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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7129/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7129/2024 tra Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
)
[...] CP_2
CONVENUTO
Oggi 4 febbraio 2025 ad ore 11.04 innanzi a Umberto Castagnini, sono comparsi:
Per l'avv. GORI FRANCESCO oggi sostituito dall'avv. Martina Parte_1
Bianco
Per l'avv. ALESSANDRO PALMA NA TA oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Accardi Salvatore Italo
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Bianco si riporta agli atti, insiste nelle conclusioni rassegnate nel merito nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, in via istruttoria, per l'ammissione delle istanze formulate nella memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c.
L'avv. Accardi conclude come da comparsa di costituzione e risposta. Si riporta alle memorie in atti. Si oppone alle istanze istruttorie.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, ore 18.15, nessuna parte presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. provvedendo al contestuale deposito telematico.
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7129/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1
SILVIA
ATTORE contro
con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO PALMA NA TA Controparte_1
CONVENUTI
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. nell'ambito della procedura esecutiva n. 2154/2023 dinanzi al Parte_1
Tribunale di Firenze attivata da in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_3
873/2013, ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. deducendo che l'ingiunta riveste la qualità di consumatrice e che quindi deve essere applicata la disciplina consumeristica. Ritualmente introdotto il giudizio, l'opponente ha contestato l'abusività degli artt. 2, 6, 8 della fideiussione, in particolare dell'art. 6 nella parte in cui la garante ha rinunciato all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in violazione dell'art. 33, comma II, lett. t) cod. cons.; conseguentemente, la decadenza dal diritto del creditore di agire nei confronti delle garanti per decorso del termine semestrale.
Ha peraltro dedotto che la fideiussione da costei sottoscritta riproduce lo schema ABI sanzionato dalla Banca D'Italia e che pertanto le clausole di cui agli articoli sopra citati sono nulle in quanto violative della normativa anticoncorrenziale. In ogni caso ha precisato che la vessatorietà delle clausole fideiussorie determina la caducazione dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c..
pagina 2 di 7 Ha infine contestato la sussistenza di illegittimità nel contratto stipulato con la società debitrice principale, specificamente riguardanti il superamento del tasso soglia usurario, oltre che l'anatocismo. Ha dunque chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., nonché l'accertamento e la dichiarazione della nullità della fideiussione e la revoca del decreto ingiuntivo.
rappresentata da quale procuratrice speciale, si è Controparte_3 Controparte_4 costituita in giudizio e ha contestato le deduzioni avversarie. In particolare, ha contestato la qualità di consumatrice dell'opponente, deducendo che costei è coinvolta nella compagine societaria della debitrice principale e che quindi, rivestendo la qualifica di socia, vi era un collegamento funzionale con la stessa società. Ha precisato poi che, per quanto concerne la vessatorietà della clausola di deroga al regime di cui all'art. 1957 c.c., tale eccezione è infondata avendo la Banca agito nel rispetto dei termini. Infatti, l'istituto bancario aveva trasmesso la lettera di revoca e messa in mora nei confronti della debitrice principale, alla quale era stata consegnata per compiuta giacenza in data 6.08.2012, ed aveva poi intrapreso azione monitoria avverso la società debitrice e la garante attuale opponente il 21.01.2013, pertanto in osservanza del termine semestrale. Anche riguardo alle ulteriori clausole contestate, l'opposta ha assunto che la controparte ha omesso di dimostrare l'applicazione delle stesse e le relative conseguenze asseritamente patite dall'opponente. Infine ha lamentato l'infondatezza delle doglianze avanzate in ordine all'usura e all'anatocismo, essendo generiche e prive di elementi idonei a circostanziarne la portata.
Ha pertanto chiesto rigettarsi l'istanza di sospensione e, nel merito, le eccezioni formulate dall'opponente con conferma del decreto ingiuntivo. Con ordinanza del 23.01.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviata la causa per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
2. La pronuncia della Suprema Corte n. 9479/2023, originata dalle quattro sentenze del 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza in cause riunite C-693/19,
[...]
