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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/07/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza Proc. N.1438/2025 VERBALE DI UDIENZA del 15/07/2025
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. SIMONETTA CATERINA che si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Per l'avv. Valeria Condò per delega dell'avv. Adornato, che si riporta alla CP_1 propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. IL GIUDICE Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N 1438 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Simonetta giusta procura in Parte_1 atti;
ricorrente
E in persona del suo Controparte_2 presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle liti a CodiceFiscale_1 rogito del dott. Notaio in Fiumicino;
Persona_1 resistente
All'udienza del 15 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 C.P.C., dando lettura dei motivi alle ore 15,50, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30 aprile 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data
26.09.2024, una comunicazione dall' che l'avvisava di aver provveduto alla verifica della CP_1 pensione Cat. SO n. 24018198 e di aver accertato un indebito pari ad € 3.300,70 maturato nel periodo dal 01/01/2022 al 31/08/2023, con conseguente ricalcolo dei dati alla decorrenza originaria della pensione e la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo per titolarità di altra pensione.
Il ricorso amministrativo proposto in data 15 gennaio 2025 rimaneva inesitato.
A fondamento del ricorso richiamava l'art. 52 della Legge 09/03/1989, n. 88 e l'art. 13 della Legge
30/12/1991, n. 412 per i quali “…non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Asseriva, ancora che, in caso di prestazioni indebite per motivi reddituali, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. Richiama la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata nel senso di ritenere che in mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, sempre che l'erogazione indebita non sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Adiva pertanto il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della Previdenza al fine di sentire dichiarare illegittimo e annullare di conseguenza il provvedimento di “Recupero somme indebitamente percepite su pensione della Sig.ra AR GI Cat. SO n. 24018198” con il quale CP_ l' intima alla Sig.ra la restituzione dell'importo di euro 3.300,70; - in subordine Parte_2
CP_ dichiarare la ripetibilità delle somme da parte dell' soltanto a far data dal provvedimento di accertamento dell'indebito, che nel caso che qui ci occupa è stato notificato in data 26 Settembre CP_ 2024; - condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente già illegittimamente trattenuto sulla pensione. CP_ L' costituendosi in giudizio, rilevava che l'indebito oggetto di contestazione era scaturito dalla Ricostituzione effettuata in data 17/07/2023 e precisava che l'indebito era sorto per la ripetizione dell'Integrazione al minimo in considerazione dei redditi influenti per il diritto/misura, essendo stato riscontrato il superamento dei limiti reddituali.
Ribadiva la correttezza dell'operato dell e sottolineava la tempestività della richiesta di CP_1 restituzione.
Così riassunte le posizioni delle parti, la causa è decisa all'odierna udienza.
In via preliminare, occorre chiarire che la domanda va qualificata quale azione di accertamento negativo di indebito.
In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. civ., Sez. Unite,
04/08/2010, n. 18046). Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Nel caso in esame, l' , con le note di indebito sopra menzionate, ha specificato l'importo, la CP_1 causale e il periodo di riferimento della richiesta di ripetizione.
La ricorrente nulla ha dedotto o comprovato circa la sussistenza del diritto a trattenere le somme, incentrando la propria difesa unicamente sulla questione relativa alla non ripetibilità dell'indebito per il principio di affidamento del percettore. Occorre, allora, accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la disciplina normativa applicabile.
Dalla documentazione in atti risulta che la somma di € 3.300,70, è stata erogata sulla pensione Cat.
SO n. 24018198, ed imputata a integrazione a trattamento minimo, non spettante a causa del superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge.
Deve allora ritenersi che l'indebito abbia natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto l'integrazione al trattamento minimo partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale- cui accede, ossia la pensione di reversibilità, che a sua volta implica un pregresso rapporto di lavoro e l'esistenza di un certo montante contributivo e, pertanto, ne assume la natura e soggiace alla relativa disciplina.
In proposito va detto che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di reversibilità e di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali (cfr. Cass. n. 16615/2024 e n. 13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n. 9734/99, Cass. n. 8609/99, e da ultimo Cass. n.
847/2024); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass.13915/21).
Come noto, la disciplina dell'indebito in materia assistenziale e previdenziale deroga rispetto alla disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c., stante la funzione, di rilievo costituzionale, che quei trattamenti sono diretti a soddisfare, vale a dire la liberazione dallo stato di bisogno in presenza di determinati eventi e situazioni che colpiscono il cittadino e il lavoratore (art. 38 Cost.).
In particolare, il sottosistema dell'indebito previdenziale, che viene qui in rilievo, si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune e - al contrario di quello assistenziale – ha una propria disciplina positiva specifica.
