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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/07/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3609/2017
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Leonardo Rocco Filareti
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente- Avv. Umberto Ferrato t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso, depositato in data 29.9.2017, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 far dichiarare l'insussistenza e comunque l'irreperibilità dell'indebito di € 285,49, contestato dall' con missiva notificata in data 21.4.2017, derivato dal pagamento di somme asseritamente CP_2 non spettanti per il periodo dal 1.4.2017 al 30.4.2017 per intervenuta concessione della prestazione estera da parte della Germania per l'importo di € 309,29 a decorrere dal mese di aprile. Ha lamentato la violazione delle norme in materia di ripetizione degli indebiti previdenziale e la genericità della motivazione indicata nella lettera del 5.4.2017, ha chiesto, pertanto, che venisse accertato e dichiarato che nulla deve restituire all' . CP_1
Si è costituito in giudizio rappresentando che l'indebito è derivato dalla rideterminazione CP_1 dell'integrazione al trattamento minimo, a seguito dell'erogazione da parte della Cassa previdenziale tedesca a far data da aprile 2017 del trattamento pensionistico pari ad € 309,29 (mutuato dal coniuge defunto).
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto, nel merito, infondato.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, sulla base della seguente motivazione.
Occorre innanzitutto rilevare che è inapplicabile la disciplina dettata dall'art. 52 della legge n.
88/1989, siccome interpretata dall'art. 13 della legge n. 412/91, seguendo il principio individuato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la ripetibilità della somma versata a titolo di integrazione al minimo della pensione liquidata dall e non più dovuta a seguito della CP_1 liquidazione della pensione estera è ammissibile senza che possa farsi questione di errori commessi dall – come previsto dal citato articolo 52 – in quanto essa discende dal particolare CP_1 meccanismo liquidatorio disciplinato dal citato art. 8 legge n. 153 del 1969. Tale meccanismo è caratterizzato da una liquidazione provvisoria, che attiene alla concessione dell'anticipazione sulla pensione, e dal riassorbimento dell'integrazione al minimo in relazione agli importi di "pro - rata" eventualmente corrisposti dagli organismi assicuratori esteri. Si tratta, pertanto, di una disciplina speciale che contiene in sé, come fisiologica, l'ipotesi, al momento della attribuzione dell'anticipazione, che si debba addivenire ad una nuova determinazione in sede di concessione della prestazione definitiva, e, quindi, a conguagli” (Cass., 6.12.2019 n. 31994).
Appare, altresì, necessario fare una premessa di ordine generale riguardo al riparto degli oneri probatori in tema di ripetizione dell'indebito pensionistico.
Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo
a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la CP_1 pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).” (Cass. sent. n. 198/2011).
Ebbene, nel caso di specie pur apparendo generica la motivazione dell'indebito contenuta nella comunicazione che ha dato avvio all'iniziativa petitoria, costituendosi l' ha specificato la natura CP_1 delle somme indebitamente corrisposte.
Ha, infatti, dichiarato che le somme attribuite a titolo di integrazione al minimo non erano dovute a seguito d'intervenuta concessione di prestazione estera.
Più precisamente, parte resistente deduceva che a far data aprile 2017 la ricorrente otteneva il trattamento pensionistico da parte della cassa previdenziale tedesca pari ad € 309,29 (mutuato dal coniuge defunto).
Alla ricezione delle informazioni relative alla erogazione della pensione estera, la pensione italiana era stata pertanto ricalcolata alla luce delle variazioni della nuova prestazione in pagamento.
Avendo, a questo punto esplicato l' le ragioni dell'indebito, spettava alla ricorrente di provare i CP_1 fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta.
La ricorrente, invero, non ha offerto alcun elemento, nonostante ne avesse l'onere, idoneo a dimostrare che le somme, che l' asserisce essere indebite, erano, in realtà dovute e che sono CP_1 state, quindi, legittimamente percepite.
Occorre ricordare che nel rapporto tra l'assicurato e l' vengono in rilievo atti di mero CP_1 accertamento della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione economica.
Sicchè, qualora l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la prestazione, grava sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onore di provarne i fatti costitutivi.
Applicando tali principi al caso di specie, la ricorrente avrebbe dovuto provare che quell'importo chiesto in restituzione era, in realtà, stato percepito ad altro titolo, oppure in caso contrario che sussisteva, contrariamente a quanto ritenuto da , il diritto soggettivo per godere di tale CP_1 trattamento.