1503, e C831/19, ; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing CP_5 Controparte_6
Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), afferma che la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore può essere messa in discussione quanto alla questione dell'assenza di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di esplicita motivazione sul punto nel titolo monitorio.
La pronuncia delle Sezioni Unite, dunque, oltre ad imporre per il futuro al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale rafforzato in ordine all'assenza di clausole abusive, ha previsto che, in mancanza, la nullità delle clausole vada rilevata anche d'ufficio in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore pagina 3 di 7 della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa ex art. 649 c.p.c..
L'opposizione tardiva “consumeristica”, interpretata in chiave euro-unitaria dalle Sezioni Unite, ha tuttavia un campo di applicazione limitato, ovvero può riguardare solo i profili che attengono all'abusività delle eventuali clausole previste nel contratto, senza che sia possibile rimettere in discussione l'intero rapporto, dovendosi bilanciare il valore dell'intangibilità del giudicato con l'effettività della tutela riconosciuta dal diritto dell'UE al consumatore. Ciò risulta chiaramente dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite essendo chiarito che l'opposizione può riguardare “solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”. 3. Ciò premesso, in ordine alla natura di consumatrice dell'opponente, deve essere osservato che la sig.ra assume la veste di socia accomandante di minoranza Parte_1 dal 10.01.2002 (cfr. visura pagg. 3, 17 doc. 14 opposta) e, come tale, non ricopre poteri gestori idonei ad incidere sull'andamento della società, né tantomeno il ruolo di amministratrice. Deve essere pertanto ritenuta applicabile la disciplina del Codice del Consumo e valutata, alla luce delle sopra esposte osservazioni, la fondatezza delle eccezioni di vessatorietà sollevate con riguardo agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione (doc. 4 opponente). Tra le contestazioni inerenti alla vessatorietà delle clausole avanzate dall'opponente deve essere esaminata prioritariamente quella di cui all'art. 6 della fideiussione poiché, se il termine semestrale, derogato dalla medesima disposizione, è stato osservato, perde di rilevanza l'interesse ad agire dell'opponente rispetto a tale eccezione. Tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero di quelle ritenute, in forza di una presunzione iuris tantum, vessatorie dal legislatore sia ai sensi dell'art. 1341 II co. c.c., sia dell'art. 33 II co. lett. t) del Codice di Consumo. Invero, il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale. Quindi, sulla base di una interpretazione letterale, la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. deve ritenersi corrispondente al disposto normativo di cui agli artt. 1341 II co. c.c. e 33 II co. lett. t) Dlgs. 206/2005. Se però per superare la presunzione di vessatorietà sancita all'art. 1341 II co. c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del contraente al quale la clausola tacciata di determinare uno squilibrio normativo tra le parti è sottoposta, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, come statuito ai sensi dell'art. 34 V co. Dlgs. 206/2005. Del resto, l'esigenza di proteggere la parte più debole del contratto - quale il consumatore - posta in una condizione di disparità sul piano sia delle informazioni sia dei poteri contrattuali, è compatibile con una normativa che non si accontenta di una specifica pagina 4 di 7 approvazione per iscritto (come previsto ex art. 1341 II co. c.c.), ma richiede una pattuizione a parte che riguardi proprio il contenuto della clausola idonea a svantaggiare il consumatore.
