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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/07/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 110/2023 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Caraccio (pec: , presso il cui studio è elettivamente Email_1
domiciliata, in Alessandria, Corso Crimea 69
APPELLANTE
Contro
, (CF: , e (CF: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), rappresentati e difesi dell'avv. Marco Cucciatti (pec: C.F._3
presso il cui studio sono elettivamente Email_2
domiciliato, in Novara, Via Mossotti 3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 421/2022 del Tribunale di Verbania, pubblicata in data 02/11/2022 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza n. 421/2022 del Tribunale di
Verbania, datata 31.10.2022,
pubblicata il 02.11.2022, resa tra le parti nella causa R.G. 238/2019,
in via istruttoria, all'occorrenza, ammettere i seguenti capitoli di prova per interpello e testi già dedotti in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata 27.02.2020:
1) “Vero che, sino al dicembre 1994, ovvero sino a che sono stata proprietaria dell'immobile sito in comune di Cesara e di cui al mappale 223, per raggiungere il piano seminterrato del fabbricato sono sempre transitata senza trovare ostacoli sul terreno di proprietà della sig.ra e del sig. , così come da percorso pedonale (colore verde) Controparte_1 Parte_2
rappresentato nella mappa che mi si rammostra (doc.11 di parte attrice);
2) Vero che, lo stesso percorso pedonale di cui al punto 1) è sempre stato utilizzato altresì dai mei genitori sig.ri ed;
Parte_3 Parte_4
3) Vero che, per trasportare legna, attrezzi vari od altro materiale dal piano primo al piano seminterrato del nostro immobile sia io che mio marito abbiamo sempre utilizzato il percorso siglato in colore verde sulla mappa che mi si rammostra (doc.11 di parte attrice);
4) Vero che, il confine tra i terreni di cui al mappale 224, oggi di proprietà dei sig.ri ed il terreno di mia proprietà era delimitato da una staccionata in legno con Parte_5
un'apertura che consentiva il passaggio pedonale tra i due fondi, così come da foto che mi si rammostra (foto allegata doc.3 di parte attrice);
6) Vero che, i proprietari del mappale 224 ovvero il sig. , ed in seguito i sig.ri Persona_1
e sig. , erano a conoscenza dell'utilizzo da parte di terzi del Controparte_1 Parte_2
passaggio pedonale sul terreno di loro proprietà, rappresentato in colore verde sulla mappa che mi si rammostra;
11) Vero che, i proprietari del mappale 224, ovvero i sig.ri e sig. , Controparte_1 Parte_2
erano a conoscenza del fatto che sia io che mio marito utilizzassimo il passaggio pedonale sul terreno di loro proprietà, rappresentato in colore verde sulla mappa che mi si rammostra;
23) Vero che, l'accesso al piano seminterrato dell'immobile di cui al mappale 223 attraverso i mappali 1236-217- 209—930-218, colorato in rosso nella piantina che mi si rammostra, ha una lunghezza di mt 300 (doc.11 di parte attrice);
24) Vero che, l'immobile di cui al mappale 221 di proprietà è suddiviso su 3 piani Parte_1
collegati internamente da una scala a chiocciola con diametro cm 100 e scalini da 50 cm, così come da fotografie che mi si rammostrano.
Si indicano a testi: SI.ra , residente in [...]sui capitoli da 1 a 4 e Testimone_1
sul capitolo 6; SI.ra , residente in [...] sul capitolo 11; OM Testimone_2
, residente in [...], sui capitoli 23 e 24; OM. , residente in Tes_3 Testimone_4
Omegna, sui capitoli 23 e 24;
SI. , residente in [...], sui capitoli 23 e 24; SI. , residente in Testimone_5 Testimone_6
Omegna, sui capitoli 23 e 24.
Nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in capo all'attrice sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. Parte_1
, proprietaria dell'immobile catastalmente identificato al foglio 9 C.F._1
mappale 223 NCT del Comune di Cesara, della servitù di passaggio pedonale insistente sul terreno di proprietà di , nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
e del sig. , nato a [...] il [...] C.F. , catastalmente Parte_2 C.F._3
identificato al NCT del Comune di Cesara al foglio 9 mappale 1071, con il percorso meglio specificato nella mappa allegata al doc. 1 (linea tratteggiata nera) e per l'effetto, ordinare ai convenuti sig.ra e sig. la rimozione di tutte le opere e di tutti gli Controparte_1 Parte_2
oggetti che possano impedire il libero esercizio della servitù di passaggio pedonale sopra meglio specificata;
ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Verbania la trascrizione della sentenza a favore della sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
in via De Angeli n. 37 C.F. , e contro i convenuti sig.ra C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] C.F. e sig. , nato a
[...] C.F._2 Parte_2
Fiume il 06.05.1947 C.F. ; C.F._3
all'U.T.E. competente di provvedere alle opportune e necessarie variazioni catastali.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Per la parte appellata:
Nel merito
Confermarsi la sentenza di primo grado, con le conseguenziali statuizioni.
In via istruttoria
Respingersi la richiesta di prova testimoniale dedotta da controparte, alle pagine 28-30 dell'atto di gravame.
