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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 128/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1007 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 6.1.2024 al comune di Ragusa e depositato presso questa Corte il
24.1.2024, la signora Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e quivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1
, presso il cui studio in Ragusa, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti del suddetto ente, avverso l'avviso di accertamento IMU, anno 2018, n. 1007 del 22.9.2023, notificato in data 7.11.2023, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 186,76, a titolo di imposta, sanzione, interessi e spese di notifica.
La ricorrente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'immobile per il quale veniva richiesta l'imposta era di proprietà del sig. Nominativo_1, nato a [...] [...], giusta atto pubblico del 18.7.1996, rogato dal notaio dott. Nominativo_2 rep. 134487 n. 23471 racc., che allegava.
In subordine, deduceva che con il “verbale comparizione coniugi” del 12/01/2017 - Verbale di prima udienza n. cronol. 456/2017 - R.G. n. 3310/2016, cui aveva fatto seguito il provvedimento di separazione legale dei coniugi Nominativo_1 e Ricorrente_1, con scioglimento del nucleo familiare dei coniugi medesimi, la casa coniugale, sita a Ragusa in Indirizzo_3 e censita in Catasto al foglio di mappa Dati_catastali_1, le era stata assegnata per intero.
Precisava che la suddetta casa coniugale, composta da due unità immobiliari, in concreto, costituiva una unica unità abitativa, avente oggettivamente caratteristiche strutturali tali da renderla potenzialmente iscrivibile in catasto come un'unica unità.
Specificava che non si trattava di due alloggi separati, ma bensì uno solo suddiviso tra zona giorno la piano terreno e zona notte.
Sosteneva che l'unità immobiliare di cui al sub. 4 risultava, infatti, facente parte di un'unica abitazione strutturalmente e funzionalmente connessa con il sub.5, anche se catastalmente censita a parte ma, de facto, "iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare".
Conseguentemente riteneva che l'esenzione per la prima casa spettasse ad entrambe le particelle catastali che componevano l'unico immobile.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
Nessuno si costituiva per il Comune di Ragusa.
All'udienza del 13.1.2026 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia del Comune di Ragusa, non costituitosi nonostante avesse ricevuto la regolare notifica del ricorso a mezzo pec in data 6.1.2024,
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La ricorrente assegnataria dell'immobile in questione, come da verbale prodotto in atti, va individuata quale soggetto tenuto al pagamento della relativa IMU per l'anno 2018.
Infatti, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale. Segnatamente, l'art. 4, comma 12- quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" prevede espressamente che: "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione". A seguito di tale intervento normativo, pertanto, il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicché l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile.” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 6545 del 3.3.2023)
Non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo di ricorso formulato in via subordinata.
Anche in questo caso soccorre la giurisprudenza di legittimità che recentemente ha espresso il principio - dal quale il Giudicante non ritiene di discostarsi - secondo il quale “in tema di IMU, secondo il chiaro tenore dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale (in termini Cass., Sez. 6°-5, 31 luglio 2018, n. 20368; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 28420 del 27/10/2025)
Nella fattispecie in esame pur trattandosi di fatto di due unità unificate ed utilizzate come unica abitazione l'esenzione spetta solo ad una di esse e non può essere estesa all'unità oggetto della richiesta di imposta contenuta nell'avviso di accertamento impugnato che, pertanto, va confermato.
Stante la contumacia del Comune di Ragusa nulla va disposto sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa, nulla disponendo sulle spese.
Ragusa lì 13/1/2026
IL GIUDICE
GI LI
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 128/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1007 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 6.1.2024 al comune di Ragusa e depositato presso questa Corte il
24.1.2024, la signora Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e quivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1
, presso il cui studio in Ragusa, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti del suddetto ente, avverso l'avviso di accertamento IMU, anno 2018, n. 1007 del 22.9.2023, notificato in data 7.11.2023, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 186,76, a titolo di imposta, sanzione, interessi e spese di notifica.
La ricorrente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'immobile per il quale veniva richiesta l'imposta era di proprietà del sig. Nominativo_1, nato a [...] [...], giusta atto pubblico del 18.7.1996, rogato dal notaio dott. Nominativo_2 rep. 134487 n. 23471 racc., che allegava.
In subordine, deduceva che con il “verbale comparizione coniugi” del 12/01/2017 - Verbale di prima udienza n. cronol. 456/2017 - R.G. n. 3310/2016, cui aveva fatto seguito il provvedimento di separazione legale dei coniugi Nominativo_1 e Ricorrente_1, con scioglimento del nucleo familiare dei coniugi medesimi, la casa coniugale, sita a Ragusa in Indirizzo_3 e censita in Catasto al foglio di mappa Dati_catastali_1, le era stata assegnata per intero.
Precisava che la suddetta casa coniugale, composta da due unità immobiliari, in concreto, costituiva una unica unità abitativa, avente oggettivamente caratteristiche strutturali tali da renderla potenzialmente iscrivibile in catasto come un'unica unità.
Specificava che non si trattava di due alloggi separati, ma bensì uno solo suddiviso tra zona giorno la piano terreno e zona notte.
Sosteneva che l'unità immobiliare di cui al sub. 4 risultava, infatti, facente parte di un'unica abitazione strutturalmente e funzionalmente connessa con il sub.5, anche se catastalmente censita a parte ma, de facto, "iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare".
Conseguentemente riteneva che l'esenzione per la prima casa spettasse ad entrambe le particelle catastali che componevano l'unico immobile.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
Nessuno si costituiva per il Comune di Ragusa.
All'udienza del 13.1.2026 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia del Comune di Ragusa, non costituitosi nonostante avesse ricevuto la regolare notifica del ricorso a mezzo pec in data 6.1.2024,
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La ricorrente assegnataria dell'immobile in questione, come da verbale prodotto in atti, va individuata quale soggetto tenuto al pagamento della relativa IMU per l'anno 2018.
Infatti, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale. Segnatamente, l'art. 4, comma 12- quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" prevede espressamente che: "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione". A seguito di tale intervento normativo, pertanto, il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicché l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile.” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 6545 del 3.3.2023)
Non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo di ricorso formulato in via subordinata.
Anche in questo caso soccorre la giurisprudenza di legittimità che recentemente ha espresso il principio - dal quale il Giudicante non ritiene di discostarsi - secondo il quale “in tema di IMU, secondo il chiaro tenore dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale (in termini Cass., Sez. 6°-5, 31 luglio 2018, n. 20368; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 28420 del 27/10/2025)
Nella fattispecie in esame pur trattandosi di fatto di due unità unificate ed utilizzate come unica abitazione l'esenzione spetta solo ad una di esse e non può essere estesa all'unità oggetto della richiesta di imposta contenuta nell'avviso di accertamento impugnato che, pertanto, va confermato.
Stante la contumacia del Comune di Ragusa nulla va disposto sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa, nulla disponendo sulle spese.
Ragusa lì 13/1/2026
IL GIUDICE
GI LI