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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/10/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
OGGETTO: assegno unico REPUBBLICA ITALIANA universale per i figli a carico – cittadino IN NOME DEL POPOLO ITALIANO extracomunitario in IL TRIBUNALE DI FERRARA possesso di permesso di soggiorno per attesa di occupazione SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa LE De UR, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 28/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 437/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CECERE VALERIA per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO per CP_1 P.IVA_1 procura come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: assegno unico universale per i figli a carico – cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per attesa di occupazione
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 05/07/2025 nata in [...] e Parte_1
CP_ residente in provincia di Ferrara, ha convenuto in giudizio l esponendo di essere madre separata di fatto di due figli minori, priva di reddito personale e titolare esclusivamente di un assegno di mantenimento di € 300,00 per ciascun figlio che non concorre a formare reddito imponibile, chiedendo accertarsi il proprio diritto all'assegno unico ed universale per i figli a carico di cui al D. Lgs. n. 203/2021.
Ha esposto che l'ente aveva rigettato con provvedimento del 20.2.2024 la sua domanda di riconoscimento della provvidenza, presentata il 26.12.2023, perché non risultavano soddisfatti i requisiti relativi al permesso di soggiorno, essendo ella in possesso solamente del permesso di soggiorno “per attesa di occupazione”.
1 Ha sostenuto in diritto che doveva essere valorizzata una lettura estensiva e sistematica dell'art. 3, comma 1, lett. a), D. Lgs. 230/2021, in forza della quale il permesso per attesa occupazione rientrerebbe nella categoria dei permessi di lavoro che abilitano allo svolgimento di attività lavorativa. Ha richiamato giurisprudenza di merito favorevole a tale approccio interpretativo evidenziando la discriminatorietà di una lettura più restrittiva e letterale della norma, così come operata dall'ente previdenziale, in contrasto con la normativa dell'Unione Europea.
Ha concluso chiedendo la condanna dell'ente al pagamento dell'assegno unico con decorrenza dalla domanda amministrativa, ivi compresi i ratei arretrati, oltre accessori di legge.
2. Si è costituito in giudizio l sostenendo che l'assegno unico universale, ai CP_1 sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), D. Lgs. 230/2021, è riconosciuto solo ai cittadini italiani,
UE, o titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, permesso unico di lavoro autorizzato per oltre sei mesi, o permesso per motivi di ricerca. Il permesso per attesa occupazione non rientra, invece, tra questi titoli.
Ha evidenziato che la disciplina nazionale e comunitaria consente deroghe al principio di equiparazione tra cittadini e stranieri, specie in materia di prestazioni assistenziali, e che la normativa italiana ha già previsto le condizioni e i limiti di equiparazione.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La causa è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
Va premesso in punto di fatto che la ricorrente ha documentato di essere titolare di un permesso di soggiorno per “attesa di occupazione” emesso il
22.12.2023 e scadente il 5.2.2026; non ha invece documentato il suo stato di famiglia se non attraverso autocertificazione, che in sede giudiziale non ha valenza probatoria, ma la circostanza ,come pure il rapporto di filiazione con i minori
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Persona_1 Controparte_2
26.09.2021, non è stato posto in discussione dalla parte convenuta. Tantomeno contestata è la circostanza che i due minori siano a carico della ricorrente, ossia facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE (come previsto dalla disposizione che di seguito si richiama).
In punto di diritto si osserva che l'art. 1 D. Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. Il beneficio
2 economico è attribuito, «su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)… ».
L'art. 2 prevede – per quanto qui di interesse - che l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico.
L'art. 3, quanto ai requisiti soggettivi del richiedente, dispone – per quanto qui di interesse – che l'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente (in corsivo le parti più rilevanti):
«a)… sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato
a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi».
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale».
La prestazione in oggetto è certamente una misura assistenziale universale a sostegno della famiglia rientrante nella settore della sicurezza sociale e dunque rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004, essendo una “prestazione familiare” cioè una prestazione in denaro destinata a compensare i carichi familiari (art. 1 del Regolamento).
L'art. 12, comma 1, della Direttiva 2011/98/UE del 13 dicembre 2011, “Relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e ad un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”, prevede che i lavoratori dei paesi terzi beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne, tra le varie materie, i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004.
L'art. 3 comma 1° della Direttiva ne stabilisce l'ambito di applicazione relativamente ai seguenti soggetti: “a) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi;
b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e
3 c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”.
