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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Immacolata Cozzolino - Giudice -
Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17655 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) – in persona del suo Parte_1 C.F._1
Amministratore di sostegno avv. ROSA IUMENTO, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MAIULLARI ANAYKA ANABEL presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) - rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. FIORINI GIOVANNI WOODY presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/10/2024 , in persona del Parte_1 suo amministratore di sostegno avv. ROSA IUMIENTO, come da provvedimento di nomina emesso in data 07/11/2022 dal Tribuna di Napoli, e , CP_1 premesso: di aver contratto matrimonio a Napoli il 16/09/1982;
1 che dal matrimonio non erano nati figli;
che tra le parti era intervenuta sentenza di divorzio n. 6478 1996 del Tribunale
Ordinario di Napoli;
che nella sentenza di divorzio era posto a carico del sig. un assegno di CP_1 mantenimento, da intendersi quale assegno di divorzio, a favore della sig.ra di £ 400.000 Pt_1 mensili;
tutto ciò premesso, chiedevano una modifica della disciplina, ovvero chiedevano congiuntamente:
“Accogliere la domanda perché ammissibile e fondata;
per l'effetto, disporre che non sia più dovuto l'assegno di divorzio posto a carico del sig. , in CP_1
ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso e per tutte le ragioni di cui in premessa e conseguentemente disporne la revoca;
per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio;
emettere ogni altro provvedimento di legge.”
Si procedeva allo svolgimento del processo e, all'udienza del 15/05/2025, i difensori concludevano per la revoca dell'assegno di divorzio;
raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento trattandosi di un'area di diritti disponibili.
Quanto alla tutela dell'amministrata è sufficiente osservare che l'amministratore è stato autorizzato alla domanda dal giudice tutelare sulla scorta dei motivi indicati in ricorso.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa l'accordo raggiunto tra le parti, a modifica della disciplina del divorzio n.
6478/96 e per l'effetto revoca l'assegno di divorzio posto a carico del sig. e CP_1 conferma la restante disciplina del divorzio.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
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