Infatti, come statuito dalla giurisprudenza, “In materia di fideiussione, le parti possano convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 co. 2 c.c.)” (Trib. Milano, sez. VI, 12.07.2019, n. 6991; Corte di Appello Firenze, 30.05.2022, n. 1091; Tribunale di Firenze 2807/2023). In questo senso, in linea con l'orientamento già assunto da questo Ufficio, si è pronunciata la Suprema Corte con la recente sentenza n. 27558/2023. Nel caso di specie, parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. alla trattativa con l'opponente. 4. Va altresì precisato che il Giudice del monitorio era tenuto a rilevare d'ufficio la nullità di tale clausola o comunque a dare atto in motivazione dell'accertamento effettuato, pur non essendo una clausola che attiene direttamente ai fatti costitutivi del credito. La Corte di Giustizia, nelle sentenze richiamate non utilizza, infatti, la distinzione tra fatti costitutivi, estintivi e impeditivi essendo l'esame d'ufficio esteso alle clausole “connesse”, che incidono comunque sull'esistenza o sul quantum del credito, secondo una valutazione di carattere sostanziale. In altre occasioni, la Corte di Giustizia ha infatti affermato che “La mancanza di una informazione obbligatoria in un contratto di credito al consumo non fa decorrere il termine di recesso in quanto il consumatore non può valutare la portata dei suoi obblighi e diritti” (CGUE Grande Sezione 12.12.2023, n. 38). E ancora: Il termine di prescrizione dei crediti del consumatore derivanti dall'annullamento di un contratto di mutuo contenente clausole abusive inizia a decorrere dalla data in cui quest'ultimo è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente venire a conoscenza della natura abusiva della clausola comportante tale nullità (CGUE, sentenza 9 AGOSTO 2020, C-698/18 / C-699/19). Il mancato rilievo della nullità della clausola di rinuncia all'eccezione di decadenza non ha quindi consentito al consumatore di valutare la possibilità di proporre opposizione al fine di sollevare tale eccezione, che può quindi avanzare per la prima volta in questa sede. Ritiene infatti il Tribunale che, seppure il giudice del monitorio non possa ex officio accertare direttamente la decadenza ex art. 1957 c.c., non essendo tale eccezione rilevabile d'ufficio (Cass. 8023/2024; Cass. 14194/2022), sia comunque tenuto -alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza europea e recepiti dalle Sezioni Unite- a rilevare l'abusività della clausola di rinuncia al termine semestrale così da consentire, eliminato lo scarto informativo tra professionista e consumatore, a quest'ultimo di poter esercitare i propri diritti proponendo opposizione. pagina 5 di 7 Il principio di effettività non può "supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato", ma impone di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli, nella specie, in base alla direttiva 93/13 ed implica "un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva", secondo quanto previsto dal citato art. 7, par. 1, nonché dall'art. 47 CDFUE. Se il giudice del monitorio elimina l'ostacolo (nullità della clausola di rinuncia) il consumatore è in grado di valutare se sussistano o meno i presupposti della decadenza, consentendo così di coniugare il principio di effettività del diritto dell'UE con la disciplina processuale di diritto interno (qualificazione dell'eccezione ex art. 1957 c.c. come eccezione in senso stretto, non essendo la norma cogente e quindi rinunciabile anche implicitamente dalla parte). Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo -essendo stato emesso prima delle pronunce richiamate- non contiene alcuna motivazione sul punto, per cui al consumatore è consentito, non solo far accertare l'abusività della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., ma anche proporre, quale strumento difensivo strettamente consequenziale, l'eccezione di decadenza, che risultava preclusa da tale clausola.
5. Ciò chiarito, occorre verificare se la convenuta abbia osservato il termine sopradetto, considerato che il mancato rispetto di tale condizione determina la liberazione del fideiussore e la conseguente decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore. Nel caso in esame, il dies a quo della decorrenza dei 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c. va individuato nel 6.08.2012 quando è stata consegnata per compiuta giacenza la revoca degli affidamenti, rappresentante la chiusura dei rapporti, con contestuale lettera di messa in mora nei riguardi della società debitrice (doc. 10 monitorio).
Sebbene infatti l'opponente abbia contestato la validità della raccomandata di messa in mora sulla base dell'asserita inattendibilità dell'attestazione di compiuta giacenza, deve essere valorizzato il fatto che risulta apposto in data 4.07.2012 il riferimento al “modello 26”, che rappresenta la spedizione al destinatario di una comunicazione di avviso del tentativo di consegna del plico e della conseguente facoltà di quest'ultimo di ritirarlo nell'apposito ufficio. A tale annotazione ha fatto poi seguito l'attestazione di “compiuta giacenza” risalente al 6.08.2012 che dimostra la conoscenza legale della raccomandata stessa.
