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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4932 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.7120/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7120 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
TRA
e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, c.f. , rapp.ti e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._2
dall'AVV. CORALLUZZO GERARDO, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in BATTIPAGLIA (SA), alla VIA OLEVANO, 267;
ATTORE
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. RESCIGNO
ANDREA, presso il cui studio elettivamente domicilia, P.ZZA PIO XI, MILANO
(MI);
CONVENUTA
1 OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, la società
[...] [...]
, in persona del legale rapp.te p.t. (di seguito “ ), esponendo di CP_1 CP_1
aver sottoscritto, in data 24 febbraio 2018, un contratto di finanziamento personale (n.
58443897) per effetto del quale gli si imponeva il pagamento di “interessi,
commissioni e spese (…)” in misura superiore a quanto pattuito e, comunque, “se
unitariamente considerati”, eccedenti il tasso soglia-usura, in dispregio alla normativa di settore.
Tanto esposto in fatto, gli attori ribadivano il proprio diritto a richiedere, alla Banca,
copia della documentazione inerente le operazioni poste in essere, e lamentavano, in particolare, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici da parte dell' così CP_1
come derivante dalla predisposizione -e dall'esecuzione- del piano di ammortamento alla francese allegato al contratto. Quindi, concludevano per la nullità e l'inefficacia del contratto de quo, nonché per la rideterminazione del saldo.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_1
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, all'udienza del 20.10.2022, il precedente istruttore
2 rigettava la richiesta di C.T.U contabile avanzata dagli attori, poiché genericamente formulata, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.06.2023. Di seguito, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 07 maggio 2025
svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
In via preliminare, va esaminata la asserita nullità dell'atto di citazione per carenza o assoluta indeterminatezza degli elementi essenziali previsti dall'art. 163, co. III, n. 4)
c.p.c.
Orbene, come noto, l'indeterminatezza degli elementi di cui si compone l'editio
actionis è idonea rendere nullo l'atto introduttivo del giudizio soltanto nei casi in cui il petitum (sia formale che sostanziale, quindi, nella sua duplice accezione di provvedimento richiesto al giudice e di bene della vita che si intende ottenere) e la
causa petendi (il fondamento giuridico della domanda) risultino totalmente omessi ovvero assolutamente incerti. Ne consegue, dunque, che laddove gli elementi in questione, ancorché dedotti in maniera più o meno imprecisa negli atti di parte attrice,
possano comunque individuarsi avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni rassegnate, o desumersi dalla complessiva situazione giuridica sostanziale dedotta o dalle precisazioni formulate durante lo svolgimento del giudizio, dovrà escludersene la nullità.
3 Facendo applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche, nel caso di specie sia l'atto introduttivo del giudizio che i successivi scritti difensivi sono stati formulati dagli attori in maniera tale da consentire, all'esito dell'esame degli stessi, di individuare tanto l'oggetto della pretesa azionata nel presente giudizio quanto il suo fondamento giuridico.
Dalla documentazione in atti è agevole evincere, infatti, sia che l'azione esercitata nel giudizio de quo dai Sigg.ri e trae titolo da un contratto di Pt_1 Pt_2
finanziamento (del quale si lamenta la illegittimità) sia che la medesima è finalizzata ad ottenere dal giudice una pronuncia dichiarativa (nullità del contratto di finanziamento) e una, conseguente, di accertamento dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Di qui, il rigetto dell'eccezione.
Nel merito, invece, si osserva.
Gli odierni attori lamentano l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla CP_1
nonché la loro contrarietà al divieto di anatocismo, così come regolamentato dalla legge. Tuttavia, le doglianze da essi sollevate si appalesano totalmente destituite di fondamento.
Anzitutto, la domanda di nullità (e/o inefficacia) del finanziamento non può essere accolta.
Preliminarmente, va osservato che, com'è noto, la usurarietà degli interessi, siano essi moratori o corrispettivi, determina la nullità della sola pattuizione che li preveda, ma non comporta, di per sé, la invalidità totale del negozio giuridico (cfr. art. 1815 c.c.;
4 art. 1224 c.c.; Cass. Civ. SS.UU. n.1957.2020).
A ciò aggiungasi, in particolare, sempre in punto di fondatezza della domanda, che,
per le controversie concernenti i contratti bancari, la regola generale desumibile dall'art. 2697 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit) impone al cliente-attore di precisare le operazioni e le clausole che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, quindi, di assolvere ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Ma vi è di più.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare: il tasso concordato;
quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso;
l'esatto periodo di superamento del tasso soglia;
i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento e la specifica contestazione relativa alla dedotta usura. Infine, è necessario precisare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Nel vicenda che ci occupa, invero, è agevole rilevare il difetto delle suindicate allegazioni, reso palese dall'analisi dell'atto di citazione, in cui i motivi di contestazione, relativi alla violazione del divieto di anatocismo, alla nullità del piano di ammortamento cd. “alla francese” e al superamento de tasso soglia usura, risultano articolati in maniera assolutamente non conforme all'onere di prova e allegazione gravante sugli attori.
5 Va ulteriormente precisato, sul punto, che gli stessi attori propugnano un'asserita violazione della normativa antiusura fondata sulla sommatoria tra le singole voci di costo, senza considerare, tuttavia, che ai fini del superamento del tasso-soglia usura,
ciò non rileva. È dominate, nella giurisprudenza, l'indirizzo interpretativo che respinge sia la tesi del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi, in ragione della diversità ontologica e funzionale delle due categorie, sia, per le medesime ragioni,
quella della sommatoria tra tassi di interessi e ulteriori voci di costo, tra di loro
“eterogenee”. Nessuna norma di legge, infatti, consente di operare il cumulo dei tassi corrispettivi e moratori: essi, pertanto, possono potenzialmente risultare usurari, ma la valutazione circa il superamento del tasso percentuale previsto dalla legge va compiuta singolarmente, per ciascuna categoria. Lo stesso è a dirsi per le eventuali sommatorie tra interessi e ulteriori voci di costo tra di loro non omogenee (Cfr. tra le molte Cass. Civ. n. 3165.2021; 14214.2022; 7352.2022).
Da ultimo, va altresì rilevato che le prospettazioni attoree risultano addirittura essere articolate in termini -oltre che generici- assolutamente incerti: “(…) gli esponenti
contestano l'applicazione degli interessi pattuiti, commissioni praticate e spese di
finanziamento rimborso rata, potrebbero essere, se considerate unitamente, oltre ai
limiti consentiti”.
Per quel che concerne l'applicazione di interessi anatocistici, occorre svolgere una serie di precisazioni.
6 Gli attori si dolgono di aver corrisposto all' interessi anatocistici, in violazione CP_1
di quanto stabilito dalla legge, derivanti dal piano di ammortamento cd. “alla
francese”, previsto per il rimborso dei ratei del prestito.
L'eccezione non coglie nel segno.
Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite, la sola pattuizione del metodo di calcolo cui sopra non determina, automaticamente, un fenomeno anatocistico vietato,
atteso che, con riferimento ad esso, “il maggior carico di interessi del prestito non
dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo
degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la
restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di
più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il
differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”
(Cass. Civ. SS.UU. sentenza n.15130.2024).
Le considerazioni appena svolte, pertanto, conducono al rigetto delle domande attoree.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
7 così provvede:
-rigetta la domanda;
- pone le spese di lite in capo agli attori, da liquidarsi in € 2.540,00 per compensi,
€ 237,00 per c.u. ed € 27,00 per diritti, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per
spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 4 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7120 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
TRA
e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, c.f. , rapp.ti e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._2
dall'AVV. CORALLUZZO GERARDO, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in BATTIPAGLIA (SA), alla VIA OLEVANO, 267;
ATTORE
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. RESCIGNO
ANDREA, presso il cui studio elettivamente domicilia, P.ZZA PIO XI, MILANO
(MI);
CONVENUTA
1 OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, la società
[...] [...]
, in persona del legale rapp.te p.t. (di seguito “ ), esponendo di CP_1 CP_1
aver sottoscritto, in data 24 febbraio 2018, un contratto di finanziamento personale (n.
58443897) per effetto del quale gli si imponeva il pagamento di “interessi,
commissioni e spese (…)” in misura superiore a quanto pattuito e, comunque, “se
unitariamente considerati”, eccedenti il tasso soglia-usura, in dispregio alla normativa di settore.
Tanto esposto in fatto, gli attori ribadivano il proprio diritto a richiedere, alla Banca,
copia della documentazione inerente le operazioni poste in essere, e lamentavano, in particolare, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici da parte dell' così CP_1
come derivante dalla predisposizione -e dall'esecuzione- del piano di ammortamento alla francese allegato al contratto. Quindi, concludevano per la nullità e l'inefficacia del contratto de quo, nonché per la rideterminazione del saldo.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_1
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, all'udienza del 20.10.2022, il precedente istruttore
2 rigettava la richiesta di C.T.U contabile avanzata dagli attori, poiché genericamente formulata, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.06.2023. Di seguito, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 07 maggio 2025
svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
In via preliminare, va esaminata la asserita nullità dell'atto di citazione per carenza o assoluta indeterminatezza degli elementi essenziali previsti dall'art. 163, co. III, n. 4)
c.p.c.
Orbene, come noto, l'indeterminatezza degli elementi di cui si compone l'editio
actionis è idonea rendere nullo l'atto introduttivo del giudizio soltanto nei casi in cui il petitum (sia formale che sostanziale, quindi, nella sua duplice accezione di provvedimento richiesto al giudice e di bene della vita che si intende ottenere) e la
causa petendi (il fondamento giuridico della domanda) risultino totalmente omessi ovvero assolutamente incerti. Ne consegue, dunque, che laddove gli elementi in questione, ancorché dedotti in maniera più o meno imprecisa negli atti di parte attrice,
possano comunque individuarsi avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni rassegnate, o desumersi dalla complessiva situazione giuridica sostanziale dedotta o dalle precisazioni formulate durante lo svolgimento del giudizio, dovrà escludersene la nullità.
3 Facendo applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche, nel caso di specie sia l'atto introduttivo del giudizio che i successivi scritti difensivi sono stati formulati dagli attori in maniera tale da consentire, all'esito dell'esame degli stessi, di individuare tanto l'oggetto della pretesa azionata nel presente giudizio quanto il suo fondamento giuridico.
Dalla documentazione in atti è agevole evincere, infatti, sia che l'azione esercitata nel giudizio de quo dai Sigg.ri e trae titolo da un contratto di Pt_1 Pt_2
finanziamento (del quale si lamenta la illegittimità) sia che la medesima è finalizzata ad ottenere dal giudice una pronuncia dichiarativa (nullità del contratto di finanziamento) e una, conseguente, di accertamento dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Di qui, il rigetto dell'eccezione.
Nel merito, invece, si osserva.
Gli odierni attori lamentano l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla CP_1
nonché la loro contrarietà al divieto di anatocismo, così come regolamentato dalla legge. Tuttavia, le doglianze da essi sollevate si appalesano totalmente destituite di fondamento.
Anzitutto, la domanda di nullità (e/o inefficacia) del finanziamento non può essere accolta.
Preliminarmente, va osservato che, com'è noto, la usurarietà degli interessi, siano essi moratori o corrispettivi, determina la nullità della sola pattuizione che li preveda, ma non comporta, di per sé, la invalidità totale del negozio giuridico (cfr. art. 1815 c.c.;
4 art. 1224 c.c.; Cass. Civ. SS.UU. n.1957.2020).
A ciò aggiungasi, in particolare, sempre in punto di fondatezza della domanda, che,
per le controversie concernenti i contratti bancari, la regola generale desumibile dall'art. 2697 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit) impone al cliente-attore di precisare le operazioni e le clausole che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, quindi, di assolvere ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Ma vi è di più.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare: il tasso concordato;
quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso;
l'esatto periodo di superamento del tasso soglia;
i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento e la specifica contestazione relativa alla dedotta usura. Infine, è necessario precisare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Nel vicenda che ci occupa, invero, è agevole rilevare il difetto delle suindicate allegazioni, reso palese dall'analisi dell'atto di citazione, in cui i motivi di contestazione, relativi alla violazione del divieto di anatocismo, alla nullità del piano di ammortamento cd. “alla francese” e al superamento de tasso soglia usura, risultano articolati in maniera assolutamente non conforme all'onere di prova e allegazione gravante sugli attori.
5 Va ulteriormente precisato, sul punto, che gli stessi attori propugnano un'asserita violazione della normativa antiusura fondata sulla sommatoria tra le singole voci di costo, senza considerare, tuttavia, che ai fini del superamento del tasso-soglia usura,
ciò non rileva. È dominate, nella giurisprudenza, l'indirizzo interpretativo che respinge sia la tesi del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi, in ragione della diversità ontologica e funzionale delle due categorie, sia, per le medesime ragioni,
quella della sommatoria tra tassi di interessi e ulteriori voci di costo, tra di loro
“eterogenee”. Nessuna norma di legge, infatti, consente di operare il cumulo dei tassi corrispettivi e moratori: essi, pertanto, possono potenzialmente risultare usurari, ma la valutazione circa il superamento del tasso percentuale previsto dalla legge va compiuta singolarmente, per ciascuna categoria. Lo stesso è a dirsi per le eventuali sommatorie tra interessi e ulteriori voci di costo tra di loro non omogenee (Cfr. tra le molte Cass. Civ. n. 3165.2021; 14214.2022; 7352.2022).
Da ultimo, va altresì rilevato che le prospettazioni attoree risultano addirittura essere articolate in termini -oltre che generici- assolutamente incerti: “(…) gli esponenti
contestano l'applicazione degli interessi pattuiti, commissioni praticate e spese di
finanziamento rimborso rata, potrebbero essere, se considerate unitamente, oltre ai
limiti consentiti”.
Per quel che concerne l'applicazione di interessi anatocistici, occorre svolgere una serie di precisazioni.
6 Gli attori si dolgono di aver corrisposto all' interessi anatocistici, in violazione CP_1
di quanto stabilito dalla legge, derivanti dal piano di ammortamento cd. “alla
francese”, previsto per il rimborso dei ratei del prestito.
L'eccezione non coglie nel segno.
Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite, la sola pattuizione del metodo di calcolo cui sopra non determina, automaticamente, un fenomeno anatocistico vietato,
atteso che, con riferimento ad esso, “il maggior carico di interessi del prestito non
dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo
degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la
restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di
più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il
differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”
(Cass. Civ. SS.UU. sentenza n.15130.2024).
Le considerazioni appena svolte, pertanto, conducono al rigetto delle domande attoree.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
7 così provvede:
-rigetta la domanda;
- pone le spese di lite in capo agli attori, da liquidarsi in € 2.540,00 per compensi,
€ 237,00 per c.u. ed € 27,00 per diritti, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per
spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 4 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
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