Con il favore delle spese e competenze di lite di primo e secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di ottenere il riconoscimento dell'intervenuta usucapione in capo all'attrice
[...]
della servitù di passaggio pedonale insistente sul terreno di proprietà della convenuta;
su eccezione della convenuta, il contraddittorio veniva esteso al marito comproprietario sig.
. Parte_2
Assunte le prove testimoniali e disposta CTU, la causa veniva trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza del 31.10.2022 il Tribunale di Verbania rigettava le domande attoree, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello chiedendo, previa Parte_1
reiterazione delle capitolazioni testimoniali, la riforma integrale della sentenza impugnata attraverso l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta usucapione, con conseguente ordine di rimozione di tutte le opere e di tutti gli oggetti di ostacolo all'esercizio della medesima e relativo ordine di trascrizione della sentenza al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Verbania.
Le parti appellate si costituivano in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto della richiesta di prova testimoniale dedotta dall'appellante. All'udienza del 26.03.25 le parti precisavano le conclusioni richiamando, rispettivamente, quelle di cui all'atto d'appello e al foglio a parte trasmesso telematicamente e la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Verbania ha ritenuto in primo luogo che il preteso diritto di passaggio sul cortile di proprietà degli odierni appellati non sia stato acquisito dall'appellante ai sensi dell'art. 1146 co 2 c.c., ai fini della dedotta usucapione, in quanto nell'atto di compravendita del 07.10.2016
a rogito Notaio avente ad oggetto i mappali 223 e 222, non vi era l'indicazione Per_2 specifica del diritto in questione, né l'individuazione delle relative coordinate attraverso i riferimenti catastali e/o le circostanze di luogo, ma una semplice clausola generica, cosiddetta
“di stile”, facente riferimento “a tutte le servitù attive e passive” del bene immobile compravenduto.
Il giudice di prime cure osservava altresì che lo stesso atto, al punto successivo, aveva invece dettagliato e riconosciuto altro diritto di passo e sosta in favore del mappale 223 e a carico dei mappali 218 e 1317, mentre non era riscontrabile alcun riferimento all'asserito peso gravante sul mappale 224 (ora 1071), di proprietà – CP_1 Pt_2
Per completezza espositiva il Tribunale dava infine atto del compiuto accertamento, all'esito delle prove testimoniali e della CTU, dell'effettivo possesso della servitù di passaggio, da parte dei danti causa dell'attrice, fino al 2014, così come della oggettiva non interclusione del fondo, addivenendo pertanto al rigetto della domanda attorea.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante sollevava una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata, mediante l'accertamento dell'usucapione sul cortile di proprietà degli appellati, anche attraverso l'eventuale amissione dei capitoli di prova per interpello e testi, in tale sede riproposti.
Primo motivo
Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale di Verbania nella parte in cui ha considerato “generica” e “di stile” la clausola relativa alle servitù attive e passive, così negando l'applicabilità dell'art. 1146 co 2 c.c., il quale avrebbe richiesto, invece, nella prospettiva giudicante, la specifica individuazione del preteso diritto di passaggio. Parte_1
sostiene al riguardo la idoneità e sufficienza, ai fini del perfezionamento della dedotta
[...]
successione a titolo particolare del fondo preteso dominante, della menzione della servitù nel proprio atto di acquisto della cascina adiacente, insistente sul mappale 223, in ossequio ad arresti giurisprudenziali di legittimità del 2008 e del 2012, confermativi di quelli del 2006 e del
2010.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione la pronuncia di primo grado viene contestata per non aver accolto la domanda attorea a dispetto del provato possesso della servitù di passaggio in questione, per il periodo valido ad usucapionem, già in capo ai danti causa dell'attrice odierna appellante.
Il giudice di primo grado avrebbe inoltre ignorato la stessa apparenza della servitù, ovvero il collegamento tra i due giardini/cortili al piano terra dei mappali 223 e 224 (ora 1071), evidenziato in sede di CTU: una staccionata aperta, poi affiancata da una rete metallica con apertura di circa 1,5 mt in prossimità degli edifici, in corrispondenza della quale l'appellante ha costruito un cancelletto pedonale tutt'oggi presente, ancorché ostruito dai vasi apposti dalla parte convenuta.
Tali circostanze sarebbero state altresì confermate dalle testimonianze di e Parte_4 Tes_3
i quali avrebbero dichiarato che fino al 2014 il passaggio non era impedito. Da qui la Tes_2 reiterazione dell'istanza di ammissione dei capitoli di prova dedotti in primo grado e non ammessi dal Tribunale.
Il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, errato nel prendere in considerazione l'interclusione o meno del preteso fondo dominante, essendo la causa impostata sulla domanda di usucapione.
Le alternative di accesso sarebbero, in ogni caso, oltremodo tortuose e disagevoli, ovvero incidenti sulla proprietà di terzi soggetti (mappale 219), non gravata, di per sé, da alcuna servitù di passaggio.
