CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 755/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 05/02/2025, promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio
Chiarelli, presso il cui studio in Lecce, via Lamarmora n. 13, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario
Fidanza, elettivamente domiciliata in Bari, via degli Ebanisti n 1, presso lo studio dell'avv. Fidanza ed in Lecce, via Archita da Taranto
n. 8, presso lo studio dell'VV. Pietro Elia;
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo:
“Con atto di citazione, notificato in data 17.7.2018, Controparte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo 1286/2018 emesso dal Tribunale di
Lecce il 30.5.2018, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore di della quota di competenza dell'anticipazione CP_2 contrattuale versata da (committente) all'Associazione Parte_1
Temporanea d'Imprese composta dall'opponente quale mandataria e, quali mandanti, dall'opposta e da CP_2 [...]
in virtù di Convenzione n.22/2015 R.F.I.-A.T.I. Parte_2 sottoscritta il 29.9.2015, per l'importo di € 1.283.293,00, oltre interessi e spese di procedura. sosteneva che il Controparte_1 decreto ingiuntivo era stato effettivamente notificato solo il 26.6.2018, in quanto una prima notifica del 7.6.3028 non era andata a buon fine
e per tali motivi il provvedimento andava revocato. Sottolineava, inoltre, che vi era stato pagamento parziale dell'importo suindicato per € 570.000,00. La società opponente deduceva: che in base all'art.
15 del Regolamento interno A.T.I. la mandataria Controparte_1 doveva provvedere, come anche previsto dalla Convenzione agli artt.
9 e seguenti, a rilasciare alla stazione appaltante fidejussione bancaria, condizione per l'erogazione dell'anticipazione contrattuale
2 che essa stessa avrebbe incassato e successivamente stornato alle componenti del Raggruppamento secondo le rispettive quote, mentre le mandanti e erano CP_2 Parte_2 tenute a costituire controgaranzia mediante fidejussione bancaria presso un Istituto di credito di gradimento della mandataria, il cui contratto doveva essere accettato dall'opponente. Controparte_1 lamentava, poi, che contrariamente alla condotta della CP_2 che aveva già inviato la propria Parte_2 polizza fideiussoria bancaria, era rimasta inerte e, solo dopo essere stata più volte sollecitata, aveva inviato diverse bozze di garanzia fideiussoria mai tramutatesi in contratti definitivi. In tutto ciò, la mandataria sottolineava che i lavori erano continuati senza subire interruzioni. Aggiungeva che nel dicembre 2017, aveva CP_2 emesso in via arbitraria, delle fatture di pagamento. A tal proposito, evidenziava che, pur non essendo stata obbligata a Controparte_1 pagare tali somme a titolo di anticipazione per la quota di CP_2 stante la mancata controgaranzia bancaria, aveva effettuato comunque tali accrediti per ovviare alle difficoltà finanziarie di
[...] che avrebbero pregiudicato l'intero appalto R.T.I.-R.F.I.. CP_2
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.
1286/2018 Trib. Lecce, con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando tutto CP_2 quanto esposto ex adverso, rappresentava: che la notifica era avvenuta sia via PEC, come la stessa opponente aveva affermato (non potendo essere imputabili al notificante eventuali anomalie di ricezione del messaggio), che a mani il 7.6.2018, e che la seconda notifica era dovuta al cambio di sede della che la Controparte_1 negazione dello storno in suo favore delle anticipazioni pro-quota non le avrebbe consentito di affrontare le spese dei lavori. Sottolineava, poi, l'autonomia della questione inerente alla anticipazione contrattuale, e relativa garanzia fideiussoria pendente in capo alla mandataria, da quella concernente il diritto all'anticipo di CP_2
L'opposta concludeva chiedendo: il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine,
3 l'accertamento del credito di sulla base dei titoli allegati, CP_2 oltre interessi di mora;
con vittoria di spese. La causa veniva istruita tramite prove documentali e decisa in data odierna, ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c., previa trattazione scritta, in considerazione del periodo emergenziale dovuto alla diffusione in atto del virus Covid-
19, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in l. n. 27/2020, come modificato dall'art.
221, comma 4, d.l. n. 34/2020.”
Con sentenza n. 1941/2021, pubblicata il 25.06.2021, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvedeva: 1) revocava il decreto ingiuntivo n.
1286/2018, emesso dal Tribunale di Lecce il 30.5.2018; 2) condannava in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento, in favore di Controparte_3 della somma di € 34.973,32, oltre interessi di mora, ai sensi del d.lgs.
n. 231/2002, da calcolarsi sull'intera somma di € 1.483.293,00 dal
26.12.2016 al 23.3.2018, sulla somma di € 1.283.293,00 dal 24.3.2018 sino all'11.6.2018, sulla somma di € 1.133.293,00 residuata dopo tale pagamento sino al 18.6.2018, sulla somma di € 713.293,00 dal
19.6.2018 sino al 15.5.2019, sulla somma di € 622.769,07 dal
16.5.2019 al 22.6.2020, sulla somma di € 34.973,32 dal 23.6.2020 sino al soddisfo. 4) condannava in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che liquidava in € 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%,
IVA e CPA, come per legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello CP_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
[...]
concludendo per il rigetto dell'appello. CP_2
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
4 Motivi della decisione
Con primo motivo d'appello, rubricato “IN ORDINE AL NESSO
TRA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E
CONTROGARANZIA RO E CONTRADDITTORIA
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA – VIOLAZIONE
ARTT. 115 E 116 CPC CARENZA DI MOTIVAZIONE SU UN
PUNTO FONDAMENTALE DELLA VICENDA – VIOLAZIONE
ART.112 CPC”, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un nesso tra l'erogazione dell'anticipazione contrattuale da parte di e Pt_1
l'obbligo, in capo alla mandante di prestare una CP_2 controgaranzia fideiussoria a favore della mandataria. L'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe correttamente valorizzato la volontà negoziale delle parti, omettendo di applicare in via analogica l'art. 15 del Regolamento interno dell' disposizione che prevede CP_4
l'obbligo per le mandanti di controgarantire la mandataria in relazione alle cauzioni provvisoria e definitiva prestate nell'interesse comune del raggruppamento. Secondo , poiché l'art.
9-bis della CP_1
Convenzione R.F.I. n. 22/2015 richiede che l'anticipazione contrattuale sia assistita da una fideiussione bancaria o assicurativa e poiché tale garanzia fu prestata dalla sola mandataria per conto di tutta l'A.T.I., anche la mandante avrebbe dovuto, in coerenza con la ratio dell'art. 15 del Regolamento, fornire una controgaranzia interna, pena la legittimità del rifiuto della mandataria di riversare la quota di spettanza della mandante. L'appellante aggiunge che i comportamenti CP_ di , la quale avrebbe più volte tentato di rilasciare polizze fideiussorie poi rifiutate, dimostrerebbero la consapevolezza della stessa circa la necessità di una garanzia interna.
Il motivo è infondato.
La Convenzione n. 22/2015, che regola i rapporti tra R.F.I. e l' CP_4 disciplina in modo espresso la materia dell'anticipazione all'art.
9-bis, prevedendo che essa possa essere corrisposta previa costituzione di
5 garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore della stazione appaltante.
Tale disposizione ha la sola funzione di tutelare rispetto al Pt_1 rischio di mancata restituzione dell'importo anticipato e non riguarda in alcun modo i rapporti interni tra mandataria e mandanti.
L'obbligo di prestare la garanzia grava sull'appaltatore unitario, ossia sull' nel suo complesso, non potendosi individuare, in capo alle CP_4 singole imprese componenti, specifici doveri di controgaranzia nei confronti della mandataria.
Neppure il Regolamento interno dell'A.T.I. contempla una simile previsione.
L'art. 15 richiamato dall'appellante attiene unicamente alle cauzioni obbligatorie previste dalla normativa sugli appalti pubblici, e cioè la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, e prevede che in tali ipotesi le mandanti rilascino una controgaranzia interna alla mandataria per la parte di loro competenza.
L'anticipazione contrattuale, invece, costituisce un istituto del tutto distinto: essa non è una garanzia a presidio dell'adempimento, ma un'anticipazione di liquidità che la stazione appaltante può concedere all'appaltatore per agevolare l'avvio dell'esecuzione del contratto. La garanzia prevista per l'anticipazione, dunque, non ha la stessa funzione della cauzione definitiva e non può essere assimilata ad essa, né vi è alcuna lacuna normativa che consenta l'applicazione analogica dell'art. 15 del Regolamento ATI.