Deve essere pertanto ritenuta perfezionata la procedura di notificazione e, dunque, raggiunta la conoscenza da parte della debitrice principale della chiusura dei rapporti quale momento dal quale decorre il termine per l'attivazione del credito da parte della Banca. Considerato pertanto che la prima istanza giudiziale contro il debitore è stata avanzata il 21.1.2013 con l'instaurazione del ricorso monitorio – con cui l'istituto bancario ha avanzato le proprie istanze avverso il debitore principale (ed anche il garante) – risulta rispettato il termine semestrale richiesto ex lege (vedi ric. monitorio all. 1 opponente). Deve essere quindi rilevato il difetto dell'interesse ad agire dell'opponente rispetto all'eccezione di nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.. 5. Riguardo poi alle contestazioni dell'opponente inerenti alla nullità delle ulteriori clausole asseritamente vessatorie (artt. 2, 8 fideiussione), deve esserne rilevata l'infondatezza pagina 6 di 7 stante il difetto di prova sia della loro concreta applicazione al rapporto fideiussorio in esame, sia dell'effettivo squilibrio normativo, oltre che degli eventuali pregiudizi subiti. Inoltre, nemmeno è stata dimostrata la rilevanza che le predette clausole avrebbero sulla caducazione dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c., dovendo essere conseguentemente rigettata la relativa domanda di nullità.
6. Infine quanto alle censure riguardanti la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, nonché la sussistenza di illegittimità dei rapporti bancari intrattenuti con la società debitrice, l'opposizione speciale “consumeristica” è inammissibile poiché non può essere utilizzata per porre nuovamente in discussione un accertamento passato in giudicato per motivi estranei alla natura vessatoria di talune clausole contrattuali, posto il dovere di colui che ne lamenta l'applicazione di farle valere con opposizione ordinaria, da proporsi nel termine ordinario di 40 giorni.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dell'opponente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori medi ex DM 147/2022 per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisoria in considerazione dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione tardiva e conferma il decreto ingiuntivo n. 873/2013, già esecutivo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in € 9142,00 per compensi, € 406,50 oltre spese generali 15%, IVA e CP_3
CPA.
Firenze, 4 febbraio 2025 Il Giudice Dott. Umberto Castagnini
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7129/2024 tra Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
)
[...] CP_2
CONVENUTO
Oggi 4 febbraio 2025 ad ore 11.04 innanzi a Umberto Castagnini, sono comparsi:
Per l'avv. GORI FRANCESCO oggi sostituito dall'avv. Martina Parte_1
Bianco
Per l'avv. ALESSANDRO PALMA NA TA oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Accardi Salvatore Italo
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Bianco si riporta agli atti, insiste nelle conclusioni rassegnate nel merito nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, in via istruttoria, per l'ammissione delle istanze formulate nella memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c.
L'avv. Accardi conclude come da comparsa di costituzione e risposta. Si riporta alle memorie in atti. Si oppone alle istanze istruttorie.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, ore 18.15, nessuna parte presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. provvedendo al contestuale deposito telematico.
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7129/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1
SILVIA
ATTORE contro
con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO PALMA NA TA Controparte_1
CONVENUTI
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. nell'ambito della procedura esecutiva n. 2154/2023 dinanzi al Parte_1
Tribunale di Firenze attivata da in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_3
873/2013, ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. deducendo che l'ingiunta riveste la qualità di consumatrice e che quindi deve essere applicata la disciplina consumeristica. Ritualmente introdotto il giudizio, l'opponente ha contestato l'abusività degli artt. 2, 6, 8 della fideiussione, in particolare dell'art. 6 nella parte in cui la garante ha rinunciato all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in violazione dell'art. 33, comma II, lett. t) cod. cons.; conseguentemente, la decadenza dal diritto del creditore di agire nei confronti delle garanti per decorso del termine semestrale.
Ha peraltro dedotto che la fideiussione da costei sottoscritta riproduce lo schema ABI sanzionato dalla Banca D'Italia e che pertanto le clausole di cui agli articoli sopra citati sono nulle in quanto violative della normativa anticoncorrenziale. In ogni caso ha precisato che la vessatorietà delle clausole fideiussorie determina la caducazione dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c..
pagina 2 di 7 Ha infine contestato la sussistenza di illegittimità nel contratto stipulato con la società debitrice principale, specificamente riguardanti il superamento del tasso soglia usurario, oltre che l'anatocismo. Ha dunque chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., nonché l'accertamento e la dichiarazione della nullità della fideiussione e la revoca del decreto ingiuntivo.
rappresentata da quale procuratrice speciale, si è Controparte_3 Controparte_4 costituita in giudizio e ha contestato le deduzioni avversarie. In particolare, ha contestato la qualità di consumatrice dell'opponente, deducendo che costei è coinvolta nella compagine societaria della debitrice principale e che quindi, rivestendo la qualifica di socia, vi era un collegamento funzionale con la stessa società. Ha precisato poi che, per quanto concerne la vessatorietà della clausola di deroga al regime di cui all'art. 1957 c.c., tale eccezione è infondata avendo la Banca agito nel rispetto dei termini. Infatti, l'istituto bancario aveva trasmesso la lettera di revoca e messa in mora nei confronti della debitrice principale, alla quale era stata consegnata per compiuta giacenza in data 6.08.2012, ed aveva poi intrapreso azione monitoria avverso la società debitrice e la garante attuale opponente il 21.01.2013, pertanto in osservanza del termine semestrale. Anche riguardo alle ulteriori clausole contestate, l'opposta ha assunto che la controparte ha omesso di dimostrare l'applicazione delle stesse e le relative conseguenze asseritamente patite dall'opponente. Infine ha lamentato l'infondatezza delle doglianze avanzate in ordine all'usura e all'anatocismo, essendo generiche e prive di elementi idonei a circostanziarne la portata.
Ha pertanto chiesto rigettarsi l'istanza di sospensione e, nel merito, le eccezioni formulate dall'opponente con conferma del decreto ingiuntivo. Con ordinanza del 23.01.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviata la causa per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
2. La pronuncia della Suprema Corte n. 9479/2023, originata dalle quattro sentenze del 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza in cause riunite C-693/19,
[...]
1503, e C831/19, ; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing CP_5 Controparte_6
Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), afferma che la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore può essere messa in discussione quanto alla questione dell'assenza di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di esplicita motivazione sul punto nel titolo monitorio.
La pronuncia delle Sezioni Unite, dunque, oltre ad imporre per il futuro al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale rafforzato in ordine all'assenza di clausole abusive, ha previsto che, in mancanza, la nullità delle clausole vada rilevata anche d'ufficio in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore pagina 3 di 7 della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa ex art. 649 c.p.c..
L'opposizione tardiva “consumeristica”, interpretata in chiave euro-unitaria dalle Sezioni Unite, ha tuttavia un campo di applicazione limitato, ovvero può riguardare solo i profili che attengono all'abusività delle eventuali clausole previste nel contratto, senza che sia possibile rimettere in discussione l'intero rapporto, dovendosi bilanciare il valore dell'intangibilità del giudicato con l'effettività della tutela riconosciuta dal diritto dell'UE al consumatore. Ciò risulta chiaramente dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite essendo chiarito che l'opposizione può riguardare “solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”. 3. Ciò premesso, in ordine alla natura di consumatrice dell'opponente, deve essere osservato che la sig.ra assume la veste di socia accomandante di minoranza Parte_1 dal 10.01.2002 (cfr. visura pagg. 3, 17 doc. 14 opposta) e, come tale, non ricopre poteri gestori idonei ad incidere sull'andamento della società, né tantomeno il ruolo di amministratrice. Deve essere pertanto ritenuta applicabile la disciplina del Codice del Consumo e valutata, alla luce delle sopra esposte osservazioni, la fondatezza delle eccezioni di vessatorietà sollevate con riguardo agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione (doc. 4 opponente). Tra le contestazioni inerenti alla vessatorietà delle clausole avanzate dall'opponente deve essere esaminata prioritariamente quella di cui all'art. 6 della fideiussione poiché, se il termine semestrale, derogato dalla medesima disposizione, è stato osservato, perde di rilevanza l'interesse ad agire dell'opponente rispetto a tale eccezione. Tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero di quelle ritenute, in forza di una presunzione iuris tantum, vessatorie dal legislatore sia ai sensi dell'art. 1341 II co. c.c., sia dell'art. 33 II co. lett. t) del Codice di Consumo. Invero, il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale. Quindi, sulla base di una interpretazione letterale, la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. deve ritenersi corrispondente al disposto normativo di cui agli artt. 1341 II co. c.c. e 33 II co. lett. t) Dlgs. 206/2005. Se però per superare la presunzione di vessatorietà sancita all'art. 1341 II co. c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del contraente al quale la clausola tacciata di determinare uno squilibrio normativo tra le parti è sottoposta, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, come statuito ai sensi dell'art. 34 V co. Dlgs. 206/2005. Del resto, l'esigenza di proteggere la parte più debole del contratto - quale il consumatore - posta in una condizione di disparità sul piano sia delle informazioni sia dei poteri contrattuali, è compatibile con una normativa che non si accontenta di una specifica pagina 4 di 7 approvazione per iscritto (come previsto ex art. 1341 II co. c.c.), ma richiede una pattuizione a parte che riguardi proprio il contenuto della clausola idonea a svantaggiare il consumatore.