3) La difesa di e Controparte_1 Parte_2
Le parti appellate instano per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, aderendo, in primo luogo, alla definizione di “clausola di stile” attribuita dal
Tribunale al passaggio contrattuale relativo alle servitù attive e passive di cui beneficerebbe l'immobile della SI.ra come statuito dalla Suprema Corte con pronunce del 2022, Parte_1 affinché operi l'accessione del possesso ex art. 1146, 2° comma, c.c. è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire, nella fattispecie, il diritto reale per effetto di usucapione sul bene.
La proprietà attorea presenterebbe inoltre due distinti accessi alla via pubblica, uno relativo al pian terreno e uno relativo al piano semi-interrato, raggiungibili, rispettivamente, da Via Per
Cesara 17 o Via Per Grassona 4 e da Via Per Grassona 6. La divisione tra i mappali 223 e 224 sarebbe stata “storicamente” marcata non solo dalla staccionata in legno, ma anche da paletti e rete metallica apposta dal precedente proprietario dell'asserito fondo dominante,
[...]
nonché, dall'aprile 2014, dai noti vasi e fioriere posizionati dalla proprietà Per_3 CP_2
denotanti la non accessibilità del varco. Non solo, il SI. non avrebbe mai
[...] Per_3
esercitato né preteso di esercire, tra il 1994 e il 2016, alcuna servitù di passaggio.
Da ciò la corretta statuizione della carenza di previsione contrattuale, della non interclusione del fondo, della conseguente insussistenza dei presupposti per un'eventuale servitù coattiva, ovvero per l'acquisto della medesima tramite usucapione.
In merito, in particolare, alla pretesa reiterazione avversaria delle prove testimoniali, ai fini dell'accertamento dell'usucapione ventennale, le parti appellate ne contestano il carattere defatigante e dilatorio, in quanto il teste avrebbe già dichiarato l'assenza di apertura Tes_7
nella staccionata in legno, nonché, al pari della teste di non aver mai visto utilizzare Tes_8 dall'appellante il percorso pedonale in questione.
In ordine all'esito della CTU, essa confermerebbe con evidenza la non interclusione del fondo di proprietà attorea e l'accesso del medesimo alla pubblica via attraverso molteplici passaggi concretamente praticabili.
Per scrupolo difensivo gli appellati ribadiscono altresì l'applicabilità alla fattispecie in questione dell'esenzione di cui al quarto comma dell'art. 1051 c.c., trattandosi di cortile o giardino, cui non potrebbe essere imposto il passaggio coattivo ed il non uso ventennale della servitù nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto in capo agli originari proprietari del fondo limitrofo.
4) I motivi della decisione
4.1. L'applicabilità dell'art. 1146 c. 2 c.c.
Con il primo motivo di impugnazione la parte lamenta sia la considerazione di “mera clausola di stile” dell'annotazione contenuta nel rogito di acquisto della particella 223 e riportata per prima a pag. 3 della sentenza, sia la necessità di una espressa menzione della servitù nell'atto di acquisto del fondo presupposto dominante ai fini dell'operatività dell'accessione nel possesso del dante causa prevista dall'art. 1146 c.2 c.c. Sostiene, infatti, l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe applicato una giurisprudenza inconferente, senza considerare il cambio di orientamento operato dalla Suprema Corte con le sentenze 20287/2008 e 18909/2012, di cui riproduce ampi stralci.
Ritiene il Collegio che la doglianza sia infondata.
Nonostante sia effettivamente corretta la notazione dell'appellante che la seconda statuizione contenuta nel suo rogito di acquisto del 2016, e riportata a pag. 3 della sentenza di primo grado, non sia solo la menzione di una servitù idonea all'accessione nel possesso del proprio dante causa, in quanto con la stessa si è voluto espressamente costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo che si stava cedendo e a carico di terreni ancora di proprietà dell'allora parte venditrice, la precedente statuizione era e rimane una mera formula di stile, non idonea a identificare il passaggio di alcun diritto dal venditore all'acquirente oltre a quelli specificatamente indicati in altre parti dell'atto di compravendita.
Occorre, pertanto, chiedersi se occorra effettivamente tale indicazione per avere un idoneo passaggio nel possesso o se la mancata menzione del diritto di servitù precluda l'accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.2 c.c.
Correttamente la parte appellante ha richiamato l'espresso cambio di orientamento menzionato nelle sentenze del 2008 e del 2012, secondo le quali “L'accessione del possesso della servitù a favore del successore a titolo particolare della proprietà del fondo dominante, ferma la necessità di un titolo astrattamente idoneo a trasferire quest'ultimo, non richiede, ai sensi dell'art. 1146, comma secondo, cod. civ., l'espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto.” (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18909 del 05/11/2012 - Rv. 624155 –
01), tuttavia anche successivamente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che per l'operatività dell'accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c. non è sufficiente la mera consegna.
È stato più volte ribadito, infatti, che in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori
e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo
a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa. (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20715 del 13/08/2018 - Rv. 650014 – 01).