Va dunque ritenuto sussistente e ripetibile l'indebito percepito dalla ricorrente nell'anzidetto periodo. Le spese di lite saranno compensate stante la dichiarazione di esenzione delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 10.7.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Leonardo Rocco Filareti
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente- Avv. Umberto Ferrato t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso, depositato in data 29.9.2017, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 far dichiarare l'insussistenza e comunque l'irreperibilità dell'indebito di € 285,49, contestato dall' con missiva notificata in data 21.4.2017, derivato dal pagamento di somme asseritamente CP_2 non spettanti per il periodo dal 1.4.2017 al 30.4.2017 per intervenuta concessione della prestazione estera da parte della Germania per l'importo di € 309,29 a decorrere dal mese di aprile. Ha lamentato la violazione delle norme in materia di ripetizione degli indebiti previdenziale e la genericità della motivazione indicata nella lettera del 5.4.2017, ha chiesto, pertanto, che venisse accertato e dichiarato che nulla deve restituire all' . CP_1
Si è costituito in giudizio rappresentando che l'indebito è derivato dalla rideterminazione CP_1 dell'integrazione al trattamento minimo, a seguito dell'erogazione da parte della Cassa previdenziale tedesca a far data da aprile 2017 del trattamento pensionistico pari ad € 309,29 (mutuato dal coniuge defunto).
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto, nel merito, infondato.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, sulla base della seguente motivazione.
Occorre innanzitutto rilevare che è inapplicabile la disciplina dettata dall'art. 52 della legge n.
88/1989, siccome interpretata dall'art. 13 della legge n. 412/91, seguendo il principio individuato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la ripetibilità della somma versata a titolo di integrazione al minimo della pensione liquidata dall e non più dovuta a seguito della CP_1 liquidazione della pensione estera è ammissibile senza che possa farsi questione di errori commessi dall – come previsto dal citato articolo 52 – in quanto essa discende dal particolare CP_1 meccanismo liquidatorio disciplinato dal citato art. 8 legge n. 153 del 1969. Tale meccanismo è caratterizzato da una liquidazione provvisoria, che attiene alla concessione dell'anticipazione sulla pensione, e dal riassorbimento dell'integrazione al minimo in relazione agli importi di "pro - rata" eventualmente corrisposti dagli organismi assicuratori esteri. Si tratta, pertanto, di una disciplina speciale che contiene in sé, come fisiologica, l'ipotesi, al momento della attribuzione dell'anticipazione, che si debba addivenire ad una nuova determinazione in sede di concessione della prestazione definitiva, e, quindi, a conguagli” (Cass., 6.12.2019 n. 31994).
Appare, altresì, necessario fare una premessa di ordine generale riguardo al riparto degli oneri probatori in tema di ripetizione dell'indebito pensionistico.
Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo
a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la CP_1 pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).” (Cass. sent. n. 198/2011).
Ebbene, nel caso di specie pur apparendo generica la motivazione dell'indebito contenuta nella comunicazione che ha dato avvio all'iniziativa petitoria, costituendosi l' ha specificato la natura CP_1 delle somme indebitamente corrisposte.
Ha, infatti, dichiarato che le somme attribuite a titolo di integrazione al minimo non erano dovute a seguito d'intervenuta concessione di prestazione estera.
Più precisamente, parte resistente deduceva che a far data aprile 2017 la ricorrente otteneva il trattamento pensionistico da parte della cassa previdenziale tedesca pari ad € 309,29 (mutuato dal coniuge defunto).
Alla ricezione delle informazioni relative alla erogazione della pensione estera, la pensione italiana era stata pertanto ricalcolata alla luce delle variazioni della nuova prestazione in pagamento.
Avendo, a questo punto esplicato l' le ragioni dell'indebito, spettava alla ricorrente di provare i CP_1 fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta.
La ricorrente, invero, non ha offerto alcun elemento, nonostante ne avesse l'onere, idoneo a dimostrare che le somme, che l' asserisce essere indebite, erano, in realtà dovute e che sono CP_1 state, quindi, legittimamente percepite.
Occorre ricordare che nel rapporto tra l'assicurato e l' vengono in rilievo atti di mero CP_1 accertamento della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione economica.
Sicchè, qualora l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la prestazione, grava sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onore di provarne i fatti costitutivi.
Applicando tali principi al caso di specie, la ricorrente avrebbe dovuto provare che quell'importo chiesto in restituzione era, in realtà, stato percepito ad altro titolo, oppure in caso contrario che sussisteva, contrariamente a quanto ritenuto da , il diritto soggettivo per godere di tale CP_1 trattamento.
Va dunque ritenuto sussistente e ripetibile l'indebito percepito dalla ricorrente nell'anzidetto periodo. Le spese di lite saranno compensate stante la dichiarazione di esenzione delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 10.7.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.