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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/10/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, nella persona del giudice onorario
Avv. MA AN UD, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1895 del R.G.A.C. dell'anno 2016, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] Via Papa Giovanni XXIII ed elettivamente domiciliato in
Soverato (CZ) Via F. Caminiti, 15 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Caridi (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione
- Attore-
E
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_3 residente in Davoli Marina (CZ) Via Papa Giovanni XXIII ed elettivamente domiciliata in Soverato (CZ) alla Via G. Bruno n. 79, presso lo studio degli Avv.ti
ZO NE (C.F. e IN PA (C.F. C.F._4
che lo rappresentano e difendono congiuntamente e C.F._5 disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta-
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 perché, accertato e dichiarato il divieto di sosta e di parcheggio da parte Persona_1 della convenuta sulla rampa di accesso insistente sull'area esterna di pertinenza della sua proprietà su cui è riconosciuto all'attore il diritto di passaggio sia pedonale che con mezzi, venisse dichiarata l'inesistenza del diritto di a far sostare e Persona_1 posteggiare i propri beni mobili sulla rampa, con conseguente ordine alla stessa di astenersi da ogni turbativa e molestia e di mantenere libera la superficie della rampa di accesso esistente. A sostegno dell'azione lamentava che l'esercizio della servitù di passaggio con mezzi sulla rampa di accesso di esclusiva proprietà della , Per_1
RGAC n.1895/2016 - Pagina 1 di 4 costituita in suo favore giusto contratto di compravendita per Notar Persona_2 da Soverato rep. n. 40631 del 30.05.2003, fosse limitato dalla sosta e dal parcheggio di veicoli da parte della e che fosse compromesso dalla segnalazione di un Per_1 parcheggio che rendeva gravose per il le manovre di entrata e di uscita nel e Pt_1 dal proprio garage.
Si costituiva in giudizio la quale, nel contestare la domanda attorea, Persona_1 ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e diritto;
sosteneva che ella avesse, da sempre, effettuato il parcheggio di un solo autoveicolo sull'estremo angolino a sinistra della rampa in oggetto e che il avesse, da sempre, esercitato con comodità il Pt_1 proprio diritto di passaggio verso il proprio cantinato in assenza di contestazione alcuna da parte della e/o dei propri danti causa. Per_1
In corso di causa veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento di CTU. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo e mutato il Giudicante, la causa veniva presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza del 20 gennaio 2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e all'esito del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la piena legittimità del soggetto agente a proporre la presente azione avendo l'attore allegato e provato il titolo attestante la proprietà delle porzioni immobiliari a tutela delle quali la sua azione è diretta.
3. Passando al merito la domanda è infondata e va rigettata.
Dagli atti di causa è emerso che, effettivamente, sulla rampa di accesso al locale scantinato di proprietà dell'attore, nella parte estrema sinistra vi sta costantemente parcheggiata la vettura di proprietà della convenuta.
Il nominato CTU Ing. in sede di sopralluogo, dopo aver riferito che le Persona_3 dimensioni in pianta della rampa sono di circa 8,22 m x 5,40 m, ha acclarato che “sulla rampa vi era parcheggiata l'autovettura della sig.ra occupando un ingombro Per_1 di circa 1,96 m x 4,00 m. Tale ingombro è contrassegnato da segnaletica orizzontale mediante vernice bianca”.
Si tratta ora di stabilire se lo stato di fatto, modificato unilateralmente dal proprietario del fondo servente, abbia o meno comportato una effettiva diminuzione o una maggiore scomodità dell'esercizio della servitù di passaggio ricollegabile alle modificazioni eseguite nel fondo servente.
RGAC n.1895/2016 - Pagina 2 di 4 Al proprietario del fondo servente, nell'esercizio dei poteri dominicali sulla cosa, è premesso compiere ogni opportuna innovazione che non travalichi i limiti posti al suo diritto dal titolo costitutivo della servitù da interpretarsi, nel dubbio, nel senso del minor aggravio per il fondo servente (art. 1067, comma 2 citato).
La Suprema Corte ha già avuto occasione di avvertire che le opere, vietate al proprietario del fondo servente dallo stesso art. 1067, comma 2, sono soltanto quelle che si riflettano, alterandolo, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù quale
è quello determinato dal titolo e che incidano, cioè, sulla natura e sulla estensione della utilitas oggetto di quello stesso diritto, cosicchè non comporta diminuzione dell'esercizio di una servitù di passaggio l'esecuzione di opere che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tale fine, la conservino tuttavia nelle minori dimensioni stabilite dal titolo ovvero in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio della servitù (cfr. Sez. 2,
23.6.1978 n. 3125; 24.4.1978 n. 1930; Cass. 16.06.1992 n. 7360).