Così in Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 19724 del 03/10/2016 - Rv. 641210 – 01 è stato espressamente affermato che affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene, sicché va esclusa, per difetto di forma del sottostante atto traslativo, l'operatività dell'accessione rispetto al possesso di un terreno incluso tra i beni di una azienda ceduta con contratto verbale in caso di cessione
d'azienda.
Considerato che ai sensi dell'art. 1350 c.1 n. 4 c.c. anche per la costituzione o la modificazione delle servitù prediali è necessaria la forma scritta ab sustantiam, in mancanza di alcuna indicazione del diritto di servitù che si vuole trasferire nell'atto di trasferimento del fondo dominante, il suddetto diritto reale (se già compiuto il tempo per usucapire) o il possesso utile ad usucapionem (se non ancora compiuto il ventennio) passerebbero in base alla mera traditio, in contrasto con le indicazioni anche recentemente date dalla Suprema Corte.
Proprio seguendo tale ragionamento nel 2022 è stato considerato titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente "a non domino", a giustificare la "traditio" del bene oggetto del possesso, l'atto di trasferimento nel quale il venditore si era dichiarato proprietario del bene stesso per usucapione, pur in assenza di sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione (Cass.
Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8596 del 16/03/2022 - Rv. 664211 – 01) mentre nel 2023 non è stato ritenuto sufficiente per maturare il possesso ventennale, con accessione nel possesso dei propri danti causa, un atto in cui non si faceva menzione del diritto di proprietà su un sottotetto, successivamente menzionato nell'atto di vendita dell'appartamento sottostante (Cass. Civ.
Sez. 2 - , Sentenza n. 8579 del 27/03/2023 - Rv. 667317 – 01).
Il concetto è stato da ultimo riconosciuto anche in relazione al diritto di servitù (v. per tutte
Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11243 del 26/04/2024 - Rv. 670752 – 01).
Il motivo è, pertanto, infondato e va rigettato.
4.2. Il mancato riconoscimento dell'usucapione della servitù di passaggio in capo ai propri danti causa.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe poi errato nel non riconoscere il diritto di usucapione della servitù di passaggio in capo ai propri danti causa pur avendo riconosciuto il possesso della suddetta servitù da parte del dante causa dell'appellante.
Si legge, infatti, nella sentenza a pag. 5 Solo per completezza della decisione, il giudizio ha comunque permesso - con le prove testimoniali assunte - di accertare l'effettivo possesso della servitù di passaggio, da parte del dante causa dell'attrice, sino al 2014; così come ha permesso di escludere l'interclusione del fondo, con particolare riferimento agli accessi utili dalle stesse proprietà dell'attrice. Secondo la prospettazione di parte appellante, dal momento che tale statuizione non è stata oggetto né dell'appello principale né di quello incidentale (non proposto dagli appellati) e considerato che gli appellati non hanno riproposto in appello la domanda riconvenzionale di accertamento dell'estinzione della servitù per non uso ventennale, limitandosi a chiedere il rigetto dell'appello principale, la stessa sarebbe passata in giudicato.
Tuttavia, può passare in giudicato solo ciò che è stato deciso e ciò che sorregge la decisione, mentre tale affermazione del giudice di primo grado non costituisce ulteriore motivazione della decisione, anzi pare contrastarla, e deve essere considerato un mero obiter dictum.
La statuizione nemmeno sorregge il rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento dell'estinzione della servitù per non uso ventennale, la quale era stata proposta in mero subordine, in caso di riconoscimento della servitù in capo agli originari proprietari del fondo fino al 1994, dal momento che tale domanda, avendo rigettato la domanda principale di riconoscimento della servitù per usucapione, non è stata proprio esaminata.
Escluso, pertanto, che possa essere passato in giudicato l'accertamento sul possesso della servitù di passaggio, da parte del dante causa dell'attrice, sino al 2014, del quale non era nemmeno specificato se era o meno idoneo a consentire l'usucapione della reclamata servitù, occorre ribadire che la Suprema Corte ha da ultimo confermato la necessità della menzione del diritto di servitù nell'atto di trasferimento del fondo dominante anche per poter accertare la sussistenza dell'usucapione di tale diritto reale in capo al dante causa (v. Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 11243 del 26/04/2024 - Rv. 670752 – 01, in cui il diritto di servitù era passato a titolo derivativo dal padre alla figlia, la quale aveva chiesto di accertare la sussistenza del diritto minore in capo al genitore per usucapione ventennale).
La mancata menzione nell'atto di trasferimento impedisce di ritenere che lo stesso sia un titolo astrattamente idoneo al passaggio del diverso diritto reale sul bene per difetto della forma richiesta ab sustantiam.
Il motivo è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato, come dichiarato anche dalle parti, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. richiamato dall'art. 5 D.M. 55/2014 (scaglione euro 1.101,00-5.200,00). Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria. Occorre effettuare l'aumento previsto per la difesa di due parti.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.419,00 per compensi (euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria, euro
851,00 per la fase decisionale), da aumentare per la difesa di due parti ad euro 3.144,70, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 421/2022 del
Tribunale di Verbania, pubblicata in data 02/11/2022;
respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.144,70 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 25 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 110/2023 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Caraccio (pec: , presso il cui studio è elettivamente Email_1
domiciliata, in Alessandria, Corso Crimea 69
APPELLANTE
Contro
, (CF: , e (CF: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), rappresentati e difesi dell'avv. Marco Cucciatti (pec: C.F._3
presso il cui studio sono elettivamente Email_2
domiciliato, in Novara, Via Mossotti 3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 421/2022 del Tribunale di Verbania, pubblicata in data 02/11/2022 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza n. 421/2022 del Tribunale di
Verbania, datata 31.10.2022,
pubblicata il 02.11.2022, resa tra le parti nella causa R.G. 238/2019,
in via istruttoria, all'occorrenza, ammettere i seguenti capitoli di prova per interpello e testi già dedotti in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata 27.02.2020:
1) “Vero che, sino al dicembre 1994, ovvero sino a che sono stata proprietaria dell'immobile sito in comune di Cesara e di cui al mappale 223, per raggiungere il piano seminterrato del fabbricato sono sempre transitata senza trovare ostacoli sul terreno di proprietà della sig.ra e del sig. , così come da percorso pedonale (colore verde) Controparte_1 Parte_2
rappresentato nella mappa che mi si rammostra (doc.11 di parte attrice);
2) Vero che, lo stesso percorso pedonale di cui al punto 1) è sempre stato utilizzato altresì dai mei genitori sig.ri ed;
Parte_3 Parte_4
3) Vero che, per trasportare legna, attrezzi vari od altro materiale dal piano primo al piano seminterrato del nostro immobile sia io che mio marito abbiamo sempre utilizzato il percorso siglato in colore verde sulla mappa che mi si rammostra (doc.11 di parte attrice);
4) Vero che, il confine tra i terreni di cui al mappale 224, oggi di proprietà dei sig.ri ed il terreno di mia proprietà era delimitato da una staccionata in legno con Parte_5
un'apertura che consentiva il passaggio pedonale tra i due fondi, così come da foto che mi si rammostra (foto allegata doc.3 di parte attrice);
6) Vero che, i proprietari del mappale 224 ovvero il sig. , ed in seguito i sig.ri Persona_1
e sig. , erano a conoscenza dell'utilizzo da parte di terzi del Controparte_1 Parte_2
passaggio pedonale sul terreno di loro proprietà, rappresentato in colore verde sulla mappa che mi si rammostra;
11) Vero che, i proprietari del mappale 224, ovvero i sig.ri e sig. , Controparte_1 Parte_2
erano a conoscenza del fatto che sia io che mio marito utilizzassimo il passaggio pedonale sul terreno di loro proprietà, rappresentato in colore verde sulla mappa che mi si rammostra;
23) Vero che, l'accesso al piano seminterrato dell'immobile di cui al mappale 223 attraverso i mappali 1236-217- 209—930-218, colorato in rosso nella piantina che mi si rammostra, ha una lunghezza di mt 300 (doc.11 di parte attrice);
24) Vero che, l'immobile di cui al mappale 221 di proprietà è suddiviso su 3 piani Parte_1
collegati internamente da una scala a chiocciola con diametro cm 100 e scalini da 50 cm, così come da fotografie che mi si rammostrano.
Si indicano a testi: SI.ra , residente in [...]sui capitoli da 1 a 4 e Testimone_1
sul capitolo 6; SI.ra , residente in [...] sul capitolo 11; OM Testimone_2
, residente in [...], sui capitoli 23 e 24; OM. , residente in Tes_3 Testimone_4
Omegna, sui capitoli 23 e 24;
SI. , residente in [...], sui capitoli 23 e 24; SI. , residente in Testimone_5 Testimone_6
Omegna, sui capitoli 23 e 24.
Nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in capo all'attrice sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. Parte_1
, proprietaria dell'immobile catastalmente identificato al foglio 9 C.F._1
mappale 223 NCT del Comune di Cesara, della servitù di passaggio pedonale insistente sul terreno di proprietà di , nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
e del sig. , nato a [...] il [...] C.F. , catastalmente Parte_2 C.F._3
identificato al NCT del Comune di Cesara al foglio 9 mappale 1071, con il percorso meglio specificato nella mappa allegata al doc. 1 (linea tratteggiata nera) e per l'effetto, ordinare ai convenuti sig.ra e sig. la rimozione di tutte le opere e di tutti gli Controparte_1 Parte_2
oggetti che possano impedire il libero esercizio della servitù di passaggio pedonale sopra meglio specificata;
ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Verbania la trascrizione della sentenza a favore della sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
in via De Angeli n. 37 C.F. , e contro i convenuti sig.ra C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] C.F. e sig. , nato a
[...] C.F._2 Parte_2
Fiume il 06.05.1947 C.F. ; C.F._3
all'U.T.E. competente di provvedere alle opportune e necessarie variazioni catastali.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Per la parte appellata:
Nel merito
Confermarsi la sentenza di primo grado, con le conseguenziali statuizioni.
In via istruttoria
Respingersi la richiesta di prova testimoniale dedotta da controparte, alle pagine 28-30 dell'atto di gravame.
Con il favore delle spese e competenze di lite di primo e secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di ottenere il riconoscimento dell'intervenuta usucapione in capo all'attrice
[...]
della servitù di passaggio pedonale insistente sul terreno di proprietà della convenuta;
su eccezione della convenuta, il contraddittorio veniva esteso al marito comproprietario sig.
. Parte_2
Assunte le prove testimoniali e disposta CTU, la causa veniva trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza del 31.10.2022 il Tribunale di Verbania rigettava le domande attoree, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello chiedendo, previa Parte_1
reiterazione delle capitolazioni testimoniali, la riforma integrale della sentenza impugnata attraverso l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta usucapione, con conseguente ordine di rimozione di tutte le opere e di tutti gli oggetti di ostacolo all'esercizio della medesima e relativo ordine di trascrizione della sentenza al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Verbania.
Le parti appellate si costituivano in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto della richiesta di prova testimoniale dedotta dall'appellante. All'udienza del 26.03.25 le parti precisavano le conclusioni richiamando, rispettivamente, quelle di cui all'atto d'appello e al foglio a parte trasmesso telematicamente e la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Verbania ha ritenuto in primo luogo che il preteso diritto di passaggio sul cortile di proprietà degli odierni appellati non sia stato acquisito dall'appellante ai sensi dell'art. 1146 co 2 c.c., ai fini della dedotta usucapione, in quanto nell'atto di compravendita del 07.10.2016
a rogito Notaio avente ad oggetto i mappali 223 e 222, non vi era l'indicazione Per_2 specifica del diritto in questione, né l'individuazione delle relative coordinate attraverso i riferimenti catastali e/o le circostanze di luogo, ma una semplice clausola generica, cosiddetta
“di stile”, facente riferimento “a tutte le servitù attive e passive” del bene immobile compravenduto.
Il giudice di prime cure osservava altresì che lo stesso atto, al punto successivo, aveva invece dettagliato e riconosciuto altro diritto di passo e sosta in favore del mappale 223 e a carico dei mappali 218 e 1317, mentre non era riscontrabile alcun riferimento all'asserito peso gravante sul mappale 224 (ora 1071), di proprietà – CP_1 Pt_2
Per completezza espositiva il Tribunale dava infine atto del compiuto accertamento, all'esito delle prove testimoniali e della CTU, dell'effettivo possesso della servitù di passaggio, da parte dei danti causa dell'attrice, fino al 2014, così come della oggettiva non interclusione del fondo, addivenendo pertanto al rigetto della domanda attorea.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante sollevava una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata, mediante l'accertamento dell'usucapione sul cortile di proprietà degli appellati, anche attraverso l'eventuale amissione dei capitoli di prova per interpello e testi, in tale sede riproposti.
Primo motivo
Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale di Verbania nella parte in cui ha considerato “generica” e “di stile” la clausola relativa alle servitù attive e passive, così negando l'applicabilità dell'art. 1146 co 2 c.c., il quale avrebbe richiesto, invece, nella prospettiva giudicante, la specifica individuazione del preteso diritto di passaggio. Parte_1
sostiene al riguardo la idoneità e sufficienza, ai fini del perfezionamento della dedotta
[...]
successione a titolo particolare del fondo preteso dominante, della menzione della servitù nel proprio atto di acquisto della cascina adiacente, insistente sul mappale 223, in ossequio ad arresti giurisprudenziali di legittimità del 2008 e del 2012, confermativi di quelli del 2006 e del
2010.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione la pronuncia di primo grado viene contestata per non aver accolto la domanda attorea a dispetto del provato possesso della servitù di passaggio in questione, per il periodo valido ad usucapionem, già in capo ai danti causa dell'attrice odierna appellante.
Il giudice di primo grado avrebbe inoltre ignorato la stessa apparenza della servitù, ovvero il collegamento tra i due giardini/cortili al piano terra dei mappali 223 e 224 (ora 1071), evidenziato in sede di CTU: una staccionata aperta, poi affiancata da una rete metallica con apertura di circa 1,5 mt in prossimità degli edifici, in corrispondenza della quale l'appellante ha costruito un cancelletto pedonale tutt'oggi presente, ancorché ostruito dai vasi apposti dalla parte convenuta.
Tali circostanze sarebbero state altresì confermate dalle testimonianze di e Parte_4 Tes_3
i quali avrebbero dichiarato che fino al 2014 il passaggio non era impedito. Da qui la Tes_2 reiterazione dell'istanza di ammissione dei capitoli di prova dedotti in primo grado e non ammessi dal Tribunale.
Il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, errato nel prendere in considerazione l'interclusione o meno del preteso fondo dominante, essendo la causa impostata sulla domanda di usucapione.
Le alternative di accesso sarebbero, in ogni caso, oltremodo tortuose e disagevoli, ovvero incidenti sulla proprietà di terzi soggetti (mappale 219), non gravata, di per sé, da alcuna servitù di passaggio.
