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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/07/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1540 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela DE SALVATORE e dall'avv. Parte_1
NC ELIA, anche in qualità di legale rappresentante della società CP_1
[...]
RICORRENTE
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAG IO NI DE LL A D ECISIO NE
1. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il pagamento degli CP_2
arretrati della pensione di inabilità ex art 12 l 118/71.
1.1. Regolarmente intimato, non si è costituito ed è stato CP_2
dichiarato contumace.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento dei ratei arretrati, e, conseguentemente, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
3. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Deve preliminarmente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto pagamento da parte di delle somme richieste CP_2
con il ricorso, come rilevato dallo stesso ricorrente.
1 di 2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
la restante metà CP_2
delle spese di lite – liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, con riguardo allo scaglione di riferimento (tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455) in ragione della semplicità della controversia – vanno poste a carico dell' , considerato CP_2
che il pagamento è avvenuto nel novembre 2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato nel luglio 2024 e parte ricorrente ha allegato di aver inviato ad il modello Ap70 già nel gennaio 2024. CP_2
Non può disporsi la distrazione delle spese in favore degli avvocati antistatari, in difetto della necessaria dichiarazione che la società non Controparte_1
abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta (cfr. Cass. 29 agosto 2018, n.
21281, secondo cui «se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta;
tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo»).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
così provvede:
[...]
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese CP_2 di giudizio che liquida per l'intero in complessivi €2.144,75 di cui €1.865,00 per compensi ed €279,75 per spese generali, oltre iva e cpa;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 3 luglio 2025
GIUDICE
EL BE
2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1540 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela DE SALVATORE e dall'avv. Parte_1
NC ELIA, anche in qualità di legale rappresentante della società CP_1
[...]
RICORRENTE
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAG IO NI DE LL A D ECISIO NE
1. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il pagamento degli CP_2
arretrati della pensione di inabilità ex art 12 l 118/71.
1.1. Regolarmente intimato, non si è costituito ed è stato CP_2
dichiarato contumace.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento dei ratei arretrati, e, conseguentemente, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
3. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Deve preliminarmente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto pagamento da parte di delle somme richieste CP_2
con il ricorso, come rilevato dallo stesso ricorrente.
1 di 2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
la restante metà CP_2
delle spese di lite – liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, con riguardo allo scaglione di riferimento (tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455) in ragione della semplicità della controversia – vanno poste a carico dell' , considerato CP_2
che il pagamento è avvenuto nel novembre 2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato nel luglio 2024 e parte ricorrente ha allegato di aver inviato ad il modello Ap70 già nel gennaio 2024. CP_2
Non può disporsi la distrazione delle spese in favore degli avvocati antistatari, in difetto della necessaria dichiarazione che la società non Controparte_1
abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta (cfr. Cass. 29 agosto 2018, n.
21281, secondo cui «se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta;
tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo»).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
così provvede:
[...]
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese CP_2 di giudizio che liquida per l'intero in complessivi €2.144,75 di cui €1.865,00 per compensi ed €279,75 per spese generali, oltre iva e cpa;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 3 luglio 2025
GIUDICE
EL BE
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