Infatti, come statuito dalla giurisprudenza, “In materia di fideiussione, le parti possano convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 co. 2 c.c.)” (Trib. Milano, sez. VI, 12.07.2019, n. 6991; Corte di Appello Firenze, 30.05.2022, n. 1091; Tribunale di Firenze 2807/2023). In questo senso, in linea con l'orientamento già assunto da questo Ufficio, si è pronunciata la Suprema Corte con la recente sentenza n. 27558/2023. Nel caso di specie, parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. alla trattativa con l'opponente. 4. Va altresì precisato che il Giudice del monitorio era tenuto a rilevare d'ufficio la nullità di tale clausola o comunque a dare atto in motivazione dell'accertamento effettuato, pur non essendo una clausola che attiene direttamente ai fatti costitutivi del credito. La Corte di Giustizia, nelle sentenze richiamate non utilizza, infatti, la distinzione tra fatti costitutivi, estintivi e impeditivi essendo l'esame d'ufficio esteso alle clausole “connesse”, che incidono comunque sull'esistenza o sul quantum del credito, secondo una valutazione di carattere sostanziale. In altre occasioni, la Corte di Giustizia ha infatti affermato che “La mancanza di una informazione obbligatoria in un contratto di credito al consumo non fa decorrere il termine di recesso in quanto il consumatore non può valutare la portata dei suoi obblighi e diritti” (CGUE Grande Sezione 12.12.2023, n. 38). E ancora: Il termine di prescrizione dei crediti del consumatore derivanti dall'annullamento di un contratto di mutuo contenente clausole abusive inizia a decorrere dalla data in cui quest'ultimo è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente venire a conoscenza della natura abusiva della clausola comportante tale nullità (CGUE, sentenza 9 AGOSTO 2020, C-698/18 / C-699/19). Il mancato rilievo della nullità della clausola di rinuncia all'eccezione di decadenza non ha quindi consentito al consumatore di valutare la possibilità di proporre opposizione al fine di sollevare tale eccezione, che può quindi avanzare per la prima volta in questa sede. Ritiene infatti il Tribunale che, seppure il giudice del monitorio non possa ex officio accertare direttamente la decadenza ex art. 1957 c.c., non essendo tale eccezione rilevabile d'ufficio (Cass. 8023/2024; Cass. 14194/2022), sia comunque tenuto -alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza europea e recepiti dalle Sezioni Unite- a rilevare l'abusività della clausola di rinuncia al termine semestrale così da consentire, eliminato lo scarto informativo tra professionista e consumatore, a quest'ultimo di poter esercitare i propri diritti proponendo opposizione. pagina 5 di 7 Il principio di effettività non può "supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato", ma impone di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli, nella specie, in base alla direttiva 93/13 ed implica "un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva", secondo quanto previsto dal citato art. 7, par. 1, nonché dall'art. 47 CDFUE. Se il giudice del monitorio elimina l'ostacolo (nullità della clausola di rinuncia) il consumatore è in grado di valutare se sussistano o meno i presupposti della decadenza, consentendo così di coniugare il principio di effettività del diritto dell'UE con la disciplina processuale di diritto interno (qualificazione dell'eccezione ex art. 1957 c.c. come eccezione in senso stretto, non essendo la norma cogente e quindi rinunciabile anche implicitamente dalla parte). Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo -essendo stato emesso prima delle pronunce richiamate- non contiene alcuna motivazione sul punto, per cui al consumatore è consentito, non solo far accertare l'abusività della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., ma anche proporre, quale strumento difensivo strettamente consequenziale, l'eccezione di decadenza, che risultava preclusa da tale clausola.