3) La difesa di e Controparte_1 Parte_2
Le parti appellate instano per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, aderendo, in primo luogo, alla definizione di “clausola di stile” attribuita dal
Tribunale al passaggio contrattuale relativo alle servitù attive e passive di cui beneficerebbe l'immobile della SI.ra come statuito dalla Suprema Corte con pronunce del 2022, Parte_1 affinché operi l'accessione del possesso ex art. 1146, 2° comma, c.c. è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire, nella fattispecie, il diritto reale per effetto di usucapione sul bene.
La proprietà attorea presenterebbe inoltre due distinti accessi alla via pubblica, uno relativo al pian terreno e uno relativo al piano semi-interrato, raggiungibili, rispettivamente, da Via Per
Cesara 17 o Via Per Grassona 4 e da Via Per Grassona 6. La divisione tra i mappali 223 e 224 sarebbe stata “storicamente” marcata non solo dalla staccionata in legno, ma anche da paletti e rete metallica apposta dal precedente proprietario dell'asserito fondo dominante,
[...]
nonché, dall'aprile 2014, dai noti vasi e fioriere posizionati dalla proprietà Per_3 CP_2
denotanti la non accessibilità del varco. Non solo, il SI. non avrebbe mai
[...] Per_3
esercitato né preteso di esercire, tra il 1994 e il 2016, alcuna servitù di passaggio.
Da ciò la corretta statuizione della carenza di previsione contrattuale, della non interclusione del fondo, della conseguente insussistenza dei presupposti per un'eventuale servitù coattiva, ovvero per l'acquisto della medesima tramite usucapione.
In merito, in particolare, alla pretesa reiterazione avversaria delle prove testimoniali, ai fini dell'accertamento dell'usucapione ventennale, le parti appellate ne contestano il carattere defatigante e dilatorio, in quanto il teste avrebbe già dichiarato l'assenza di apertura Tes_7
nella staccionata in legno, nonché, al pari della teste di non aver mai visto utilizzare Tes_8 dall'appellante il percorso pedonale in questione.
In ordine all'esito della CTU, essa confermerebbe con evidenza la non interclusione del fondo di proprietà attorea e l'accesso del medesimo alla pubblica via attraverso molteplici passaggi concretamente praticabili.
Per scrupolo difensivo gli appellati ribadiscono altresì l'applicabilità alla fattispecie in questione dell'esenzione di cui al quarto comma dell'art. 1051 c.c., trattandosi di cortile o giardino, cui non potrebbe essere imposto il passaggio coattivo ed il non uso ventennale della servitù nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto in capo agli originari proprietari del fondo limitrofo.
4) I motivi della decisione
4.1. L'applicabilità dell'art. 1146 c. 2 c.c.
Con il primo motivo di impugnazione la parte lamenta sia la considerazione di “mera clausola di stile” dell'annotazione contenuta nel rogito di acquisto della particella 223 e riportata per prima a pag. 3 della sentenza, sia la necessità di una espressa menzione della servitù nell'atto di acquisto del fondo presupposto dominante ai fini dell'operatività dell'accessione nel possesso del dante causa prevista dall'art. 1146 c.2 c.c. Sostiene, infatti, l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe applicato una giurisprudenza inconferente, senza considerare il cambio di orientamento operato dalla Suprema Corte con le sentenze 20287/2008 e 18909/2012, di cui riproduce ampi stralci.
Ritiene il Collegio che la doglianza sia infondata.
Nonostante sia effettivamente corretta la notazione dell'appellante che la seconda statuizione contenuta nel suo rogito di acquisto del 2016, e riportata a pag. 3 della sentenza di primo grado, non sia solo la menzione di una servitù idonea all'accessione nel possesso del proprio dante causa, in quanto con la stessa si è voluto espressamente costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo che si stava cedendo e a carico di terreni ancora di proprietà dell'allora parte venditrice, la precedente statuizione era e rimane una mera formula di stile, non idonea a identificare il passaggio di alcun diritto dal venditore all'acquirente oltre a quelli specificatamente indicati in altre parti dell'atto di compravendita.
Occorre, pertanto, chiedersi se occorra effettivamente tale indicazione per avere un idoneo passaggio nel possesso o se la mancata menzione del diritto di servitù precluda l'accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.2 c.c.
Correttamente la parte appellante ha richiamato l'espresso cambio di orientamento menzionato nelle sentenze del 2008 e del 2012, secondo le quali “L'accessione del possesso della servitù a favore del successore a titolo particolare della proprietà del fondo dominante, ferma la necessità di un titolo astrattamente idoneo a trasferire quest'ultimo, non richiede, ai sensi dell'art. 1146, comma secondo, cod. civ., l'espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto.” (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18909 del 05/11/2012 - Rv. 624155 –
01), tuttavia anche successivamente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che per l'operatività dell'accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c. non è sufficiente la mera consegna.
È stato più volte ribadito, infatti, che in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori
e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo
a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa. (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20715 del 13/08/2018 - Rv. 650014 – 01).