La pretesa di estendere la disciplina delle cauzioni a un'ipotesi diversa si risolve, pertanto, in una interpretazione contra legem, idonea ad introdurre un obbligo che le parti non hanno previsto. Contr Deve poi osservarsi che l'art. 13 del Regolamento stabilisce espressamente che la mandataria, una volta incassate le somme dalla stazione appaltante, debba riversarle alle mandanti entro tre giorni dalla data di valuta del versamento, senza prevedere condizioni o riserve di sorta. Tale disposizione, vincolante per i rapporti interni al raggruppamento, imponeva a di trasferire tempestivamente CP_1
CP_ a la quota di anticipazione di spettanza di quest'ultima, non
6 potendo la mandataria subordinare l'adempimento a un presunto obbligo di controgaranzia non previsto né dalla convenzione con R.F.I. né dal regolamento associativo.
La condotta successiva delle parti conferma questa ricostruzione.
Gli atti di causa documentano, infatti, che , dopo l'emissione CP_1
CP_ del decreto ingiuntivo, ha provveduto a versare in favore di somme per importi complessivi superiori a un milione e duecentomila euro, in più tranche, tra il 2018 e il 2020. Tali pagamenti, benché
l'appellante li qualifichi come spontanei e dettati da buona fede per assicurare la continuità dei lavori, rivelano in realtà il riconoscimento del debito e la piena consapevolezza della debenza delle somme, risultando inconciliabili con la tesi secondo cui il pagamento sarebbe stato condizionato al rilascio di una controgaranzia. CP_ Quanto alle bozze di fideiussione proposte da , esse devono essere lette come espressione di spirito collaborativo e di disponibilità
a favorire una gestione armoniosa dei rapporti interni al raggruppamento, e non come riconoscimento dell'esistenza di un obbligo giuridico di controgaranzia, che non trova riscontro in alcuna CP_ fonte negoziale o normativa. Non risulta, infatti, che abbia mai assunto obbligazioni ulteriori rispetto a quelle previste contrattualmente, né che abbia prestato acquiescenza alla pretesa di subordinare i pagamenti a una fideiussione in suo favore.
In mancanza di un obbligo certo e giuridicamente esigibile di controgaranzia, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da deve ritenersi infondata, poiché tale rimedio CP_1 presuppone la sussistenza di un inadempimento altrui, mentre nel caso di specie si è in presenza di un mero rifiuto unilaterale privo di base negoziale. Il Tribunale ha dunque correttamente escluso che CP_ l'inadempimento di potesse giustificare la sospensione del pagamento e ha legittimamente ritenuto dovuto il riversamento pro quota dell'anticipazione, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento dell' e dalle condizioni contrattuali con la stazione CP_4 appaltante. La sentenza impugnata risulta, pertanto, immune dalle
7 censure proposte e merita piena conferma, dovendosi rigettare il primo motivo di appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “IN ORDINE ALLA
FUNZIONE CONTRATTUALE DELLA ANTICIPAZIONE, ED
AL RAPPORTO TRA LE VARIE CAUZIONI. RO E
CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI
PROVA SOTTO DIFFERENTE PROFILO – VIOLAZIONE
ARTT. 115 E 116 C.P.C.”, l'appellante censura la decisione del
Tribunale nella parte in cui ha distinto, sul piano funzionale e giuridico, la garanzia fideiussoria prevista per l'anticipazione contrattuale da quella relativa alla cauzione definitiva. Secondo
, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che le due CP_1 garanzie rispondano a finalità diverse, poiché – a suo dire – dall'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art.
9-bis, comma 2, della Part Convenzione . 22/2015 emergerebbe la sostanziale equivalenza strutturale delle due figure. In particolare, la società appellante sostiene che: l'anticipazione contrattuale costituirebbe un vero e proprio finanziamento dell'appaltatore da parte della stazione appaltante, garantito da una fideiussione di importo pari alla somma anticipata maggiorata degli interessi legali;
l'art.
9-bis della
Convenzione, nel richiamare la “conformità” della garanzia per l'anticipazione a quella prevista per la cauzione definitiva, implicherebbe che le due abbiano medesima natura e struttura;
di conseguenza, anche per la garanzia sull'anticipazione dovrebbe valere
– per analogia – il meccanismo di controgaranzia interna a carico delle mandanti previsto dall'art. 15 del Regolamento ATI.
L'appellante aggiunge che il Tribunale avrebbe svolto un ragionamento “extra petita”, poiché nessuna delle parti avrebbe mai invocato la distinzione tra cauzione definitiva e garanzia per l'anticipazione, e che il giudice di primo grado avrebbe altresì travisato le prove, incorrendo nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva, in primo luogo, che la distinzione operata dal
Tribunale tra cauzione definitiva e garanzia per l'anticipazione
8 contrattuale trova preciso riscontro nella disciplina normativa e convenzionale applicabile. L'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 configura l'anticipazione come una erogazione anticipata di parte del prezzo contrattuale volta a sostenere l'impresa nella fase iniziale dei lavori. La garanzia richiesta all'appaltatore serve unicamente a garantire la restituzione delle somme anticipate, nel caso in cui i lavori non siano eseguiti o non raggiungano il valore corrispondente. Diversa
è, invece, la funzione della cauzione definitiva, la quale, ai sensi dell'art. 113 del medesimo regolamento, assicura l'adempimento complessivo delle obbligazioni assunte dall'appaltatore nei confronti della stazione appaltante e tutela l'amministrazione contro eventuali inadempienze contrattuali.
Si tratta dunque di istituti autonomi e distinti, non assimilabili né sotto il profilo della finalità né sotto quello soggettivo: la cauzione definitiva tutela esclusivamente la stazione appaltante;
la garanzia per l'anticipazione copre la sola restituzione delle somme anticipate, sino al completo recupero nei successivi SAL.
Pertanto, il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che le due garanzie non possono essere confuse e che l'obbligo di controgaranzia interna, previsto dal Regolamento ATI per la sola cauzione definitiva, non può essere esteso all'anticipazione, che resta disciplinata da un autonomo apparato di tutele.
L'argomento dell'appellante, fondato sul riferimento alla
“conformità” tra le due garanzie, non può essere condiviso.
L'espressione contenuta nell'art.
9-bis, comma 2, della Convenzione Part (“i contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva”) non implica un'identità di funzione o di scopo, ma semplicemente la necessità che la fideiussione relativa all'anticipazione rispetti gli stessi requisiti formali e strutturali previsti per la cauzione definitiva (natura bancaria o assicurativa, condizioni di escutibilità, durata, forma scritta, approvazione della stazione appaltante). La “conformità” riguarda dunque la forma tecnica della garanzia, non la sua funzione economico-giuridica.
Ne consegue che il Tribunale, distinguendo le due garanzie e negando
9 la possibilità di estendere analogicamente l'obbligo di controgaranzia interna, ha fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.
La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è priva di consistenza.
L'analisi comparativa tra cauzione definitiva e garanzia per l'anticipazione non rappresenta un tema introdotto d'ufficio, bensì la diretta risposta a una questione ampiamente prospettata dalla stessa in primo grado e poi riproposta in appello. È stata, infatti, CP_1
l'appellante a fondare la propria pretesa sull'assunto di una sostanziale equivalenza tra le due garanzie, sicché il giudice di prime cure era tenuto a pronunciarsi sul punto. Non vi è, pertanto, alcuna pronuncia ultra o extra petita, ma una motivazione logicamente connessa alle domande e alle eccezioni delle parti.
Neppure si ravvisano le lamentate violazioni delle norme in tema di valutazione delle prove.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, basando il proprio convincimento su documenti contrattuali e convenzionali non contestati e interpretandoli in coerenza con la disciplina di settore.
Non si è in presenza di un'errata valutazione delle prove, ma di una diversa – e condivisibile – ricostruzione giuridica dei rapporti tra le parti.
Anche sotto il profilo sostanziale, l'appello non coglie nel segno. La garanzia fideiussoria rilasciata da UniCredit S.p.A. il 24 novembre Part 2016 in favore di copriva l'intero importo dell'anticipazione contrattuale a beneficio dell'ATI, e quindi anche della mandante
. Il successivo recupero integrale dell'anticipazione nei SAL CP_2
2018–2019, come attestato dai prospetti contabili prodotti in atti, ha determinato l'estinzione del rischio economico per la mandataria. In tale contesto, la richiesta di una ulteriore controgaranzia interna da parte di risulta non solo priva di base contrattuale, ma anche CP_1 priva di giustificazione economica, trattandosi di un rischio ormai inesistente e già coperto dalla fideiussione principale.
