Sentenza 11 aprile 2003
Massime • 1
In materia di fanghi derivanti dai processi di depurazione le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento (consistente nella modifica delle caratteristiche fisico-chimiche-biologiche dei fanghi per facilitarne l'uso agricolo) sono sottoposte oltre che alle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, alla disciplina del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sui rifiuti, stante la espressa clausola di salvezza contenuta negli artt. 8 e 16 del citato decreto n. 99 (sia pure con riferimento al previgente D.P.R. n.915 del 1982).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 2303 del 06https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2303 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: AMOROSO GIOVANNI SENTENZA sul ricorso proposto da D'AURIA Nicola, nato il 17.2.1965 ad Ortona (CH), avverso la sentenza del 26 novembre 2011 della corte d'appello dell'Aquila Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso; Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Vincenzo Gatta ha concluso per l'accoglimento del ricorso; la Corte osserva: Data Udienza: 06/12/2012 RITENUTO IN FATTO 1. D'AURIA Nicola, nato il 17.2.1965 ad Ortona (CH) era imputato del reato di cui all'art. 256 co. 1, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2003, n. 28484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28484 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
Massimaño
28484/03 Sentenza n.806Registro Generale n. 32127/2002 CORTE SUPRE Pubblica dell'11.4.2003 8. CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASS dal Sig. MANDRICI UFFICIO COPIE 2.71 pez diritti IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
28 NOV. 2003 Richiesta copia dal Sig. EPS IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti € 110L G2 TERZA SEZIONE PENALE IL CANCEL
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. AN ZUMBO Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere ConsigliereCORTE SUPREMA DI C Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere UFFICIO CC Dott. Carlo GRILLO
Consigliere chiesta copia Dott. Vittorio VANGELISTA ha pronunciato la seguente dal Sig. DE STE per diritti € SENTENZA
-4 LUG AL CANCE sul ricorso proposto da LL IT, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 5.3.2002 dal tribunale monocratico di Brindisi, sez. dist. di Francavilla Fontana.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Mario Favalli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del FU,
Udito il difensore della parte civile, avv.== Udito il difensore dell'imputato, avv. Mario A.R. De Stefano, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
dell'autorizzazione) e da quello di cui all'art. 674 c.p. (per aver provocato emissione di gas nauseabondi e nocivi alla salute) perché i fatti non sussistevano. Osservava il giudice che: a) la ditta di OC RO risultava iscritta all'Albo nazionale gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 27 e ss. D.Lgs. 22/1997, ma il trasporto era stato effettuato con un automezzo che non era compreso nell'elenco comunicato a norma di legge dalla ditta medesima;
b) la società SO.GE.A. era titolare di autorizzazione per l'utilizzazione dei fanghi a scopi agricoli ai sensi del D.Lgs. 99/1999 e non aveva obbligo di munirsi anche dell'autorizzazione richiesta dal D.Lgs. 22/1997; c) la società CO, invece, essendo direttamente coinvolta nella fase della produzione e dello stoccaggio dei fanghi, doveva munirsi dell'autorizzazione o iscrizione all'Albo previste dal citato D.Lgs. 22/1997, che non possedeva. Per l'effetto il giudice condannava il FU e il RO alla pena di diecimila euro ciascuno, col beneficio della sospensione condizionale per il solo FU.
2 - Il difensore del FU ha presentato ricorso per cassazione, deducendo con un articolato motivo erronea applicazione della norma incriminatrice e mancanza e manifesta illogicità di motivazione.
In sintesi il ricorrente sostiene che la società CO conduceva in appalto, per conto dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. ente gestore, l'impianto di depurazione al servizio del comune di Mesagne, proprietario dell'impianto anzidetto;
che l'anzidetta società non aveva partecipato alla gestione dei rifiuti prevista e sanzionata dall'art. 51 D.Lgs. 22/1997; che invece, essendo regolarmente autorizzata all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, aveva conferito i fanghi alla ditta di OC RO, autorizzata per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, e alla società SO.GE.A., pure autorizzata per l'utilizzazione finale a scopi agricoli;
che nessuna responsabilità poteva imputarsi al legale rappresentante della società CO se l'autocarro utilizzato dalla ditta RO per il trasporto dei rifiuti non era compreso tra quelli elencati nell'autorizzazione.
