TAR
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 24/11/2025
N. 01075 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00160/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2025, proposto da LY
PM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Squazzoni, Francesco Sansegolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Viadana, Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Consorzio di
Bonifica VA Agro EM MA, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le
Province di Cremona, Mantova e Lodi, Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6; N. 00160/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- per l'accertamento
- della formazione dell'assenso e/o del perfezionamento del titolo abilitativo in relazione alla procedura abilitativa semplificata per impianti da fonti rinnovabili avente ad oggetto i lavori di nuova costruzione di impianto fotovoltaico al suolo cabina opere accessorie di connessione e mitigazioni, da eseguirsi in Comune di Viadana, Via
Scipiona, c.m. - SALINA, protocollata in data 10/10/2024 con prot. n. 2024/0032621, numero di pratica 24/FRPS/373000;
e per l'annullamento, ovvero anche per la declaratoria di inefficacia/nullità:
- della nota assunta dal Comune di Viadana in data 10.12.2024 recante ad Oggetto: avvio procedimento e richiesta integrazioni ferpas 24/ frps/373000 - nuova costruzione di impianto fotovoltaico al suolo cabina opere accessorie di connessione e mitigazioni – primi elementi istruttori, comunicata in data 10.12.2024 con pec recante Protocollo: AOO.0.10/12/2024.0039668;
- del parere assunto dalla Commissione Edilizia del Comune di Viadana con verbale n. 3 in data 12.11.2024 e comunicato in data 10.12.2024 con la predetta pec di comunicazione di avvio del procedimento recante Protocollo
AOO.0.10/12/2024.0039668;
- del parere preliminare assunto dalla Commissione Edilizia con verbale n. 5 del
9.07.2024 comunicato alla ricorrente via pec con comunicazione Protocollo:
AOO.0.11/12/2024.0039694 dell'11.12.2024;
- della nota assunta dal Comune di Viadana in data 10.12.2024 recante ad oggetto:
Convocazione Conferenza di Servizi, con procedura semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i, relativa alla Procedura
Abilitativa Semplificata P.A.S. n. 24/ FRPS/373000, ai sensi dell''art. 3.10.2 della
D.G.R. Lombardia del 31/05/2021 n. XI/4803, relativa a LY PM RL - N. 00160/2025 REG.RIC.
nuova costruzione di impianto fotovoltaico al suolo cabina opere accessorie di connessione e mitigazioni in Via Scipiona c.m. – Salina, comunicata alla ricorrente con pec dell'11.12.2024 recante Protocollo: AOO.0.11/12/2024.0039715;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresi:
- in parte qua e nei limiti dell'interesse:
- il regolamento edilizio del Comune di Viadana;
- ove possa occorrere, e nei limiti dell'interesse, in parte qua, la deliberazione della
Giunta della Regione Lombardia n. XI/4803 del 31.05.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Cremona, Mantova e Lodi e del Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AT ZO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Rilevato che con memoria depositata il 23 ottobre 2025 la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse ad una decisione di merito, ed ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate;
Considerato che secondo costante giurisprudenza “Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia N. 00160/2025 REG.RIC.
in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso” (Consiglio di Stato, Sez. II, 16/07/2024 , n. 6379);
Ritenuto pertanto che il ricorso, conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente nella propria memoria conclusiva, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE BB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
AT ZO, Referendario, Estensore N. 00160/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
AT ZO
IL PRESIDENTE
GE BB
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/11/2025
N. 01075 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00160/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2025, proposto da LY
PM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Squazzoni, Francesco Sansegolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Viadana, Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Consorzio di
Bonifica VA Agro EM MA, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le
Province di Cremona, Mantova e Lodi, Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6; N. 00160/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- per l'accertamento
- della formazione dell'assenso e/o del perfezionamento del titolo abilitativo in relazione alla procedura abilitativa semplificata per impianti da fonti rinnovabili avente ad oggetto i lavori di nuova costruzione di impianto fotovoltaico al suolo cabina opere accessorie di connessione e mitigazioni, da eseguirsi in Comune di Viadana, Via
Scipiona, c.m. - SALINA, protocollata in data 10/10/2024 con prot. n. 2024/0032621, numero di pratica 24/FRPS/373000;
e per l'annullamento, ovvero anche per la declaratoria di inefficacia/nullità:
- della nota assunta dal Comune di Viadana in data 10.12.2024 recante ad Oggetto: avvio procedimento e richiesta integrazioni ferpas 24/ frps/373000 - nuova costruzione di impianto fotovoltaico al suolo cabina opere accessorie di connessione e mitigazioni – primi elementi istruttori, comunicata in data 10.12.2024 con pec recante Protocollo: AOO.0.10/12/2024.0039668;
- del parere assunto dalla Commissione Edilizia del Comune di Viadana con verbale n. 3 in data 12.11.2024 e comunicato in data 10.12.2024 con la predetta pec di comunicazione di avvio del procedimento recante Protocollo
AOO.0.10/12/2024.0039668;
- del parere preliminare assunto dalla Commissione Edilizia con verbale n. 5 del
9.07.2024 comunicato alla ricorrente via pec con comunicazione Protocollo:
AOO.0.11/12/2024.0039694 dell'11.12.2024;
- della nota assunta dal Comune di Viadana in data 10.12.2024 recante ad oggetto:
Convocazione Conferenza di Servizi, con procedura semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i, relativa alla Procedura
Abilitativa Semplificata P.A.S. n. 24/ FRPS/373000, ai sensi dell''art. 3.10.2 della
D.G.R. Lombardia del 31/05/2021 n. XI/4803, relativa a LY PM RL - N. 00160/2025 REG.RIC.
nuova costruzione di impianto fotovoltaico al suolo cabina opere accessorie di connessione e mitigazioni in Via Scipiona c.m. – Salina, comunicata alla ricorrente con pec dell'11.12.2024 recante Protocollo: AOO.0.11/12/2024.0039715;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresi:
- in parte qua e nei limiti dell'interesse:
- il regolamento edilizio del Comune di Viadana;
- ove possa occorrere, e nei limiti dell'interesse, in parte qua, la deliberazione della
Giunta della Regione Lombardia n. XI/4803 del 31.05.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Cremona, Mantova e Lodi e del Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AT ZO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Rilevato che con memoria depositata il 23 ottobre 2025 la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse ad una decisione di merito, ed ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate;
Considerato che secondo costante giurisprudenza “Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia N. 00160/2025 REG.RIC.
in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso” (Consiglio di Stato, Sez. II, 16/07/2024 , n. 6379);
Ritenuto pertanto che il ricorso, conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente nella propria memoria conclusiva, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE BB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
AT ZO, Referendario, Estensore N. 00160/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
AT ZO
IL PRESIDENTE
GE BB
IL SEGRETARIO