Articolo 12 della Legge 30 maggio 1988, n. 186
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Versione
23 giugno 1988
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Versione
3 marzo 1999
Art. 12. Collegio dei revisori dei conti 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 27)) .
4. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti dell'ASI; vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione. ((1)) 5. Il presidente e i membri del collegio dei revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese. ((1)) 6. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori si avvale del personale dell'ASI. ((1)) 7. Il presidente del collegio dei revisori o uno dei componenti, designato dallo stesso presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che i commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono abrogati dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27 .
Entrata in vigore il 3 marzo 1999