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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/11/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3211 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. LEPORE VALERIA
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ROMANO GENEROSO;
Controparte_1
CP 2, AVV. AVENA GILDA;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.6.2022 parte ricorrente proponeva opposizione - limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229003360209000.
La detta intimazione era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 03420050045303124000
(notificata in data 4.2.2006) - Ente creditore CP_2 relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anni di riferimento 1999, 2000, 2001, 2002 e
2003, per un ammontare complessivo di € 4.781,99; all'avviso di addebito n. 33420120001412240000
(notificato in data 16.5.2014) - Ente creditore CP_2 relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anni di riferimento 2010 e 2011, per un ammontare complessivo di € 2.334,59;
e così per un totale - esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro di € 7.116,58.
Tanto premesso, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti sottesi e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Concludeva chiedendo: "In via cautelare: concedere,
anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e delle relative cartelle di pagamento ivi contenute, per i motivi di cui in narrativa, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per gli evidenti pregiudizi connessi all'esecuzione della stessa, meglio argomentati in atti;
In via principale, in accoglimento alla proposta opposizione: accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o
-
l'inefficacia dell'atto impugnato per tutti i motivi rappresentati in narrativa e, dunque, dichiarare nullo e privo di effetti l'atto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa;
accertare e dichiarare non dovute dall'opponente le somme contenute e pretese con l'atto impugnato per le ragioni esposte in narrative;
- accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale e /o decadenziale del credito previdenziale a seguito del decorso del termine di legge.".
Si è costituito in giudizio CP_3 contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva,
l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito,
l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Si è costituito in giudizio anche l'CP_2 che ha svolto ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Nello specifico,specifico, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, comunque,
l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Preliminarmente, il Tribunale osserva che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'
[...] pur dopo la pronuncia delle Sezioni Controparte 1 Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP 3 cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Va, poi, esaminata la tempestività della proposta opposizione.
In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi - deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi
(Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U,Cass. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323-01). Ed infatti: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita" o "eventuale")
notificazione degli avvisi stessi e/o cartelle. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 24.6.2022, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta a mezzo pec in data 19.5.2022 (cfr. data di notifica dichiarata dallo stesso ricorrente nel ricorso in opposizione e l'avviso di ricevimento in allegati CP_3 .
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito (o la cartella di pagamento) e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n.
46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass.
20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, deve evidenziarsi che la cartella di pagamento n. 03420050045303124000 risulta notificata a mezzo raccomandata A/R in data 4.2.2006 (cfr. avviso di ricevimento in allegati CP_3 e l'avviso di addebito n.
33420120001412240000 a mezzo raccomandata A/R in data 16.5.2012 (cfr. avviso di ricevimento in allegati
CP 2. Acclarata la ritualità della notifica degli atti prodromici, va rilevata la incontrovertibilità delle pretese creditorie in essi contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione della cartella e dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
La doglianza è fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Come ribadito, in atti vi è prova della regolare notifica della notifica della cartella di pagamento in data 4.2.2006 e dell'avviso di addebito in data 16.5.2012.
Successivamente a tali atti è stata effettuata il 19.5.2022
la notifica dell'intimazione in questa sede impugnata.
Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti.
Nessuna efficacia può essere, in tal senso, attribuita agli avvisi di ricevimento relativi all'intimazione di pagamento n. 03420139049297926000 (notificata il
10.7.2013 ed asseritamente riferibile all'avviso di addebito), alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201500002688000 (notificata il
9.7.2015 ed asseritamente riferibile all'avviso di addebito), all'intimazione n. 03420169008394750000
(notificata l'8.2.17 e asseritamente riferibile alla cartella e all'avviso di addebito) e all'atto di pignoramento presso
03484201700000915001terzi n. (notificato il
21.4.2017) prodotti dall' CP_3 posto che tali avvisi di ricevimento, in assenza del deposito degli atti a cui sarebbero riconducibili, non consentono di poter rilevare che effettivamente i titoli sottesi all'intimazione fossero in tali atti ricompresi ai fini dell'interruzione della eccepita prescrizione;
pertanto, inidonei all'assolvimento del relativo onere probatorio.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nei titoli oggetto di causa.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite,
l'accoglimento dell'opposizione costituisce la
conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione € con la 5.201 a € 26.000, senza fase istruttoria e riduzione del 30% per assenza di particolare complessità).
Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di CP_2
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella cartella di pagamento n.
03420050045303124000 e nell'avviso di addebito n.
33420120001412240000;
condanna l' Controparte 1 al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.305,50 oltre
VA e PA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
compensa le spese nei confronti di CP 2
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio
del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 05/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. LEPORE VALERIA
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ROMANO GENEROSO;
Controparte_1
CP 2, AVV. AVENA GILDA;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.6.2022 parte ricorrente proponeva opposizione - limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229003360209000.
La detta intimazione era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 03420050045303124000
(notificata in data 4.2.2006) - Ente creditore CP_2 relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anni di riferimento 1999, 2000, 2001, 2002 e
2003, per un ammontare complessivo di € 4.781,99; all'avviso di addebito n. 33420120001412240000
(notificato in data 16.5.2014) - Ente creditore CP_2 relativo a contributi IVS (minimale/fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, spese di notifica, anni di riferimento 2010 e 2011, per un ammontare complessivo di € 2.334,59;
e così per un totale - esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro di € 7.116,58.
Tanto premesso, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti sottesi e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Concludeva chiedendo: "In via cautelare: concedere,
anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e delle relative cartelle di pagamento ivi contenute, per i motivi di cui in narrativa, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per gli evidenti pregiudizi connessi all'esecuzione della stessa, meglio argomentati in atti;
In via principale, in accoglimento alla proposta opposizione: accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o
-
l'inefficacia dell'atto impugnato per tutti i motivi rappresentati in narrativa e, dunque, dichiarare nullo e privo di effetti l'atto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa;
accertare e dichiarare non dovute dall'opponente le somme contenute e pretese con l'atto impugnato per le ragioni esposte in narrative;
- accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale e /o decadenziale del credito previdenziale a seguito del decorso del termine di legge.".
Si è costituito in giudizio CP_3 contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva,
l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito,
l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Si è costituito in giudizio anche l'CP_2 che ha svolto ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Nello specifico,specifico, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, comunque,
l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Preliminarmente, il Tribunale osserva che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'
[...] pur dopo la pronuncia delle Sezioni Controparte 1 Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP 3 cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Va, poi, esaminata la tempestività della proposta opposizione.
In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi - deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi
(Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U,Cass. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323-01). Ed infatti: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita" o "eventuale")
notificazione degli avvisi stessi e/o cartelle. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 24.6.2022, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta a mezzo pec in data 19.5.2022 (cfr. data di notifica dichiarata dallo stesso ricorrente nel ricorso in opposizione e l'avviso di ricevimento in allegati CP_3 .
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito (o la cartella di pagamento) e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n.
46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass.
20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, deve evidenziarsi che la cartella di pagamento n. 03420050045303124000 risulta notificata a mezzo raccomandata A/R in data 4.2.2006 (cfr. avviso di ricevimento in allegati CP_3 e l'avviso di addebito n.
33420120001412240000 a mezzo raccomandata A/R in data 16.5.2012 (cfr. avviso di ricevimento in allegati
CP 2. Acclarata la ritualità della notifica degli atti prodromici, va rilevata la incontrovertibilità delle pretese creditorie in essi contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione della cartella e dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
La doglianza è fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Come ribadito, in atti vi è prova della regolare notifica della notifica della cartella di pagamento in data 4.2.2006 e dell'avviso di addebito in data 16.5.2012.
Successivamente a tali atti è stata effettuata il 19.5.2022
la notifica dell'intimazione in questa sede impugnata.
Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti.
Nessuna efficacia può essere, in tal senso, attribuita agli avvisi di ricevimento relativi all'intimazione di pagamento n. 03420139049297926000 (notificata il
10.7.2013 ed asseritamente riferibile all'avviso di addebito), alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201500002688000 (notificata il
9.7.2015 ed asseritamente riferibile all'avviso di addebito), all'intimazione n. 03420169008394750000
(notificata l'8.2.17 e asseritamente riferibile alla cartella e all'avviso di addebito) e all'atto di pignoramento presso
03484201700000915001terzi n. (notificato il
21.4.2017) prodotti dall' CP_3 posto che tali avvisi di ricevimento, in assenza del deposito degli atti a cui sarebbero riconducibili, non consentono di poter rilevare che effettivamente i titoli sottesi all'intimazione fossero in tali atti ricompresi ai fini dell'interruzione della eccepita prescrizione;
pertanto, inidonei all'assolvimento del relativo onere probatorio.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nei titoli oggetto di causa.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite,
l'accoglimento dell'opposizione costituisce la
conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione € con la 5.201 a € 26.000, senza fase istruttoria e riduzione del 30% per assenza di particolare complessità).
Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di CP_2
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella cartella di pagamento n.
03420050045303124000 e nell'avviso di addebito n.
33420120001412240000;
condanna l' Controparte 1 al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.305,50 oltre
VA e PA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
compensa le spese nei confronti di CP 2
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio
del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 05/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO