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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1466/2025 RG, introdotta da
, nata a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), ed ivi residente a[...], C.F._1
e
, nato a [...], il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 ed ivi residente a[...], entrambi elett.te domiciliati in Civitavecchia (RM), Via Bernini n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale Giampaglia (c.f.: – pec: C.F._3
– fax 0766.30904) Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 16/12/2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa dove i coniugi avevano fissato la loro residenza coniugale, sita in Civitavecchia, Via Francesco Navone n. 27, di cui risulta legittimo assegnatario il sig.
resterà in possesso e godimento totale di quest'ultimo, già intestatario di tutte le CP_1 utenze, con tutto quanto in essa contenuto, avendo già provveduto a suddividere mobili ed Per_ oggetti dichiarandosi pienamente soddisfatti, ad eccezione della cameretta della figlia che la sig.ra provvederà ad asportare quanto prima con avvertimento Parte_1 preventivo e congruo di almeno 7 giorni prima al sig. del giorno di asporto;
CP_1
3. la sig.ra si è già allontanata dalla casa coniugale portando con sé gli Parte_1 effetti personali principali fissando il domicilio altrove, in alloggio diverso e ritenuto consono alle sue comodità ed esigenze. La sig.ra provvederà inoltre, entro la Parte_1 data dell'udienza presidenziale, ad asportare tutti gli altri effetti personali ancora presenti nella casa coniugale;
4. i ricorrenti dichiarano entrambi che provvederanno ciascuno direttamente ed autonomamente al proprio mantenimento;
5. i ricorrenti avevano un conto corrente cointestato presso l'istituto bancario INTESA SAN PAOLO di CIVITAVECCHIA, movimentato in gran parte dal sig. , che CP_1 hanno già provveduto a chiudere in maniera concorde, senza alcuna contestazione circa il saldo e la suddivisione dello stesso salvo quanto previsto al punto n. 6, mentre la sig.ra ha un proprio conto corrente. Parte_1
6. Per accordo tra le parti il sig. con la sottoscrizione del presente atto si CP_1 obbliga a versare alla sig.ra €2.000 in due tranche e comunque entro e non Parte_1 oltre il 31.01.2026;
7. i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere altro più a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista economico, oltre a quanto qui previsto in particolare al punto n. 6), ritenendosi reciprocamente pienamente soddisfatti;
8. le condizioni di cui sopra verranno rispettate dalla firma del presente atto;
9. i ricorrenti esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1466/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CIVITAVECCHIA (RM), 16/03/1982) e (CIVITAVECCHIA (RM), CP_1
24/03/1977) (matrimonio contratto in Civitavecchia, in data 16.12.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Civitavecchia, N. 58, P. 1, Anno 2000), alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 08/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1466/2025 RG, introdotta da
, nata a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), ed ivi residente a[...], C.F._1
e
, nato a [...], il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 ed ivi residente a[...], entrambi elett.te domiciliati in Civitavecchia (RM), Via Bernini n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale Giampaglia (c.f.: – pec: C.F._3
– fax 0766.30904) Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 16/12/2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa dove i coniugi avevano fissato la loro residenza coniugale, sita in Civitavecchia, Via Francesco Navone n. 27, di cui risulta legittimo assegnatario il sig.
resterà in possesso e godimento totale di quest'ultimo, già intestatario di tutte le CP_1 utenze, con tutto quanto in essa contenuto, avendo già provveduto a suddividere mobili ed Per_ oggetti dichiarandosi pienamente soddisfatti, ad eccezione della cameretta della figlia che la sig.ra provvederà ad asportare quanto prima con avvertimento Parte_1 preventivo e congruo di almeno 7 giorni prima al sig. del giorno di asporto;
CP_1
3. la sig.ra si è già allontanata dalla casa coniugale portando con sé gli Parte_1 effetti personali principali fissando il domicilio altrove, in alloggio diverso e ritenuto consono alle sue comodità ed esigenze. La sig.ra provvederà inoltre, entro la Parte_1 data dell'udienza presidenziale, ad asportare tutti gli altri effetti personali ancora presenti nella casa coniugale;
4. i ricorrenti dichiarano entrambi che provvederanno ciascuno direttamente ed autonomamente al proprio mantenimento;
5. i ricorrenti avevano un conto corrente cointestato presso l'istituto bancario INTESA SAN PAOLO di CIVITAVECCHIA, movimentato in gran parte dal sig. , che CP_1 hanno già provveduto a chiudere in maniera concorde, senza alcuna contestazione circa il saldo e la suddivisione dello stesso salvo quanto previsto al punto n. 6, mentre la sig.ra ha un proprio conto corrente. Parte_1
6. Per accordo tra le parti il sig. con la sottoscrizione del presente atto si CP_1 obbliga a versare alla sig.ra €2.000 in due tranche e comunque entro e non Parte_1 oltre il 31.01.2026;
7. i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere altro più a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista economico, oltre a quanto qui previsto in particolare al punto n. 6), ritenendosi reciprocamente pienamente soddisfatti;
8. le condizioni di cui sopra verranno rispettate dalla firma del presente atto;
9. i ricorrenti esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1466/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CIVITAVECCHIA (RM), 16/03/1982) e (CIVITAVECCHIA (RM), CP_1
24/03/1977) (matrimonio contratto in Civitavecchia, in data 16.12.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Civitavecchia, N. 58, P. 1, Anno 2000), alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 08/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone