Versione
14 febbraio 1989
14 febbraio 1989
Art. 4. 1. L' articolo 498 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 498 (Dichiarazione di contumacia). - Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo 497, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.
La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non puo' procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullita'.
L'ordinanza dichiarativa della contumacia e' nulla se quando viene pronunciata vi e' la prova che l'assenza dell'imputato e' dovuta a legittimo impedimento.
Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma, ma prima che sia cominciata la discussione finale, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima, e, se l'imputato non e' comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.
In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali e' decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di piu' imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo 497.
La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale e' priva di effetti sul giudizio contumaciale".
"Art. 498 (Dichiarazione di contumacia). - Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo 497, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.
La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non puo' procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullita'.
L'ordinanza dichiarativa della contumacia e' nulla se quando viene pronunciata vi e' la prova che l'assenza dell'imputato e' dovuta a legittimo impedimento.
Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma, ma prima che sia cominciata la discussione finale, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima, e, se l'imputato non e' comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.
In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali e' decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di piu' imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo 497.
La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale e' priva di effetti sul giudizio contumaciale".
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., ordinanza 02/03/1990, n. 110Provvedimento: […] Infatti, attesa la peculiarita' del giudizio di cassazione, tale obiettivo richiederebbe la revisione delle disposizioni vigenti in termini variamente ipotizzabili (non ultimo quello adottato dall'art. 489 del nuovo codice di procedura penale) e quindi, in mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, delle scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., in parte qua). - O. n. 110/1989.Leggi di più...
- rinnovazione dibattimento·
- contumacia·
- giurisdizione costituzionale·
- inammissibilità·
- art. 520 cpp 1930·
- giudizio di appello·
- legittimo impedimento·
- art. 24 Cost.·
- diritto di difesa·
- art. 498 cpp 1930