Accertate l'esatta estensione e le modalità di esercizio della servitù, occorre ora procedere a stabilire comparativamente se e quanto il parcheggio della vettura da parte del proprietario del fondo servente (rampa) abbia diminuito l'esercizio della servitù o l'abbia resa più incomoda all'esito della verifica della effettiva diminuzione o maggiore scomodità dell'esercizio della servitù di passaggio da ricollegarsi alle modificazioni eseguite nel fondo servente tenuto conto del principio indiscusso in base al quale al proprietario del fondo servente, nell'esercizio dei poteri dominicali sulla cosa, è permesso compiere ogni opportuna innovazione che non travalichi i limiti posti al suo diritto dal titolo costitutivo della servitù da interpretarsi, nel dubbio, nel senso del minor aggravio per il fondo servente.
La diminuzione dell'area oggetto della servitù di passaggio veicolare è un dato che emerge inequivocabilmente da quanto rilevato dal CTU il quale, a pagina 3 della
“risposta alle controdeduzioni”, dopo aver calcolato le dimensioni della servitù di passaggio in 8,22 x 5,40 m, afferma che “non vi è dubbio che la presenza dell'autovettura parcheggiata diminuisce le dimensioni della servitù portando
l'accesso a 3.60 m”.
Il consulente tecnico, con procedimento logico ed immune da vizi, che codesto giudicante fa proprio, ha accertato che la presenza della vettura della convenuta sulla rampa diminuisce la servitù di passaggio veicolare ma ha concluso che non l'aggrava
RGAC n.1895/2016 - Pagina 3 di 4 (“l'accesso dalla rampa al sub 23, ovvero alla proprietà del sig. nel locale Pt_1 seminterrato è agevolmente consentito con mezzi meccanici anche in presenza dell'autovettura della sig.ra parcheggiata, poiché la luce di passaggio Per_1 rimanente è di circa 3,60 metri”).
L'indubbia ampiezza della luce di passaggio esclude che la riduzione causata dal maggior ingombro della rampa possa comportare una maggiore scomodità dell'esercizio della servitù.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto della natura e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Persona_1 giudizio, che si liquidano in complessive €. 3.300,00, oltre spese generali (15%), Iva
e Cap come per legge;
3) pone a carico di parte attrice le spese di C.T.U., così come liquidate con separato provvedimento in pari data.
Così deciso in Catanzaro lì 17 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
MA AN UD
RGAC n.1895/2016 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, nella persona del giudice onorario
Avv. MA AN UD, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1895 del R.G.A.C. dell'anno 2016, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] Via Papa Giovanni XXIII ed elettivamente domiciliato in
Soverato (CZ) Via F. Caminiti, 15 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Caridi (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione
- Attore-
E
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_3 residente in Davoli Marina (CZ) Via Papa Giovanni XXIII ed elettivamente domiciliata in Soverato (CZ) alla Via G. Bruno n. 79, presso lo studio degli Avv.ti
ZO NE (C.F. e IN PA (C.F. C.F._4
che lo rappresentano e difendono congiuntamente e C.F._5 disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta-
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 perché, accertato e dichiarato il divieto di sosta e di parcheggio da parte Persona_1 della convenuta sulla rampa di accesso insistente sull'area esterna di pertinenza della sua proprietà su cui è riconosciuto all'attore il diritto di passaggio sia pedonale che con mezzi, venisse dichiarata l'inesistenza del diritto di a far sostare e Persona_1 posteggiare i propri beni mobili sulla rampa, con conseguente ordine alla stessa di astenersi da ogni turbativa e molestia e di mantenere libera la superficie della rampa di accesso esistente. A sostegno dell'azione lamentava che l'esercizio della servitù di passaggio con mezzi sulla rampa di accesso di esclusiva proprietà della , Per_1
RGAC n.1895/2016 - Pagina 1 di 4 costituita in suo favore giusto contratto di compravendita per Notar Persona_2 da Soverato rep. n. 40631 del 30.05.2003, fosse limitato dalla sosta e dal parcheggio di veicoli da parte della e che fosse compromesso dalla segnalazione di un Per_1 parcheggio che rendeva gravose per il le manovre di entrata e di uscita nel e Pt_1 dal proprio garage.
Si costituiva in giudizio la quale, nel contestare la domanda attorea, Persona_1 ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e diritto;
sosteneva che ella avesse, da sempre, effettuato il parcheggio di un solo autoveicolo sull'estremo angolino a sinistra della rampa in oggetto e che il avesse, da sempre, esercitato con comodità il Pt_1 proprio diritto di passaggio verso il proprio cantinato in assenza di contestazione alcuna da parte della e/o dei propri danti causa. Per_1
In corso di causa veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento di CTU. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo e mutato il Giudicante, la causa veniva presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza del 20 gennaio 2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e all'esito del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la piena legittimità del soggetto agente a proporre la presente azione avendo l'attore allegato e provato il titolo attestante la proprietà delle porzioni immobiliari a tutela delle quali la sua azione è diretta.