10 Le argomentazioni dell'appellante risultano, peraltro, intrinsecamente incoerenti. Da un lato, accusa il Tribunale di avere svolto CP_1 considerazioni “extra petita” sulla diversità delle garanzie;
dall'altro, riconosce essa stessa che l'intera controversia nasce proprio dalla diversa qualificazione dei due istituti.
Non si comprende, dunque, come possa ritenersi estraneo al thema decidendum un profilo checostituisce il fulcro stesso delle difese originarie. L'appello, in sostanza, tende a sostituire alla valutazione giuridica compiuta dal primo giudice una propria personale interpretazione analogica, priva tuttavia di qualsiasi fondamento testuale e sistematico.
Per le ragioni che precedono, il secondo motivo d'appello è manifestamente infondato.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “IN ORDINE ALLA
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEI PAGAMENTI
INTERCORSI MEDIO TEMPORE - RO E
CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI
PROVA SOOTTO ULTERIORE DIFFERENTE PROFILO –
VIOLAZIONE ARTT. 115 E 116 CPC”, l'appellante Controparte_1 censura la decisione di primo grado per aver attribuito ai pagamenti da essa eseguiti in favore della mandante un valore indiziario CP_2 idoneo a confermare la fondatezza della pretesa monitoria. Secondo
l'appellante, tali versamenti sarebbero stati compiuti non in adempimento di un'obbligazione, ma per agevolare la cantierizzazione e l'esecuzione delle opere, in un'ottica di collaborazione e di buona fede. A suo dire, le somme corrisposte coinciderebbero con importi Part successivamente recuperati da nei SAL, cosicché i pagamenti avrebbero avuto natura puramente gestionale e non satisfattiva.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente attribuito ai pagamenti effettuati da un significativo valore indiziario, coerente con i principi di CP_1 cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.
È pacifico tra le parti che, tra il 2018 e il 2020, abbia versato CP_1
a importi complessivi pari a circa € 1.248.000, a titolo di quota CP_2
11 dell'anticipazione contrattuale.
Tali versamenti, eseguiti in più tranche e senza riserve, sono oggettivamente incompatibili con la tesi dell'appellante secondo cui la mandante non avrebbe avuto diritto a ricevere alcuna somma in assenza di controgaranzia. Non risulta, infatti, che abbia CP_1 mai qualificato tali pagamenti come “provvisori”, “condizionati” o “in attesa di compensazione”. Al contrario, i bonifici e la documentazione contabile prodotti in atti mostrano una progressiva e volontaria esecuzione del pagamento, in coerenza con l'avanzamento dei lavori e con le richieste di . CP_2
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 18.4.2019, n.
10814; Cass. civ., sez. II, 12.1.2022, n. 596) riconosce che il comportamento successivo al contratto, e in particolare l'esecuzione spontanea di pagamenti, costituisce elemento di fatto dal quale il giudice può trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Il
Tribunale si è attenuto a tale principio, valorizzando correttamente il contegno processuale e sostanziale dell'opponente come riconoscimento implicito dell'esistenza del credito.
L'appellante afferma che i pagamenti furono motivati da ragioni di opportunità e non da riconoscimento di debito. Tale argomento, tuttavia, rimane privo di riscontro documentale e si risolve in una mera ricostruzione difensiva a posteriori. Né risulta provato che i versamenti siano stati effettuati “per consentire la cantierizzazione delle opere” o come forma di anticipazione interna: al contrario, gli importi versati coincidono esattamente con le somme oggetto del decreto ingiuntivo, il che rafforza la valutazione del primo giudice circa il loro carattere satisfattivo. Il richiamo ai SAL non muta tale conclusione: le Parte decurtazioni operate da ei successivi stati di avanzamento hanno riguardato il rapporto esterno tra appaltatore e stazione appaltante, ma non incidono sul rapporto interno tra mandataria e mandante, che resta regolato dal riparto delle quote di lavori e di anticipazione.
Nemmeno può condividersi l'assunto secondo cui i pagamenti sarebbero stati determinati dalle difficoltà finanziarie della mandante.
L'appellante non ha prodotto alcuna prova oggettiva idonea a
12 dimostrare uno stato di crisi della società nel periodo di CP_2 riferimento.
La sola circostanza che la stessa avesse proposto, nel 2017, una bozza di fideiussione assicurativa emessa da compagnia estera non consente di desumere automaticamente una condizione di insolvenza o di incapienza finanziaria. Del resto, nel 2018–2019 ha CP_2 regolarmente proseguito l'esecuzione dei lavori, ha emesso fatture e ha ricevuto pagamenti dalla mandataria, il che esclude, in fatto, la prospettata situazione di difficoltà economica.
Il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione su una motivazione logica e lineare, valorizzando l'elemento oggettivo dei pagamenti e la mancanza di prova contraria.
Non sussiste alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: il Tribunale non ha invertito l'onere della prova, ma ha correttamente valutato il comportamento della parte opponente come fatto storico rilevante ai fini dell'apprezzamento probatorio, ai sensi dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. La sentenza risulta, dunque, immune da vizi logici o giuridici.
L'atteggiamento processuale e sostanziale di conferma, CP_1 anzi, la correttezza della decisione impugnata. Dopo aver ricevuto Part l'anticipazione da la mandataria ha trattenuto per oltre un anno la quota spettante a , per poi versarla progressivamente, in misura CP_2 quasi integrale, senza mai contestare formalmente il diritto della mandante alle somme.
Solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, e successivamente in appello, ha invocato la mancanza di controgaranzia come CP_1 causa di inesigibilità, senza tuttavia fornire alcuna evidenza che, al momento dei pagamenti, intendesse riservarsi tale eccezione.
Tale comportamento, lungi dal rappresentare un atto di mera collaborazione, integra una condotta di adempimento spontaneo, pienamente valutabile come riconoscimento dell'obbligazione.
Ne consegue il rigetto del terzo motivo d'appello.
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “IN ORDINE ALLA
CONDANNA AL PAGAMENTO DI € 34.973,32. PRONUNZIA
13 EXTRA PETITA, VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C.”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia condannato al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 34.973,32, CP_2
CP_ nonostante la stessa , in sede di comparsa di costituzione e di successive note difensive in primo grado, avesse espressamente limitato la propria domanda al minor importo di € 26.361,14, quale residuo credito dopo i numerosi pagamenti medio tempore effettuati dalla mandataria.
Il motivo è fondato. CP_ Dalla lettura degli atti di primo grado emerge infatti che la , con la comparsa del 26 aprile 2021, aveva prodotto un prospetto di calcolo
(sub n. 3, pag. 3) dal quale risultava un credito complessivo di €
1.474.680,82, a fronte di pagamenti ricevuti per € 1.448.319,68, quantificando quindi il residuo credito in € 26.361,14. La medesima indicazione è stata confermata nelle note difensive autorizzate del 7 maggio 2021 (pag. 9, prospetto n. 4) e nelle seconde note difensive del
18 giugno 2021 (pag. 9 e 15, tabelle 5 e conclusioni), nelle quali l'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento di tale somma. Ne consegue che, in sede di precisazione delle conclusioni, CP_
ha delimitato formalmente la propria domanda alla condanna di per l'importo di € 26.361,14, oltre interessi moratori. CP_1
Il Tribunale, tuttavia, dopo aver ricostruito il flusso dei pagamenti operati dalla mandataria, ha ritenuto che il saldo residuo ammontasse a € 34.973,32, liquidando tale importo in dispositivo. Tale statuizione, dunque, eccede i limiti del petitum formulato dalla parte vittoriosa e costituisce, pertanto, pronuncia ultra petita, in violazione dell'art. 112
c.p.c.
È principio consolidato che il giudice incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. quando liquida un importo superiore a quello richiesto nelle conclusioni della parte, poiché la riduzione del petitum circoscrive definitivamente il potere decisorio del giudicante e segna i limiti oggettivi della controversia (cfr. Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2017, n.
15933; Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2016, n. 3661; Cass. civ., sez.
II, 19 ottobre 2022, n. 30679).
14 CP_ Nel caso di specie, avendo domandato in via definitiva la condanna di al pagamento della sola somma di € 26.361,14, CP_1 il Tribunale non poteva pronunciare condanna per un importo maggiore, ancorché risultante da un autonomo ricalcolo, poiché ciò integra un eccesso di pronuncia rispetto ai limiti del thema decidendum fissato dalle conclusioni delle parti.
Non assume rilievo che il decreto ingiuntivo originario fosse stato emesso per un importo superiore, giacché la domanda successivamente delimitata in sede di opposizione sostituisce e circoscrive quella originaria.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata in parte qua, con riduzione dell'importo dovuto da ad € 26.361,14. Controparte_1
Con il quinto motivo d'appello, rubricato “IN ORDINE AL
PAGAMENTO DI UNA SOMMA A SALDO DELLA
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE -OMESSA PRONUNZIA
SU UN CAPO DELLA DOMANDA, VIOLAZIONE DELL'ART.
112 C.P.C. -RO VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI
PROVA, VIOLAZIONE ARTT. 115 E 116 C.P.C.”, Controparte_1 deduce che il Tribunale di primo grado abbia omesso di pronunciarsi su una parte della domanda e abbia, comunque, errato nella valutazione delle prove contabili relative all'intervenuto pagamento del saldo delle fatture oggetto di causa.
In particolare, sostiene che: con bonifico del 22 giugno 2020 aveva versato a € 587.795,71, con causale “saldo fattura n. 262 CP_2 del 15/12/2017”, a chiusura di ogni rapporto economico;
la residua somma di € 26.361,14 non era stata corrisposta per espressa richiesta CP_ di stessa, la quale, nel luglio 2019, avrebbe chiesto di non versare Part tale importo al fine di imputarlo direttamente a nell'ambito del
SAL n. 16; il primo giudice avrebbe invece valorizzato tardivamente CP_ documenti e calcoli introdotti da con le seconde note difensive del 18 giugno 2021, senza garantire un effettivo contraddittorio, violando così l'art. 183, sesto comma, c.p.c.
In sintesi, secondo l'appellante, non solo non vi era alcun saldo dovuto, ma anzi la controparte aveva richiesto di non ricevere la differenza;
il
15 Tribunale, omettendo di considerare ciò, avrebbe erroneamente mantenuto una condanna priva di fondamento contabile.
Il motivo è infondato.
Sebbene con il motivo precedente sia stata riconosciuta la fondatezza della censura relativa all'importo liquidato, deve escludersi che il
Tribunale sia incorso in un'omessa pronuncia o che abbia errato nella valutazione delle prove contabili.
La sentenza impugnata ha infatti dato atto dell'avvenuto pagamento parziale di € 587.795,75 da parte di , e lo ha correttamente CP_1 imputato in detrazione rispetto all'importo originariamente ingiunto, determinando il residuo dovuto. CP_ L'asserita richiesta di di “non ricevere” l'importo di € 26.361,14
— fondata su scambi di corrispondenza interna relativi al SAL n. 16
— non integra una rinuncia espressa al credito, né un atto di novazione o compensazione. Tali comunicazioni, pur indicative di interlocuzioni operative tra le società nell'ambito del cantiere, non hanno valore negoziale idoneo a estinguere il credito né risultano sottoscritte in forma tale da vincolare la creditrice.
Inoltre, non può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 183, sesto CP_ comma, c.p.c., poiché le produzioni di nelle note autorizzate del
18 giugno 2021 si sono limitate a ricostruire in modo analitico il saldo del rapporto, sulla base di documenti già agli atti e di bonifici la cui provenienza e data erano pacifiche. Il contraddittorio è stato dunque pienamente rispettato, essendo la documentazione già nota alla controparte e non introducendo nuovi fatti, ma solo un aggiornamento contabile delle somme versate e di quelle ancora dovute.
La doglianza, pertanto, non è idonea a mettere in discussione la ricostruzione sostanziale operata dal Tribunale, la quale, pur corretta nel metodo, richiede soltanto di essere rettificata nel quantum — come già disposto con l'accoglimento del quarto motivo — in conformità ai CP_ limiti della domanda di .
In definitiva, mentre il quarto motivo è accolto nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per eccesso di pronuncia, il presente motivo deve essere rigettato, poiché non emergono elementi
16 tali da escludere l'esistenza del credito residuo riconosciuto dalla CP_ stessa nelle proprie conclusioni, né da ritenere che il Tribunale abbia omesso di pronunciare o violato le regole sul contraddittorio istruttorio.
Con il sesto motivo d'appello, rubricato “IN ORDINE ALLA
CONDANNA AL PAGAMENTO DI INTERESSI MORATORI
ED ALLA LORO DECORRENZA. RO E
CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI
DI PROVA – VIOLAZIONE ARTT. 115 E 116 CPC”, l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha riconosciuto a il CP_2 diritto agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, calcolati dal 26 dicembre 2016, ossia dal terzo giorno successivo al versamento da parte di dell'anticipazione contrattuale in favore Controparte_5 dell' accreditata alla mandataria in data 23 CP_4 Controparte_1 dicembre 2016. Secondo la prospettazione dell'appellante, tale CP_ decorrenza sarebbe erronea in quanto avrebbe potuto pretendere il pagamento della propria quota solo successivamente all'emissione delle fatture n. 261 e 262 del 15 dicembre 2017 e, comunque, solo previa presentazione di un'idonea controgaranzia fideiussoria in favore della mandataria, mai formalmente prestata.
La doglianza non merita accoglimento.
Come correttamente osservato dal primo giudice, l'obbligo di riversamento da parte della mandataria discendeva direttamente dall'art. 13 del Regolamento interno dell'A.T.I., che prevedeva espressamente che
“gli importi di competenza delle mandanti, dopo l'incasso da parte della mandataria, devono essere trasferiti alle stesse con valuta non superiore a tre giorni dalla valuta di versamento delle medesime somme da parte della committente sul conto corrente dedicato intestato alla mandataria”.
La disposizione, di chiara formulazione, imponeva a un CP_1 obbligo immediato e incondizionato di riversare le somme ricevute da Part alle imprese mandanti, senza alcuna possibilità di subordinarne l'adempimento all'emissione delle fatture o al rilascio di controgaranzie.
Quest'ultimo adempimento, in particolare, non trova fondamento né
17 Part nella Convenzione n. 22/2015 stipulata con né nel Regolamento dell'A.T.I., come già evidenziato nell'esame dei primi motivi d'appello. Si trattava, pertanto, di una pretesa unilaterale della mandataria, del tutto priva di base normativa o contrattuale.
Ricevuto l'importo dell'anticipazione in data 23 dicembre 2016,
era dunque tenuta, entro il termine di tre giorni, a riversare la CP_1
CP_ quota spettante a , e il mancato adempimento ha determinato la mora automatica ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, che prevede la decorrenza degli interessi moratori senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la tardiva CP_ emissione delle fatture da parte di , nel dicembre 2017, avrebbe inciso sulla decorrenza degli interessi. L'obbligo della mandataria di trasferire le somme incassate derivava direttamente dal regolamento dell' e non era condizionato da adempimenti contabili della CP_4 mandante. L'emissione delle fatture rappresentava, infatti, un mero riscontro formale, privo di incidenza sull'esigibilità del credito. CP_ Neppure la mail del 22 febbraio 2018, con cui trasmetteva la bozza della fideiussione assicurativa, può essere interpretata, come sostiene
, quale riconoscimento della non esigibilità del credito. Essa CP_1
CP_ dimostra, al contrario, la disponibilità collaborativa di , che, pur non tenuta a fornire alcuna controgaranzia, si è comunque adoperata per favorire una soluzione concordata, senza tuttavia rinunciare al proprio diritto di ottenere il pagamento della quota di spettanza.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha individuato la decorrenza degli interessi moratori dal 26 dicembre 2016, applicando il tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 e calcolandoli sul capitale progressivamente ridotto in relazione ai pagamenti successivamente effettuati. La motivazione impugnata risulta coerente, logica e conforme tanto alla disciplina pattizia quanto a quella normativa, non presentando vizi né in punto di diritto né sotto il profilo della valutazione delle prove.
Ne consegue che il sesto motivo d'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata anche nella parte relativa alla decorrenza e alla quantificazione degli interessi moratori.
18 Per quanto innanzi, l'appello proposto da va accolto Controparte_1 limitatamente al quarto motivo, con rideterminazione del credito residuo in favore di in euro 26.361,14, oltre interessi moratori di legge, CP_2
e rigetto di tutti gli altri motivi, che risultano infondati.
