Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 194
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione

    La Corte ha ritenuto che il vizio genetico del contratto di lavoro, derivante dall'annullamento della graduatoria concorsuale, comporti la nullità del contratto stesso. Di conseguenza, il sottoscrittore dell'avviso di accertamento non aveva la qualifica necessaria, rendendo l'atto nullo. La Corte ha disapplicato la parte del provvedimento che intendeva mantenere gli effetti degli atti medio tempore, in contrasto con il principio di retroattività dell'annullamento.

  • Accolto
    Violazione del giudicato amministrativo

    La Corte ha affermato che il rifiuto dell'Agenzia di annullare l'avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario decaduto rappresenta una violazione del giudicato amministrativo, che impone la nullità dell'atto adottato in elusione del giudicato.

  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso avverso diniego di autotutela

    La Corte ha ritenuto che i giudici di prime cure abbiano erroneamente affermato l'inammissibilità del ricorso di primo grado, poiché l'art. 19, comma 1, lett. G-ter) D. Lgs. 546/92 ammette il ricorso avverso il rifiuto di autotutela nei casi previsti dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 194
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 194
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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