione del resistente, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della fascia di valore indeterminabile a bassa complessità, calcolando le singole fasi processuali ai minimi stante la contumacia del resistente e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 473bis e ss. c.p.c., ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso tra le parti dei minori e che CP_2 Per_1 saranno collocati prevalentemente presso la madre;
2) rinvia alla parte motiva per la disciplina sulle modalità di frequentazione e visita tra padre e figli;
3) determina il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della prole CP_1 minorenne in Euro 280,00 per entrambi i figli, da corrispondere a presso il di lei Parte_1 domicilio ovvero mediante accredito su conto corrente bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso (28.06.2024), e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
4) dispone che percepisca interamente l'assegno unico erogato da;
Parte_1 CP_5
5) dispone che il resistente contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli con le modalità indicate in motivazione;
6) condanna a corrispondere a le spese del giudizio, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi Euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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