Le spese processuali relative al presente grado seguono la soccombenza, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, ridetermina in euro 26.361,14
l'importo per cui vi è condanna;
2) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 10.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 755/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 05/02/2025, promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio
Chiarelli, presso il cui studio in Lecce, via Lamarmora n. 13, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario
Fidanza, elettivamente domiciliata in Bari, via degli Ebanisti n 1, presso lo studio dell'avv. Fidanza ed in Lecce, via Archita da Taranto
n. 8, presso lo studio dell'VV. Pietro Elia;
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo:
“Con atto di citazione, notificato in data 17.7.2018, Controparte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo 1286/2018 emesso dal Tribunale di
Lecce il 30.5.2018, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore di della quota di competenza dell'anticipazione CP_2 contrattuale versata da (committente) all'Associazione Parte_1
Temporanea d'Imprese composta dall'opponente quale mandataria e, quali mandanti, dall'opposta e da CP_2 [...]
in virtù di Convenzione n.22/2015 R.F.I.-A.T.I. Parte_2 sottoscritta il 29.9.2015, per l'importo di € 1.283.293,00, oltre interessi e spese di procedura. sosteneva che il Controparte_1 decreto ingiuntivo era stato effettivamente notificato solo il 26.6.2018, in quanto una prima notifica del 7.6.3028 non era andata a buon fine
e per tali motivi il provvedimento andava revocato. Sottolineava, inoltre, che vi era stato pagamento parziale dell'importo suindicato per € 570.000,00. La società opponente deduceva: che in base all'art.
15 del Regolamento interno A.T.I. la mandataria Controparte_1 doveva provvedere, come anche previsto dalla Convenzione agli artt.
9 e seguenti, a rilasciare alla stazione appaltante fidejussione bancaria, condizione per l'erogazione dell'anticipazione contrattuale
2 che essa stessa avrebbe incassato e successivamente stornato alle componenti del Raggruppamento secondo le rispettive quote, mentre le mandanti e erano CP_2 Parte_2 tenute a costituire controgaranzia mediante fidejussione bancaria presso un Istituto di credito di gradimento della mandataria, il cui contratto doveva essere accettato dall'opponente. Controparte_1 lamentava, poi, che contrariamente alla condotta della CP_2 che aveva già inviato la propria Parte_2 polizza fideiussoria bancaria, era rimasta inerte e, solo dopo essere stata più volte sollecitata, aveva inviato diverse bozze di garanzia fideiussoria mai tramutatesi in contratti definitivi. In tutto ciò, la mandataria sottolineava che i lavori erano continuati senza subire interruzioni. Aggiungeva che nel dicembre 2017, aveva CP_2 emesso in via arbitraria, delle fatture di pagamento. A tal proposito, evidenziava che, pur non essendo stata obbligata a Controparte_1 pagare tali somme a titolo di anticipazione per la quota di CP_2 stante la mancata controgaranzia bancaria, aveva effettuato comunque tali accrediti per ovviare alle difficoltà finanziarie di
[...] che avrebbero pregiudicato l'intero appalto R.T.I.-R.F.I.. CP_2
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.
1286/2018 Trib. Lecce, con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando tutto CP_2 quanto esposto ex adverso, rappresentava: che la notifica era avvenuta sia via PEC, come la stessa opponente aveva affermato (non potendo essere imputabili al notificante eventuali anomalie di ricezione del messaggio), che a mani il 7.6.2018, e che la seconda notifica era dovuta al cambio di sede della che la Controparte_1 negazione dello storno in suo favore delle anticipazioni pro-quota non le avrebbe consentito di affrontare le spese dei lavori. Sottolineava, poi, l'autonomia della questione inerente alla anticipazione contrattuale, e relativa garanzia fideiussoria pendente in capo alla mandataria, da quella concernente il diritto all'anticipo di CP_2
L'opposta concludeva chiedendo: il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine,
3 l'accertamento del credito di sulla base dei titoli allegati, CP_2 oltre interessi di mora;
con vittoria di spese. La causa veniva istruita tramite prove documentali e decisa in data odierna, ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c., previa trattazione scritta, in considerazione del periodo emergenziale dovuto alla diffusione in atto del virus Covid-
19, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in l. n. 27/2020, come modificato dall'art.
221, comma 4, d.l. n. 34/2020.”
Con sentenza n. 1941/2021, pubblicata il 25.06.2021, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvedeva: 1) revocava il decreto ingiuntivo n.
1286/2018, emesso dal Tribunale di Lecce il 30.5.2018; 2) condannava in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento, in favore di Controparte_3 della somma di € 34.973,32, oltre interessi di mora, ai sensi del d.lgs.
n. 231/2002, da calcolarsi sull'intera somma di € 1.483.293,00 dal
26.12.2016 al 23.3.2018, sulla somma di € 1.283.293,00 dal 24.3.2018 sino all'11.6.2018, sulla somma di € 1.133.293,00 residuata dopo tale pagamento sino al 18.6.2018, sulla somma di € 713.293,00 dal
19.6.2018 sino al 15.5.2019, sulla somma di € 622.769,07 dal
16.5.2019 al 22.6.2020, sulla somma di € 34.973,32 dal 23.6.2020 sino al soddisfo. 4) condannava in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che liquidava in € 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%,
IVA e CPA, come per legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello CP_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
[...]
concludendo per il rigetto dell'appello. CP_2
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
4 Motivi della decisione
Con primo motivo d'appello, rubricato “IN ORDINE AL NESSO
TRA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E
CONTROGARANZIA RO E CONTRADDITTORIA
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA – VIOLAZIONE
ARTT. 115 E 116 CPC CARENZA DI MOTIVAZIONE SU UN
PUNTO FONDAMENTALE DELLA VICENDA – VIOLAZIONE
ART.112 CPC”, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un nesso tra l'erogazione dell'anticipazione contrattuale da parte di e Pt_1
l'obbligo, in capo alla mandante di prestare una CP_2 controgaranzia fideiussoria a favore della mandataria. L'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe correttamente valorizzato la volontà negoziale delle parti, omettendo di applicare in via analogica l'art. 15 del Regolamento interno dell' disposizione che prevede CP_4
l'obbligo per le mandanti di controgarantire la mandataria in relazione alle cauzioni provvisoria e definitiva prestate nell'interesse comune del raggruppamento. Secondo , poiché l'art.
9-bis della CP_1
Convenzione R.F.I. n. 22/2015 richiede che l'anticipazione contrattuale sia assistita da una fideiussione bancaria o assicurativa e poiché tale garanzia fu prestata dalla sola mandataria per conto di tutta l'A.T.I., anche la mandante avrebbe dovuto, in coerenza con la ratio dell'art. 15 del Regolamento, fornire una controgaranzia interna, pena la legittimità del rifiuto della mandataria di riversare la quota di spettanza della mandante. L'appellante aggiunge che i comportamenti CP_ di , la quale avrebbe più volte tentato di rilasciare polizze fideiussorie poi rifiutate, dimostrerebbero la consapevolezza della stessa circa la necessità di una garanzia interna.
Il motivo è infondato.
La Convenzione n. 22/2015, che regola i rapporti tra R.F.I. e l' CP_4 disciplina in modo espresso la materia dell'anticipazione all'art.
9-bis, prevedendo che essa possa essere corrisposta previa costituzione di
5 garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore della stazione appaltante.
Tale disposizione ha la sola funzione di tutelare rispetto al Pt_1 rischio di mancata restituzione dell'importo anticipato e non riguarda in alcun modo i rapporti interni tra mandataria e mandanti.
L'obbligo di prestare la garanzia grava sull'appaltatore unitario, ossia sull' nel suo complesso, non potendosi individuare, in capo alle CP_4 singole imprese componenti, specifici doveri di controgaranzia nei confronti della mandataria.
Neppure il Regolamento interno dell'A.T.I. contempla una simile previsione.
L'art. 15 richiamato dall'appellante attiene unicamente alle cauzioni obbligatorie previste dalla normativa sugli appalti pubblici, e cioè la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, e prevede che in tali ipotesi le mandanti rilascino una controgaranzia interna alla mandataria per la parte di loro competenza.
L'anticipazione contrattuale, invece, costituisce un istituto del tutto distinto: essa non è una garanzia a presidio dell'adempimento, ma un'anticipazione di liquidità che la stazione appaltante può concedere all'appaltatore per agevolare l'avvio dell'esecuzione del contratto. La garanzia prevista per l'anticipazione, dunque, non ha la stessa funzione della cauzione definitiva e non può essere assimilata ad essa, né vi è alcuna lacuna normativa che consenta l'applicazione analogica dell'art. 15 del Regolamento ATI.