L'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52 si interpretano nel senso che la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento espressamente comunicato all'interessato, che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore;
che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito è ripetibile senza limiti se il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' CP_1
“procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Il legislatore, in questo caso, non condiziona la ripetibilità della pensione all'esistenza di un errore o alle condizioni soggettive del percipiente, bensì esclusivamente alla tempestività dell'iniziativa dell' che deve procedere al recupero entro l'anno successivo a quello deputato alla verifica CP_1 delle ripetute condizioni (Cass. 31 maggio 2019 n. 15039: “La previsione dell'art. 13, comma 2, tuttavia, a differenza di quanto stabilito nel comma 1, non richiede alcun accertamento del dolo dell'assicurato o dell'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene, ma impone soltanto il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta del rispetto ad esse.)
Viene, in altri termini, introdotto un termine di decadenza annuale, il cui rispetto rende o meno legittima la ripetizione dell'indebito da parte dell . CP_1
Quanto al momento in cui questo termine comincia a decorrere, la giurisprudenza di legittimità ha, innanzitutto, individuato alcune precondizioni essenziali per il decorso di tale termine, valorizzando la necessità che l abbia l'effettiva disponibilità dei dati reddituali del CP_1 pensionato.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell'ENTE di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché
i dati disponibili all' siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La Suprema Corte ha altresì chiarito, con giurisprudenza da ritenere pienamente condivisibile, che la norma citata fa riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero (Cass. 3802/19 conforme Cass. 13918/21). La norma fissa un punto di riferimento temporale (dies a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Nel caso di specie si versa proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato in seguito ai controlli effettuati dall'Ente erogatore, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/19, Cass. n. 13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e dalla scadenza CP_1 dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass. n.13915/21).
Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi, il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo
"successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Tanto chiarito, nella specie, come già detto, l'indebito è maturato per l'erogazione dell'integrazione al minimo della pensione cat. SO, non dovuta per superamento dei limiti reddituali, in relazione al periodo dal gennaio 2022 ad agosto 2023.
La conoscenza o conoscibilità dei redditi del 2022 non può che essere riferibile all'anno successivo di percezione dei redditi, ossia il 2023. Dato reperibile dalla consultazione delle banche dati cui l' ha accesso, oltre che dalla comunicazione dei redditi dichiarati su pensione. CP_1
Nel corso dello stesso 2023 l' ha proceduto alla verifica dei redditi con il TE08 del luglio CP_1
2023 e, nel corso dell'anno successivo, esattamente il 26 settembre 2024 la ricorrente ha ricevuto la nota di indebito, entro l'anno dalla verifica.
I termini di decadenza, pertanto, risultano rispettati.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese, sussistendo in atti la dichiarazione di esenzione resa nelle forme previste dall'art. 152 dis. att. C.p.c. vanno compensate
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Palmi, 15 luglio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. SIMONETTA CATERINA che si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Per l'avv. Valeria Condò per delega dell'avv. Adornato, che si riporta alla CP_1 propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. IL GIUDICE Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N 1438 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Simonetta giusta procura in Parte_1 atti;
ricorrente
E in persona del suo Controparte_2 presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle liti a CodiceFiscale_1 rogito del dott. Notaio in Fiumicino;
Persona_1 resistente
All'udienza del 15 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 C.P.C., dando lettura dei motivi alle ore 15,50, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30 aprile 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data
26.09.2024, una comunicazione dall' che l'avvisava di aver provveduto alla verifica della CP_1 pensione Cat. SO n. 24018198 e di aver accertato un indebito pari ad € 3.300,70 maturato nel periodo dal 01/01/2022 al 31/08/2023, con conseguente ricalcolo dei dati alla decorrenza originaria della pensione e la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo per titolarità di altra pensione.
Il ricorso amministrativo proposto in data 15 gennaio 2025 rimaneva inesitato.
A fondamento del ricorso richiamava l'art. 52 della Legge 09/03/1989, n. 88 e l'art. 13 della Legge
30/12/1991, n. 412 per i quali “…non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Asseriva, ancora che, in caso di prestazioni indebite per motivi reddituali, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. Richiama la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata nel senso di ritenere che in mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, sempre che l'erogazione indebita non sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Adiva pertanto il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della Previdenza al fine di sentire dichiarare illegittimo e annullare di conseguenza il provvedimento di “Recupero somme indebitamente percepite su pensione della Sig.ra AR GI Cat. SO n. 24018198” con il quale CP_ l' intima alla Sig.ra la restituzione dell'importo di euro 3.300,70; - in subordine Parte_2
CP_ dichiarare la ripetibilità delle somme da parte dell' soltanto a far data dal provvedimento di accertamento dell'indebito, che nel caso che qui ci occupa è stato notificato in data 26 Settembre CP_ 2024; - condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente già illegittimamente trattenuto sulla pensione. CP_ L' costituendosi in giudizio, rilevava che l'indebito oggetto di contestazione era scaturito dalla Ricostituzione effettuata in data 17/07/2023 e precisava che l'indebito era sorto per la ripetizione dell'Integrazione al minimo in considerazione dei redditi influenti per il diritto/misura, essendo stato riscontrato il superamento dei limiti reddituali.