3. Passando al merito la domanda è infondata e va rigettata.
Dagli atti di causa è emerso che, effettivamente, sulla rampa di accesso al locale scantinato di proprietà dell'attore, nella parte estrema sinistra vi sta costantemente parcheggiata la vettura di proprietà della convenuta.
Il nominato CTU Ing. in sede di sopralluogo, dopo aver riferito che le Persona_3 dimensioni in pianta della rampa sono di circa 8,22 m x 5,40 m, ha acclarato che “sulla rampa vi era parcheggiata l'autovettura della sig.ra occupando un ingombro Per_1 di circa 1,96 m x 4,00 m. Tale ingombro è contrassegnato da segnaletica orizzontale mediante vernice bianca”.
Si tratta ora di stabilire se lo stato di fatto, modificato unilateralmente dal proprietario del fondo servente, abbia o meno comportato una effettiva diminuzione o una maggiore scomodità dell'esercizio della servitù di passaggio ricollegabile alle modificazioni eseguite nel fondo servente.
RGAC n.1895/2016 - Pagina 2 di 4 Al proprietario del fondo servente, nell'esercizio dei poteri dominicali sulla cosa, è premesso compiere ogni opportuna innovazione che non travalichi i limiti posti al suo diritto dal titolo costitutivo della servitù da interpretarsi, nel dubbio, nel senso del minor aggravio per il fondo servente (art. 1067, comma 2 citato).
La Suprema Corte ha già avuto occasione di avvertire che le opere, vietate al proprietario del fondo servente dallo stesso art. 1067, comma 2, sono soltanto quelle che si riflettano, alterandolo, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù quale
è quello determinato dal titolo e che incidano, cioè, sulla natura e sulla estensione della utilitas oggetto di quello stesso diritto, cosicchè non comporta diminuzione dell'esercizio di una servitù di passaggio l'esecuzione di opere che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tale fine, la conservino tuttavia nelle minori dimensioni stabilite dal titolo ovvero in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio della servitù (cfr. Sez. 2,
23.6.1978 n. 3125; 24.4.1978 n. 1930; Cass. 16.06.1992 n. 7360).
Accertate l'esatta estensione e le modalità di esercizio della servitù, occorre ora procedere a stabilire comparativamente se e quanto il parcheggio della vettura da parte del proprietario del fondo servente (rampa) abbia diminuito l'esercizio della servitù o l'abbia resa più incomoda all'esito della verifica della effettiva diminuzione o maggiore scomodità dell'esercizio della servitù di passaggio da ricollegarsi alle modificazioni eseguite nel fondo servente tenuto conto del principio indiscusso in base al quale al proprietario del fondo servente, nell'esercizio dei poteri dominicali sulla cosa, è permesso compiere ogni opportuna innovazione che non travalichi i limiti posti al suo diritto dal titolo costitutivo della servitù da interpretarsi, nel dubbio, nel senso del minor aggravio per il fondo servente.
La diminuzione dell'area oggetto della servitù di passaggio veicolare è un dato che emerge inequivocabilmente da quanto rilevato dal CTU il quale, a pagina 3 della
“risposta alle controdeduzioni”, dopo aver calcolato le dimensioni della servitù di passaggio in 8,22 x 5,40 m, afferma che “non vi è dubbio che la presenza dell'autovettura parcheggiata diminuisce le dimensioni della servitù portando
l'accesso a 3.60 m”.
Il consulente tecnico, con procedimento logico ed immune da vizi, che codesto giudicante fa proprio, ha accertato che la presenza della vettura della convenuta sulla rampa diminuisce la servitù di passaggio veicolare ma ha concluso che non l'aggrava
RGAC n.1895/2016 - Pagina 3 di 4 (“l'accesso dalla rampa al sub 23, ovvero alla proprietà del sig. nel locale Pt_1 seminterrato è agevolmente consentito con mezzi meccanici anche in presenza dell'autovettura della sig.ra parcheggiata, poiché la luce di passaggio Per_1 rimanente è di circa 3,60 metri”).
L'indubbia ampiezza della luce di passaggio esclude che la riduzione causata dal maggior ingombro della rampa possa comportare una maggiore scomodità dell'esercizio della servitù.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto della natura e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Persona_1 giudizio, che si liquidano in complessive €. 3.300,00, oltre spese generali (15%), Iva
e Cap come per legge;
3) pone a carico di parte attrice le spese di C.T.U., così come liquidate con separato provvedimento in pari data.
Così deciso in Catanzaro lì 17 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
MA AN UD
RGAC n.1895/2016 - Pagina 4 di 4