La pretesa di estendere la disciplina delle cauzioni a un'ipotesi diversa si risolve, pertanto, in una interpretazione contra legem, idonea ad introdurre un obbligo che le parti non hanno previsto. Contr Deve poi osservarsi che l'art. 13 del Regolamento stabilisce espressamente che la mandataria, una volta incassate le somme dalla stazione appaltante, debba riversarle alle mandanti entro tre giorni dalla data di valuta del versamento, senza prevedere condizioni o riserve di sorta. Tale disposizione, vincolante per i rapporti interni al raggruppamento, imponeva a di trasferire tempestivamente CP_1
CP_ a la quota di anticipazione di spettanza di quest'ultima, non
6 potendo la mandataria subordinare l'adempimento a un presunto obbligo di controgaranzia non previsto né dalla convenzione con R.F.I. né dal regolamento associativo.
La condotta successiva delle parti conferma questa ricostruzione.
Gli atti di causa documentano, infatti, che , dopo l'emissione CP_1
CP_ del decreto ingiuntivo, ha provveduto a versare in favore di somme per importi complessivi superiori a un milione e duecentomila euro, in più tranche, tra il 2018 e il 2020. Tali pagamenti, benché
l'appellante li qualifichi come spontanei e dettati da buona fede per assicurare la continuità dei lavori, rivelano in realtà il riconoscimento del debito e la piena consapevolezza della debenza delle somme, risultando inconciliabili con la tesi secondo cui il pagamento sarebbe stato condizionato al rilascio di una controgaranzia. CP_ Quanto alle bozze di fideiussione proposte da , esse devono essere lette come espressione di spirito collaborativo e di disponibilità
a favorire una gestione armoniosa dei rapporti interni al raggruppamento, e non come riconoscimento dell'esistenza di un obbligo giuridico di controgaranzia, che non trova riscontro in alcuna CP_ fonte negoziale o normativa. Non risulta, infatti, che abbia mai assunto obbligazioni ulteriori rispetto a quelle previste contrattualmente, né che abbia prestato acquiescenza alla pretesa di subordinare i pagamenti a una fideiussione in suo favore.
In mancanza di un obbligo certo e giuridicamente esigibile di controgaranzia, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da deve ritenersi infondata, poiché tale rimedio CP_1 presuppone la sussistenza di un inadempimento altrui, mentre nel caso di specie si è in presenza di un mero rifiuto unilaterale privo di base negoziale. Il Tribunale ha dunque correttamente escluso che CP_ l'inadempimento di potesse giustificare la sospensione del pagamento e ha legittimamente ritenuto dovuto il riversamento pro quota dell'anticipazione, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento dell' e dalle condizioni contrattuali con la stazione CP_4 appaltante. La sentenza impugnata risulta, pertanto, immune dalle
7 censure proposte e merita piena conferma, dovendosi rigettare il primo motivo di appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “IN ORDINE ALLA
FUNZIONE CONTRATTUALE DELLA ANTICIPAZIONE, ED
AL RAPPORTO TRA LE VARIE CAUZIONI. RO E
CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI
PROVA SOTTO DIFFERENTE PROFILO – VIOLAZIONE
ARTT. 115 E 116 C.P.C.”, l'appellante censura la decisione del
Tribunale nella parte in cui ha distinto, sul piano funzionale e giuridico, la garanzia fideiussoria prevista per l'anticipazione contrattuale da quella relativa alla cauzione definitiva. Secondo
, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che le due CP_1 garanzie rispondano a finalità diverse, poiché – a suo dire – dall'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art.
9-bis, comma 2, della Part Convenzione . 22/2015 emergerebbe la sostanziale equivalenza strutturale delle due figure. In particolare, la società appellante sostiene che: l'anticipazione contrattuale costituirebbe un vero e proprio finanziamento dell'appaltatore da parte della stazione appaltante, garantito da una fideiussione di importo pari alla somma anticipata maggiorata degli interessi legali;
l'art.
9-bis della
Convenzione, nel richiamare la “conformità” della garanzia per l'anticipazione a quella prevista per la cauzione definitiva, implicherebbe che le due abbiano medesima natura e struttura;
di conseguenza, anche per la garanzia sull'anticipazione dovrebbe valere
– per analogia – il meccanismo di controgaranzia interna a carico delle mandanti previsto dall'art. 15 del Regolamento ATI.
L'appellante aggiunge che il Tribunale avrebbe svolto un ragionamento “extra petita”, poiché nessuna delle parti avrebbe mai invocato la distinzione tra cauzione definitiva e garanzia per l'anticipazione, e che il giudice di primo grado avrebbe altresì travisato le prove, incorrendo nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva, in primo luogo, che la distinzione operata dal
Tribunale tra cauzione definitiva e garanzia per l'anticipazione
8 contrattuale trova preciso riscontro nella disciplina normativa e convenzionale applicabile. L'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 configura l'anticipazione come una erogazione anticipata di parte del prezzo contrattuale volta a sostenere l'impresa nella fase iniziale dei lavori. La garanzia richiesta all'appaltatore serve unicamente a garantire la restituzione delle somme anticipate, nel caso in cui i lavori non siano eseguiti o non raggiungano il valore corrispondente. Diversa
è, invece, la funzione della cauzione definitiva, la quale, ai sensi dell'art. 113 del medesimo regolamento, assicura l'adempimento complessivo delle obbligazioni assunte dall'appaltatore nei confronti della stazione appaltante e tutela l'amministrazione contro eventuali inadempienze contrattuali.
Si tratta dunque di istituti autonomi e distinti, non assimilabili né sotto il profilo della finalità né sotto quello soggettivo: la cauzione definitiva tutela esclusivamente la stazione appaltante;
la garanzia per l'anticipazione copre la sola restituzione delle somme anticipate, sino al completo recupero nei successivi SAL.
Pertanto, il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che le due garanzie non possono essere confuse e che l'obbligo di controgaranzia interna, previsto dal Regolamento ATI per la sola cauzione definitiva, non può essere esteso all'anticipazione, che resta disciplinata da un autonomo apparato di tutele.
L'argomento dell'appellante, fondato sul riferimento alla
“conformità” tra le due garanzie, non può essere condiviso.
L'espressione contenuta nell'art.
9-bis, comma 2, della Convenzione Part (“i contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva”) non implica un'identità di funzione o di scopo, ma semplicemente la necessità che la fideiussione relativa all'anticipazione rispetti gli stessi requisiti formali e strutturali previsti per la cauzione definitiva (natura bancaria o assicurativa, condizioni di escutibilità, durata, forma scritta, approvazione della stazione appaltante). La “conformità” riguarda dunque la forma tecnica della garanzia, non la sua funzione economico-giuridica.
Ne consegue che il Tribunale, distinguendo le due garanzie e negando
9 la possibilità di estendere analogicamente l'obbligo di controgaranzia interna, ha fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.
La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è priva di consistenza.
L'analisi comparativa tra cauzione definitiva e garanzia per l'anticipazione non rappresenta un tema introdotto d'ufficio, bensì la diretta risposta a una questione ampiamente prospettata dalla stessa in primo grado e poi riproposta in appello. È stata, infatti, CP_1
l'appellante a fondare la propria pretesa sull'assunto di una sostanziale equivalenza tra le due garanzie, sicché il giudice di prime cure era tenuto a pronunciarsi sul punto. Non vi è, pertanto, alcuna pronuncia ultra o extra petita, ma una motivazione logicamente connessa alle domande e alle eccezioni delle parti.
Neppure si ravvisano le lamentate violazioni delle norme in tema di valutazione delle prove.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, basando il proprio convincimento su documenti contrattuali e convenzionali non contestati e interpretandoli in coerenza con la disciplina di settore.
Non si è in presenza di un'errata valutazione delle prove, ma di una diversa – e condivisibile – ricostruzione giuridica dei rapporti tra le parti.
Anche sotto il profilo sostanziale, l'appello non coglie nel segno. La garanzia fideiussoria rilasciata da UniCredit S.p.A. il 24 novembre Part 2016 in favore di copriva l'intero importo dell'anticipazione contrattuale a beneficio dell'ATI, e quindi anche della mandante
. Il successivo recupero integrale dell'anticipazione nei SAL CP_2
2018–2019, come attestato dai prospetti contabili prodotti in atti, ha determinato l'estinzione del rischio economico per la mandataria. In tale contesto, la richiesta di una ulteriore controgaranzia interna da parte di risulta non solo priva di base contrattuale, ma anche CP_1 priva di giustificazione economica, trattandosi di un rischio ormai inesistente e già coperto dalla fideiussione principale.
