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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., dott. Marcello Sinisi, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19584/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 1468/2021 depositata il 25.1.2021, pendente
TRA
(C.F. , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Dell'Epomeo n. 24, presso lo studio dell'Avv. Silvia
Matilde Serao che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
E
(P.I. ), in persona dei procuratori Controparte_1 P.IVA_1
speciali e legali rapp.ti p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in appello notificato, dall'Avv.
Francesco Napolitano presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, al Viale Augusto n. 162
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. ), residente in CP_2 C.F._2
Pozzuoli alla Via Della Casa Comunale n. 125
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - Parte appellante principale ha tempestivamente impugnato la sentenza in epigrafe, di parziale accoglimento e dichiarazione di corresponsabilità al
50% del conducente del veicolo di parte attrice e del conducente del veicolo di parte convenuta (con condanna della compagnia assicuratrice convenuta alla refusione delle spese di lite, in misura già ridotta, in favore dell'istante pari ad € 900,00 di cui € 250,00 per spese vive ed € 650,00 per compensi professionali con distrazione) in riferimento alla domanda risarcitoria esperita nell'aprile del 2018 nei confronti del sig. CP_2
e della in relazione ai danni subiti dal proprio
[...] Controparte_1
autoveicolo PE OK tg. FH577SD in occasione del sinistro verificatosi il 17.10.2017, alle ore 15.30 circa, alla via Pietro Metastasio di Napoli, allorchè il predetto veicolo era stato tamponato da un autoveicolo OT
RI tg. CX583CZ, quest'ultimo a sua volta tamponato dal veicolo IA
00 tg. DP774JK, di proprietà dell'odierno convenuto ed assicurato CP_2
dalla con la precisazione che, per effetto dell'urto ricevuto, Controparte_1 il veicolo dell'attore era sobbalzato in avanti, arrestandosi contro un palo della luce pubblica posto lungo il margine destro della carreggiata. Parte appellante ha, quindi, chiesto l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria, oltre accessori, lamentando il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del G.d.P., avendo il teste escusso, sig. Tes_1
confermato la dinamica del sinistro descritto in citazione, in
[...] particolare l'intervenuto tamponamento del veicolo attoreo e la successiva proiezione del medesimo contro l'ostacolo posto sul margine destro della carreggiata, confermando altresì la posizione del veicolo attoreo alla testa del corteo dei tre veicoli coinvolti, in un tamponamento c.d. multiplo, circostanza che avrebbe escluso in re ipsa l'applicazione del criterio di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. Pertanto, l'appellante principale chiedeva, in riforma della sentenza gravata, di dichiarare l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro de quo in capo all'appellato ed il CP_2
conseguenziale diritto al risarcimento integrale dei danni patiti e, per l'effetto, di condannare i convenuti in solido, al pagamento dell'ulteriore somma dovuta, anche limitatamente alle indennità dovute per
- 2 - inadempimento, oltre accessori di legge e fermo tecnico, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione.
Si costituiva tempestivamente in giudizio in data 23.11.2021 la CP_1
impugnando integralmente l'atto di appello, di cui chiedeva
[...] dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza attesa l'assoluta genericità delle risultanze dell'unica deposizione testimoniale raccolta, e spiegando al contempo appello incidentale finalizzato alla riforma della sentenza di primo grado ed al rigetto della domanda attorea, vinte le spese del doppio grado di giudizio. L'appello incidentale veniva notificato all'appellato non costituitosi. CP_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, per l'appellante principale si costituiva in corso di causa l'avv. Serao in sostituzione del precedente difensore, previa rinuncia al mandato di quest'ultimo. La causa, su conclusioni delle parti conformi ai rispettivi atti introduttivi, veniva riservata in decisione all'udienza del 13.11.2024 con la concessione di termini ridotti (20+20) ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, va in primo luogo dichiarata la contumacia dell'appellato ritualmente evocato nel presente giudizio, anche in CP_2 ordine all'appello incidentale spiegato dalla propria compagnia assicurativa e non costituitosi.
Ancora va, preliminarmente, evidenziata la tempestività e l'ammissibilità del gravame principale ex art. 342 c.p.c. in quanto contenente la chiara indicazione delle censure mosse nei riguardi della motivazione svolta dal
Giudice di prime cure e posta a fondamento del disposto accoglimento parziale della domanda attorea. D'altro canto, l'atto di citazione di appello contiene la precisa formulazione delle parti della sentenza impugnata oggetto di doglianza e delle modifiche della pronuncia concretamente richieste. Parimenti ammissibile e tempestivo risulta essere l'analitico appello incidentale esperito dalla originaria attrice.