5. Ciò chiarito, occorre verificare se la convenuta abbia osservato il termine sopradetto, considerato che il mancato rispetto di tale condizione determina la liberazione del fideiussore e la conseguente decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore. Nel caso in esame, il dies a quo della decorrenza dei 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c. va individuato nel 6.08.2012 quando è stata consegnata per compiuta giacenza la revoca degli affidamenti, rappresentante la chiusura dei rapporti, con contestuale lettera di messa in mora nei riguardi della società debitrice (doc. 10 monitorio).
Sebbene infatti l'opponente abbia contestato la validità della raccomandata di messa in mora sulla base dell'asserita inattendibilità dell'attestazione di compiuta giacenza, deve essere valorizzato il fatto che risulta apposto in data 4.07.2012 il riferimento al “modello 26”, che rappresenta la spedizione al destinatario di una comunicazione di avviso del tentativo di consegna del plico e della conseguente facoltà di quest'ultimo di ritirarlo nell'apposito ufficio. A tale annotazione ha fatto poi seguito l'attestazione di “compiuta giacenza” risalente al 6.08.2012 che dimostra la conoscenza legale della raccomandata stessa.
Deve essere pertanto ritenuta perfezionata la procedura di notificazione e, dunque, raggiunta la conoscenza da parte della debitrice principale della chiusura dei rapporti quale momento dal quale decorre il termine per l'attivazione del credito da parte della Banca. Considerato pertanto che la prima istanza giudiziale contro il debitore è stata avanzata il 21.1.2013 con l'instaurazione del ricorso monitorio – con cui l'istituto bancario ha avanzato le proprie istanze avverso il debitore principale (ed anche il garante) – risulta rispettato il termine semestrale richiesto ex lege (vedi ric. monitorio all. 1 opponente). Deve essere quindi rilevato il difetto dell'interesse ad agire dell'opponente rispetto all'eccezione di nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.. 5. Riguardo poi alle contestazioni dell'opponente inerenti alla nullità delle ulteriori clausole asseritamente vessatorie (artt. 2, 8 fideiussione), deve esserne rilevata l'infondatezza pagina 6 di 7 stante il difetto di prova sia della loro concreta applicazione al rapporto fideiussorio in esame, sia dell'effettivo squilibrio normativo, oltre che degli eventuali pregiudizi subiti. Inoltre, nemmeno è stata dimostrata la rilevanza che le predette clausole avrebbero sulla caducazione dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c., dovendo essere conseguentemente rigettata la relativa domanda di nullità.
6. Infine quanto alle censure riguardanti la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, nonché la sussistenza di illegittimità dei rapporti bancari intrattenuti con la società debitrice, l'opposizione speciale “consumeristica” è inammissibile poiché non può essere utilizzata per porre nuovamente in discussione un accertamento passato in giudicato per motivi estranei alla natura vessatoria di talune clausole contrattuali, posto il dovere di colui che ne lamenta l'applicazione di farle valere con opposizione ordinaria, da proporsi nel termine ordinario di 40 giorni.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dell'opponente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori medi ex DM 147/2022 per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisoria in considerazione dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione tardiva e conferma il decreto ingiuntivo n. 873/2013, già esecutivo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in € 9142,00 per compensi, € 406,50 oltre spese generali 15%, IVA e CP_3
CPA.
Firenze, 4 febbraio 2025 Il Giudice Dott. Umberto Castagnini
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