La ricorrente è pacificamente titolare del permesso di soggiorno “per attesa occupazione” della durata superiore ai sei mesi al momento della domanda, del tipo previsto dall'art. 22, comma 11, D. Lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), il quale stabilisce che la perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del permesso e consente di effettuare la registrazione “al sistema informativo unitario per le politiche del lavoro di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 150/2015” per un periodo almeno annuale (salvo il lavoro stagionale) o per tutta la durata dell'eventuale sostegno al reddito, qualora superiore.
Non v'è dubbio, pertanto, che la tipologia di permesso (concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2003) rientri tra quelli che consentono di lavorare, tant'è che lo straniero deve registrarsi al sistema informativo dichiarando “la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego” (come stabilito dall'art. 19 D. Lgs. n.
150/2015).
Peraltro, va sottolineato che l'art. 41 D. Lgs. 286/1998 statuisce espressamente al comma 1 bis che: “Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”.
Va ulteriormente precisato che la Repubblica italiana, esercitando la facoltà offerta agli Stati membri di limitare la parità di trattamento come previsto all'articolo
12, paragrafo 2, lettera b), della Direttiva 2011/98, ha introdotto una deroga parziale alla equiparazione al cittadino italiano nel successivo comma 1 ter: “In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.
4 Come appare evidente dalla lettura delle predette disposizioni, tra i titolari di permesso unico di lavoro rientrano non solo coloro che stanno svolgendo un'attività lavorativa, ma anche coloro che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e si sono registrati nel sistema informativo unitario per le politiche del lavoro di cui al D. Lgs. n. 150/2015 dichiarando la loro immediata disponibilità al lavoro.
Ne consegue che l'art. 3 del D. Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 relativo ai requisiti soggettivi del richiedente dell'assegno unico universale, dev'essere interpretato nel senso che laddove fa riferimento al permesso unico di lavoro deve intendersi ricompreso anche il permesso “per attesa occupazione”.
Nel caso di specie non è chiaro se la ricorrente avesse svolto attività per un periodo non inferiore a sei mesi (art. 41 comma 1 bis), tuttavia la questione non è stata allegata ed espressamente contestata dall convenuto;
non v'è dubbio, CP_3 invece, che la ricorrente fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi (art. 41 comma 1 ter), dato che il permesso di soggiorno “per attesa occupazione” scadente il 5.2.2026 era stato rilasciato il
22.12.2023, mentre la domanda amministrativa di concessione dell'assegno unico universale è stata presentata il 26.12.2023 (solo quattro giorni dopo il rilascio del permesso).
A ciò si aggiunga che, come osservato dal Tribunale di Trento nella sentenza n.
121/2023 del 19.9.2023 (prodotta dalla ricorrente), che qui si richiama quale precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c., ad ulteriore sostegno di quanto sin qui affermato assume rilievo l'art. 5 commi 8.1 e 8.2 del D. Lgs. n. 286/1998.
Le due disposizioni disciplinano l'apposizione della dicitura "perm. unico lavoro" sui titoli di soggiorno che autorizzano l'esercizio di attività lavorativa e le relative eccezioni.
Il comma 8.1 stabilisce che su ogni permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del Testo Unico e del regolamento di attuazione deve essere inserita la dicitura "perm. unico lavoro".
Questa previsione risponde all'obbligo europeo di identificare chiaramente i titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/98/UE, consentendo ai titolari di beneficiare della parità di trattamento di cui all'art. 12 della direttiva per quanto riguarda condizioni di lavoro, previdenza sociale, prestazioni fiscali e altri diritti.
Il comma 8.2 elenca tassativamente le eccezioni, ossia le categorie di permessi che, pur abilitando al lavoro, non recano la dicitura "perm. unico lavoro". Si tratta di:
5 − stranieri di cui agli artt. 9 (permesso UE per soggiornanti di lungo periodo) e 9- ter (permesso per soggiornanti di lungo periodo in altri Stati membri)
− stranieri di cui all'art. 24 (rifugiati e protezione internazionale)
− stranieri di cui all'art. 26 (lavoro autonomo)
− stranieri di cui all'art. 27, co. 1, lett. a), g), h), i) e r) (casi particolari di ingresso per lavoro, tra cui dirigenti e personale altamente qualificato, Blue Card UE, lavoratori stagionali, ecc.)
− stranieri titolari di protezione temporanea o di permessi per motivi umanitari/casi speciali (art. 18, 18-bis, 20-bis, 22 co. 12-quater, art. 32 co. 3 D.
Lgs. 25/2008) o in attesa di decisione su tali domande.