Motivi della decisione
3 - Il ricorso è infondato e va respinto, giacché la sentenza impugnata ha operato una corretta valutazione giuridica dei fatti accertati.
In linea di fatto è pacifico che la società CO, e per essa il suo legale rappresentante IT FU, gestiva l'impianto di depurazione del comune di Mesagne, ed era autorizzata ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 27.1.1992 n. 99 a utilizzare in agricoltura i fanghi di depurazione, che infatti conferiva a tal fine alla società SO.GE.A..
Giova ricordare che per "utilizzazione" il legislatore intende il recupero dei fanghi mediante il loro spandimento sul suolo (art. 2 lett. d) del citato decreto 99/1992).
Orbene, non v'è dubbio che in linea di diritto l'utilizzazione per scopi agricoli dei fanghi di depurazione non esclude l'applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs.
5.2.1997 n. 22 per quanto riguarda l'attività di gestione dei rifiuti che con detta utilizzazione è connessa.
Invero, l'art. 8 del D.Lgs. 92/1999 stabilisce che "le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi", cioè dei residui derivanti dai processi di depurazione, sono disciplinate e autorizzate anche ai sensi della normativa di cui al d.P.R. 10.9.1992 n. 915. E
l'art. 16 dello stesso D.Lgs. 92/1992, mentre punisce l'illecita utilizzazione in agricoltura dei fanghi, stabilisce espressamente, al comma 3, che "alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, previsti dal presente decreto, restano applicabili le sanzioni penali sullo smaltimento dei rifiuti di cui al d.P.R. 10.9.1982 n. 915, e successive modifiche e integrazioni". Orbene, dopo l'abrogazione del d.P.R. 915/1982 da parte dell'art. 56 del D.Lgs. 22/1997, è evidente che la disciplina abrogata è sostituita dalla nuova disciplina emanata in materia dallo stesso D.Lgs. 22/1997, sicché la (concorrente) applicabilità della disciplina abrogata in 3
ordine alla gestione dei fanghi di depurazione si trasforma nella (concorrente) applicabilità della disciplina che l'ha sostituita. In altri termini, i succitati artt. 8 e 16 operano un rinvio "formale" alla disciplina sui rifiuti, e non un rinvio “materiale" alla disciplina del d.P.R. 915/1982. (Alla stessa conclusione giungono, con diversi approcci, Cass. Sez. III, n. 2819 dell'11.10.1997, Quattrociocchi, rv. 209386, e Cass. Sez. III, n. 282 del 13.1.1999, Facchi, rv.
212847).
Questa conclusione è ora positivamente confermata dalla norma di cui al D.Lgs. 11.5.1999
n. 152, secondo cui “ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27.1.1992 n. 99 e successive modificazioni, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti”.
Insomma, secondo il vigente sistema normativo, in materia di fanghi derivanti dai processi di depurazione, bisogna distinguere da una parte le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento (consistente nella modifica delle caratteristiche fisico-chimiche-biologiche dei fanghi per facilitarne l'utilizzo agricolo), per le quali sono applicabili anche le prescrizioni e le sanzioni stabilite nella disciplina sui rifiuti;
e dall'altra la fase finale di utilizzazione degli stessi fanghi a scopi agricoli, propriamente disciplinata dal D.Lgs. 99/1992, che prevede specifiche precauzioni, come l'analisi dei fanghi e del terreno di destinazione, le tecniche e le modalità di spandimento, e così via.
