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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 491/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 25 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8.6.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11.6.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. FORCINA DONATELLA ha concluso come da nota depositata Controparte_1
in data 5.2.2025 per essuno è comparso (già contumace) CP_2
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:14 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 491/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 491/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. FORCINA DONATELLA ed elettivamente domiciliata presso la sede della Società sita in
Latina (LT), Viale P.L. Nervi snc, Centro Commerciale Latina Fiori, Torre 10 Mimose, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata nel fascicolo;
appellante contro
(c.f. ); CP_2 C.F._1
appellato – contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 534/2022 datata 28.05.2022
e pubblicata il 17.06.2022 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 1764/2020;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio il Controparte_1
signor ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. CP_2
534/2022 datata 28.05.2022 e pubblicata il 17.06.2022 in seno al procedimento R.G.A.C. n.
1764/2020, a mezzo della quale era stata accolta l'opposizione promossa dall'odierna parte appellata,
-intestataria dell'utenza di servizio idrico per uso domestico -, revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 2430/19 emesso dal Giudice di Pace di Latina in data 8/2/2019 e depositato il 15/10/2019, recante la somma di euro 2.152,62, maggiorata di spese della procedura, dovuta a titolo di corrispettivo per la relativa fornitura. La società appellante, a fondamento della propria pretesa, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, contestando quanto statuito dal Giudice di Pace in ordine all'asserita carenza probatoria relativamente alla corrispondenza tra i consumi effettuati e quelli addebitati in bolletta, in assenza di allegazione dei verbali di lettura reale, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Latina adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza
e per l'effetto condannare al pagamento delle somme quantificate in € 2.152,69 oltre CP_2 quelle di procedura per l'ingiunzione di pagamento o quelle ritenute di giustizia, con gli interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”. regolarmente evocato nel presente giudizio, restava contumace. CP_2
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ad avviso di questo G.I. è da ritenersi sostanzialmente errata la statuizione del Giudice di prime cure nella parte in cui questi ha ritenuto meritevole di accoglimento l'opposizione promossa dall'odierna parte appellata per aver ravvisato “carenza probatoria relativamente alla corrispondenza tra i consumi effettivi e quelli addebitati in bolletta in assenza di allegazione di verbali di lettura reale”.
Orbene, in primo luogo, non è superfluo rammentare il conforme indirizzo della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui “Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.”
(cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n.20267; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del
24.10.2022; ez. U, Sentenza n. 4715 del 22/05/1996).
A tale proposito, è d'ausilio riportare la massima espressa dall'indirizzo nomofilattico della Suprema
Corte secondo cui, per i contratti dell'azienda speciale di un ente territoriale vige il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale (cfr. Cassazione civile sez. un.,
09/08/2018, n.20684: «In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata,
l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923
Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.»).
Ciò posto, il contratto di somministrazione inter partes è da ritenersi esistente e provato, non avendo l'utente giammai disconosciuto di aver percepito il servizio idrico integrato, gestito in regime di monopolio da . CP_1
Ed invero, non sono condivisibili le conclusioni cui è addivenuto il Giudice di Pace in ordine alla mancata prova circa la congruità e la correttezza della contabilizzazione dei consumi idrici effettuati dall'odierno appellato in ordine all'utenza di cui è risultato intestatario, a fronte delle opposizioni estremamente generiche mosse da quest'ultimo.
Ciò posto, secondo il nomofilattico insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU. 13533/2001), “Il creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne deriva che il creditore deve unicamente fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni” (ex multis, Tribunale Nola sez. I, 25/09/2019, n.1958,
Tribunale Torre Annunziata sez. II, 25/11/2019, n.2575).
Orbene, il suddetto principio trova applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, in cui va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ed invero, come anche statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Trib. Latina, sent. n.
859/2016), che si colloca sulla scia dell'indirizzo di legittimità, “al gestore incombe dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus,
Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), solo in caso di specifica contestazione posto che le risultanze del misuratore le quali, quindi, ove non contestate, fanno piena prova del consumo addebitato (Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 18231/2008; Cass., n. 5232/2004)”.
A tale proposito la difesa dell'odierna parte appellata (opponente in primo grado), rimasta contumace nel presente giudizio, in sede di opposizione non aveva formulato alcuna contestazione specifica in ordine ai consumi o al corretto funzionamento del contatore, limitandosi piuttosto ad eccepire l'assenza di annotazione delle fatture nell'estratto del registro depositato e, dunque, un'errata contabilizzazione dei consumi addebitati e dei relativi importi richiesti in fattura, senza purtuttavia dolersi di un mancato funzionamento del contatore, aspetto questo facilmente verificabile dall'utente essendo nella piena disponibilità del bene. Ciò posto, ben si attaglia al caso di specie il recentissimo arresto dei Giudici di Piazza Cavour, i quali,
- pur ribadendo come, in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisca prova dell'esistenza del credito -, hanno rimarcato come tale affermazione vada necessariamente coordinata, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore, posto che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto
a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito
e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore.”
(Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6959).
Nel caso di specie, la società appellante si ritiene abbia compiutamente assolto al proprio onus probandi mediante la produzione documentale già allegata al ricorso monitorio (fatture ed estratto conto) e successivamente quella di cui al fascicolo di prime cure, posto che, come sopra visto, l'utente, rimasto contumace nel presente giudizio, non ha mai contestato il funzionamento del contatore, ma si è limitato ad eccepire un'erronea contabilizzazione dei consumi sulla scorta di un'asserita illegittimità dell'applicazione tariffaria applicata.
A ciò si aggiunga che è stato documentalmente provato che il contatore risulta essere collocato all'interno dell'unità abitativa dell'utente – odierna parte appellata -, la quale ha, di fatto, impedito l'accesso ai dipendenti della società appellante e non ha mai fornito l'autolettura.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, in accoglimento dell'atto di appello deve quindi essere integralmente riformata la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 534/2022 datata 28.05.2022 e pubblicata il 17.06.2022 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 1764/2020 e parte appellata va condannata al pagamento di € 2.152,62 di cui al decreto ingiuntivo n. 2430/19 emesso dal Giudice di Pace di Latina in data 8/2/2019 e depositato il 15/10/2019, maggiorata di interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Alla luce di quanto sopra, visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., considerata l'intervenuta compensazione delle spese di lite nella fase di primo grado, gli oscillamenti giurisprudenziali in subiecta materia, la contumacia della parte appellata nel presente giudizio, si ritiene sussistere la presenza di gravi ed eccezionali ragioni (cfr. sent. Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77) per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 534/2022 datata 28.05.2022 e pubblicata il 17.06.2022 in seno al procedimento
R.G.A.C. n. 1764/2020, condanna l'appellato al pagamento di € 2.152,62 di cui al decreto ingiuntivo n. 2430/19 emesso dal Giudice di Pace di Latina in data 8/2/2019 e depositato il
15/10/2019, maggiorata di interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
b) spese di lite integralmente compensate.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 25 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8.6.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11.6.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. FORCINA DONATELLA ha concluso come da nota depositata Controparte_1
in data 5.2.2025 per essuno è comparso (già contumace) CP_2
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:14 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 491/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 491/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. FORCINA DONATELLA ed elettivamente domiciliata presso la sede della Società sita in
Latina (LT), Viale P.L. Nervi snc, Centro Commerciale Latina Fiori, Torre 10 Mimose, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata nel fascicolo;
appellante contro
(c.f. ); CP_2 C.F._1
appellato – contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 534/2022 datata 28.05.2022
e pubblicata il 17.06.2022 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 1764/2020;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio il Controparte_1
signor ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. CP_2
534/2022 datata 28.05.2022 e pubblicata il 17.06.2022 in seno al procedimento R.G.A.C. n.
1764/2020, a mezzo della quale era stata accolta l'opposizione promossa dall'odierna parte appellata,
-intestataria dell'utenza di servizio idrico per uso domestico -, revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 2430/19 emesso dal Giudice di Pace di Latina in data 8/2/2019 e depositato il 15/10/2019, recante la somma di euro 2.152,62, maggiorata di spese della procedura, dovuta a titolo di corrispettivo per la relativa fornitura. La società appellante, a fondamento della propria pretesa, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, contestando quanto statuito dal Giudice di Pace in ordine all'asserita carenza probatoria relativamente alla corrispondenza tra i consumi effettuati e quelli addebitati in bolletta, in assenza di allegazione dei verbali di lettura reale, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Latina adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza
e per l'effetto condannare al pagamento delle somme quantificate in € 2.152,69 oltre CP_2 quelle di procedura per l'ingiunzione di pagamento o quelle ritenute di giustizia, con gli interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”. regolarmente evocato nel presente giudizio, restava contumace. CP_2
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ad avviso di questo G.I. è da ritenersi sostanzialmente errata la statuizione del Giudice di prime cure nella parte in cui questi ha ritenuto meritevole di accoglimento l'opposizione promossa dall'odierna parte appellata per aver ravvisato “carenza probatoria relativamente alla corrispondenza tra i consumi effettivi e quelli addebitati in bolletta in assenza di allegazione di verbali di lettura reale”.
Orbene, in primo luogo, non è superfluo rammentare il conforme indirizzo della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui “Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.”
(cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n.20267; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del
24.10.2022; ez. U, Sentenza n. 4715 del 22/05/1996).
A tale proposito, è d'ausilio riportare la massima espressa dall'indirizzo nomofilattico della Suprema
Corte secondo cui, per i contratti dell'azienda speciale di un ente territoriale vige il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale (cfr. Cassazione civile sez. un.,
09/08/2018, n.20684: «In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata,
l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923
Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.»).
Ciò posto, il contratto di somministrazione inter partes è da ritenersi esistente e provato, non avendo l'utente giammai disconosciuto di aver percepito il servizio idrico integrato, gestito in regime di monopolio da . CP_1
Ed invero, non sono condivisibili le conclusioni cui è addivenuto il Giudice di Pace in ordine alla mancata prova circa la congruità e la correttezza della contabilizzazione dei consumi idrici effettuati dall'odierno appellato in ordine all'utenza di cui è risultato intestatario, a fronte delle opposizioni estremamente generiche mosse da quest'ultimo.
Ciò posto, secondo il nomofilattico insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU. 13533/2001), “Il creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne deriva che il creditore deve unicamente fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni” (ex multis, Tribunale Nola sez. I, 25/09/2019, n.1958,
Tribunale Torre Annunziata sez. II, 25/11/2019, n.2575).
Orbene, il suddetto principio trova applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, in cui va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ed invero, come anche statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Trib. Latina, sent. n.
859/2016), che si colloca sulla scia dell'indirizzo di legittimità, “al gestore incombe dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus,
Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), solo in caso di specifica contestazione posto che le risultanze del misuratore le quali, quindi, ove non contestate, fanno piena prova del consumo addebitato (Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 18231/2008; Cass., n. 5232/2004)”.
A tale proposito la difesa dell'odierna parte appellata (opponente in primo grado), rimasta contumace nel presente giudizio, in sede di opposizione non aveva formulato alcuna contestazione specifica in ordine ai consumi o al corretto funzionamento del contatore, limitandosi piuttosto ad eccepire l'assenza di annotazione delle fatture nell'estratto del registro depositato e, dunque, un'errata contabilizzazione dei consumi addebitati e dei relativi importi richiesti in fattura, senza purtuttavia dolersi di un mancato funzionamento del contatore, aspetto questo facilmente verificabile dall'utente essendo nella piena disponibilità del bene. Ciò posto, ben si attaglia al caso di specie il recentissimo arresto dei Giudici di Piazza Cavour, i quali,
- pur ribadendo come, in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisca prova dell'esistenza del credito -, hanno rimarcato come tale affermazione vada necessariamente coordinata, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore, posto che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto
a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito
e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore.”
(Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6959).
Nel caso di specie, la società appellante si ritiene abbia compiutamente assolto al proprio onus probandi mediante la produzione documentale già allegata al ricorso monitorio (fatture ed estratto conto) e successivamente quella di cui al fascicolo di prime cure, posto che, come sopra visto, l'utente, rimasto contumace nel presente giudizio, non ha mai contestato il funzionamento del contatore, ma si è limitato ad eccepire un'erronea contabilizzazione dei consumi sulla scorta di un'asserita illegittimità dell'applicazione tariffaria applicata.
A ciò si aggiunga che è stato documentalmente provato che il contatore risulta essere collocato all'interno dell'unità abitativa dell'utente – odierna parte appellata -, la quale ha, di fatto, impedito l'accesso ai dipendenti della società appellante e non ha mai fornito l'autolettura.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, in accoglimento dell'atto di appello deve quindi essere integralmente riformata la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 534/2022 datata 28.05.2022 e pubblicata il 17.06.2022 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 1764/2020 e parte appellata va condannata al pagamento di € 2.152,62 di cui al decreto ingiuntivo n. 2430/19 emesso dal Giudice di Pace di Latina in data 8/2/2019 e depositato il 15/10/2019, maggiorata di interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Alla luce di quanto sopra, visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., considerata l'intervenuta compensazione delle spese di lite nella fase di primo grado, gli oscillamenti giurisprudenziali in subiecta materia, la contumacia della parte appellata nel presente giudizio, si ritiene sussistere la presenza di gravi ed eccezionali ragioni (cfr. sent. Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77) per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 534/2022 datata 28.05.2022 e pubblicata il 17.06.2022 in seno al procedimento
R.G.A.C. n. 1764/2020, condanna l'appellato al pagamento di € 2.152,62 di cui al decreto ingiuntivo n. 2430/19 emesso dal Giudice di Pace di Latina in data 8/2/2019 e depositato il
15/10/2019, maggiorata di interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
b) spese di lite integralmente compensate.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini