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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 15/01/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 648/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVANI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11576/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - US RE 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 Curatola - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale, Isola C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000893800000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avvto. Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento nr. 07120250000893800000 , emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione
Campania, notificata in data 13.5.20255 avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2019.
Il ricorrente eccepisce l'avvenuta prescrizione per assenza di atti interruttivi
Si costituisce in data 22.7.2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che depositando controdeduzioni resiste al ricorso chiedendone il rigetto depositando l'estratto di ruolo, rappresentando altresì la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso, riferibili al solo ente impositore.
Non si è costituita in giudizio la Regione Campania.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 19.5.2025; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 18.6.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato, e come tale dev'essere accolto
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250000893800000, relativa alla tassa auto per l'anno 2019 lamentando l'omesso notifica di atti interruttivi e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione
Si osserva pertanto che questione dirimente è quella relativa all'avvenuta o meno notifica degli atti prodromici, incidente sulla perdurante o meno validità della pretesa tributaria e sul maturare o meno della prescrizione.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
La Regione Campania, invero, non costituendosi in giudizio pur a fronte di rituale notifica a mezzo PEC, non ha, infatti ritualmente documentato l'invio e la rituale notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione (nella specie, avviso di accertamento n.) che, in materia, è triennale. Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Le ragioni sottese all'accoglimento de ricorso giustificano la compensazione delle spese trattandosi di questione procedurale che non attiene al merito dell'imposta
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Fabrizia Pavani, definitivamente pronunciando, così provvede : accoglie il ricorso e spese compensate
.Così deciso
In Napoli il 14.1.2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVANI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11576/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - US RE 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 Curatola - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale, Isola C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000893800000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avvto. Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento nr. 07120250000893800000 , emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione
Campania, notificata in data 13.5.20255 avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2019.
Il ricorrente eccepisce l'avvenuta prescrizione per assenza di atti interruttivi
Si costituisce in data 22.7.2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che depositando controdeduzioni resiste al ricorso chiedendone il rigetto depositando l'estratto di ruolo, rappresentando altresì la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso, riferibili al solo ente impositore.
Non si è costituita in giudizio la Regione Campania.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 19.5.2025; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 18.6.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato, e come tale dev'essere accolto
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250000893800000, relativa alla tassa auto per l'anno 2019 lamentando l'omesso notifica di atti interruttivi e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione
Si osserva pertanto che questione dirimente è quella relativa all'avvenuta o meno notifica degli atti prodromici, incidente sulla perdurante o meno validità della pretesa tributaria e sul maturare o meno della prescrizione.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
La Regione Campania, invero, non costituendosi in giudizio pur a fronte di rituale notifica a mezzo PEC, non ha, infatti ritualmente documentato l'invio e la rituale notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione (nella specie, avviso di accertamento n.) che, in materia, è triennale. Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Le ragioni sottese all'accoglimento de ricorso giustificano la compensazione delle spese trattandosi di questione procedurale che non attiene al merito dell'imposta
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Fabrizia Pavani, definitivamente pronunciando, così provvede : accoglie il ricorso e spese compensate
.Così deciso
In Napoli il 14.1.2026