4 - Nel caso di specie, la società CO partecipava alla gestione dei fanghi di depurazione. In particolare provvedeva alla raccolta, che, secondo la definizione di cui alla lettera e) dell'art. 6 D.Lgs. 22/1997, è l'insieme delle operazioni di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei fanghi (rifiuti speciali) in vista del loro trasporto;
nonché allo stoccaggio, che, secondo la definizione della lett. 1) dello stesso art. 6, consiste nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento, o nella messa in riserva in vista di altre operazioni di recupero: nel caso di specie, in vista dell'operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (lett. R. 13 e R.10 dell'allegato C).
Per queste ragioni, in quanto partecipe dell'attività di raccolta dei fanghi, la società CO doveva essere iscritta nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 22/1997; mentre, in quanto partecipe dell'attività di recupero dei fanghi, e più esattamente dell'attività di stoccaggio come fase tipizzata di recupero in vista dello spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, aveva l'obbligo della previa comunicazione alla provincia territorialmente competente, ai sensi dell'art. 33 dello stesso
D.Lgs. 22/1997 (posto che sembrano ricorrere le condizioni previste dall'art. 31, comma 2, per l'accesso alle procedure semplificate). Il fatto che la società non fosse iscritta all'Albo e non avesse effettuato la prescritta comunicazione alla provincia, costituisce la contestata contravvenzione di cui all'art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 22/1997, di cui deve rispondere il legale rappresentante, IT FU.
-5 – Né questi può essere esonerato da tale responsabilità - come ha sostenuto il suo difensore nella discussione orale ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs 22/1997.
Secondo questa norma, la responsabilità del detentore per il corretto recupero dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero, a condizione che il detentore abbia ricevuto il prescritto formulario di identificazione (che egli deve compilare, datare e firmare prima di consegnarlo al trasportatore) controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi (ovvero comunichi alla provincia la mancata ricezione del formulario).
Tuttavia, a parte che nel caso di specie non c'è prova che il FU abbia ricevuto regolarmente il predetto formulario controfirmato dalla SO.GE.A. o ne abbia denunciato la mancata ricezione, va soprattutto osservato che detta norma esonera il detentore dei rifiuti solo per la sua attività di recupero (nella fattispecie per lo stoccaggio), per la quale vien meno l'obbligo dell'autorizzazione ex art. 28 o della comunicazione ex art. 33, ma non per la sua attività di raccolta, per la quale resta comunque richiesta l'iscrizione all'Albo delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 30.
6 Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 11.4.2003. Il presidente
(Antonio Zumbo)л Il consigliere estensore
(Pierluigi Onorato) Il cancelliere w izilekarom
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
-3 LUG. 2003
SAZIONECASS IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott Fiore Do NO
A
M
E
R
P
U
S
1
3 1
}
1 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Con sentenza del 5.3.2002 il giudice monocratico del tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, dichiarava IT FU e OC RO responsabili del reato di cui all'art. 51 d.Lgs.
5.2.1997 n. 22, perché, il primo quale legale rappresentante della s.p.a. CO, gestrice dell'impianto di depurazione del comune di Mesagne, e il secondo quale titolare della ditta trasportatrice, avevano effettuato senza le prescritte autorizzazioni attività di raccolta, trasporto e deposito di rifiuti speciali (fanghi provenienti dall'impianto di depurazione delle acque reflue del suddetto comune): accertato in Erchie fino al 24.9.1999. Assolveva invece dallo stesso reato AN MO nella sua qualità di legale rappresentante della s.r.l. SO.GE.A., proprietaria del sito, in località Cicirelle, dove il deposito dei fanghi era stato effettuato, perché il fatto non sussisteva (o più esattamente per non aver commesso il fatto).
Assolveva anche i tre imputati dal reato di cui all'art. 16, comma 5, D.Lgs. 99/1992 (per aver utilizzato in agricoltura i fanghi di depurazione senza osservare le prescrizioni
1 E
+