10 Le argomentazioni dell'appellante risultano, peraltro, intrinsecamente incoerenti. Da un lato, accusa il Tribunale di avere svolto CP_1 considerazioni “extra petita” sulla diversità delle garanzie;
dall'altro, riconosce essa stessa che l'intera controversia nasce proprio dalla diversa qualificazione dei due istituti.
Non si comprende, dunque, come possa ritenersi estraneo al thema decidendum un profilo checostituisce il fulcro stesso delle difese originarie. L'appello, in sostanza, tende a sostituire alla valutazione giuridica compiuta dal primo giudice una propria personale interpretazione analogica, priva tuttavia di qualsiasi fondamento testuale e sistematico.
Per le ragioni che precedono, il secondo motivo d'appello è manifestamente infondato.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “IN ORDINE ALLA
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEI PAGAMENTI
INTERCORSI MEDIO TEMPORE - RO E
CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI
PROVA SOOTTO ULTERIORE DIFFERENTE PROFILO –
VIOLAZIONE ARTT. 115 E 116 CPC”, l'appellante Controparte_1 censura la decisione di primo grado per aver attribuito ai pagamenti da essa eseguiti in favore della mandante un valore indiziario CP_2 idoneo a confermare la fondatezza della pretesa monitoria. Secondo
l'appellante, tali versamenti sarebbero stati compiuti non in adempimento di un'obbligazione, ma per agevolare la cantierizzazione e l'esecuzione delle opere, in un'ottica di collaborazione e di buona fede. A suo dire, le somme corrisposte coinciderebbero con importi Part successivamente recuperati da nei SAL, cosicché i pagamenti avrebbero avuto natura puramente gestionale e non satisfattiva.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente attribuito ai pagamenti effettuati da un significativo valore indiziario, coerente con i principi di CP_1 cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.
È pacifico tra le parti che, tra il 2018 e il 2020, abbia versato CP_1
a importi complessivi pari a circa € 1.248.000, a titolo di quota CP_2
11 dell'anticipazione contrattuale.
Tali versamenti, eseguiti in più tranche e senza riserve, sono oggettivamente incompatibili con la tesi dell'appellante secondo cui la mandante non avrebbe avuto diritto a ricevere alcuna somma in assenza di controgaranzia. Non risulta, infatti, che abbia CP_1 mai qualificato tali pagamenti come “provvisori”, “condizionati” o “in attesa di compensazione”. Al contrario, i bonifici e la documentazione contabile prodotti in atti mostrano una progressiva e volontaria esecuzione del pagamento, in coerenza con l'avanzamento dei lavori e con le richieste di . CP_2
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 18.4.2019, n.
10814; Cass. civ., sez. II, 12.1.2022, n. 596) riconosce che il comportamento successivo al contratto, e in particolare l'esecuzione spontanea di pagamenti, costituisce elemento di fatto dal quale il giudice può trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Il
Tribunale si è attenuto a tale principio, valorizzando correttamente il contegno processuale e sostanziale dell'opponente come riconoscimento implicito dell'esistenza del credito.
L'appellante afferma che i pagamenti furono motivati da ragioni di opportunità e non da riconoscimento di debito. Tale argomento, tuttavia, rimane privo di riscontro documentale e si risolve in una mera ricostruzione difensiva a posteriori. Né risulta provato che i versamenti siano stati effettuati “per consentire la cantierizzazione delle opere” o come forma di anticipazione interna: al contrario, gli importi versati coincidono esattamente con le somme oggetto del decreto ingiuntivo, il che rafforza la valutazione del primo giudice circa il loro carattere satisfattivo. Il richiamo ai SAL non muta tale conclusione: le Parte decurtazioni operate da ei successivi stati di avanzamento hanno riguardato il rapporto esterno tra appaltatore e stazione appaltante, ma non incidono sul rapporto interno tra mandataria e mandante, che resta regolato dal riparto delle quote di lavori e di anticipazione.
Nemmeno può condividersi l'assunto secondo cui i pagamenti sarebbero stati determinati dalle difficoltà finanziarie della mandante.
L'appellante non ha prodotto alcuna prova oggettiva idonea a
12 dimostrare uno stato di crisi della società nel periodo di CP_2 riferimento.
La sola circostanza che la stessa avesse proposto, nel 2017, una bozza di fideiussione assicurativa emessa da compagnia estera non consente di desumere automaticamente una condizione di insolvenza o di incapienza finanziaria. Del resto, nel 2018–2019 ha CP_2 regolarmente proseguito l'esecuzione dei lavori, ha emesso fatture e ha ricevuto pagamenti dalla mandataria, il che esclude, in fatto, la prospettata situazione di difficoltà economica.
Il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione su una motivazione logica e lineare, valorizzando l'elemento oggettivo dei pagamenti e la mancanza di prova contraria.
Non sussiste alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: il Tribunale non ha invertito l'onere della prova, ma ha correttamente valutato il comportamento della parte opponente come fatto storico rilevante ai fini dell'apprezzamento probatorio, ai sensi dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. La sentenza risulta, dunque, immune da vizi logici o giuridici.
L'atteggiamento processuale e sostanziale di conferma, CP_1 anzi, la correttezza della decisione impugnata. Dopo aver ricevuto Part l'anticipazione da la mandataria ha trattenuto per oltre un anno la quota spettante a , per poi versarla progressivamente, in misura CP_2 quasi integrale, senza mai contestare formalmente il diritto della mandante alle somme.
Solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, e successivamente in appello, ha invocato la mancanza di controgaranzia come CP_1 causa di inesigibilità, senza tuttavia fornire alcuna evidenza che, al momento dei pagamenti, intendesse riservarsi tale eccezione.
Tale comportamento, lungi dal rappresentare un atto di mera collaborazione, integra una condotta di adempimento spontaneo, pienamente valutabile come riconoscimento dell'obbligazione.
Ne consegue il rigetto del terzo motivo d'appello.
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “IN ORDINE ALLA
CONDANNA AL PAGAMENTO DI € 34.973,32. PRONUNZIA
13 EXTRA PETITA, VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C.”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia condannato al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 34.973,32, CP_2
CP_ nonostante la stessa , in sede di comparsa di costituzione e di successive note difensive in primo grado, avesse espressamente limitato la propria domanda al minor importo di € 26.361,14, quale residuo credito dopo i numerosi pagamenti medio tempore effettuati dalla mandataria.
Il motivo è fondato. CP_ Dalla lettura degli atti di primo grado emerge infatti che la , con la comparsa del 26 aprile 2021, aveva prodotto un prospetto di calcolo
(sub n. 3, pag. 3) dal quale risultava un credito complessivo di €
1.474.680,82, a fronte di pagamenti ricevuti per € 1.448.319,68, quantificando quindi il residuo credito in € 26.361,14. La medesima indicazione è stata confermata nelle note difensive autorizzate del 7 maggio 2021 (pag. 9, prospetto n. 4) e nelle seconde note difensive del
18 giugno 2021 (pag. 9 e 15, tabelle 5 e conclusioni), nelle quali l'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento di tale somma. Ne consegue che, in sede di precisazione delle conclusioni, CP_
ha delimitato formalmente la propria domanda alla condanna di per l'importo di € 26.361,14, oltre interessi moratori. CP_1
Il Tribunale, tuttavia, dopo aver ricostruito il flusso dei pagamenti operati dalla mandataria, ha ritenuto che il saldo residuo ammontasse a € 34.973,32, liquidando tale importo in dispositivo. Tale statuizione, dunque, eccede i limiti del petitum formulato dalla parte vittoriosa e costituisce, pertanto, pronuncia ultra petita, in violazione dell'art. 112
c.p.c.
È principio consolidato che il giudice incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. quando liquida un importo superiore a quello richiesto nelle conclusioni della parte, poiché la riduzione del petitum circoscrive definitivamente il potere decisorio del giudicante e segna i limiti oggettivi della controversia (cfr. Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2017, n.
15933; Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2016, n. 3661; Cass. civ., sez.
II, 19 ottobre 2022, n. 30679).
14 CP_ Nel caso di specie, avendo domandato in via definitiva la condanna di al pagamento della sola somma di € 26.361,14, CP_1 il Tribunale non poteva pronunciare condanna per un importo maggiore, ancorché risultante da un autonomo ricalcolo, poiché ciò integra un eccesso di pronuncia rispetto ai limiti del thema decidendum fissato dalle conclusioni delle parti.
