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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9514 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14768/2025 R.G.L. cui è riunita quella n. 14772 dell'anno 2025 vertenti
TRA
e , rappresentati e difesi, in virtù di Parte_1 Parte_2 procura in calce ai ricorsi, dall'avv. Piero Ferrara ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis
-ricorrenti
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ANmaria De
OL ed AN IN (per e dall'avv. Gianpiero Mesco (per Pt_1
), tutti elettivamente domiciliati in Via Comunale del Principe, Pt_2 CP_1
Cont 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar del 13/08/2025, rep. n. 1441, raccolta n. 984 Persona_1
- resistente
OGGETTO: compenso per mancato riposo per lavoro festivo infrasettimanale
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati entrambi in data 16.06.2025, gli istanti, dipendenti dell' , entrambi con qualifica di Operatore Socio-Sanitario Controparte_3 presso l' di sul presupposto di aver prestato la propria Parte_3 CP_1 attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, indicati in ricorso, hanno adito il
Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare e dichiarare il proprio
1 diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del CCNL 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni indicati nei rispettivi ricorsi e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 3.519,04 (per e di € 1.102,42, (per ), giusta conteggi elaborati nei ricorsi, o in Pt_1 Pt_2 quella diversa misura, anche maggiore, ritenuta di giustizia, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese con attribuzione.
A sostegno del proprio assunto hanno esposto:
- di lavorare dal 04/12/2017 per e dal 15/05/2020 per alle Pt_1 Pt_2 dipendenze della con sede legale in in Strada Controparte_1 CP_1
Comunale del Principe 13/a;
- di svolgere la prestazione lavorativa su turni di lavoro, prestando attività in giorni festivi infrasettimanali, come analiticamente indicato nei ricorsi con specificazione delle relative ore lavorate;
- di non aver mai goduto di riposo compensativo a fronte del lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione.
- di aver inoltrato al datore di lavoro formale costituzioni in mora, senza alcun riscontro.
Hanno invocato l'art. 29, comma 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del Controparte_4
07/04/1999, al sesto comma deducendo di aver diritto alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo non avendo beneficiato del riposo compensativo.
Illustrati i criteri sottesi ai conteggi, come indicati nelle norme contrattuali, hanno rassegnato le soprascritte conclusioni.
Incardinatasi la lite, l' nel costituirsi, con diversi difensori per CP_5 ciascuna causa, ha eccepito la decadenza, la prescrizione quinquennale dei crediti
2 azionati, la duplicazione di domanda (per e nel merito l'infondatezza, Pt_1 contestando il quantum rivendicato in quanto già pagato a seguito di identico ricorso
( e non provato e concludendo per il rigetto col favore delle spese. Pt_1
All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, viene decisa mediante separata sentenza, dopo il deposito di note di trattazione scritta.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere;
infatti, nel corso del giudizio, preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti costituite, è intervenuto un evento pienamente satisfattivo delle pretese avanzate in questo giudizio.
Deve quindi ritenersi, in adesione a quanto dichiarato dalle parti e alla luce delle depositate note di trattazione scritta del 25.11.2025 per entrambi i ricorrenti, i quali dichiarano che: “in relazione al presente giudizio, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, sia al diritto che all'azione, con conseguente integrale compensazione delle spese di lite”, che sia cessata la materia del contendere.
L'intervenuta rinuncia sia al diritto che all'azione, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sotto il profilo sistematico, “la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia
l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
“La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
3 Alla stregua delle osservazioni esposte, la rinuncia al diritto e all'azione avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese, le parti hanno espressamente richiesto la compensazione
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite
Così deciso in Napoli 23 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
4
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14768/2025 R.G.L. cui è riunita quella n. 14772 dell'anno 2025 vertenti
TRA
e , rappresentati e difesi, in virtù di Parte_1 Parte_2 procura in calce ai ricorsi, dall'avv. Piero Ferrara ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis
-ricorrenti
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ANmaria De
OL ed AN IN (per e dall'avv. Gianpiero Mesco (per Pt_1
), tutti elettivamente domiciliati in Via Comunale del Principe, Pt_2 CP_1
Cont 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar del 13/08/2025, rep. n. 1441, raccolta n. 984 Persona_1
- resistente
OGGETTO: compenso per mancato riposo per lavoro festivo infrasettimanale
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati entrambi in data 16.06.2025, gli istanti, dipendenti dell' , entrambi con qualifica di Operatore Socio-Sanitario Controparte_3 presso l' di sul presupposto di aver prestato la propria Parte_3 CP_1 attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, indicati in ricorso, hanno adito il
Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare e dichiarare il proprio
1 diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del CCNL 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni indicati nei rispettivi ricorsi e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 3.519,04 (per e di € 1.102,42, (per ), giusta conteggi elaborati nei ricorsi, o in Pt_1 Pt_2 quella diversa misura, anche maggiore, ritenuta di giustizia, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese con attribuzione.
A sostegno del proprio assunto hanno esposto:
- di lavorare dal 04/12/2017 per e dal 15/05/2020 per alle Pt_1 Pt_2 dipendenze della con sede legale in in Strada Controparte_1 CP_1
Comunale del Principe 13/a;
- di svolgere la prestazione lavorativa su turni di lavoro, prestando attività in giorni festivi infrasettimanali, come analiticamente indicato nei ricorsi con specificazione delle relative ore lavorate;
- di non aver mai goduto di riposo compensativo a fronte del lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione.
- di aver inoltrato al datore di lavoro formale costituzioni in mora, senza alcun riscontro.
Hanno invocato l'art. 29, comma 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del Controparte_4
07/04/1999, al sesto comma deducendo di aver diritto alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo non avendo beneficiato del riposo compensativo.
Illustrati i criteri sottesi ai conteggi, come indicati nelle norme contrattuali, hanno rassegnato le soprascritte conclusioni.
Incardinatasi la lite, l' nel costituirsi, con diversi difensori per CP_5 ciascuna causa, ha eccepito la decadenza, la prescrizione quinquennale dei crediti
2 azionati, la duplicazione di domanda (per e nel merito l'infondatezza, Pt_1 contestando il quantum rivendicato in quanto già pagato a seguito di identico ricorso
( e non provato e concludendo per il rigetto col favore delle spese. Pt_1
All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, viene decisa mediante separata sentenza, dopo il deposito di note di trattazione scritta.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere;
infatti, nel corso del giudizio, preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti costituite, è intervenuto un evento pienamente satisfattivo delle pretese avanzate in questo giudizio.
Deve quindi ritenersi, in adesione a quanto dichiarato dalle parti e alla luce delle depositate note di trattazione scritta del 25.11.2025 per entrambi i ricorrenti, i quali dichiarano che: “in relazione al presente giudizio, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, sia al diritto che all'azione, con conseguente integrale compensazione delle spese di lite”, che sia cessata la materia del contendere.
L'intervenuta rinuncia sia al diritto che all'azione, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sotto il profilo sistematico, “la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia
l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
“La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
3 Alla stregua delle osservazioni esposte, la rinuncia al diritto e all'azione avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese, le parti hanno espressamente richiesto la compensazione
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite
Così deciso in Napoli 23 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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