Ribadiva la correttezza dell'operato dell e sottolineava la tempestività della richiesta di CP_1 restituzione.
Così riassunte le posizioni delle parti, la causa è decisa all'odierna udienza.
In via preliminare, occorre chiarire che la domanda va qualificata quale azione di accertamento negativo di indebito.
In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. civ., Sez. Unite,
04/08/2010, n. 18046). Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Nel caso in esame, l' , con le note di indebito sopra menzionate, ha specificato l'importo, la CP_1 causale e il periodo di riferimento della richiesta di ripetizione.
La ricorrente nulla ha dedotto o comprovato circa la sussistenza del diritto a trattenere le somme, incentrando la propria difesa unicamente sulla questione relativa alla non ripetibilità dell'indebito per il principio di affidamento del percettore. Occorre, allora, accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la disciplina normativa applicabile.
Dalla documentazione in atti risulta che la somma di € 3.300,70, è stata erogata sulla pensione Cat.
SO n. 24018198, ed imputata a integrazione a trattamento minimo, non spettante a causa del superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge.
Deve allora ritenersi che l'indebito abbia natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto l'integrazione al trattamento minimo partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale- cui accede, ossia la pensione di reversibilità, che a sua volta implica un pregresso rapporto di lavoro e l'esistenza di un certo montante contributivo e, pertanto, ne assume la natura e soggiace alla relativa disciplina.
In proposito va detto che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di reversibilità e di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali (cfr. Cass. n. 16615/2024 e n. 13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n. 9734/99, Cass. n. 8609/99, e da ultimo Cass. n.
847/2024); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass.13915/21).
Come noto, la disciplina dell'indebito in materia assistenziale e previdenziale deroga rispetto alla disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c., stante la funzione, di rilievo costituzionale, che quei trattamenti sono diretti a soddisfare, vale a dire la liberazione dallo stato di bisogno in presenza di determinati eventi e situazioni che colpiscono il cittadino e il lavoratore (art. 38 Cost.).
In particolare, il sottosistema dell'indebito previdenziale, che viene qui in rilievo, si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune e - al contrario di quello assistenziale – ha una propria disciplina positiva specifica.
L'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52 si interpretano nel senso che la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento espressamente comunicato all'interessato, che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore;
che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito è ripetibile senza limiti se il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' CP_1
“procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Il legislatore, in questo caso, non condiziona la ripetibilità della pensione all'esistenza di un errore o alle condizioni soggettive del percipiente, bensì esclusivamente alla tempestività dell'iniziativa dell' che deve procedere al recupero entro l'anno successivo a quello deputato alla verifica CP_1 delle ripetute condizioni (Cass. 31 maggio 2019 n. 15039: “La previsione dell'art. 13, comma 2, tuttavia, a differenza di quanto stabilito nel comma 1, non richiede alcun accertamento del dolo dell'assicurato o dell'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene, ma impone soltanto il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta del rispetto ad esse.)
Viene, in altri termini, introdotto un termine di decadenza annuale, il cui rispetto rende o meno legittima la ripetizione dell'indebito da parte dell . CP_1
Quanto al momento in cui questo termine comincia a decorrere, la giurisprudenza di legittimità ha, innanzitutto, individuato alcune precondizioni essenziali per il decorso di tale termine, valorizzando la necessità che l abbia l'effettiva disponibilità dei dati reddituali del CP_1 pensionato.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell'ENTE di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché
i dati disponibili all' siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La Suprema Corte ha altresì chiarito, con giurisprudenza da ritenere pienamente condivisibile, che la norma citata fa riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero (Cass. 3802/19 conforme Cass. 13918/21). La norma fissa un punto di riferimento temporale (dies a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Nel caso di specie si versa proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato in seguito ai controlli effettuati dall'Ente erogatore, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/19, Cass. n. 13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e dalla scadenza CP_1 dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass. n.13915/21).
Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi, il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo
"successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Tanto chiarito, nella specie, come già detto, l'indebito è maturato per l'erogazione dell'integrazione al minimo della pensione cat. SO, non dovuta per superamento dei limiti reddituali, in relazione al periodo dal gennaio 2022 ad agosto 2023.
La conoscenza o conoscibilità dei redditi del 2022 non può che essere riferibile all'anno successivo di percezione dei redditi, ossia il 2023. Dato reperibile dalla consultazione delle banche dati cui l' ha accesso, oltre che dalla comunicazione dei redditi dichiarati su pensione. CP_1
Nel corso dello stesso 2023 l' ha proceduto alla verifica dei redditi con il TE08 del luglio CP_1
2023 e, nel corso dell'anno successivo, esattamente il 26 settembre 2024 la ricorrente ha ricevuto la nota di indebito, entro l'anno dalla verifica.
I termini di decadenza, pertanto, risultano rispettati.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese, sussistendo in atti la dichiarazione di esenzione resa nelle forme previste dall'art. 152 dis. att. C.p.c. vanno compensate
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Palmi, 15 luglio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci