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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/09/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
RG 605 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BERTAGGIA DANIELE CP_1
RICORRENTE
contumace CP_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni per parte ricorrente : disporre la revoca dell'assegno posto a carico del sig. a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della sig.ra con effetto dalla data della presente domanda Parte_1 sussistendo giustificati motivi che legittimano la revisione delle condizioni per i motivi suesposti. Fermo il resto. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimb. Forf. 15% Iva e Cpa come per legge.
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: CP_1 con sentenza n. 232/2018 del 26/03/2018 il Tribunale di Ferrara aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1 Pt_1
prevedendo, fra l'altro, l'obbligo in capo al di versare un assegno mensile
[...] CP_1 di euro 300 “a titolo di contributo al suo mantenimento..”. Assumeva il ricorrente che la propria situazione economica era profondamente mutata in quanto nel maggio 2023 aveva iniziato a percepire una pensione mensile di € 625,00, aveva cessato di svolgere l'attività di imprenditore agricolo ed avendo venduto i terreni in comproprietà. A fronte di un'evidente contrazione del reddito economica vi era la tranquilla situazione della signora proprietaria dell'abitazione in cui conviveva con il figlio Parte_1 Per_1 percettore di uno stipendio di circa 1.300 € mensili.
Considerato che la resistente continuava inoltre a prestare attività lavorativa come domestica, chiedeva che il tribunale revocasse l'assegno di cui si è detto. La resistente non si costituiva pur avendo ritirato personalmente l'atto notificato.
pagina 1 di 2 Ciò posto ritiene il tribunale che non sussistano più le ragioni che avevano indotto i coniugi a concordare l'erogazione di un assegno divorzile.
La capacità economica del ricorrente è nettamente diminuita sicché la domanda di revoca dell' assegno divorzile deve essere accolta. Si dispone la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura del procedimento e del comportamento processuale della resistente.
PQM
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza n. 232/2018 emessa dal Tribunale di Ferrara in data 22.3.2018, così dispone: revoca l'assegno divorzile posto a carico del sig. con decorrenza dalla CP_1 domanda. Compensa le spese di giudizio. Ferrara, 10.9.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BERTAGGIA DANIELE CP_1
RICORRENTE
contumace CP_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni per parte ricorrente : disporre la revoca dell'assegno posto a carico del sig. a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della sig.ra con effetto dalla data della presente domanda Parte_1 sussistendo giustificati motivi che legittimano la revisione delle condizioni per i motivi suesposti. Fermo il resto. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimb. Forf. 15% Iva e Cpa come per legge.
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: CP_1 con sentenza n. 232/2018 del 26/03/2018 il Tribunale di Ferrara aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1 Pt_1
prevedendo, fra l'altro, l'obbligo in capo al di versare un assegno mensile
[...] CP_1 di euro 300 “a titolo di contributo al suo mantenimento..”. Assumeva il ricorrente che la propria situazione economica era profondamente mutata in quanto nel maggio 2023 aveva iniziato a percepire una pensione mensile di € 625,00, aveva cessato di svolgere l'attività di imprenditore agricolo ed avendo venduto i terreni in comproprietà. A fronte di un'evidente contrazione del reddito economica vi era la tranquilla situazione della signora proprietaria dell'abitazione in cui conviveva con il figlio Parte_1 Per_1 percettore di uno stipendio di circa 1.300 € mensili.
Considerato che la resistente continuava inoltre a prestare attività lavorativa come domestica, chiedeva che il tribunale revocasse l'assegno di cui si è detto. La resistente non si costituiva pur avendo ritirato personalmente l'atto notificato.
pagina 1 di 2 Ciò posto ritiene il tribunale che non sussistano più le ragioni che avevano indotto i coniugi a concordare l'erogazione di un assegno divorzile.
La capacità economica del ricorrente è nettamente diminuita sicché la domanda di revoca dell' assegno divorzile deve essere accolta. Si dispone la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura del procedimento e del comportamento processuale della resistente.
PQM
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza n. 232/2018 emessa dal Tribunale di Ferrara in data 22.3.2018, così dispone: revoca l'assegno divorzile posto a carico del sig. con decorrenza dalla CP_1 domanda. Compensa le spese di giudizio. Ferrara, 10.9.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
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