Nel merito occorre premettere che, secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C. (cfr., da ultimo, Cass. n. 12663/2024), in caso di tamponamento di veicoli, vanno distinte le seguenti ipotesi: a) ai sensi del
- 3 - d.lgs. n. 285 del 1992, art. 149, comma 1, il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione
"de facto" d'inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054
c.c. comma 2, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr., ad esempio, Cass. 31/05/2017, n. 13703); b) viceversa, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
c) nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass. 19/02/2013, n. 4021; Cass. 15/06/2018,
n. 15788; Cass. 18/02/2021, n. 4304). Mette conto, peraltro, precisare che il comma 2 dell'art. 2054 c.c., nel caso di tamponamento a catena di veicoli in movimento, trova applicazione soltanto con riguardo ai veicoli intermedi, con esclusione pertanto del primo e dell'ultimo veicolo della colonna. Invero, nessuna presunzione legale, dunque, può essere tratta dalla disposizione dell'art. 2054 c.c. per sostenere una responsabilità esclusiva o almeno concorrente del conducente dell'ultimo veicolo tamponante per i danni conseguenti al tamponamento dell'auto che precedeva il penultimo veicolo e che da tale veicolo, e non dall'ultimo veicolo, è stato perciò tamponato (cfr. Cass. n. 18234/2008).
Orbene nella fattispecie per cui è causa, è pacifico che si verte in tema di tamponamento multiplo di tre veicoli, tutti in movimento (cfr. anche gli atti
- 4 - di appello principale ed incidentale) e che il veicolo attoreo, in testa al corteo, fu tamponato da altro veicolo intermedio (OT RI) e non già dall'auto del convenuto vale a dire dall'ultimo veicolo. Ne CP_2
consegue che parte istante, la quale ha preferito agire nei confronti del proprietario del veicolo che non aveva direttamente tamponato la propria auto, era gravata dell'onere di fornire la prova della responsabilità – esclusiva o quanto meno concorrente - del conducente dell'ultimo veicolo, onere probatorio tuttavia non convincentemente assolto dal Parte_1
Invero, l'unico teste escusso, fratello dell'istante e asseritamente terzo trasportato a bordo del veicolo attoreo quale passeggero anteriore, ha reso una deposizione molto generica (non indicando il colore dei veicoli, fornendo una descrizione per nulla dettagliata dei danni subiti dai tre veicoli e non precisando in alcun modo la distanza del palo della illuminazione pubblica contro cui l'auto del germano sarebbe andata ad impattare e la sua esatta ubicazione, sul ciglio della strada o sul marciapiede), senza trascurare il fatto che risulta veramente difficile comprendere come il teste predetto escusso abbia potuto avere cognizione piena delle esatte modalità di accadimento del sinistro de quo ed, in particolare, del primo impatto tra la IA 00 (veicolo del convenuto e la OT RI (veicolo intermedio) atteso che al momento del CP_2
sinistro si sarebbe trovato a bordo dell'PE OK seduto davanti al lato passeggero, ragion per cui non avrebbe mai potuto vedere il detto tamponamento e se al momento della prima collisione la RI manteneva dalla PE la dovuta distanza di sicurezza. Invero detta circostanza – alle stregua delle dichiarazioni rese dallo stesso teste - l'avrebbe implicitamente appresa dal conducente della RI e da quello della IA
00 il quale ultimo avrebbe ammesso la propria esclusiva responsabilità per il tamponamento multiplo, scusandosi dell'accaduto. Senonchè, pur avendo il teste aggiunto che “i tre conducenti hanno pacificamente compilato i moduli CID ed hanno provveduto allo scambio delle rispettive generalità”, non si può non rilevare che stranamente parte istante non l'ha prodotto in atti così da corroborare tale riferita circostanza, comunque non
- 5 - decisiva e vincolante per la compagnia assicuratrice appellante incidentale.
Pertanto, alla stregua delle descritte acquisizioni probatorie, deve ritenersi che il non abbia convenientemente assolto all'onere probatorio a Parte_1
suo carico come in precedenza delineato, non trovando applicazione alcuna presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo dell' e non essendo affatto possibile escludere la piena CP_2
responsabilità del conducente della predetta autovettura RI nella causazione dell'impatto con la PE che, anzi, si configura per così dire di default nel tamponamento a catena di veicoli in movimento a carico del veicolo intermedio che abbia investito da tergo il primo veicolo della fila.
Dal sin qui argomentato deriva l'accoglimento dell'appello incidentale nonché l'infondatezza di quello principale con l'integrale riforma della sentenza gravata nel senso del rigetto della domanda attorea e la condanna del alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in Parte_1
favore della liquidate come in dispositivo, ai minimi stante Controparte_1
l'oggettiva semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli -IX sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe e narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria attorea;
3) condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della che liquida - per il primo grado - in € 671,00 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, e - per il presente grado - in € 150,00 per spese vive ed € 1.278,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
- 6 - contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
0.5.2002 n. 115.
Napoli, 24.1.2025
Il Giudice
dott. Marcello Sinisi
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