Non assume rilievo che il decreto ingiuntivo originario fosse stato emesso per un importo superiore, giacché la domanda successivamente delimitata in sede di opposizione sostituisce e circoscrive quella originaria.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata in parte qua, con riduzione dell'importo dovuto da ad € 26.361,14. Controparte_1
Con il quinto motivo d'appello, rubricato “IN ORDINE AL
PAGAMENTO DI UNA SOMMA A SALDO DELLA
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE -OMESSA PRONUNZIA
SU UN CAPO DELLA DOMANDA, VIOLAZIONE DELL'ART.
112 C.P.C. -RO VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI
PROVA, VIOLAZIONE ARTT. 115 E 116 C.P.C.”, Controparte_1 deduce che il Tribunale di primo grado abbia omesso di pronunciarsi su una parte della domanda e abbia, comunque, errato nella valutazione delle prove contabili relative all'intervenuto pagamento del saldo delle fatture oggetto di causa.
In particolare, sostiene che: con bonifico del 22 giugno 2020 aveva versato a € 587.795,71, con causale “saldo fattura n. 262 CP_2 del 15/12/2017”, a chiusura di ogni rapporto economico;
la residua somma di € 26.361,14 non era stata corrisposta per espressa richiesta CP_ di stessa, la quale, nel luglio 2019, avrebbe chiesto di non versare Part tale importo al fine di imputarlo direttamente a nell'ambito del
SAL n. 16; il primo giudice avrebbe invece valorizzato tardivamente CP_ documenti e calcoli introdotti da con le seconde note difensive del 18 giugno 2021, senza garantire un effettivo contraddittorio, violando così l'art. 183, sesto comma, c.p.c.
In sintesi, secondo l'appellante, non solo non vi era alcun saldo dovuto, ma anzi la controparte aveva richiesto di non ricevere la differenza;
il
15 Tribunale, omettendo di considerare ciò, avrebbe erroneamente mantenuto una condanna priva di fondamento contabile.
Il motivo è infondato.
Sebbene con il motivo precedente sia stata riconosciuta la fondatezza della censura relativa all'importo liquidato, deve escludersi che il
Tribunale sia incorso in un'omessa pronuncia o che abbia errato nella valutazione delle prove contabili.
La sentenza impugnata ha infatti dato atto dell'avvenuto pagamento parziale di € 587.795,75 da parte di , e lo ha correttamente CP_1 imputato in detrazione rispetto all'importo originariamente ingiunto, determinando il residuo dovuto. CP_ L'asserita richiesta di di “non ricevere” l'importo di € 26.361,14
— fondata su scambi di corrispondenza interna relativi al SAL n. 16
— non integra una rinuncia espressa al credito, né un atto di novazione o compensazione. Tali comunicazioni, pur indicative di interlocuzioni operative tra le società nell'ambito del cantiere, non hanno valore negoziale idoneo a estinguere il credito né risultano sottoscritte in forma tale da vincolare la creditrice.
Inoltre, non può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 183, sesto CP_ comma, c.p.c., poiché le produzioni di nelle note autorizzate del
18 giugno 2021 si sono limitate a ricostruire in modo analitico il saldo del rapporto, sulla base di documenti già agli atti e di bonifici la cui provenienza e data erano pacifiche. Il contraddittorio è stato dunque pienamente rispettato, essendo la documentazione già nota alla controparte e non introducendo nuovi fatti, ma solo un aggiornamento contabile delle somme versate e di quelle ancora dovute.
La doglianza, pertanto, non è idonea a mettere in discussione la ricostruzione sostanziale operata dal Tribunale, la quale, pur corretta nel metodo, richiede soltanto di essere rettificata nel quantum — come già disposto con l'accoglimento del quarto motivo — in conformità ai CP_ limiti della domanda di .
In definitiva, mentre il quarto motivo è accolto nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per eccesso di pronuncia, il presente motivo deve essere rigettato, poiché non emergono elementi
16 tali da escludere l'esistenza del credito residuo riconosciuto dalla CP_ stessa nelle proprie conclusioni, né da ritenere che il Tribunale abbia omesso di pronunciare o violato le regole sul contraddittorio istruttorio.
Con il sesto motivo d'appello, rubricato “IN ORDINE ALLA
CONDANNA AL PAGAMENTO DI INTERESSI MORATORI
ED ALLA LORO DECORRENZA. RO E
CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI
DI PROVA – VIOLAZIONE ARTT. 115 E 116 CPC”, l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha riconosciuto a il CP_2 diritto agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, calcolati dal 26 dicembre 2016, ossia dal terzo giorno successivo al versamento da parte di dell'anticipazione contrattuale in favore Controparte_5 dell' accreditata alla mandataria in data 23 CP_4 Controparte_1 dicembre 2016. Secondo la prospettazione dell'appellante, tale CP_ decorrenza sarebbe erronea in quanto avrebbe potuto pretendere il pagamento della propria quota solo successivamente all'emissione delle fatture n. 261 e 262 del 15 dicembre 2017 e, comunque, solo previa presentazione di un'idonea controgaranzia fideiussoria in favore della mandataria, mai formalmente prestata.
La doglianza non merita accoglimento.
Come correttamente osservato dal primo giudice, l'obbligo di riversamento da parte della mandataria discendeva direttamente dall'art. 13 del Regolamento interno dell'A.T.I., che prevedeva espressamente che
“gli importi di competenza delle mandanti, dopo l'incasso da parte della mandataria, devono essere trasferiti alle stesse con valuta non superiore a tre giorni dalla valuta di versamento delle medesime somme da parte della committente sul conto corrente dedicato intestato alla mandataria”.
La disposizione, di chiara formulazione, imponeva a un CP_1 obbligo immediato e incondizionato di riversare le somme ricevute da Part alle imprese mandanti, senza alcuna possibilità di subordinarne l'adempimento all'emissione delle fatture o al rilascio di controgaranzie.
Quest'ultimo adempimento, in particolare, non trova fondamento né
17 Part nella Convenzione n. 22/2015 stipulata con né nel Regolamento dell'A.T.I., come già evidenziato nell'esame dei primi motivi d'appello. Si trattava, pertanto, di una pretesa unilaterale della mandataria, del tutto priva di base normativa o contrattuale.
Ricevuto l'importo dell'anticipazione in data 23 dicembre 2016,
era dunque tenuta, entro il termine di tre giorni, a riversare la CP_1
CP_ quota spettante a , e il mancato adempimento ha determinato la mora automatica ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, che prevede la decorrenza degli interessi moratori senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la tardiva CP_ emissione delle fatture da parte di , nel dicembre 2017, avrebbe inciso sulla decorrenza degli interessi. L'obbligo della mandataria di trasferire le somme incassate derivava direttamente dal regolamento dell' e non era condizionato da adempimenti contabili della CP_4 mandante. L'emissione delle fatture rappresentava, infatti, un mero riscontro formale, privo di incidenza sull'esigibilità del credito. CP_ Neppure la mail del 22 febbraio 2018, con cui trasmetteva la bozza della fideiussione assicurativa, può essere interpretata, come sostiene
, quale riconoscimento della non esigibilità del credito. Essa CP_1
CP_ dimostra, al contrario, la disponibilità collaborativa di , che, pur non tenuta a fornire alcuna controgaranzia, si è comunque adoperata per favorire una soluzione concordata, senza tuttavia rinunciare al proprio diritto di ottenere il pagamento della quota di spettanza.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha individuato la decorrenza degli interessi moratori dal 26 dicembre 2016, applicando il tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 e calcolandoli sul capitale progressivamente ridotto in relazione ai pagamenti successivamente effettuati. La motivazione impugnata risulta coerente, logica e conforme tanto alla disciplina pattizia quanto a quella normativa, non presentando vizi né in punto di diritto né sotto il profilo della valutazione delle prove.
Ne consegue che il sesto motivo d'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata anche nella parte relativa alla decorrenza e alla quantificazione degli interessi moratori.
18 Per quanto innanzi, l'appello proposto da va accolto Controparte_1 limitatamente al quarto motivo, con rideterminazione del credito residuo in favore di in euro 26.361,14, oltre interessi moratori di legge, CP_2
e rigetto di tutti gli altri motivi, che risultano infondati.
Le spese processuali relative al presente grado seguono la soccombenza, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, ridetermina in euro 26.361,14
l'importo per cui vi è condanna;
2) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 10.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
19