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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 5230/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. BISCUOLA BARBARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Vigevano (PV), Via G. Mameli n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VIGEVANO, in data
13/06/1999, (atto n. 71, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
1999); separati consensualmente con decreto di omologazione del 30.05.2018 emesso da questo
Tribunale, R.G. 531/2018, con condizioni modificate come da decreto di Accoglimento
n. cronol. 1341/2019 del 26/02/2019, R.G. n. 4164/2018;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ 2.la figlia minore affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori continuerà ad abitare con la madre presso l'abitazione che è stata presa in locazione dalla medesima in Vigevano, via Del Carmine n°2;
pag. 1 di 4
3.i genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia minore, tenendo conto delle rispettive capacità, inclinazioni ed aspirazioni della stessa;
4.Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo desidererà, anche durante i giorni infra-settimanali sempre previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze lavorative sue e della coniuge, nonché dei desideri, interessi ed impegni scolastici della minore. In particolare il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali (possibilmente il mercoledì ed il venerdì salvo diverso accordo) dalle ore 16:00 alle ore 20:00, con possibilità di estendere l'orario fino a dopo cena e precisamente sino alle ore 21:30. Dopodiché il padre riaccompagnerà la minore dalla madre;
5.il padre, in ogni caso, potrà tenere con sé la figlia, a settimane alternate nei giorni del sabato e della domenica (orario da stabilire fra i genitori) con pernottamento;
6.il padre potrà tenere con sé la figlia, durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi con l'obbligo di comunicare alla moglie la località e viceversa;
7.per le vacanze natalizie la figlia, trascorrerà i primi 7gg (compreso Vigilia, S. Natale
e S. Stefano) con l'uno e le festività di fine anno ed Epifania con l'altro genitore, con il rispetto del principio dell'alternanza annuale salvo diverso accordo, mentre le vacanze pasquali ed i compleanni sarà seguito il criterio dell'alternanza salvo diverso accordo;
per le altre festività/ricorrenze il padre potrà tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre e con il principio dell'alternanza. Entrambi i genitori si impegneranno affinché la figlia non venga posta in situazioni tali da compromettere la sua serena crescita;
Per_ 8.ciascuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento della figlia ed al soddisfacimento delle loro necessità quotidiane. Attese le esigenze della medesima nonché le risorse economiche dei genitori ed i tempi di permanenza della figlia presso gli stessi;
9.i genitori convengono che, sino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte Per_ dei figli e , il padre provvederà al mantenimento diretto del figlio , Per_2 Per_2
Per_ convivente con lui, e corrisponderà alla figlia un importo di euro 250,00 a titolo di mantenimento, oltre a ulteriori euro 250,00 per contributo spese straordinarie, versati direttamente alla madre;
pag. 2 di 4 10.i signori e condividono nuovamente e fanno proprio il protocollo Pt_1 CP_1
d'intesa tra i Magistrati del Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia denominato: “protocollo d'intesa tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori” prot. n. 2323/2016 del
9.11.2016;
11.i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso e fatte salve le statuizioni ivi contenute, dichiarano di aver tra loro regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale;
12.i coniugi, si impegnano a far sì che la minore conservi un rapporto affettivo e significativo con i nonni, gli zii e gli altri parenti di entrambi i rami genitoriali;
13.i coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni cambiamento di residenza
e/o di recapito, anche telefonico e si concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
23.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto di omologazione del 30.05.2018 emesso da questo
Tribunale, R.G. 531/2018, con condizioni modificate come da decreto di Accoglimento
n. cronol. 1341/2019 del 26/02/2019, R.G. n. 4164/2018, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta pag. 3 di 4 ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 12.04.2018;
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in VIGEVANO in data 13/06/1999, (atto Pt_1 Controparte_1
n. 71, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 5230/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. BISCUOLA BARBARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Vigevano (PV), Via G. Mameli n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VIGEVANO, in data
13/06/1999, (atto n. 71, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
1999); separati consensualmente con decreto di omologazione del 30.05.2018 emesso da questo
Tribunale, R.G. 531/2018, con condizioni modificate come da decreto di Accoglimento
n. cronol. 1341/2019 del 26/02/2019, R.G. n. 4164/2018;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ 2.la figlia minore affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori continuerà ad abitare con la madre presso l'abitazione che è stata presa in locazione dalla medesima in Vigevano, via Del Carmine n°2;
pag. 1 di 4
3.i genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia minore, tenendo conto delle rispettive capacità, inclinazioni ed aspirazioni della stessa;
4.Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo desidererà, anche durante i giorni infra-settimanali sempre previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze lavorative sue e della coniuge, nonché dei desideri, interessi ed impegni scolastici della minore. In particolare il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali (possibilmente il mercoledì ed il venerdì salvo diverso accordo) dalle ore 16:00 alle ore 20:00, con possibilità di estendere l'orario fino a dopo cena e precisamente sino alle ore 21:30. Dopodiché il padre riaccompagnerà la minore dalla madre;
5.il padre, in ogni caso, potrà tenere con sé la figlia, a settimane alternate nei giorni del sabato e della domenica (orario da stabilire fra i genitori) con pernottamento;
6.il padre potrà tenere con sé la figlia, durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi con l'obbligo di comunicare alla moglie la località e viceversa;
7.per le vacanze natalizie la figlia, trascorrerà i primi 7gg (compreso Vigilia, S. Natale
e S. Stefano) con l'uno e le festività di fine anno ed Epifania con l'altro genitore, con il rispetto del principio dell'alternanza annuale salvo diverso accordo, mentre le vacanze pasquali ed i compleanni sarà seguito il criterio dell'alternanza salvo diverso accordo;
per le altre festività/ricorrenze il padre potrà tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre e con il principio dell'alternanza. Entrambi i genitori si impegneranno affinché la figlia non venga posta in situazioni tali da compromettere la sua serena crescita;
Per_ 8.ciascuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento della figlia ed al soddisfacimento delle loro necessità quotidiane. Attese le esigenze della medesima nonché le risorse economiche dei genitori ed i tempi di permanenza della figlia presso gli stessi;
9.i genitori convengono che, sino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte Per_ dei figli e , il padre provvederà al mantenimento diretto del figlio , Per_2 Per_2
Per_ convivente con lui, e corrisponderà alla figlia un importo di euro 250,00 a titolo di mantenimento, oltre a ulteriori euro 250,00 per contributo spese straordinarie, versati direttamente alla madre;
pag. 2 di 4 10.i signori e condividono nuovamente e fanno proprio il protocollo Pt_1 CP_1
d'intesa tra i Magistrati del Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia denominato: “protocollo d'intesa tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori” prot. n. 2323/2016 del
9.11.2016;
11.i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso e fatte salve le statuizioni ivi contenute, dichiarano di aver tra loro regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale;
12.i coniugi, si impegnano a far sì che la minore conservi un rapporto affettivo e significativo con i nonni, gli zii e gli altri parenti di entrambi i rami genitoriali;
13.i coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni cambiamento di residenza
e/o di recapito, anche telefonico e si concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
23.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto di omologazione del 30.05.2018 emesso da questo
Tribunale, R.G. 531/2018, con condizioni modificate come da decreto di Accoglimento
n. cronol. 1341/2019 del 26/02/2019, R.G. n. 4164/2018, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta pag. 3 di 4 ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 12.04.2018;
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in VIGEVANO in data 13/06/1999, (atto Pt_1 Controparte_1
n. 71, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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