Queste esclusioni rispecchiano le categorie che la Direttiva 2011/98/UE esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione (all'art. 3, par. 2), come i lungo soggiornanti (tutelati dalla Dir. 2003/109/CE), i beneficiari di protezione internazionale, i lavoratori autonomi, i lavoratori stagionali e altre categorie già coperte da normative UE specifiche.
Dall'analisi sistematica dei commi 8.1 e 8.2 emerge quindi con chiarezza che il permesso "per attesa occupazione" rientra tra i titoli su cui deve essere apposta la dicitura "perm. unico lavoro".
4. Va in ogni caso ricordato che la disciplina comunitaria sin qui analizzata costituisce è derivata dall'art. 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea (CDFUE) secondo cui “1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. / 2.
Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali”.
Inoltre, l'attribuzione di provvidenze sociali come quelle in questione rappresenta inoltre un'espressa previsione della Costituzione, che la sancisce, in particolare, agli artt. 31 e 38, quale attuazione dei principi di solidarietà e di eguaglianza, in riferimento a fasi particolari di fragilità e vulnerabilità dell'esistenza umana che chiunque può sperimentare, indipendentemente dalla cittadinanza.
Si ricorda infine che in materia di assegno di natalità e di assegno di maternità, provvidenze entrambe rientranti nella categoria delle prestazioni familiari di cui al
Regolamento (CE) n. 883/2004, come quella in esame, la Corte di giustizia
6 dell'Unione europea, grande sezione (sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-
350/2021, O. D. e altri), su rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale (con ordinanza n. 182/2020), ha concluso ritenendo che l'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE del 13 dicembre 2011 “deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa”.
Di conseguenza la Corte Costituzionale, con sentenza n. 54 del 2022, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni relative ai due assegni riconnessi alla maternità per contrasto con l'art. 117 Cost. primo comma per contrasto con l'art. 34 CDFUE. La Consulta ha ritenuto che: “13. - Il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, nei termini delineati dalla CDFUE e dal diritto derivato e poi ribaditi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, si raccorda ai principi consacrati dagli artt. 3 e 31 Cost. e ne avvalora e illumina il contenuto assiologico, allo scopo di promuovere una più ampia ed efficace integrazione dei cittadini dei Paesi terzi.
13.1.– La tutela dei valori primari della maternità e dell'infanzia, tra loro inscindibilmente connessi (art. 31 Cost.), non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli.
Questa Corte è costante nell'affermare che spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare i beneficiari delle prestazioni sociali, tenendo conto del limite delle risorse disponibili.
Tale individuazione, nondimeno, è vincolata al rispetto del canone di ragionevolezza. È dunque consentita l'introduzione di requisiti selettivi, a patto che obbediscano a una causa normativa adeguata e siano sorretti da una giustificazione razionale e trasparente (sentenza n. 222 del 2013 punto 7 del considerato in diritto)”.
Analoghe considerazioni possono evidentemente farsi in relazione all'assegno unico universale per i figli a carico che è posto a tutela di valori fondamentali (art. 2,
3, 31, 38 e 117 Cost.), come la protezione della famiglia, della natalità e della genitorialità nonché la promozione dell'occupazione femminile e che viene riconosciuto a tutti i nuclei con figli, indipendentemente dalla tipologia occupazionale dei genitori, sancendone il carattere universale ma, al contempo, erogandolo in misura progressiva in connessione alla capacità economica delle famiglie.
Pertanto l'art. 3 del D. Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 relativo ai requisiti soggettivi che deve possedere il richiedente dell'assegno unico universale, deve essere necessariamente interpretato in senso estensivo (come sopra evidenziato), costituzionalmente orientato.
7 5. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente condanna alle spese della parte soccombente.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della ridotta attività processuale espletata.
Il pagamento delle spese deve essere eseguito a favore dello Stato ex art. 133
D.P.R. n. 115/2002, essendo la ricorrente stata ammessa a al patrocinio.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegno unico universale per i due figli a carico a decorrere dalla Parte_1 domanda amministrativa Protocollo n. 8400.26/12/2023.0482405, presentata in CP_1 data 26/12/2023, e sino alla permanenza dei requisiti di legittimazione di cui all'art. 3
D. Lgs. n. 230/2021; per l'effetto condanna l alla erogazione a favore della ricorrente dell'assegno CP_1 unico, ivi compresi i ratei già maturati e non riscossi, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali ex art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
Condanna l alla rifusione delle spese di lite della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 3.291,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge. Dispone che il pagamento delle spese sia eseguito a favore dello Stato.
Così deciso in Ferrara il 28/10/2025
IL GIUDICE LE De UR
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