Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/1986, n. 2076
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Sentenza 24 marzo 1986

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Ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1967 n. 1047 (estensione dell'Assicurazione per Invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), il quale, a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153, trova applicazione "qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente" (dello stesso art. 25), il diritto alla pensione di reversibilità è riconosciuto (oltre che alle condizioni di cui al terzo comma dello stesso art. 18) alla vedova e gli orfani del capofamiglia, "qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata". Quest'ultima condizione, consistendo soltanto nella Mancanza di continuazione dell'attività aziendale da parte di altri componenti della famiglia, ricorre - con riguardo alla situazione il cui capofamiglia sia stata l'unica persona del nucleo familiare a dedicarsi a detta attività - non soltanto nel caso in cui tale attività sia stata svolta fino al momento del decesso del capofamiglia, divenendone la continuazione impossibile proprio per questo evento (dovuto ad una causa violenta o improvvisa), ma anche nel caso in cui tale continuazione sia divenuta impossibile già prima della morte del capofamiglia, per la vecchiaia e lo stato di salute del medesimo. ( V 1044/85, mass n 439189; ( V 3078/84, mass n 435119).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/1986, n. 2076
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2076
    Data del deposito : 24 marzo 1986

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