Così in Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 19724 del 03/10/2016 - Rv. 641210 – 01 è stato espressamente affermato che affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene, sicché va esclusa, per difetto di forma del sottostante atto traslativo, l'operatività dell'accessione rispetto al possesso di un terreno incluso tra i beni di una azienda ceduta con contratto verbale in caso di cessione
d'azienda.
Considerato che ai sensi dell'art. 1350 c.1 n. 4 c.c. anche per la costituzione o la modificazione delle servitù prediali è necessaria la forma scritta ab sustantiam, in mancanza di alcuna indicazione del diritto di servitù che si vuole trasferire nell'atto di trasferimento del fondo dominante, il suddetto diritto reale (se già compiuto il tempo per usucapire) o il possesso utile ad usucapionem (se non ancora compiuto il ventennio) passerebbero in base alla mera traditio, in contrasto con le indicazioni anche recentemente date dalla Suprema Corte.
Proprio seguendo tale ragionamento nel 2022 è stato considerato titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente "a non domino", a giustificare la "traditio" del bene oggetto del possesso, l'atto di trasferimento nel quale il venditore si era dichiarato proprietario del bene stesso per usucapione, pur in assenza di sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione (Cass.
Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8596 del 16/03/2022 - Rv. 664211 – 01) mentre nel 2023 non è stato ritenuto sufficiente per maturare il possesso ventennale, con accessione nel possesso dei propri danti causa, un atto in cui non si faceva menzione del diritto di proprietà su un sottotetto, successivamente menzionato nell'atto di vendita dell'appartamento sottostante (Cass. Civ.
Sez. 2 - , Sentenza n. 8579 del 27/03/2023 - Rv. 667317 – 01).
Il concetto è stato da ultimo riconosciuto anche in relazione al diritto di servitù (v. per tutte
Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11243 del 26/04/2024 - Rv. 670752 – 01).
Il motivo è, pertanto, infondato e va rigettato.
4.2. Il mancato riconoscimento dell'usucapione della servitù di passaggio in capo ai propri danti causa.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe poi errato nel non riconoscere il diritto di usucapione della servitù di passaggio in capo ai propri danti causa pur avendo riconosciuto il possesso della suddetta servitù da parte del dante causa dell'appellante.
Si legge, infatti, nella sentenza a pag. 5 Solo per completezza della decisione, il giudizio ha comunque permesso - con le prove testimoniali assunte - di accertare l'effettivo possesso della servitù di passaggio, da parte del dante causa dell'attrice, sino al 2014; così come ha permesso di escludere l'interclusione del fondo, con particolare riferimento agli accessi utili dalle stesse proprietà dell'attrice. Secondo la prospettazione di parte appellante, dal momento che tale statuizione non è stata oggetto né dell'appello principale né di quello incidentale (non proposto dagli appellati) e considerato che gli appellati non hanno riproposto in appello la domanda riconvenzionale di accertamento dell'estinzione della servitù per non uso ventennale, limitandosi a chiedere il rigetto dell'appello principale, la stessa sarebbe passata in giudicato.
Tuttavia, può passare in giudicato solo ciò che è stato deciso e ciò che sorregge la decisione, mentre tale affermazione del giudice di primo grado non costituisce ulteriore motivazione della decisione, anzi pare contrastarla, e deve essere considerato un mero obiter dictum.
La statuizione nemmeno sorregge il rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento dell'estinzione della servitù per non uso ventennale, la quale era stata proposta in mero subordine, in caso di riconoscimento della servitù in capo agli originari proprietari del fondo fino al 1994, dal momento che tale domanda, avendo rigettato la domanda principale di riconoscimento della servitù per usucapione, non è stata proprio esaminata.
Escluso, pertanto, che possa essere passato in giudicato l'accertamento sul possesso della servitù di passaggio, da parte del dante causa dell'attrice, sino al 2014, del quale non era nemmeno specificato se era o meno idoneo a consentire l'usucapione della reclamata servitù, occorre ribadire che la Suprema Corte ha da ultimo confermato la necessità della menzione del diritto di servitù nell'atto di trasferimento del fondo dominante anche per poter accertare la sussistenza dell'usucapione di tale diritto reale in capo al dante causa (v. Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 11243 del 26/04/2024 - Rv. 670752 – 01, in cui il diritto di servitù era passato a titolo derivativo dal padre alla figlia, la quale aveva chiesto di accertare la sussistenza del diritto minore in capo al genitore per usucapione ventennale).
La mancata menzione nell'atto di trasferimento impedisce di ritenere che lo stesso sia un titolo astrattamente idoneo al passaggio del diverso diritto reale sul bene per difetto della forma richiesta ab sustantiam.
Il motivo è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato, come dichiarato anche dalle parti, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. richiamato dall'art. 5 D.M. 55/2014 (scaglione euro 1.101,00-5.200,00). Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria. Occorre effettuare l'aumento previsto per la difesa di due parti.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.419,00 per compensi (euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria, euro
851,00 per la fase decisionale), da aumentare per la difesa di due parti ad euro 3.144,70, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 421/2022 del
Tribunale di Verbania, pubblicata in data 02/11/2022;
respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.144,70 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 25 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino